MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2022 

Recepimento  della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2021/971   della
Commissione del 16 giugno 2021, che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e  2002/57/CE  del  Consiglio  per
chiarire che anche le Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono
essere  utilizzate  nel  caso  in  cui  permangano   dubbi   riguardo
all'identita' varietale delle sementi. (22A03584) 
(GU n.140 del 17-6-2022)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del  14  giugno  1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; 
  Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del  14  giugno  1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1,  lettera
a); 
  Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 
  Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di specie ortive; 
  Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del  13  giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di specie  oleaginose
e da fibra; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 36; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito  il  Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche
agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo
economico, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  nonche'  per  la  rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate e per la continuita' delle funzioni  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020,  n.  53,  recante  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031  e  del
regolamento (UE) n. 2017/625»; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte  dei  conti  in
data 29 marzo 2021 al n. 166; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE)  2021/971  della  Commissione
del 16 giugno 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE,  66/402/CEE,
2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE volta a  chiarire  che  anche  le
Tecniche biochimiche e molecolari (BMT) possono essere utilizzate nel
caso in cui permangano dubbi riguardo all'identita'  varietale  delle
sementi; 
  Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva (UE)  2021/971/UE,
quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni,  fissate
in ambito comunitario, sono recepite  tal  quali  nella  legislazione
nazionale; 
  Ritenuto pertanto necessario modificare l'allegato IX  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, al fine di chiarire che anche  le
BMT possono essere utilizzate come metodo supplementare  per  l'esame
dell'identita' della varieta' nel caso di dubbi; 
  Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto
ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella  seduta  del  5  ottobre
2021; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  19,  espresso
nella seduta del 12 ottobre 2021, in applicazione dell'art. 5,  comma
4, lettera e) dello stesso decreto legislativo; 
  Effettuata in data 15 novembre 2021, la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 36, comma 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 234; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifica dell'allegato IX del decreto legislativo 
                       2 febbraio 2021, n. 20 
 
  1. L'allegato IX del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, e'
modificato come di seguito riportato: 
    a) alla lettera A) Cereali, dopo il punto 8, e' inserito il punto
9.: 
      «9. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 3 e  6,  permangano
dubbi circa  l'identita'  varietale  delle  sementi,  l'autorita'  di
certificazione puo' utilizzare, per l'esame di  tale  identita',  una
tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale
e   riproducibile,   in   conformita'   alle   norme   internazionali
applicabili.»; 
    b) alla lettera B) Foraggere, dopo il punto  6,  e'  inserito  il
punto 7.: 
      «7. Se, a seguito dell'attuazione dei punti 4 e  6,  permangano
dubbi circa  l'identita'  varietale  delle  sementi,  l'autorita'  di
certificazione puo' utilizzare, per l'esame di  tale  identita',  una
tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale
e   riproducibile,   in   conformita'   alle   norme   internazionali
applicabili.»; 
    c) alla lettera C) Barbabietole, dopo il punto 5, e' inserito  il
punto 5-bis.: 
      «5-bis. Se, a seguito dell'attuazione  dei  punti  da  2  a  5,
permangano  dubbi  circa   l'identita'   varietale   delle   sementi,
l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per  l'esame  di  tale
identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello
internazionale   e   riproducibile,   in   conformita'   alle   norme
internazionali applicabili.»; 
    d) alla lettera E) Oleaginose e da fibra, dopo  il  punto  3,  e'
inserito il punto 3-bis.: 
      «3-bis.  Se,  a  seguito  dell'attuazione  dei  punti  1  e  3,
permangano  dubbi  circa   l'identita'   varietale   delle   sementi,
l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per  l'esame  di  tale
identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello
internazionale   e   riproducibile,   in   conformita'   alle   norme
internazionali applicabili.»; 
    e) alla lettera F) Ortive dopo il punto 3, e' inserito  il  punto
3-bis.: 
      «3-bis. Se, a seguito dell'attuazione  dei  punti  1,  2  e  3,
permangano  dubbi  circa   l'identita'   varietale   delle   sementi,
l'autorita' di certificazione puo' utilizzare, per  l'esame  di  tale
identita', una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello
internazionale   e   riproducibile,   in   conformita'   alle   norme
internazionali applicabili.». 
  Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e'  soggetto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art.  3,  comma  1,
lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore  il
1° settembre 2022. 
    Roma, 10 gennaio 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 110