N. 144 SENTENZA 26 aprile - 13 giugno 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Boschi percorsi da incendi -
  Divieto di caccia - Durata limitata a tre anni, nelle aree boschive
  superiori  all'ettaro  -  Violazione  della  competenza   esclusiva
  statale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -   Illegittimita'
  costituzionale. 
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Boschi percorsi da incendi -
  Obbligo di  tabellazione  delle  aree  interessate  -  Ricorso  del
  Governo - Lamentata violazione della competenza  esclusiva  statale
  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -  Non   fondatezza   della
  questione. 
- Legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4, art.  46,  comma
  5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.24 del 15-6-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  46,  comma
5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme  in
materia  di  foreste  e  di  assetto  idrogeologico),  come  aggiunto
dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n.  35,
recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n.  4  (Norme
in materia di foreste e  di  assetto  idrogeologico)»,  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per la  Liguria  nel  procedimento
vertente tra l'Ente nazionale protezione animali (ENPA) onlus e altri
e la Regione Liguria e altri,  con  ordinanza  del  1°  giugno  2021,
iscritta al n. 172 del registro ordinanze  2021  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  45,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione dell'ENPA e della Regione Liguria; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  26  aprile  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi gli avvocati Valentina Stefutti per l'ENPA e altri e Andrea
Bozzini per la Regione Liguria, entrambi in collegamento  da  remoto,
ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte  del  18
maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria,  con
ordinanza del 1°  giugno  2021  (reg.  ord.  n.  172  del  2021),  ha
sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  46,
comma 5, della legge della Regione Liguria  22  gennaio  1999,  n.  4
(Norme in materia  di  foreste  e  di  assetto  idrogeologico),  come
aggiunto dall'art. 1 della legge  della  Regione  Liguria  7  ottobre
2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio  1999,
n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto  idrogeologico)»,  che
prevede che nei boschi percorsi da incendi e' vietato  per  tre  anni
l'esercizio dell'attivita' venatoria, qualora la superficie  bruciata
sia  superiore  ad  ettari  uno  e  i  boschi  siano   opportunamente
tabellati. 
    2.- Le questioni sono state sollevate nell'ambito di un  giudizio
intentato  da   alcune   associazioni   di   protezione   ambientale,
individuate ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge 8  luglio  1986,
n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale), per l'annullamento di una circolare interpretativa
dell'amministrazione regionale, di cui il TAR assume il contrasto con
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  353
(Legge-quadro in materia di incendi boschivi), che pone un divieto di
caccia per dieci anni nelle zone boscate percorse da incendio. 
    3.- In via preliminare, il Collegio rimettente ha motivato  sulla
sussistenza  delle   condizioni   dell'azione   e   dei   presupposti
processuali, in risposta alle eccezioni di carenza  di  interesse  ad
agire  formulate  dalle  associazioni   venatorie   intervenute   nel
giudizio. 
    In risposta alle suddette eccezioni, il TAR ha precisato  che  la
circolare e' volta ad indirizzare la  vigilanza  faunistico-venatoria
senza limiti di  tempo,  e  non  con  riferimento  ad  una  specifica
stagione venatoria, risultando quindi irrilevante che la stagione  di
caccia 2020-2021 si sia chiusa;  del  pari  irrilevante,  in  ragione
della autonoma portata della norma censurata,  e'  il  fatto  che  il
terreno su cui vige il  divieto  di  caccia  sia  incluso  nel  Piano
faunistico-venatorio. 
    Infine,  il  TAR  ha  ritenuto  l'autonoma  impugnabilita'  della
circolare interpretativa  in  quanto  idonea  ad  orientare  l'azione
amministrativa degli  organi  preposti  alla  vigilanza  venatoria  e
suscettibile di arrecare danno all'interesse diffuso alla  protezione
ambientale, essendo "piu' probabile che non" il  verificarsi  di  una
lesione ambientale a seguito dell'omesso  divieto  dell'attivita'  di
caccia  nei  boschi  percorsi  da  incendio  dopo   soli   tre   anni
dall'evento. 
    4.- In merito alla rilevanza della questione, il  TAR  sottolinea
che la circolare si fonda sulla  norma  impugnata,  costituendone  il
presupposto logico giuridico cosi'  che  sarebbe  necessaria  la  sua
eliminazione dal mondo giuridico per pronunciare  l'annullamento  del
provvedimento amministrativo. 
    5.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la legge regionale in
esame si porrebbe in contrasto con l'art. 10, comma 1, della legge n.
353 del 2000, che sancisce il divieto di  esercizio  venatorio  nelle
zone boscate interessate da incendio per un periodo  di  dieci  anni,
senza ulteriori condizioni legate all'estensione dell'incendio o alla
tabellazione del terreno e che costituisce  uno  standard  minimo  di
tutela ambientale, espressione della competenza legislativa esclusiva
dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in
quanto prescrizione volta a  consentire  la  ricostituzione  boschiva
incendiata. 
    Il tenore letterale inequivoco della disposizione censurata,  che
ridurrebbe la soglia minima  di  tutela  sotto  due  profili,  quello
temporale, poiche' abbassa da dieci a tre anni la durata del  divieto
di  caccia,  e  quello  spaziale,  poiche'  riguarda  solo  i  boschi
tabellati e incendiatisi per una superficie superiore ad  un  ettaro,
non sarebbe  suscettibile  di  un'interpretazione  costituzionalmente
conforme e imporrebbe la rimessione della questione  a  questa  Corte
per risolvere l'antinomia  tra  le  leggi  mediante  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale. 
    6.- Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria eccependo che
l'art. 46, comma 5, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999,  aggiunto
dall'art. 1 della legge reg. Liguria  n.  35  del  2008,  oggetto  di
censura, lungi dall'abbassare il livello minimo di tutela  ambientale
perseguito dal legislatore statale con la  legge  n.  353  del  2000,
avrebbe solo adattato la durata del  divieto  di  caccia  su  terreni
percorsi da incendio alle caratteristiche climatiche e  vegetazionali
regionali,  che  consentono  una  rapida  ripresa  della  vegetazione
stessa, cosi' da cancellare in pochi anni le tracce del passaggio del
fuoco e consentire il rinnovamento della fauna. 
    7.- Inoltre, la Regione osserva come il permanere del divieto  di
caccia debba essere bilanciato con la necessita' di contenere,  anche
attraverso l'attivita' venatoria, il proliferare degli ungulati e  in
special modo del cinghiale, capace di arrecare  notevoli  danni  agli
ecosistemi. 
    8.-  Alla  stessa  esigenza  di  bilanciamento  risponderebbe  la
previsione  di  una  soglia  dimensionale  minima  per  far  scattare
l'operativita' del divieto di caccia, non incidendo sulla consistenza
della fauna l'incendio di un'area inferiore ad un ettaro. 
    9.- La Regione ritiene, infine, che  l'obbligo  di  tabellazione,
finalizzato all'esatta individuazione del confine territoriale in cui
vige il divieto di  caccia,  accresca  e  non  diminuisca  la  tutela
ambientale. 
    10.-  Nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   si   sono
costituiti l'Ente nazionale protezione animali (ENPA) onlus, la  Lega
italiana  protezione  degli  uccelli  (LIPU)  Birdlife  Italia   odv,
l'Associazione Italiana World Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus
ong e la Lega antivivisezione (LAV) onlus,  ricorrenti  nel  giudizio
principale, in quanto associazioni individuate  dal  Ministero  della
transizione ecologica quali associazioni di protezione ambientale, ai
sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986. 
    Le  associazioni,  dopo  aver  ripercorso   i   tratti   salienti
dell'ordinanza di rimessione in ordine  alla  propria  legittimazione
nel giudizio a quo e alla  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 5,
della  legge  reg.  Liguria  n.  4  del  1999,  hanno  insistito  per
l'accoglimento di essa, stante il contrasto con l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 10 della legge n. 353
del 2000, che prevede, quale limite di maggior tutela ambientale,  il
divieto di caccia, nei terreni percorsi da incendio, per dieci anni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Liguria  ha
sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  46,
comma 5, della legge della Regione Liguria  22  gennaio  1999,  n.  4
(Norme in materia  di  foreste  e  di  assetto  idrogeologico),  come
aggiunto dall'art. 1 della legge  della  Regione  Liguria  7  ottobre
2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio  1999,
n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto  idrogeologico)»,  che
prevede che nei boschi percorsi da incendi e' vietato  per  tre  anni
l'esercizio dell'attivita' venatoria, qualora la superficie  bruciata
sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati. 
    2.- Le questioni sono state sollevate  nell'ambito  del  giudizio
promosso da quattro associazioni ambientaliste, legittimate ai  sensi
dell'art. 18 della legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale),  per
l'annullamento di una circolare con cui  l'amministrazione  regionale
ha orientato l'attivita' di vigilanza venatoria. 
    3.- La censura proposta dall'ordinanza del TAR Liguria si appunta
sul contrasto della norma regionale con l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in relazione all'art.  10,  comma  1,
della legge 21 novembre 2000, n.  353  (Legge-quadro  in  materia  di
incendi boschivi), che, invece, prevede  un  divieto  di  caccia  per
dieci anni nelle zone interessate da  incendi,  senza  imporre  alcun
obbligo  di  tabellazione  e  senza  precisare  alcunche'  in  ordine
all'estensione dell'incendio. 
    4.- La Regione si difende evocando la peculiare situazione  della
Liguria, il cui clima consentirebbe una piu'  rapida  ricrescita  dei
boschi incendiati e invitando inoltre a considerare che il divieto di
caccia e' esteso alla popolazione degli ungulati, che  non  favorisce
la  ricrescita  del  bosco  per  i  danni  che  tali  specie  causano
all'habitat naturale. 
    La resistente deduce,  inoltre,  che  la  ratio  della  normativa
interposta sarebbe quella di  creare  una  deterrenza  rispetto  agli
incendi  dolosi,  ipotesi  questa  assolutamente  da  escludersi  con
riferimento ai cacciatori. 
    La  Regione  insiste  sulla  ragionevolezza  dell'esclusione  del
divieto  dell'attivita'  venatoria  riferita  alle   sole   superfici
bruciate  superiori  all'ettaro  e,  con  riferimento  al  dovere  di
tabellazione, chiarisce che l'esercizio di  questa  competenza  della
pubblica amministrazione non e' una condizione per l'applicazione del
divieto di attivita' venatoria. 
    5.- Venendo all'esame delle questioni, non puo' giustificarsi  la
legittimita' dell'intervento censurato facendo ricorso all'argomento,
posto dalla difesa regionale, della  pretesa  irragionevolezza  della
norma  statale  che  vieta  la  caccia  anche  con  riferimento  agli
ungulati, che ostacolerebbero la ricrescita boschiva. Per eliminare i
danni da essi  provocati,  infatti,  e'  previsto  lo  strumento  del
controllo  faunistico  disciplinato  dall'art.  19  della  legge   11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma  e   per   il   prelievo   venatorio)   anche   per   mezzo
dell'abbattimento della fauna nociva, attivita' questa che, in quanto
volta a tutelare l'ecosistema, non  e'  ricompresa  nel  concetto  di
caccia ed e', quindi, pacificamente ammessa. 
    6.- La questione relativa all'interdizione dalla caccia per  soli
tre anni, anziche' dieci,  nelle  zone  interessate  da  incendi,  e'
fondata. 
    6.1.- La materia, gia' antecedentemente alla revisione del Titolo
V della  Parte  seconda  della  Costituzione  ad  opera  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione),  risultava  regolata  dalla  legge
quadro n. 353 del 2000 che, all'art. 10,  comma  1,  ha  previsto  il
divieto della caccia  per  dieci  anni  dei  soprassuoli  delle  zone
boscate percorsi dal fuoco, ponendo una norma  di  principio  per  la
difesa del patrimonio  boschivo  nazionale,  cui  deve  attenersi  la
legislazione concorrente regionale in materia di caccia. 
    6.2.- Dopo la revisione  del  Titolo  V  della  Costituzione,  la
tutela dell'ambiente rientra nella competenza esclusiva  dello  Stato
e, parallelamente, la  caccia  ha  assunto  il  ruolo  di  competenza
residuale regionale. 
    Se, pertanto, prima del 2001 le Regioni erano tenute a rispettare
le prescrizioni dalla legge quadro n.  353  del  2000  sugli  incendi
boschivi  quali  principi  fondamentali   in   materia   di   caccia,
successivamente il rapporto tra la legge statale e la legge regionale
e' caratterizzato dal rispetto della competenza  statale  trasversale
sull'ambiente da parte della  legislazione  regionale  nell'esercizio
della competenza sulla caccia. 
    Pertanto, la legge quadro del 2000, peraltro piu' volte integrata
successivamente al 2001 (da ultimo con il decreto-legge  8  settembre
2021, n. 120, recante «Disposizioni per il  contrasto  degli  incendi
boschivi e altre misure urgenti di  protezione  civile»,  convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2010, n. 155), trattando di
materia ambientale si pone oggi come disciplina  non  derogabile  con
riferimento alla caccia per i suoi  aspetti  collegati  all'ambiente,
salvo l'innalzamento possibile, da parte delle Regioni,  del  livello
di tutela. 
    In particolare, per  giurisprudenza  costante  di  questa  Corte,
l'ambiente «delinea una sorta di  materia  "trasversale",  in  ordine
alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono  essere
regionali,  spettando  [invece]  allo  Stato  le  determinazioni  che
rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme  sull'intero
territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» (sentenza n. 158 del
2021), e le  Regioni,  nell'esercizio  delle  loro  competenze,  sono
tenute al rispetto delle  prescrizioni  statali  e  possono  adottare
norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano  lo
standard di protezione previsto  dalla  legislazione  nazionale,  che
funziona, quindi, da limite  minimo  di  salvaguardia  dell'ambiente,
legittimando  interventi   normativi   regionali   solo   nel   senso
dell'innalzamento della tutela (ex multis, sentenze n. 291 e n. 7 del
2019, n. 174 e n. 74 del 2017). 
    6.3.- La norma censurata, al contrario, non  rispetta  il  limite
prescritto dallo Stato e, riducendo la durata del divieto  di  caccia
sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre  anni,  finisce
con  l'abbassare  lo  standard  di  protezione  ambientale   fissato,
nell'esercizio  della  competenza  esclusiva  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., dall'art. 10 della legge n. 353 del
2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della  fauna
(sentenze n. 281 del 2019 e n. 303 del 2013). 
    7.- Anche la  questione  relativa  alla  previsione  della  norma
censurata, nella parte in cui limita alle aree boschive percorse  dal
fuoco superiori all'ettaro il  divieto  di  caccia,  e'  fondata,  in
quanto la legge  regionale  invade  la  competenza  statale  che  non
prevede un'estensione minima riferita al divieto di caccia. 
    8.- La competenza residuale regionale in materia  di  caccia  non
puo', quindi, derogare alla legge n. 353  del  2000  che,  in  quanto
volta alla protezione ambientale, si impone al legislatore  regionale
nell'esercizio delle proprie competenze; conseguentemente, l'art. 46,
comma 5, primo periodo, della legge reg. Liguria n.  4  del  1999  va
dichiarato costituzionalmente illegittimo per  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    9.- Al contrario, l'obbligo di tabellazione previsto dalla  norma
censurata trova riscontro nel comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353
del 2000, che rimette ai Comuni l'obbligo di  censire  i  soprassuoli
percorsi  dal  fuoco  e,  comunque,  non  condiziona  il  divieto  di
attivita' venatoria, limitandosi  a  prescrivere  un  adempimento  in
carico alla pubblica amministrazione funzionale  alla  individuazione
delle aree percorse dal fuoco. 
    9.1.- Ne consegue la non  fondatezza  della  questione  sollevata
sull'art. 46, comma 5, secondo  periodo,  che  prevede  l'obbligo  di
tabellazione dei boschi percorsi da incendi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  46,  comma
5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio  1999,
n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto  idrogeologico),  come
aggiunto dall'art. 1 della legge  della  Regione  Liguria  7  ottobre
2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio  1999,
n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)»; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 46, comma 5, secondo  periodo,  della  legge
reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto  dall'art.  1  della  legge
reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede  l'obbligo  di  tabellazione
dei boschi percorsi da incendi,  promossa,  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,  in  relazione
all'art.  10,  comma  1,  della  legge  21  novembre  2000,  n.   353
(Legge-quadro in materia di incendi  boschivi),  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE