MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2022 

Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti. (22A03766) 
(GU n.148 del 27-6-2022)

 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Vista  la  direttiva  2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   dell'11   maggio    2005,    sull'assicurazione    della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; 
  Vista  la  direttiva  2009/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente  l'assicurazione  della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
il controllo dell'obbligo di assicurare tale  responsabilita'  e,  in
particolare,  l'art.  9,   recante   gli   importi   minimi   coperti
dall'assicurazione obbligatoria; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/2118  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 novembre 2021,  recante  «Modifica  della  direttiva
2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilita' civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'» e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 1, punto 5) che, nel  novellare  il  citato  art.  9,
determina i nuovi  importi  minimi  di  copertura  dell'assicurazione
obbligatoria, che saranno riesaminati dalla Commissione, ogni  cinque
anni, a decorrere dal 22 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 128, comma 1, del predetto codice, che  determina  gli
importi  minimi  per  la  stipula  dei  contratti  per  l'adempimento
dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; 
  Viste in particolare, le lettere a) e b) al comma 1 del citato art.
128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso  di  danni
alle persone, sono fissati per un valore pari  ad  euro  5.000.000,00
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel  caso
di danni alle cose, per un  valore  pari  ad  euro  1.000.000,00  per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; 
  Visti i commi 3 e 4 del citato art. 128, secondo  cui  ogni  cinque
anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento  del  Ministro
dello sviluppo  economico,  gli  importi  di  cui  al  comma  1  sono
indicizzati  automaticamente  secondo   la   variazione   percentuale
indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo  (IPCE),  previsto
dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23  ottobre  1995,
relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati; 
  Vista la comunicazione della Commissione COM  (2016)  246,  del  10
maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al  Consiglio  che,  a
norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata  direttiva  2009/103/CE,
sottopone   a   revisione   gli   importi   minimi    di    copertura
dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione  dell'indice
europeo dei prezzi al consumo pubblicato da  Eurostat  per  l'insieme
degli Stati membri; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  9
giugno 2017, con cui sono stati adeguati, con  decorrenza  11  giugno
2017, gli importi minimi recati dal citato art. 128  del  codice,  ai
valori  in  euro  determinati  dalla  Commissione   europea   e,   in
particolare, all'importo di euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle
persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle  vittime  e
all'importo di euro 1.220.000,00, nel caso di danni  alle  cose,  per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; 
  Vista la lettera b-bis) del comma 1, del citato art.  128,  secondo
cui  per  i  veicoli  a  motore  adibiti  al  trasporto  di   persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'art. 47 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  e
successive modificazioni, e' fissato un importo minimo  di  copertura
pari ad euro 15.000.000,00 per sinistro per  i  danni  alle  persone,
indipendentemente dal numero delle vittime, e  ad  euro  1.000.000,00
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero  dei
danneggiati; 
  Visto l'art. 1, comma 29,  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124,
secondo cui i massimali di cui all'art. 128, comma 1, lettera b-bis),
sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  a
quello di entrata in vigore della legge, ovvero dal 1° gennaio 2018; 
  Vista la comunicazione della Commissione COM (2021/C  423/11),  del
19 ottobre 2021 che, a norma dell'art. 9, paragrafo 2,  della  citata
direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli  importi  minimi  di
copertura dell'assicurazione della responsabilita' civile  risultante
dalla  circolazione  di  autoveicoli,  adeguandoli  alla   variazione
dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat  per
l'insieme degli Stati membri; 
  Considerato che gli importi determinati dalla citata  comunicazione
del 19 ottobre 2021 risultano  identici  ai  nuovi  importi  previsti
dalla direttiva (UE) 2021/2118, che modifica l'art. 9 della direttiva
2009/103/CE; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi  minimi  recati  dal  citato
art. 128, comma 1, lettere a) e b), del codice, ai  nuovi  valori  in
euro  determinati  dalla  Commissione  europea  e,  in   particolare,
all'importo di euro 6.450.000,00, nel caso di danni alle persone, per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di
euro 1.300.000,00,  nel  caso  di  danni  alle  cose,  per  sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime; 
  Considerato che gli importi di cui alla lettera b-bis),  del  comma
1, art. 128, come adeguati a decorrere dal 1° gennaio 2018, risultano
gia' superiori agli importi minimi rivisti dalla citata comunicazione
del 19  ottobre  2021  e,  pertanto,  non  necessitano  di  ulteriori
variazioni in aumento; 
  Visto l'art. 3, comma 1,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,
concernente il controllo preventivo di legittimita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1
dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiornati ai seguenti valori: 
    euro 6.450.000,00  per  sinistro,  indipendentemente  dal  numero
delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura  nel
caso di danni alle persone, di cui alla lettera a); 
    euro 1.300.000,00  per  sinistro,  indipendentemente  dal  numero
delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura  nel
caso di danni alle cose, di cui alla lettera b). 
  2. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, registrazione n. 747