MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2022 

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere
le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,   vigilanza,   tutela,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di  cui
all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016,  n.  238,
relativi alla DOCG «Montefalco Sagrantino» ed alle DOC «Montefalco» e
«Spoleto». (22A03588) 
(GU n.141 del 18-6-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n.  664,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 29 del 4 febbraio 2013, con il  quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio Tutela Vini Montefalco ed attribuito  per  un  triennio  al
citato Consorzio di tutela  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura  generale  degli  interessi  relativi  alla   DOCG   «Montefalco
Sagrantino» ed alle DOC «Montefalco» e «Spoleto»; 
  Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 27918,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 108 del 10 maggio 2019,  con  il  quale  e'  stato  confermato  da
ultimo, per un ulteriore triennio,  l'incarico  al  Consorzio  Tutela
Vini  Montefalco  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOCG  «Montefalco  Sagrantino»  ed  alle  DOC
«Montefalco» e «Spoleto»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio  Tutela  Vini  Montefalco,
approvato da questa  amministrazione,  deve  essere  sottoposto  alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre  che  lo  statuto  del  Consorzio  Tutela  Vini
Montefalco, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla  legge  n.
238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio Tutela Vini  Montefalco  puo'
adeguare il proprio statuto entro il  termine  indicato  all'art.  3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato  che  nel  citato  statuto  il  Consorzio  Tutela  Vini
Montefalco richiede  il  conferimento  dell'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238, per la  DOCG  «Montefalco  Sagrantino»  e  per  le  DOC
«Montefalco» e «Spoleto»; 
  Considerato che il Consorzio Tutela Vini Montefalco  ha  dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della  legge
n. 238 del 2016 per la DOCG «Montefalco  Sagrantino»  e  per  le  DOC
«Montefalco» e «Spoleto». Tale verifica e' stata eseguita sulla  base
delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 6433 del 9  giugno
2022  (prot.  Ufficio  PQAI  IV  n.  259197  del   9   giugno   2022)
dall'organismo di controllo, 3A-PTA Parco tecnologico  agroalimentare
dell'Umbria, autorizzato a svolgere l'attivita'  di  controllo  sulle
citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio  Tutela  Vini  Montefalco  a  svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4, della legge  n.  238  del  2016,  per  le  denominazioni
«Montefalco Sagrantino», «Montefalco» e «Spoleto»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 17 gennaio 2013, n.  664,  al  Consorzio  Tutela
Vini Montefalco, con sede  legale  in  Montefalco  (PG),  piazza  del
Comune, n. 16, a svolgere le funzioni di promozione,  valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge  n.  238  del
2016, sulla DOCG «Montefalco Sagrantino» e sulle DOC  «Montefalco»  e
«Spoleto». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
17 gennaio 2013,  n.  664,  puo'  essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e  dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 9 giugno 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero