AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di Bendamustina «Bendamustina Accord». (22A03434) 
(GU n.134 del 10-6-2022)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 122/2022 del 30 maggio 2022 
 
    Procedura europea: AT/H/0497/002/DC. 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  BENDAMUSTINA
ACCORD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel  riassunto  delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggio  e  confezioni  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., con  sede  legale  e
domicilio fiscale in World Trade  Center,  Moll  de  Barcelona,  s/n,
Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spagna. 
    Confezioni: 
      «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino
in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 044327068 (in base 10) 1B8S4W  (in  base
32); 
      «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini
in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 044327070 (in base 10) 1B8S4Y  (in  base
32); 
    Principio attivo: Bendamustina cloridrato. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Accord  Healthcare  Polska  Sp.zo.o.,   Ul.   Lutomierska   50,
Pabianice, 95-200, Polonia; 
      Accord Healthcare B.V., Winthontlaan  200,  Utrecht,  3526  KV,
Paesi Bassi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita'. 
    Apposita sezione della classe di cui all'articolo  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:   OSP -   Medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente
in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In  ottemperanza  all'articolo  80  commi  1  e  3  del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni il foglio illustrativo  e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto disposto dall'articolo  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla  sicurezza -  PSUR:  il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire
i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo
107-quater, par. 7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  distribuire  DHPC
letter (vi sono condizioni ai sensi  dell'articolo  21a  o  22  della
direttiva 2001/83/EC DHPC letter in linea  con  il  riferimento,  con
warning specifico relativo al rischio di overdose  e  al  rischio  di
errore  medico)  il  cui  contenuto  e  formato  sono  soggetti  alla
preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai
mezzi di comunicazione, alle modalita' di distribuzione e a qualsiasi
altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista. 
    Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso  in  commercio
il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli  obblighi   e   delle
condizioni di cui al  precedente  comma,  il  presente  provvedimento
autorizzativo  potra'  essere  oggetto  di  revoca,  secondo   quanto
disposto dall'art. 43, comma 3, D.M. 30 aprile 2015; in aggiunta,  ai
sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto  legislativo  n.  219/2006,
AIFA potra' disporre il divieto di vendita  e  di  utilizzazione  del
medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal  commercio  o  al
sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 26 gennaio 2027, come indicata nella notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.