MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2022 

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Salame Piemonte  IGP  a
svolgere le funzioni di cui all'articolo 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Salame Piemonte». (22A03462) 
(GU n.134 del 10-6-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante   «Disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante «Individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1161 della Commissione  del  2  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L  188
del 16 luglio 2015 con il quale  e'  stata  registrata  l'indicazione
geografica protetta «Salame Piemonte»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  27  gennaio  2016,  n.  5687,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 43 del 22 febbraio 2016, successivamente rinnovato, con
il quale e' stato attribuito per un triennio al Consorzio  di  tutela
Salame Piemonte IGP il riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n.  128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la IGP «Salame Piemonte»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra
citato, relativa ai requisiti di rappresentativita' dei  consorzi  di
tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha  verificato  che  la
partecipazione, nella compagine sociale,  dei  soggetti  appartenenti
alla categoria «imprese di lavorazione» nella  filiera  «preparazioni
di carni» individuata all'art. 4, lettera f)  del  medesimo  decreto,
rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata  dall'organismo
di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale  verifica
e' stata eseguita  sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate  dal
consorzio richiedente con pec del 12 aprile  2022  (prot.  Mipaaf  n.
168167) e della attestazione rilasciata dall'organismo  di  controllo
INOQ a mezzo  pec  in  data  15  marzo  2022  (prot.  Mipaaf  123168)
autorizzato a svolgere le attivita' di  controllo  sulla  indicazione
geografica protetta «Salame Piemonte»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela Salame Piemonte IGP  a  svolgere  le  funzioni
indicate all'art. 53  della  citata  legge  n.  128  del  1998,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526 per la IGP «Salame Piemonte»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
27 gennaio 2016, n. 5687 al Consorzio di tutela Salame  Piemonte  IGP
con sede legale in Torino, Via Vincenzo Vela, n. 23,  a  svolgere  le
funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge  24  aprile  1998,  n.
128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21  dicembre
1999, n. 526 per la IGP «Salame Piemonte». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto 27 gennaio 2016, n. 5687 e nel presente decreto,
puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di
perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti
ministeriali  12  aprile  2000,  n.  61413  e  61414   e   successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare ai  sensi  dell'art.  7
del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 31 maggio 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero