AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di estratto secco di Hedera helix L. folium (foglia  di
edera), «Edera Dr. Theiss». (22A03265) 
(GU n.128 del 3-6-2022)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 118 del 20 maggio 2022 
 
    Procedura    europea    N.    AT/H/0516/002/DC: e'    autorizzata
l'immissione in commercio del medicinale EDERA  DR.  THEISS,  le  cui
caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP), foglio  illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),
parti integranti della Determina di cui al presente  estratto,  nella
forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: DR. Theiss Naturwaren GmbH, con sede legale  e
domicilio fiscale in Homburg -  Saar,  Michelinstrasse  10,  D-66424,
Germania (DE); 
      confezioni: 
        «33 mg sciroppo in bustina» 21 bustine da 5 ml in  PET/AL/CPP
- A.I.C. n. 045201047 (in base 10) 1C3FNR (in base 32); 
        «33 mg sciroppo in bustina» 30 bustine da 5 ml in  PET/AL/CPP
- A.I.C. n. 045201050 (in base 10) 1C3FNU (in base 32). 
    Principio  attivo:  estratto  secco  di  Hedera  helix L.  folium
(foglia di edera) (DER 4 - 8: 1). Solvente di estrazione: etanolo  30
% (m/m). 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Dr. Theiss Naturwaren GmbH 
      Michelinstraße 10, 66424 Homburg, Germania. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita':] 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: SOP -  Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della  direttiva   n.
2010/84/CE e pubblicato sul  portale  web  dell'Agenzia  europea  dei
medicinali.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla Data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 24 gennaio 2027 come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.