IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende
alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema
di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti;
Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo
il quale il contributo a carico degli iscritti e' aumentato mediante
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, con la
stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma,
in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle
variazioni degli importi delle pensioni medesime;
Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, comunicata con pec del 2 marzo
2022, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal
predetto Fondo e', per l'anno 2021, pari a +0,0%;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009,
n. 172;
Decreta:
Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del
clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica, e' invariato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed e'
pari a euro 1.769,04 annui.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2022
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco