MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2022 

Differimento al 30 giugno 2022 del termine per la  deliberazione  del
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (22A03404) 
(GU n.127 del 1-6-2022)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine
per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di
previsione, riferito ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale  e
dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in  presenza
di motivate esigenze; 
  Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti  locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito
ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e  di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni  di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118 e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  163,  comma  3,  del  TUEL,  relativo  all'esercizio
provvisorio di bilancio; 
  Visto il proprio decreto del 24  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30  dicembre  2022,  con  il  quale  il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione  riferito  al
triennio 2022/2024 da parte degli enti locali e' stato  differito  al
31 marzo 2022; 
  Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini
legislativi», con il  quale  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte  degli
enti locali e' stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022; 
  Ritenuto necessario e  urgente  differire  al  30  giugno  2022  il
termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio
di previsione riferito al triennio 2022/2024; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 31 maggio 2022 previa intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, acquisita nella stessa seduta; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
     Differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
              di previsione 2022/2024 degli enti locali 
 
  1. Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione
riferito  al  triennio  2022/2024  da  parte  degli  enti  locali  e'
differito al 30 giugno 2022. 
  2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  enti   locali
l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al  comma
1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 maggio 2022 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese