MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 3 giugno 2022 

Aggiornamento al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  18
maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle  caratteristiche  chimico
fisiche e sulla presenza di altri componenti nel  gas  combustibile».
(22A03534) 
(GU n.139 del 16-6-2022)

 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'art. 27; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina il  «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica» e affida a quest'ultimo le funzioni e  i
compiti dello Stato in materia di politica energetica, gia' spettanti
al Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19  febbraio
2007,   recante   «Approvazione   della    regola    tecnica    sulle
caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri  componenti
nel gas  combustibile  da  convogliare»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2007, n. 65; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  18  maggio
2018,   recante   «Aggiornamento   della   regola    tecnica    sulle
caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri  componenti
nel gas  combustibile  da  convogliare»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2018, n. 129; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  trasmesso
il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato con  decisione
di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021; 
  Considerato che tra le sei missioni del PNRR figura la Missione  n.
2 che ha come oggetto «Rivoluzione verde  e  transizione  ecologica»,
articolata in quattro macro  attivita',  tra  cui  quella  denominata
«Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile»; 
  Considerato inoltre che lo stesso PNRR, per favorire l'introduzione
dell'idrogeno verde nei settori dell'energia,  dell'industria  e  dei
trasporti e la sua facile diffusione, evidenzia la necessita' di  una
parallela semplificazione amministrativa, nonche'  la  definizione  e
l'aggiornamento delle  regole  tecniche  al  fine  di  consentire  la
produzione, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno in
una cornice di massima sicurezza; 
  Considerato che tra le regole tecniche  del  settore  gas  naturale
figura quella definita con  il  citato  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 18 maggio 2018; 
  Ritenuto  necessario  specificare,  nell'ambito  dei  parametri  di
qualita' del gas naturale definiti dal  predetto  decreto  18  maggio
2018, un primo valore limite cautelativo per l'immissione di idrogeno
nelle reti che non comprometta  il  trattamento,  lo  stoccaggio  e/o
l'utilizzo del gas naturale, al fine di consentire  l'avvio  al  piu'
presto, come previsto dal PNRR, dell'immissione  dell'idrogeno  nelle
reti di trasporto e  distribuzione  di  gas  naturale  garantendo  al
contempo i massimi livelli di  sicurezza  per  gli  utilizzatori,  la
popolazione e l'ambiente; 
  Considerato  che,  a  seguito   dei   risultati   degli   studi   e
sperimentazioni in corso, avviati  anche  su  impulso  del  Ministero
della transizione ecologica, potranno essere  ampliati  i  limiti  di
immissione stabiliti con il presente decreto; 
  Sentito il Comitato italiano gas; 
  Espletata la procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e
regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015  che  ha
abrogato le direttive n. 98/34/CE e  n.  98/48/CE  (legge  n.  317/86
modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223); 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
18 maggio 2018, punto 5.1,  tabella  1,  dopo  l'undicesima  riga  e'
inserita la seguente: 
 
                +-----------------+-------+---------+
                |    Idrogeno     |≤ 2,0  |% vol.   |
                +-----------------+-------+---------+
 
   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 3 giugno 2022 
 
                                               Il Ministro: Cingolani