DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022 

Autorizzazione al Ministero dell'interno ex Agenzia autonoma  per  la
gestione dell'albo dei segretari comunali  e  provinciali  (AGES)  ad
assumere n. 171 unita' di segretari comunali. (22A03498) 
(GU n.136 del 13-6-2022)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto  l'art.  6-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 che ha
disposto che, a  decorrere  dall'8  agosto  2021,  le  assunzioni  di
segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di
cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per
un numero di unita' pari al 100  per  cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione,
dalla medesima data, del comma 6 dell'art.  14  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal  servizio
nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per  ogni  comune  ed  ogni
provincia, di avere un segretario  titolare  dipendente  dall'Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo  art.
98 dello stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  dicembre
1997, n.  465  -  regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed  in  particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a  quello  predeterminato  ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale  del  30
per cento; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  stabilisce  che  il  Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta agenzia  e  le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,  comprensive  del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso  di  formazione
previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata
di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi  presso
uno o piu' comuni; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai  sensi  del  quale  il  Ministero  dell'interno  organizza  una
sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso  previsto  dal  comma  2
dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 4 dicembre  1997,  n.  465,  destinata  a duecentoventitre
borsisti  ai  fini  dell'iscrizione  di  ulteriori   centosettantadue
segretari comunali nella  fascia  iniziale  dell'Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale alla predetta sessione  aggiuntiva  di  cui  al
comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il  punteggio
minimo di idoneita',  previsto  dal  bando  di  concorso  di  cui  al
medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione  ordinaria  e
non si siano collocati  in  posizione  utile  a  tale  fine,  secondo
l'ordine della relativa graduatoria, nonche',  su  domanda  e  previa
verifica della permanenza dei requisiti,  i  candidati  che,  essendo
risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto  e  al
quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei
corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo
di idoneita'; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 8, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, secondo cui l'iscrizione dei vincitori della  sessione  aggiuntiva
di cui al comma  5  nell'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali e' comunque subordinata al conseguimento  della  relativa
autorizzazione  all'assunzione,  rilasciata   in   conformita'   alla
disciplina vigente; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  recante  misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio   dell'economia   e,   in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione  della  procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per  il
triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
aprile 2018, registrato dalla Corte dei  conti  il  17  maggio  2018,
reg.ne succ. n. 1066, con il quale  il  Ministero  dell'interno -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali  (AGES)  e'  stato  autorizzato  ad   avviare   procedure
concorsuali, relative al corso-concorso  COA6,  e  a  procedere  alle
relative assunzioni, per  duecentoventiquattro  unita'  di  segretari
comunali e provinciali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16  dicembre
2021, con il n. 2985, con il quale  il  Ministero  dell'interno -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali (AGES) - e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  assumere  n.  67
unita' di  segretari  comunali  mediante  iscrizione  all'Albo  degli
idonei non vincitori del sesto corso-concorso  di  formazione  (COA6)
attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso; 
  Visto il decreto  prefettizio  del  13  dicembre  2021,  n.  28379,
trasmesso con nota n. 28394  in  pari  data,  con  cui  il  Ministero
dell'interno -  Direzione  centrale  per  le  autonomie  -  Albo  dei
segretari comunali e  provinciali  (ex  AGES),  ai  sensi  del  sopra
richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
ha  chiesto,  in  relazione  alla  sessione  aggiuntiva   del   sesto
corso-concorso, l'autorizzazione  all'assunzione  di  centosettantuno
unita' di segretari comunali, dando atto che  l'ulteriore  unita'  di
personale a completamento del contingente della  sessione  aggiuntiva
di cui all'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162 risulta gia' disponibile quale  residuo  delle  autorizzazioni
gia' concesse e non utilizzate in forza della  rinuncia  di  uno  dei
partecipanti alla sessione ordinaria  del  COA6  come  chiarito,  fra
l'altro, con  successiva  nota  del  Ministero  dell'interno  del  20
dicembre 2021, n. 29144; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che alla data del 10 dicembre 2021 risultano  in  servizio
n. duemilatrecento segretari, di cui  duemilacentoventinove  titolari
di sede, settantaquattro in disponibilita', cinquantasei in comando o
altro utilizzo, quarantuno in aspettativa e che le sedi di segreteria
gestite  dall'Albo,  sia  singole  che  convenzionate,  sono  pari  a
cinquemiladuecentoquarantatre; 
  Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del  13  dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 3.114, di cui n.  2.261
con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 685  con  popolazione
compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 139 con popolazione compresa
tra 10.001 e 65.000 abitanti, n.  22  con  popolazione  compresa  tra
65.001 e  250.000  abitanti  e sette  sono  costituite  da  enti  con
popolazione  superiore  ai  250.000  abitanti,  comuni  capoluogo  di
provincia e amministrazioni provinciali; 
  Preso atto che, nel citato  decreto  prefettizio  del  13  dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che il numero dei segretari in  servizio  e'  inferiore  a
quello delle sedi e che l'attuale carenza  di  segretari  comunali  e
provinciali e' pari a n. 2.943 unita', derivanti dalla differenza fra
le n. 5.243 sedi di segreteria e i n. 2.300 segretari in servizio; 
  Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del  13  dicembre
2021, n. 28379, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie- Albo dei segretari comunali e  provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che le cessazioni dal  servizio  riferite  all'anno  2020,
corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal  servizio  e
le cancellazioni, risultano pari a duecentoquattordici unita'; 
  Vista la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022,  con  cui  il  Ministero
dell'interno -  Direzione  centrale  per  le  autonomie  -  Albo  dei
segretari comunali e  provinciali  (ex  AGES),  ad  integrazione  del
decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379,  precisa  che  la
determinazione del fabbisogno di centosettantuno unita' era  avvenuta
con direttiva del Ministro dell'interno del  28  aprile  2021,  nella
misura massima  allora  consentita  dal  comma  6  dell'art.  14  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione  per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente e che -  a  fronte  della
vigente facolta' assunzionale pari al  100  per  cento  delle  unita'
cessate nel corso dell'anno precedente -  risulta  un  residuo  sulla
facolta' assunzionale  2021  (cessazioni  2020)  pari  a  quarantatre
unita'; 
  Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione
centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e  provinciali
(ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie  -  Albo
dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si  instaura  con
la prima nomina e la conseguente presa di  servizio  presso  un  ente
locale quale segretario titolare, e  di  un  rapporto  di  dipendenza
funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',  l'obbligo
di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le  autonomie  -
Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - e' autorizzato,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ad assumere n. 171 unita' di segretari comunali. 
  Gli oneri connessi sono posti a  carico  del  bilancio  degli  enti
locali presso i quali gli interessati presteranno servizio. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 marzo 2022 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                           Brunetta                   

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1272