N. 155 SENTENZA 11 maggio - 20 giugno 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Lavoro - Rapporto  di  lavoro  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -
  Personale dipendente della societa' Servizi ausiliari Sicilia  scpa
  - Svolgimento di servizi sanitari ausiliari in attivita'  afferenti
  a pazienti COVID-19 - Estensione dell'indennita' prevista  per  gli
  operatori  del  SSR  impegnati  nell'emergenza  epidemiologica   da
  COVID-19  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione  della
  competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile -
  Non fondatezza della questione. 
Sanita'  pubblica  -  Personale  sanitario  -  Norme  della   Regione
  Siciliana  -  Direzione  amministrativa  delle  aziende   sanitarie
  regionali - Elenco degli idonei  -  Requisiti  per  l'iscrizione  -
  Violazione dei principi fondamentali in  materia  di  tutela  della
  salute - Illegittimita' costituzionale. 
Lavoro - Rapporto  di  lavoro  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -
  Personale degli enti locali che gode  dei  trasferimenti  a  carico
  dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della  funzione
  pubblica - Nuova opzione per la fuoriuscita,  in  alternativa  alla
  stabilizzazione - Violazione dell'obbligo di copertura delle  spese
  - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22, artt. 7,  11  e
  12. 
- Costituzione, artt. 81, terzo  comma,  97  e  117,  commi  secondo,
  lettera l), e terzo. 
(GU n.25 del 22-6-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7,  11  e
12  della  legge  della  Regione  Siciliana  3  agosto  2021,  n.  22
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali  marittime,
gestione  del  servizio  idrico  integrato  nell'ambito  territoriale
ottimale di Agrigento e  di  personale  di  Sicilia  Digitale  S.p.A.
Disposizioni  varie),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il  5  ottobre  2021,  depositato  in
cancelleria il 12 ottobre  2021,  iscritto  al  n.  61  del  registro
ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  maggio  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Giuseppa  Mistretta  per  la
Regione Siciliana, quest'ultima in collegamento da remoto,  ai  sensi
del punto 1) del decreto del Presidente della  Corte  del  18  maggio
2021; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 5  ottobre  2021  e  depositato  12
ottobre 2021 (reg. ric. n. 61 del 2021) il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento, complessivamente, agli artt.  81,
terzo comma, 97 e 117, commi secondo,  lettera  l),  e  terzo,  della
Costituzione e all'art. 17,  lettere  b)  e  c),  del  regio  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  (Approvazione  dello  statuto
della Regione siciliana), questioni  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana  3  agosto
2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali
marittime,  gestione  del  servizio  idrico   integrato   nell'ambito
territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale
S.p.A. Disposizioni varie). 
    Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri impugna l'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del  2021,
che estende al personale dipendente della societa' Servizi  ausiliari
Sicilia  scpa,  che  abbia  svolto  servizi  sanitari  ausiliari   in
attivita' afferenti a  pazienti  COVID-19,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 5, comma 8, della legge della Regione  Siciliana  12  maggio
2020, n. 9 (Legge di stabilita' regionale 2020-2022),  che  prevedono
l'attribuzione di un riconoscimento economico speciale agli operatori
del   servizio   sanitario   regionale    impegnati    nell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
    Il ricorrente ritiene, infatti, che  la  disposizione  impugnata,
incidendo su un profilo del  trattamento  retributivo  del  personale
dipendente di una societa' a  partecipazione  pubblica,  disciplinato
dai contratti individuali e collettivi  di  lavoro,  si  porrebbe  in
contrasto con la competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di ordinamento civile, di cui all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  l),  Cost.,  operante  come  tale  sia  «con  riferimento  a
fattispecie  inerenti  all'impiego  pubblico  privatizzato»,  sia  «a
maggior ragione, con riguardo ai rapporti di  lavoro  privato,  quali
sono, pur con profili di specialita',  quelli  intercorrenti  con  le
societa' a partecipazione pubblica». 
    Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021,
che aggiunge, all'art. 122 della legge  della  Regione  Siciliana  26
marzo 2002, n.  2  (Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per
l'anno 2002), il comma 1-bis, contenente disposizioni in  materia  di
requisiti per essere inseriti nell'elenco degli idonei alla direzione
amministrativa delle aziende sanitarie regionali. 
    Il ricorrente evidenzia, in particolare, che la norma  impugnata,
prevedendo requisiti di qualificazione «meno  rigorosi  e  selettivi»
rispetto a quelli  prescritti  dall'art.  3,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) si porrebbe in contrasto con l'art.  17,  primo  comma,
lettere b) e c), dello statuto reg. Siciliana, e con  gli  artt.  97,
117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. 
    Piu'  precisamente,  ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato, la norma impugnata, disciplinando  i  requisiti  di  idoneita'
soggettiva che sono richiesti agli aspiranti direttori amministrativi
delle aziende sanitarie per essere parte  del  contratto  di  diritto
privato di affidamento  dell'incarico  dirigenziale,  invaderebbe  la
potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di  ordinamento
civile, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Sotto altro profilo, il ricorrente  rileva  che  le  disposizioni
dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del  1992  debbono  ritenersi
espressione  di  un  principio  fondamentale  della  legislazione  in
materia di tutela della salute, ai sensi del  terzo  comma  dell'art.
117 Cost. 
    Cio' in quanto  la  disciplina  statale  sarebbe,  evidentemente,
ispirata dall'intento  di  circoscrivere  la  scelta  dei  dirigenti,
rimessa alle Regioni, ai «candidati in possesso di comprovati  titoli
e capacita' professionali, iscritti in appositi elenchi,  allo  scopo
di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di  carattere
politico e  di  privilegiare  criteri  di  selezione  che  assicurino
effettive capacita' gestionali e un'elevata qualita' manageriale». 
    Tale    esigenza    rappresenterebbe,    inoltre,    ad    avviso
dell'Avvocatura generale, una indubbia «espressione del principio  di
buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art.  97  Cost.,
data l'incidenza che la professionalita' delle persone che  ricoprono
gli incarichi dirigenziali apicali esplica  sul  funzionamento  delle
strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla  qualita'
delle prestazioni sanitarie rese». 
    Da cio' il ricorrente trae  la  conclusione  che,  con  la  norma
impugnata, la Regione Siciliana avrebbe «oltrepassato i limiti  della
competenza  legislativa  ad  essa   riconosciuta»,   attribuendo   ai
direttori generali delle aziende sanitarie regionali  il  potere  «di
conferire gli incarichi di  direttore  amministrativo  delle  aziende
sanitarie in maniera ampiamente discrezionale sulla base di requisiti
meno  rigorosi  e  selettivi  rispetto  al  sistema   delineato   dal
legislatore  statale,  mettendo  quindi  a   rischio   le   finalita'
perseguite da quest'ultimo». 
    Infine, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all'art. 81, terzo
comma, Cost., l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021. 
    La norma impugnata aggiunge all'art. 3 della legge della  Regione
Siciliana 29  dicembre  2016,  n.  27  (Disposizioni  in  materia  di
autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario)  il
comma 19-bis, ai sensi del quale «[i] soggetti di cui  al  comma  19,
titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente  in  servizio
presso  gli  enti  locali  che  godono  dei  trasferimenti  a  carico
dell'Assessorato regionale delle autonomie locali  e  della  funzione
pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i  quali
il numero di  anni  necessari  al  raggiungimento  dei  requisiti  di
pensionabilita' non risulta inferiore a cinque  anni  computati  alla
data di entrata in vigore della presente  legge  e  non  siano  stati
soggetti alla stabilizzazione presso l'ente locale  di  appartenenza,
possono esercitare  l'opzione  per  la  fuoriuscita  a  fronte  della
corresponsione   di   un'indennita'   omnicomprensiva   di    importo
corrispondente a cinque anni della retribuzione  gia'  in  godimento,
calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza  del
rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio.
L'accertamento del possesso dei requisiti  e'  condizione  necessaria
per  consentire  la   corresponsione   dell'indennita'   secondo   le
specifiche procedure indicate al comma 20». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione   impugnata,   pur
prevedendo oneri finanziari a carattere obbligatorio derivanti  dalle
nuove e maggiori spese, conseguenti  all'introduzione  di  una  nuova
opzione per la fuoriuscita  del  personale  attualmente  in  servizio
presso  gli  enti  locali  che  godono  dei  trasferimenti  a  carico
dell'Assessorato regionale delle autonomie locali  e  della  funzione
pubblica, non provvederebbe alla quantificazione e copertura di  tali
oneri, in palese violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    Secondo   l'Avvocatura   generale   sarebbe,   inoltre,   violato
«l'obbligo di copertura finanziaria cosi'  come  declinato  dall'art.
38, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 2011 che richiede  al  legislatore
regionale di  assicurare,  alle  spese  a  carattere  obbligatorio  e
ripetitivo,  immediata  copertura  per  tutti  e  tre  gli   esercizi
considerati dal bilancio di previsione pluriennale». 
    2.- Con memoria depositata  in  data  10  novembre  2021,  si  e'
costituita  in  giudizio  la  Regione  Siciliana,  senza   articolare
specifiche deduzioni difensive in riferimento alle  censure  relative
agli artt. 7 e 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021,  di  cui
si limita a contestare, genericamente,  la  fondatezza,  evidenziando
l'avvio di un tavolo di confronto con  il  Governo  per  superare  le
questioni sollevate con il ricorso. 
    La difesa regionale sostiene, invece,  con  specifici  argomenti,
l'inammissibilita' ovvero la non fondatezza della censura  avente  ad
oggetto l'art. 12 della legge reg. Siciliana  n.  22  del  2021,  che
aggiunge, come detto, all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del
2016, il comma 19-bis. 
    Secondo la Regione Siciliana la  censura  sarebbe,  innanzitutto,
inammissibile, in quanto il ricorrente non avrebbe chiarito i  motivi
di contrasto della disposizione impugnata con l'art. 81, terzo comma,
Cost. 
    Nel merito, la difesa  regionale  sostiene,  poi,  che  la  norma
impugnata si limiterebbe ad introdurre  solo  una  opzione  ulteriore
della disciplina delineata dall'art. 3, comma 19,  della  legge  reg.
Siciliana  n.  27  del  2016  e  che  il  legislatore  siciliano,  in
particolare con  l'art.  26,  comma  8,  della  legge  della  Regione
Siciliana  8  maggio  2018,  n.  8  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita'  regionale),  avrebbe
gia'   previsto   la   copertura   finanziaria   dei   processi    di
stabilizzazione e di fuoriuscita dei precari delle autonomie locali. 
    La detta disposizione avrebbe, infatti, assicurato  la  copertura
finanziaria  dell'intervento  per   l'intero   periodo   considerato,
prevedendo l'istituzione del capitolo di  spesa  n.  215754,  la  cui
competenza pluriennale nel  periodo  2020-2023  sarebbe  stata  cosi'
specificata: euro 226.700.000,00 per l'anno finanziario 2020 ed  euro
201.281.709,57, rispettivamente, per gli anni finanziari 2021, 2022 e
2023. 
    Ad avviso della  Regione,  pertanto,  la  disposizione  impugnata
sarebbe perfettamente in linea  con  i  requisiti  evidenziati  dalla
giurisprudenza della Corte  costituzionale,  secondo  cui  «le  leggi
regionali che prevedono spese obbligatorie a  carattere  continuativo
[...]  debbono  quantificarne  l'onere  annuale  per  ciascuno  degli
esercizi compresi nel bilancio di  previsione,  che  deve  avere  "un
orizzonte temporale almeno triennale"» (e' citata la sentenza n.  235
del 2020). 
    3.- In data 20 aprile 2022, l'Avvocatura generale dello Stato  ha
depositato una  memoria  integrativa  in  cui  ribadisce  le  proprie
conclusioni e replica  alle  eccezioni  della  difesa  della  Regione
Siciliana. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  61  del
2021), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97 e  117,
commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione e all'art. 17,
lettere b) e c), del regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.
455, convertito nella legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  2
(Approvazione dello statuto della Regione  siciliana),  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 7, 11 e 12 della legge  della
Regione Siciliana 3 agosto  2021,  n.  22  (Disposizioni  urgenti  in
materia di concessioni demaniali  marittime,  gestione  del  servizio
idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e  di
personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie). 
    1.1.- Con il primo motivo di ricorso  viene  impugnato  l'art.  7
della legge della Regione Siciliana n. 22 del 2021,  che  estende  al
personale dipendente della societa' Servizi ausiliari  Sicilia  scpa,
che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attivita' afferenti  a
pazienti COVID-19, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8,  della
legge della  Regione  Siciliana  12  maggio  2020,  n.  9  (Legge  di
stabilita' regionale 2020-2022), che prevedono l'attribuzione  di  un
riconoscimento  economico  speciale  agli  operatori   del   servizio
sanitario  regionale  impegnati  nell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19. 
    Il ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione impugnata  si
ponga in contrasto con la  riserva  di  competenza  legislativa  allo
Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., trattandosi  di  disciplina  incidente  sui
profili economici del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  di  una
societa'  a  partecipazione  pubblica,  regolamentato  dai  contratti
individuali e collettivi di lavoro e  al  quale  deve  applicarsi  la
disciplina del codice civile e delle leggi  sui  rapporti  di  lavoro
subordinato nelle imprese. 
    1.2.- Con il secondo motivo  di  ricorso,  l'Avvocatura  generale
dello Stato impugna l'art. 11 della legge reg. Siciliana  n.  22  del
2021, che aggiunge, all'art. 122 della legge della Regione  Siciliana
26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche  e  finanziarie  per
l'anno 2002), il comma 1-bis, contenente disposizioni in  materia  di
requisiti per essere inseriti nell'elenco degli idonei alla direzione
amministrativa delle aziende sanitarie regionali. 
    Il  ricorrente  evidenzia  che  la  norma  censurata,  prevedendo
requisiti di qualificazione «meno rigorosi e  selettivi»  rispetto  a
quelli prescritti dall'art. 3, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421) si porrebbe in contrasto con gli artt.  17,  lettere  b)  e  c),
dello statuto reg. Siciliana, e con gli artt. 97, 117, commi secondo,
lettera l), e terzo, Cost. 
    1.3.- Infine, con il  terzo  ed  ultimo  motivo  di  ricorso,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  impugna,  in   riferimento
all'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 12 della legge reg. Siciliana
n. 22 del 2021. 
    La norma impugnata aggiunge all'art. 3 della legge della  Regione
Siciliana 29  dicembre  2016,  n.  27  (Disposizioni  in  materia  di
autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario)  il
comma 19-bis, ai sensi del quale «[i] soggetti di cui  al  comma  19,
titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente  in  servizio
presso  gli  enti  locali  che  godono  dei  trasferimenti  a  carico
dell'Assessorato regionale delle autonomie locali  e  della  funzione
pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i  quali
il numero di  anni  necessari  al  raggiungimento  dei  requisiti  di
pensionabilita' non risulta inferiore a cinque  anni  computati  alla
data di entrata in vigore della presente  legge  e  non  siano  stati
soggetti alla stabilizzazione presso l'ente locale  di  appartenenza,
possono esercitare  l'opzione  per  la  fuoriuscita  a  fronte  della
corresponsione   di   un'indennita'   omnicomprensiva   di    importo
corrispondente a cinque anni della retribuzione  gia'  in  godimento,
calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza  del
rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio.
L'accertamento del possesso dei requisiti  e'  condizione  necessaria
per  consentire  la   corresponsione   dell'indennita'   secondo   le
specifiche procedure indicate al comma 20». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione   impugnata,   pur
prevedendo oneri finanziari a carattere obbligatorio derivanti  dalle
nuove e maggiori spese conseguenti  dall'introduzione  di  una  nuova
opzione per la fuoriuscita, in alternativa alla stabilizzazione,  per
il  personale  degli  enti  locali,  non  provvederebbe   alla   loro
quantificazione e copertura, in palese violazione dell'art. 81, terzo
comma, Cost. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Siciliana che, in via
preliminare,  eccepisce  l'inammissibilita'  della  censura  relativa
all'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in  quanto  il
ricorrente  non  avrebbe  chiarito  i  motivi  di   contrasto   della
disposizione con l'art. 81, terzo comma, Cost. e, in particolare, «le
ragioni per le quali la delineata  copertura  finanziaria  non  possa
risultare idonea allo scopo perseguito per il triennio 2020-2022». 
    L'eccezione deve essere rigettata. 
    E' costante orientamento di questa Corte quello  secondo  cui  il
ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i
parametri costituzionali, dei  quali  lamenta  la  violazione,  e  di
svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che  rechi
una specifica e congrua indicazione delle ragioni  per  le  quali  vi
sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo  contenere  una
sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno  delle  censure
(ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261 e n. 32  del  2017,  n.
239 del 2016). 
    Nel caso in esame, il ricorrente non si e' limitato a indicare la
violazione dell'art. 81, terzo comma,  Cost.  da  parte  della  norma
regionale   censurata,   ma   ha   sviluppato    le    argomentazioni
dell'impugnazione, evidenziando,  in  particolare,  che  detta  norma
«determina oneri non quantificati e privi  della  relativa  copertura
sui saldi di finanza pubblica, in violazione dell'articolo 81,  terzo
comma, della Costituzione», consistenti nelle «nuove e maggiori spese
che discendono da una modifica a regime dei casi  di  cessazione  del
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  in   alternativa   alla
stabilizzazione, del personale degli enti locali». 
    3.- Nel merito, la questione avente ad  oggetto  l'art.  7  della
legge reg. Siciliana n. 22 del 2021 non e' fondata. 
    La norma impugnata non contiene, infatti, a differenza di  quanto
sostenuto dal ricorrente,  previsioni  direttamente  incidenti  sulla
regolamentazione   del   rapporto   di   lavoro    attribuita    alla
contrattazione collettiva e, quindi, sulla disciplina in  materia  di
ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva  dello  Stato
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Se, invero, secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,
deve ritenersi che qualunque norma regionale intenda sostituirsi alla
negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte  di  disciplina
del rapporto di pubblico impiego, comporta un'illegittima  intrusione
nella sfera di attribuzione del legislatore  statale  in  materia  di
ordinamento  civile,  nel  caso  in  questione  tale  ingerenza   non
sussiste. 
    La norma impugnata, infatti, opera un rinvio all'art. 5, comma 8,
della  legge  reg.  Siciliana  n.  9  del  2020  che  non  stabilisce
l'attribuzione   diretta   agli    operatori    sanitari    impegnati
nell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  di  un   riconoscimento
economico, ma autorizza le aziende del servizio sanitario regionale a
liquidarlo, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e
le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 
    Pertanto, deve ritenersi che la disposizione impugnata preveda un
importo massimo, stabilendo la copertura  della  relativa  spesa,  ma
senza attribuirlo direttamente, anche con  riferimento  al  personale
dipendente dalla societa' Servizi ausiliari Sicilia  scpa,  impegnato
in servizi sanitari ausiliari presso aziende sanitarie  in  attivita'
afferenti a pazienti COVID-19. 
    La norma impugnata si colloca,  pertanto,  in  una  fase,  quella
attinente alla determinazione delle risorse disponibili, distinta e a
monte rispetto  a  quella  volta  alla  concreta  determinazione  del
trattamento  economico  accessorio  del  personale,  riservata   alla
contrattazione collettiva, ricadente nella  materia  dell'ordinamento
civile. 
    4.- E', invece, fondata la questione avente ad oggetto l'art.  11
della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in relazione alle  censure
di violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. 
    4.1.- Questa Corte ha gia' avuto modo di ricondurre alla  materia
«tutela della salute» la disciplina degli incarichi  della  dirigenza
sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n.  233  e  n.  181  del  2006),
rilevando in particolare «la stretta inerenza che tutte le  norme  de
quibus  presentano  con  l'organizzazione  del   servizio   sanitario
regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione  delle
prestazioni rese  all'utenza,  essendo  queste  ultime  condizionate,
sotto molteplici aspetti, dalla capacita', dalla  professionalita'  e
dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi,  e  segnatamente
di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze  n.  181  del
2006 e n. 50 del 2007)» (sentenza n. 371 del 2008). 
    Peraltro, a norma dell'art. 17 dello statuto reg.  Siciliana,  la
potesta' legislativa regionale in materia di  «sanita'  pubblica»  si
esercita «entro i limiti dei principi ed interessi  generali  cui  si
informa la legislazione dello Stato»,  per  cui  l'ampiezza  di  tale
competenza legislativa coincide, comunque, con quella  delle  Regioni
ordinarie in materia di «tutela della salute» (sentenze  n.  159  del
2018 e n. 430 del 2007; nello  stesso  senso,  sentenza  n.  448  del
2006). 
    4.2.- Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, del  d.lgs.
n. 502 del 1992, che, come gia' rilevato,  stabiliscono  i  requisiti
per l'iscrizione negli elenchi dei soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore   amministrativo   delle   aziende   sanitarie   regionali,
costituiscono,  indubbiamente,  un   principio   fondamentale   della
legislazione statale in materia di tutela della  salute,  vincolante,
come tale, rispetto alla potesta' legislativa regionale in materia di
sanita' pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del
principio di buon andamento dell'azione amministrativa. 
    Invero, questa Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  notare  che  «la
previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti  che
intendono  partecipare  alle  singole  selezioni  regionali   e'   da
ricondursi   all'esigenza   di   garantire   un   alto   livello   di
professionalita' dei candidati, i quali debbono  possedere  requisiti
curriculari unitari» e che tale esigenza deve ritenersi  «espressione
del principio di  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  data
l'incidenza che la professionalita' delle persone che  ricoprono  gli
incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui  sono
preposte, con inevitabili riflessi sulla qualita'  delle  prestazioni
sanitarie rese» (cosi' la sentenza n. 159 del 2018). 
    L'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella sua versione
originaria, prevedeva, tra i requisiti  per  la  nomina  a  direttore
sanitario, che questi  avesse  svolto  per  almeno  cinque  anni  una
qualificata  attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria  in  enti  o
strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di  media   o   grande
dimensione, mentre al direttore amministrativo era richiesto di avere
svolto,  per  almeno  cinque  anni,  una  qualificata  attivita'   di
direzione tecnica o amministrativa in enti o  strutture  pubbliche  o
private di media o grande dimensione. 
    La disposizione era, pertanto, chiara nel  differenziare,  quanto
all'esperienza, il requisito soggettivo  richiesto,  rispettivamente,
al direttore sanitario e a quello amministrativo,  perche'  solo  per
quest'ultimo il legislatore aveva ritenuto  di  non  dovere  inserire
alcuna specificazione in merito al settore  dove  fosse  maturata  la
richiesta esperienza. 
    L'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, recante riordino della disciplina  in  materia  sanitaria,  a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha, pero',
riformulato la  detta  disposizione,  richiedendo  per  il  direttore
sanitario una qualificata attivita' di «direzione  tecnico-sanitaria»
e per quello amministrativo la «direzione tecnica o  amministrativa»,
ma sempre, per entrambi, in «enti o strutture sanitarie  pubbliche  o
private di media o grande dimensione». 
    E in tutte le successive versioni del d.lgs.  n.  502  del  1992,
quest'ultimo  inciso  e'  rimasto  immutato,  sia  per  il  direttore
sanitario, sia per quello amministrativo. 
    Dalla comparazione fra i due testi normativi, quello originario e
quello risultante all'esito delle modifiche apportate dal  d.lgs.  n.
517 del 1993, si desume, pertanto,  che  il  legislatore,  a  partire
dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo  decreto,  ha  voluto
rendere coincidenti le due figure dirigenziali quanto al  settore  di
maturazione dell'esperienza pregressa,  limitandola  al  solo  ambito
sanitario. 
    Da questa evoluzione normativa, oggetto di specifici  e  puntuali
interventi del legislatore statale, consegue che le  disposizioni  in
esame debbono, indubbiamente, ritenersi espressione di  un  principio
fondamentale in materia di tutela della salute che impone  la  scelta
dei dirigenti sanitari e, per quanto  qui  interessa,  del  direttore
amministrativo, tra i candidati in possesso di  comprovati  titoli  e
capacita' professionali, omogenei a livello  nazionale  e,  comunque,
acquisiti solo nello specifico settore sanitario. 
    Cio' all'evidente scopo di privilegiare criteri di selezione  che
assicurino l'effettiva capacita' gestionale del dirigente, che  opera
in un ambito, quello sanitario, connotato da problematiche specifiche
che hanno una evidente,  e  significativa,  ricaduta  sulla  qualita'
delle prestazioni rese. 
    4.3.- La norma impugnata richiede invece «un'adeguata  esperienza
di  direzione  tecnica  amministrativa»  a  fronte  della  previsione
statale  di  «una  qualificata  attivita'  di  direzione  tecnica   o
amministrativa» e stabilisce,  genericamente,  che  detta  esperienza
possa  essere  acquisita  «nel  campo  delle   strutture   sanitarie,
sociosanitarie  o  in  altri  settori,  caratterizzata  da  autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche  o
finanziarie, in strutture di media o grande  dimensione»,  mentre  la
disposizione  statale  prevede  una  competenza  specifica  che  vada
acquisita solo «in enti o strutture sanitarie pubbliche o private  di
media o grande dimensione». 
    La norma censurata si pone, dunque, in evidente contrasto con  il
principio fondamentale dettato  dal  legislatore  statale,  non  solo
perche' modifica la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che
richiedono  di  accedere  all'elenco  degli  idonei  alla   direzione
amministrativa,   ma   anche,   soprattutto,   in   quanto    amplia,
significativamente,  l'area  in  cui  tale  esperienza  puo'   essere
acquisita, estendendola a settori del tutto estranei all'ambito della
sanita'. 
    Va,   pertanto,   dichiarata   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art.  11  della  legge  reg.  Siciliana  n.  22  del  2021,   in
riferimento agli artt. 97 e 117, terzo  comma,  Cost.  L'accoglimento
della questione sotto questi profili determina  l'assorbimento  delle
altre censure. 
    5.- E',  altresi',  fondata,  con  riferimento  alla  censura  di
violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., la questione  avente  ad
oggetto l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021. 
    La disposizione impugnata aggiunge all'art. 3  della  legge  reg.
Siciliana n. 27 del 2016 il comma  19-bis,  estendendo  la  facolta',
gia' prevista in capo ai dipendenti di cui al precedente comma 19, di
esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione
di un'indennita'. 
    La norma censurata  amplia  l'ambito  dei  soggetti  per  cui  e'
prevista tale opzione, richiedendo cinque anni, invece che dieci,  al
raggiungimento  dell'eta'  pensionabile  perche'  questi  la  possano
esercitare. 
    E,   in   assenza   di   una   qualsivoglia   quantificazione   e
documentazione sugli oneri derivanti dalla norma impugnata, non puo',
evidentemente,  essere  accolta  la  tesi  sostenuta   dalla   difesa
regionale sulla sua pretesa  invarianza  finanziaria,  in  quanto  la
disposizione  non  puo'  essere  considerata  semplice   applicazione
dell'art. 3, comma 19, della legge reg. Siciliana n. 27 del  2016,  a
cui  sono  riferite  le  originarie  previsioni  di  spesa  contenute
nell'art. 3, comma 21, della medesima legge regionale e nell'art. 26,
comma 8, della legge della Regione Siciliana  8  maggio  2018,  n.  8
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.  Legge  di
stabilita' regionale). 
    D'altronde, secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte,
la mancata  considerazione  degli  oneri  vale  a  rendere  la  legge
costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto
per  spese  obbligatorie,  ma  anche  se  si  tratta  di  oneri  solo
"ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. «impone che, ogniqualvolta  si
introduca una previsione legislativa che possa,  anche  solo  in  via
ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi
per farvi fronte» (ex multis, sentenze n. 163 del 2020 e n.  307  del
2013). 
    Invero,  secondo   questa   Corte,   devono   essere   dichiarate
costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui  «l'individuazione
degli interventi  e  la  relativa  copertura  finanziaria,  e'  stata
effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva
di quella  chiarezza  finanziaria  minima  richiesta  dalla  costante
giurisprudenza di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost.»  (ex
multis, sentenza n. 227 del 2019). 
    In proposito, deve essere ribadito che  l'equilibrio  finanziario
«presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa
individuazione   delle   pertinenti   risorse:   nel   sindacato   di
costituzionalita' copertura finanziaria ed equilibrio integrano  "una
clausola generale in grado  di  operare  pure  in  assenza  di  norme
interposte  quando  l'antinomia  [con  le   disposizioni   impugnate]
coinvolga direttamente il precetto costituzionale" [...] (sentenza n.
184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). 
    Nel  caso  di  specie,  peraltro,   il   ricorrente   ha   anche,
correttamente, evidenziato il contrasto  della  norma  impugnata  con
l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), ai sensi del quale le leggi regionali,  che  prevedono  spese  a
carattere continuativo, debbono quantificare l'onere annuale previsto
per ciascuno degli  esercizi  finanziari  compresi  nel  bilancio  di
previsione  e  indicare  l'onere  a  regime,  potendo   rinviare   la
quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti
di spese non obbligatorie. 
    Tale regola, nel caso della Regione Siciliana,  risulta  presente
nello stesso ordinamento regionale, considerato che l'art.  7,  comma
8, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in
materia di bilancio e contabilita' della Regione siciliana) e  l'art.
14,  comma  8,  del  decreto  presidenziale  17  marzo  2004   (Testo
coordinato delle norme in  materia  di  bilancio  e  di  contabilita'
applicabili alla Regione siciliana), prevedono espressamente  che  le
leggi della  Regione  che  autorizzano  spese  correnti  a  carattere
permanente quantificano l'onere annuale previsto per  ciascuno  degli
anni compresi nel bilancio  pluriennale  vigente  e  ne  indicano  la
relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. 
    Per tali ragioni  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021,  promossa  in
riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., e' fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  11  della
legge della Regione Siciliana 3  agosto  2021,  n.  22  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni demaniali marittime,  gestione  del
servizio  idrico  integrato  nell'ambito  territoriale  ottimale   di
Agrigento e di personale  di  Sicilia  Digitale  S.p.A.  Disposizioni
varie); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  12  della
legge reg. Siciliana n. 22 del 2021; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021,
promossa, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA