MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2022 

Integrazione dei fondi assegnati alle imprese acquicole  dal  decreto
11 agosto 2022, recante criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per
lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura. (22A03362) 
(GU n.131 del 7-6-2022)

 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come  modificata  dalle
successive comunicazioni della Commissione 2020/C  112  1/01  del  04
aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 02
luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C  2021/C  34/06
del 28 gennaio 2021; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2020/2008  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.  702/2014,  (UE)  n.
717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro  periodo  di
applicazione, fino al 31 dicembre 2022; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con  la  quale
e' istituito il Fondo per lo sviluppo e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca  e  dell'acquacoltura  (il  «Fondo»),  con  una
dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. 
  Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30  dicembre  2020  n.
178, laddove e' previsto che, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge, con uno o piu'  decreti  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui  al  comma
128; 
  Visto il decreto del Ministro n. 0153139 del 1° aprile 2021 recante
«delega  di  attribuzioni  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari   e   forestali,   per   taluni   atti    di    competenza
dell'amministrazione, al  Sottosegretario  di  Stato  sen.  Francesco
Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021,
al  n.  208,  ove  all'art.  1  e'  previsto  che  sono  delegate  al
Sottosegretario  di  Stato  sen.  Francesco  Battistoni  le  funzioni
relative,  tra  l'altro,  al  comparto  della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco  Battistoni
e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma
dei relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e,  in  particolare,  l'art.  39,  che  ha
incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per un totale complessivo di 300 milioni di euro; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» e, segnatamente,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 12,  a  mente  del  quale  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono subordinate alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Visto il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche
agricole alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021 recante
«Decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2021  e  Bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2021-2023, recante i criteri e  le  modalita'  di  utilizzazione  del
Fondo per lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della
pesca e dell'acquacoltura»; 
  Visto l'art. 1, comma 1 del predetto  decreto  del  Sottosegretario
che individua  la  ripartizione  delle  agevolazioni  concedibili  in
favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1  del  predetto  decreto
del Sottosegretario con il  quale  e'  stabilito  che  «Le  eventuali
risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare  per
l'applicazione delle  singole  misure  di  cui  al  comma  precedente
potranno essere assegnate con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali alle altre  misure  per  le  quali  i
fondi a disposizione non sono risultati sufficienti, nei limiti delle
risorse complessive di cui al comma 1»; 
  Considerato che per l'attuazione della misura di cui  al  punto  a)
del decreto n. 363644 dell'11  agosto  2021  (imprese  di  pesca),  a
fronte  dell'importo  destinato  di  euro  15.000.000,00  sono  stati
utilizzati fondi pari ad euro 14.394275,04, generando un  residuo  di
euro 605.724,96; 
  Considerato che sono ancora in corso  alcune  istruttorie  relative
alla misura di cui al punto a) del decreto n. 363644  dell'11  agosto
2021  (imprese  di  pesca)  che  necessitano  di  una  disponibilita'
finanziaria pari ad  euro  105.724,96;  le  risorse  che  si  possono
destinare alla misura di cui  alla  lettera  b)  sono  pari  ad  euro
500.000,00; 
  Considerato che per l'attuazione della misura di cui  al  punto  c)
del decreto n. 363644 dell'11 agosto 2021 (imprese di pesca in  acque
interne), a fronte dell'importo destinato di euro  1.500.000,00  sono
stati utilizzati dalle  regioni  fondi  pari  ad  euro  1.385.774,05,
generando un residuo di euro 114.225,95; 
  Ritenuto pertanto di integrare i fondi designati per la lettera  b)
del decreto n. 363644 dell'11 agosto 2021, pari a euro  3.500.000,00,
con i residui dei fondi non utilizzati e designati per le lettere  a)
per  euro  500.000,00  e  c)  per  euro  114.225,95  per  un  importo
complessivo di euro 614.225,95, e pertanto fino  all'importo  massimo
di euro 4.114.225,95; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Le risorse  eccedenti  rispetto  a  quanto  e'  stato  possibile
impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui alle lettere
a) e c) dell'articolo 1 del decreto del Sottosegretario di Stato alle
politiche agricole alimentari e forestali n.  363644  dell'11  agosto
2021 sono assegnate alle misure di cui alla lettera b)  dello  stesso
art.  1  per  un  importo  complessivo  pari   ad   euro   614.225,95
(seicentoquattordicimiladuecentoventicinque/95). 
  2. La dotazione finanziaria  disponibile  complessivamente  per  il
finanziamento della misura di cui alla lettera  b)  dell'art.  1  del
decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alle   politiche   agricole
alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021 e' pari ad  euro
4.114.225,95
(quattromilionicentoquattordicimiladuecentoventicinque/95),
risultante dalla somma delle economie delle risorse non impegnate per
le misure di cui alle lettere a) e c) (pari  ad  euro  614.225,95)  e
delle risorse gia' assegnate dal decreto  n.  363644  dell'11  agosto
2021 per la lettera b) (pari ad euro 3.500.000,00). 
  3. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  del  Ministero  delle   politiche
agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it 
    Roma, 29 marzo 2022 
 
                              Il Sottosegretario di Stato: Battistoni 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 683