N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2022
Ordinanza del 2 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Inclusione sociale disabili S.r.l. contro Azienda sanitaria locale di Caserta, Regione Campania e Centro Gerovit S.r.l.. Sanita' pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Campania - Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA. (Residenze Sanitarie Assistenziali) - Previsione che il fabbisogno di centri diurni per anziani e' pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore a una struttura per ogni distretto sanitario di base - Denunciata preclusione all'apertura di piu' centri nello stesso distretto sanitario di base. - Legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.), art. 8, comma 2.(GU n.23 del 8-6-2022 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 48 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Inclusione Sociale Disabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio con domicilio eletto in Napoli alla via Toledo n. 156; contro Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tagliafierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Campania, non costituita in giudizio; nei confronti di Centro Gerovit S.r.l., non costituita in giudizio. Per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, n. 1314 del 14 ottobre 2020, avente ad oggetto: «Residenze Sanitarie Assistenziali - RSA e Centri Diurni per Adulti e anziani non autosufficienti e per soggetti disabili - Programmazione territoriale Strutture residenziali dell'ASL Caserta»; b) della nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, del 4 settembre 2020, prot. n. 211857/DIR, avente ad oggetto «Ricognizione Strutture residenziali e semiresidenziali territorio ASL Caserta», con il relativo allegato, richiamato nel provvedimento impugnato sub a); c) qualora possa occorrere: del verbale relativo alla seduta del 16 gennaio 2020 della Commissione Regionale ex D.P.G.R. Campania n. 7301/2001, di cui la societa' ricorrente non conosce il contenuto integrale; d) qualora possa occorrere: della nota prot. n. 2020 0065490 del 31 gennaio 2020, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania; e) qualora possa occorrere: della nota prot. 0065640 del 31 gennaio 2020, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania; f) della nota, prot. n. 2019.0270349, della predetta Direzione Generale Regionale; g) unitamente agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Inclusione Sociale Disabili S.r.l. il 15 marzo 2021: a) del parere non favorevole reso dalla Commissione D.G.R.C. 7301/2001 dell'Azienda Sanitaria Locale Caserta sulla richiesta avanzata dalla societa' ricorrente finalizzata al rilascio di autorizzazione per la realizzazione di una nuova struttura erogante prestazioni di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) Semiresidenziale in regime Ambulatoriale Diurno con dotazione di sessanta posti letto a ciclo diurno/semiresidenziale; b) del verbale, di contenuto ignoto, n. 51, relativo alla seduta del 17 dicembre 2020, nel corso della quale la suddetta Commissione D.G.R.C. 7301/2001 ha esaminato "...la documentazione prodotta dal legale rappresentante della struttura denominata «Inclusione Sociale Disabili S.r.l.» per l'istruttoria propedeutica all'espressione del Parere di competenza, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui alla D.G.R.C. n. 7301/2001 e norme collegate"; c) della nota del 7 gennaio 2021, prot. n. 10836/DIR. GEN., con cui il Direttore Generale dell'A.S.L. Caserta ha trasmesso alla societa' ricorrente il predetto parere non favorevole; d) degli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta; relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. La societa' ricorrente, con ricorso notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.A.R., ha esposto quanto segue: a) La Inclusione Sociale Disabili s.r.l., in data 30 aprile 2018, presentava all'A.S.L. Caserta istanza per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura socio-sanitaria in Aversa (CE) al viale Europa n. 103/106, per l'erogazione della prestazione di R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) semiresidenziale in regime ambulatoriale diurno con dotazione di sessanta posti letto a ciclo diurno/semiresidenziale; b) La Commissione aziendale, istituita ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001, rendeva inizialmente parere favorevole (prot. n. 182285 del 6 agosto 2018) sia in ordine ai predetti requisiti sia per quanto riguarda il fabbisogno territoriale; c) Con nota del 31 gennaio 2020, prot. n. 2020 0065490, il Presidente della Commissione Regionale, con riferimento alla richiesta di autorizzazione avanzata dalla societa' ricorrente, rappresentava pero' al Direttore Generale dell'A.S.L., nonche' alla Commissione ex D.G.R.C. n. 7301/2001, che: «In assenza di un articolato parere dell'Azienda sanitaria relativamente al fabbisogno e alla localizzazione dell'istanza, la Commissione alla luce sia della legge regionale n. 8/2003 che del DCA 83/2019, rileva che vi sono criteri per la localizzazione relativamente ad una migliore distribuzione dei servizi, soprattutto diurni, sul territorio aziendale, al fine di garantire la migliore accessibilita' e disponibilita' per la tutela della salute dei pazienti, di cui l'ASL non ha tenuto conto. La Commissione segnala alla Direzione Generale Tutela della Salute la necessita' di richiedere all'Azienda una adeguata pianificazione della propria offerta territoriale dei servizi di cui trattasi anche alla luce del citato DCA 83/2019, che tenga conto di tali criteri finalizzati alla tutela della salute dei cittadini e che costituisca riferimento per la Commissione aziendale e quella Regionale per l'espressione dei relativi pareri. Quanto sopra appare tanto piu' necessario al fine di non esaurire il fabbisogno aziendale e governare la propria offerta territoriale in funzione dei bisogni di salute della propria popolazione»; d) Conseguentemente, con deliberazione del 14 ottobre 2020, n. 1314, il Direttore Generale dell'Asl Caserta, nell'ambito della programmazione delle strutture residenziali (R.S.A. e centri diurni per adulti e anziani non autosufficienti e disabili) evidenziava - in relazione al Distretto n. 17 di Aversa - la non autorizzabilita' di ulteriori posti rispetto a quelli gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge Regione Campania n. 8/2003. 2. Con il ricorso introduttivo la societa' ricorrente ha quindi impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimita' e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: I - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, legge Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8. Violazione e falsa applicazione del decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del SSR Campano 31 ottobre 2019, n. 83; II - Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta', manifesta ingiustizia. 3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositati in data 15 marzo 2021, la societa' ricorrente ha, altresi', impugnato, per motivi di ricorso sostanzialmente sovrapponibili a quelli gia' articolati con il ricorso introduttivo, il conseguente parere non favorevole reso dalla Commissione D.G.R.C. 7301/2001 dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta «in quanto il fabbisogno e' esaurito per il DS n. 17 nel rispetto della Delibera ASL Caserta n. 1314/2020...». L'Asl si e' costituita regolarmente in giudizio, contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto. Alla pubblica udienza del 9 marzo 2022 la causa e' stata trattenuta in decisione. 4. Preliminarmente, non puo' dubitarsi della immediata lesivita' per la societa' ricorrente sia della delibera del Direttore Generale dell'Asl del 14 ottobre 2020, n. 1314, che del gravato parere non favorevole espresso dall'Asl e, quindi, dell'ammissibilita' sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti. Questa Sezione, con orientamento consolidato (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 7 agosto 2017 n. 4039) ha evidenziato che l'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie e' subordinata ad autorizzazione, sia per la verifica di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che della compatibilita' del progetto da parte della Regione, effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento di nuove strutture. Nella Regione Campania, la disciplina del procedimento di autorizzazione e' poi integrata dalle delibere di Giunta Regionale n. 3958/2001 e n. 7301/2001 che cosi' scandiscono la sequenza procedimentale preordinata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'ampliamento di strutture sanitarie (cfr. T.A.R. per la Campania, Sez. I, 26 gennaio 2015 n. 453 e 3208 del 12 giugno 2015): - dopo la presentazione dell'istanza all'amministrazione comunale, al fine di acquisire la verifica di compatibilita' del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale e ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il Comune invia copia della documentazione all'A.S.L. nel cui territorio sara' ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda; - l'A.S.L., per il tramite di una apposita commissione (nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. con la partecipazione di soggetti esperti, anche esterni, in possesso di idonee professionalita') verifica la compatibilita' del progetto rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare in base agli elementi di valutazione precisati in precedenza; - l'A.S.L. trasmette alla Regione, Assessorato Regionale alla Sanita' - Settore Programmazione Sanitaria le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere di compatibilita'; - la Giunta Regionale per il tramite di una apposita commissione all'uopo nominata valuta il parere di compatibilita' espresso dall'A.S.L. e trasmette al Comune richiedente e all'A.S.L. il parere definitivo; - in caso di parere positivo il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia e l'autorizzazione alla realizzazione o ampliamento della struttura, dandone notizia all'interessato. Dalla disamina della disciplina di settore discende che non puo' dubitarsi circa l'imprescindibilita', nell'ambito del procedimento autorizzativo alla realizzazione ed ampliamento di nuove strutture, della presupposta verifica di competenza dell'A.S.L. in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico - organizzativi e alla compatibilita' del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, quindi chiaramente preordinata ad attuare una funzione programmatoria - distributiva, secondo criteri di contingentamento, ispirati ad indici di fabbisogno secondo la tipologia delle prestazioni da assicurare, nonche' al rapporto tra domanda ed offerta avuto riguardo ad una determinata popolazione stanziale. E' inoltre evidente che, solo in caso di parere favorevole dell'A.S.L., il Comune puo' rilasciare l'autorizzazione, mentre l'eventuale parere contrario determina, di contro, l'immediato arresto procedimentale e, quindi, risulta impugnabile ex se. Nel caso di specie, peraltro, il parere e' stato emesso come logica e vincolata conseguenza della delibera n. 1314/2020. Ne consegue, pertanto, l'ammissibilita' sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti. 5. Tanto premesso, puo' darsi ingresso all'esame delle censure articolate dalla ricorrente. Con un primo motivo di ricorso, la societa' ricorrente ha contestato il provvedimento del 14 ottobre 2020, con cui il Direttore Generale dell'Asl Caserta, nell'ambito della programmazione delle strutture residenziali (RSA e centri diurni per adulti e anziani non autosufficienti e disabili), ha ritenuto - in relazione al Distretto n. 17 di Aversa - la non autorizzabilita' di ulteriori posti rispetto a quelli gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge Regione Campania n. 8/2003. Successivamente, l'Asl ha espresso conseguente parere negativo al rilascio dell'autorizzazione sanitaria richiesta dalla societa' ricorrente. Secondo quest'ultima la citata normativa, come chiarito anche dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano, con decreto del 31 ottobre 2019, n. 83 - Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019-2021 - «... e' da intendersi come garanzia che possa essere attivato almeno un C.D. per distretto e fino alla concorrenza del fabbisogno aziendale». L'A.S.L., quindi, a parer della societa' ricorrente, avrebbe mal interpretato il predetto dato legislativo che non limiterebbe l'autorizzazione sanitaria nel distretto ad un solo centro. Rileva il Collegio che la legge regionale n. 8 del 22 aprile 2003 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private - RR.SS.AA.), all'art. 8 (Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA.), comma secondo, cosi' dispone: «Il fabbisogno di centri diurni per anziani e' pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base. In ogni ASL deve esistere presso un centro diurno per anziani almeno un centro diurno Alzheimer, con un fabbisogno di posti semi-residenziali pari allo 0,5 per cento della popolazione ultrasessantacinquenne». La norma, nel precisare che il fabbisogno non puo' essere superiore ad una struttura per ogni distretto sanitario di base, preclude l'apertura di piu' centri nello stesso distretto base, imponendo, nello stesso tempo, che, comunque, almeno un centro debba essere, comunque, presente nel territorio dell'Asl. La norma, dunque, distingue due territori: quello dell'A.S.L. nella sua interezza e quello dei distretti di base. Coerentemente con la citata norma l'Asl, prima in sede di programmazione e poi nell'esprimere il parere sfavorevole, ha ritenuto esaurito il fabbisogno e non autorizzabili altre strutture oltre quella gia' autorizzata. La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, gia' evidenziato che in sede di autorizzazione alla realizzazione di una struttura con funzione di residenza protetta per anziani, a fronte di un fabbisogno gia' stimato ampiamente saturo in sede di programmazione, il diniego di autorizzazione assume natura del tutto vincolata, non dovendo l'amministrazione effettuare alcuna ulteriore valutazione del fabbisogno (cfr., T.A.R. per l'Umbria, sez. I, 9 maggio 2013, n. 278). Le conclusioni cui giunge l'Asl sono evidentemente vincolate perche' derivano dal tenore letterale della norma che preclude l'apertura di piu' di un centro per distretto base e una diversa interpretazione non e' percorribile alla luce del chiaro tenore letterale della norma. 6. Ritiene il Collegio che tale norma ponga, pero', dubbi di compatibilita' con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea. 6.1 Cio' posto, la questione di costituzionalita' concorre con una potenziale questione di incompatibilita' eurounitaria del dato normativo, come si vedra' nel prosieguo della motivazione: trattandosi di doppia pregiudizialita', questo giudice ritiene di dare, comunque, precedenza al sindacato accentrato di costituzionalita' della Corte costituzionale. L'eventuale rinvio della medesima questione alla Corte di giustizia dell'UE sarebbe, infatti, inutile qualora la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione di costituzionalita' della norma censurata. La Corte costituzionale ha, infatti, piu' volte chiarito che «Fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione europea come sin qui consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale, e tenuto conto che la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a quelle previste dalla Costituzione italiana puo' generare un concorso di rimedi giurisdizionali, e che le violazioni dei diritti della persona postulano la necessita' di un intervento erga omnes della Corte costituzionale, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita' tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, deve essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidita' del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 267 TFUE» (cfr., Corte costituzionale 14 dicembre 2017, n. 269). 6.2 In relazione alla rilevanza della questione, rileva il Collegio l'impossibilita' di risolvere la presente controversia indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita'. Questo Collegio, infatti, in applicazione della norma regionale dovrebbe respingere il ricorso, in quanto l'Asl ha deliberato una programmazione dei posti ed espresso parere sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione sanitaria richiesta dalla ricorrente sulla base della regola che non puo' essere autorizzato piu' di un centro sanitario per distretto. Tale norma, dunque, preclude al centro ricorrente di ottenere la predetta autorizzazione. Questo giudice, dunque, ritiene che, al fine della decisione della presente controversia, sia imprescindibile l'applicazione della norma incostituzionale, in quanto vi e' un concreto ed effettivo rapporto di strumentalita' tra la risoluzione di legittimita' costituzionale e la definizione del giudizio principale (Corte costituzionale, ordinanza n. 282 del 1998). L'eventuale sentenza di accoglimento della Corte costituzionale spiegherebbe diretto effetto nel giudizio a quo, in quanto questo giudice dovrebbe conseguentemente accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati che hanno fatto applicazione della norma in questa sede censurata. 7. Cio' posto, la norma regionale pone un limite evidente alla possibilita' per un operatore economico di essere autorizzato all'apertura di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) semiresidenziale in regime ambulatoriale diurno, qualora altra struttura sia gia' stata autorizzata nel medesimo distretto base, introducendo un limite, astratto e generale, non previsto dalla legislazione nazionale. In via preliminare, va ricordato che la Corte costituzionale ha chiarito che il sistema sanitario, come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e poi significativamente rimodulato con il decreto legislativo n. 229 del 1999, configura il rapporto pubblico-privato dell'offerta sanitaria secondo un sistema progressivo, in base al quale i soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie devono essere autorizzati e solo se autorizzati possono chiedere l'accreditamento istituzionale, che li rende potenziali erogatori di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. Cio' si realizza solo a seguito della conclusione di contratti con l'amministrazione e nei limiti di spesa ivi previsti. L'autorizzazione, disciplinata dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, si articola sul duplice versante della realizzazione della struttura e dell'esercizio dell'attivita' sanitaria. Essa e' subordinata alla verifica, da parte della Regione interessata, della realizzabilita' della struttura in relazione alla localizzazione territoriale, tenuto conto del fabbisogno complessivo di assistenza che considera anche le prestazioni extra livelli essenziali di assistenza (sentenza n. 7 del 2021), e al possesso dei requisiti minimi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo. La Corte e', inoltre, costante nel ricondurre la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie nella piu' generale potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, «dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all'"autorizzazione" prevista per l'esercizio di tutte le attivita' sanitarie, da quelli che riguardano l'"accreditamento" delle strutture autorizzate» (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenze n. 106 del 2020 e n. 7 del 2021). In particolare, con riferimento all'autorizzazione, le disposizioni contenute negli articoli 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualita' per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia che le Regioni sono tenute ad osservare «indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l'accreditamento» (sentenza n. 292 del 2012, che richiama le sentenze n. 245 e n. 150 del 2010). 8. La Sezione rileva dubbi di compatibilita' costituzionale della norma regionale in relazione a diversi parametri costituzionali. In prima battuta la norma regionale pone dubbi di compatibilita' con l'art. 41 della Costituzione, in quanto penalizza l'iniziativa economica non consentendo, anche per periodi illimitati, agli operatori economici interessati di essere autorizzati a svolgere attivita' di assistenza sanitaria per anziani o adulti non autosufficienti, qualora altra struttura operante nel settore sia gia' stata autorizzata per il medesimo comparto all'interno dello stesso distretto base dell'Asl. Di converso realizza posizioni di concentramento di potere e di indubbio e irragionevole privilegio in capo alle strutture gia' presenti che, una volta autorizzate, automaticamente esauriscono il fabbisogno, impedendo ad altre strutture di subentrare. Nel caso di specie, peraltro, il meccanismo previsto dal legislatore preclude del tutto l'ingresso di altre strutture sanitarie oltre a quella gia' autorizzata, cosi' violando, oltre alla liberta' di iniziativa economica, anche le regole della concorrenza, che potrebbero, specie in questo settore, spingere gli operatori sanitari verso il perseguimento di livelli piu' elevati di qualita' della prestazione. 9. Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, la norma pone dubbi di costituzionalita' anche con l'art. 32 della Costituzione, in quanto potrebbe non garantire livelli adeguati di prestazione e incidere sul diritto alla salute, specie di soggetti deboli come gli anziani o gli adulti non autosufficienti. 10. Dubbi di compatibilita' si pongono anche con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di proporzionalita'. La norma regionale, nell'imporre, una volta e per tutte, di aprire una sola struttura per distretto base, adotta una soluzione unica che potrebbe non essere adatta in relazione alle diverse caratteristiche dei singoli distretti base, in quanto ogni distretto ha caratteristiche diverse ed esigenze da soddisfare differenti. Se e' possibile che una sola struttura possa soddisfare le esigenze di un piccolo distretto non e' detto, o forse andrebbe escluso, che cio' possa accadere per distretti piu' grandi, almeno dal punto di vista della localizzazione territoriale. Nonostante il legislatore abbia nel corso del tempo dettato dei criteri per delimitare il «Distretto» non si puo' dubitare che vi siano spesso notevoli e rilevanti differenze tra i vari distretti della Regione Campania. In Italia, la prima definizione del «Distretto» e' contenuta nell'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale prevede che «i Comuni singoli o associati articolano le Unita' sanitarie locali in Distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e pronto intervento», demandando alle Regioni la definizione dei criteri per la loro costituzione. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successivamente modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, all'art. 3, comma 5, stabilisce che «spetta alla Regione disciplinare le modalita' organizzative e di funzionamento delle Aziende USL, definendo, tra l'altro, l'articolazione delle USL in Distretti». Con la definizione del Distretto e' possibile portare i servizi il piu' possibile vicino ai luoghi di vita delle persone e cercare di dare risposta ad un bisogno di integrazione sociosanitaria. L'art. 3-quater del decreto legislativo n. 229/1999 dispone che «il distretto e' individuato, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densita' della popolazione residente, disponga diversamente». L'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) dispone che spetta alla Regione «la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di popolazione». Le Linee guida adottate dalla Regione Campania «Principi e criteri di organizzazione delle aziende sanitarie regionali», al Titolo IV «Linee di indirizzo per l'organizzazione ed il funzionamento del distretto», stabiliscono che il «Distretto sanitario e' contiguo alla domanda e va considerato quale momento chiave dell'organizzazione sanitaria per il governo della salute e per il controllo dell'efficacia delle prestazioni e della spesa». La legge regionale n. 16 del 2008, all'art. 3 prevede «(...)16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densita' abitativa (...)» Dall'allegato A alla delibera di Giunta Regionale n. 40 del 14 febbraio 2011 (Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari) emerge, ad esempio, che esistono distretti che coprono una popolazione superiore a 120000 abitanti, come il Distretto 52, che copre ben sette comuni, o il distretto n. 49 che copre l'area di quattordici comuni, e distretti come quello n. 55 che coprono una popolazione di soli 56000 abitanti per soli due comuni. La eterogeneita' dei vari distretti, quanto a popolazione, a caratteristiche geografiche e ad esigenze da soddisfare, rende la scelta del legislatore regionale, di limitare un solo centro RSA per un distretto, come discriminatoria, non potendo essere adottata una soluzione unica in relazione a esigenze tanto diverse. La legge regionale, inoltre, pone dubbi di compatibilita' anche con il principio di proporzionalita', in quanto ha adottato una soluzione eccessivamente limitativa senza, tuttavia, perseguire adeguatamente gli obiettivi di adeguata copertura sanitaria e di soddisfazione delle esigenze dei cittadini. Ad ogni modo pare irragionevole e sproporzionata una norma che ancora la soddisfazione del fabbisogno, legandolo alla logica una struttura/un distretto base, senza che si possano verificare in concreto le reali esigenze della popolazione ed eventualmente consentire a piu' strutture di farvi fronte. Del resto, il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha previsto, all'art. 8 ter, comma 3, che «Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. La verifica, sia in relazione al fabbisogno che alla localizzazione territoriale e', dunque, effettuata in concreto e mai in astratto o in via presuntiva. La Corte costituzionale ha, peraltro, piu' volte evidenziato che i limiti alla iniziativa economica privata sono consentiti solo ove non incongrui o irragionevoli (cfr., sentenza n. 428 del 2008). In relazione alla necessita' che il fabbisogno vada accertato in concreto e sia quanto piu' vicino alle esigenze della popolazione locale, la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2019, n. 1589), che, per ragioni attinenti non solo alla tutela della salute, quale irrinunciabile interesse della collettivita' (art. 32 della Costituzione), ma anche alla tutela della concorrenza, l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, deve necessariamente restare inserita nell'ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilita', effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l'accessibilita' ai servizi e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture. La disciplina nazionale e quella, conforme, adottata a livello regionale non contrastano in se' con il diritto eurounitario perche', come ha chiarito la Corte di Giustizia, «una programmazione che richieda una previa autorizzazione per l'installazione di nuovi prestatori di cure puo' rendersi indispensabile per colmare eventuali lacune nell'accesso alle cure ambulatoriali e per evitare una duplicazione nell'apertura delle strutture, in modo che sia garantita un'assistenza medica che si adatti alle necessita' della popolazione, ricomprenda tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate» e, pertanto, «e' legittimo che uno Stato membro organizzi i servizi di assistenza medica in modo da dare priorita' ad un sistema di prestazioni in natura affinche' ogni paziente acceda facilmente, sull'intero territorio nazionale, ai servizi dei medici convenzionati» (§§ 52-53 della sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10 marzo 2009, in C-169/07). Cionondimeno, e sempre sulla scorta delle indicazioni provenienti dal giudice europeo, il Consiglio di Stato ha ribadito che un regime di previa autorizzazione amministrativa, perche' sia giustificato anche quando deroghi ad una liberta' fondamentali garantite dai Trattati e dal diritto dell'Unione, deve essere fondato «su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneita' a circoscrivere sufficientemente l'esercizio del potere discrezionale delle autorita' nazionali» (§ 64 della sentenza della Corte di Giustizia, Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07). Anche la valutazione del fabbisogno, alla quale la legislazione nazionale vincola il rilascio dell'autorizzazione, non puo' essere pertanto illimitata ne' schiudere la strada ad ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell'iniziativa economica, senza trovare un ragionevole e proporzionato contro-bilanciamento nella cura in concreto, da parte della pubblica amministrazione decidente, dell'interesse pubblico demandatole, mediante un adeguato apparato motivazionale a supporto del provvedimento, e nella presupposta, oggettiva, valutazione dell'interesse pubblico finalizzato alla tutela del diritto alla salute. E' richiesta quindi una valutazione del fabbisogno accurata ed attualizzata, che sia preceduta e sorretta una idonea istruttoria sull'esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che cio' si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all'accesso del nuovo operatore sul mercato, con una indebita limitazione della sua liberta' economica, che non solo non risponde ai criteri ispiratori dell'art. 8-ter, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 1992, ma e' contrario ai principi del diritto eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalita' del legislatore in materia sanitaria. Piu' volte la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la valutazione dell'amministrazione in relazione alla saturazione o meno del fabbisogno non puo' mai sostanziarsi in uno strumento meramente ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico, mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio, rischiando altrimenti di introdurre posizioni dominanti in favore di chi opera gia' nel settore, a detrimento di chi invece intende entrarvi (cfr., il principio e' distillato a partire da Cons. Stato 29 gennaio 2013, n. 550). Del resto, la necessita' di prevedere la valutazione del fabbisogno anche per le strutture non accreditate e' quella di garantire la corretta distribuzione dei centri sanitari sul territorio in modo da servire adeguatamente anche le zone a bassa redditivita'. 11. La norma regionale si pone, quindi, in contrasto con la norma nazionale, perche' introduce un limite all'accesso di nuove strutture sanitarie non previsto dal legislatore e, di conseguenza, pare porsi in contrasto anche con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Sul punto la Corte costituzionale e' costante (sentenza n. 195 del 2021) nel ricondurre la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie nella piu' generale potesta' legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, «dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all'"autorizzazione" prevista per l'esercizio di tutte le attivita' sanitarie, da quelli che riguardano l'"accreditamento" delle strutture autorizzate» (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenze n. 106 del 2020 e n. 7 del 2021). In particolare, con riferimento all'autorizzazione, le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualita' per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia che le Regioni sono tenute ad osservare «indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l'accreditamento» (sentenza n. 292 del 2012, che richiama le sentenze n. 245 e n. 150 del 2010). L'art. 8, comma 2, della legge della Regione Campania n. 8/2003, nel prevedere l'autorizzabilita' di una sola struttura per distretto-base introduce un limite ulteriore non previsto dalla legislazione nazionali, ponendo dubbi di costituzionalita' con l'art. 117, comma 3 della Costituzione. Per le ragioni appena esposte la Sezione ritiene, quindi, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, legge Regione Campania n. 8/2003 per violazione degli articoli 3, 32, 41 e 117, comma 3, della Costituzione.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) cosi' provvede: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, legge Regione Campania n. 8/2003 per violazione degli articoli 3, 32, 41 e 117, comma 3, della Costituzione; dispone la sospensione del presente giudizio; ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente; Giuseppe Esposito, consigliere; Maurizio Santise, consigliere - estensore. Il Presidente: Salamone L'estensore: Santise