COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022 

Strategia nazionale per  le  aree  interne  (SNAI).  Assegnazione  di
risorse in favore di interventi finalizzati  alla  prevenzione  e  al
contrasto  degli  incendi  boschivi   ex   articolo   4,   comma   2,
decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120.  (Delibera  n.  8/2022).
(22A03735) 
(GU n.149 del 28-6-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee e adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3,  che  specificano
le competenze del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica in  tema  di  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,
demandando,  tra  l'altro,  al  Comitato  stesso,  nell'ambito  degli
indirizzi  fissati  dal  Governo,  l'elaborazione   degli   indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il
coordinamento  delle  iniziative   delle   amministrazioni   a   essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della citata legge  n.  183
del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero  del  tesoro  -
Ragioneria generale dello Stato (di seguito  MEF/RGS),  il  Fondo  di
rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni  e  l'informazione
finanziaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di  cui  al
decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,  art.  24,  comma  1,
lettera  c),  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per   le   aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  24   gennaio   2012,   n.   1,   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 55-bis; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale (di  seguito  ACT),  la  sottopone  alla  vigilanza  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  delegato  e
ripartisce le funzioni relative alla  politica  di  coesione  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato  art.
10 del  decreto-legge  n.  101  del  2013,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione (di seguito DPCoe); 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a  17,
il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro  per  la
realizzazione  degli  interventi  finalizzati  all'attuazione   della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese  (di
seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione ex legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le  modalita'
attuative previste dall'Accordo di partenariato; 
  Considerato che l'art. 1, comma 15, della citata legge n.  147  del
2013   individua,   quale   strumento   attuativo   di   cooperazione
interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di  seguito  APQ),
di cui all'art. 2, comma 203, lettera  c)  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, concernente «Misure  di  razionalizzazione  di  finanza
pubblica»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dal comma 670, del citato art. 1, della
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi  complementari  previsti   nell'ambito   dell'Accordo   di
partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia  assicurato
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS),  attraverso  le
specifiche  funzionalita'  del  proprio  sistema  informativo,   come
successivamente specificate dalla circolare  MEF/RGS  del  30  aprile
2015, n. 18; 
  Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, recante
la presa d'atto - ai sensi  di  quanto  previsto  al  punto  2  della
propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato
Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre
2014 dalla Commissione europea e  relativo  alla  programmazione  dei
Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 
  Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015,  n.  9  e  10
agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati
gli indirizzi operativi e  disposto  il  riparto  finanziario  di  90
milioni di euro stanziati dalla legge n. 147  del  2013,  nonche'  il
riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge  n.  190
del 2014, per il rafforzamento della SNAI; 
  Vista la successiva delibera di questo Comitato 7 agosto  2017,  n.
80,  con  la  quale  e'  stato  disposto   il   riparto   finanziario
dell'ulteriore quota di 10 milioni di euro per il rafforzamento della
SNAI stanziati dalla citata legge  n.  208  del  2015  e  sono  state
adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree interne»; 
  Vista la successiva delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n.
52, con la quale e' stato disposto il  riparto  finanziario,  per  il
triennio 2019-2021, dell'ulteriore quota di  91,18  milioni  di  euro
stanziati dalla citata legge di bilancio 2018  per  il  rafforzamento
della SNAI, sono state adottate  alcune  semplificazioni  del  metodo
«Aree Interne» e sono stati prorogati i termini di  scadenza  fissati
dalle citate delibere CIPE n. 43 del 2016 e n. 80 del 2017; 
  Vista la successiva delibera di questo Comitato 21  novembre  2019,
n. 72, con la quale sono  stati  modificati  i  termini  di  scadenza
fissati dalle precedenti delibere per la sottoscrizione degli Accordi
di programma quadro finalizzati all'attuazione della  SNAI,  fissando
la nuova scadenza al 31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art.  58  rubricato
«Accelerazione della Strategia nazionale per le  aree  interne»  che,
modificando l'art. 1, comma 15, della  citata  legge  147  del  2013,
dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi  del
comma 14 e' perseguita  attraverso  la  cooperazione  tra  i  livelli
istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro  per  il
sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per  la  coesione
territoriale, nelle forme e con le modalita'  definite  con  apposita
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more  dell'adozione  della
delibera, e comunque non oltre il termine del 31  dicembre  2021,  la
cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi
di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera  c),  della
legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che
si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»; 
  Visto  il  decreto-legge  8  settembre   2021,   n.   120   recante
«Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre  misure
urgenti di protezione civile»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 8 novembre 2021, n. 155, e, in particolare, l'art. 4, comma  2,
il quale dispone che «Nell'ambito della strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse
non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui  alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata  al
finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a
prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il
rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali
protette di cui all'art. 8 della  legge  21  novembre  2000,  n.  353
tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni  di  carattere
regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi
approvati dalle regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre
2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste  dall'art.  4,
comma 5, della medesima legge»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
per il sud  e  la  coesione  territoriale,  onorevole  Maria  Rosaria
Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione  territoriale,  prot.  n.  733-P  dell'8  aprile   2022,   e
l'allegata  proposta   di   delibera   predisposta   dal   competente
Dipartimento per le politiche di coesione, cosi' come integrata dalla
nota 2574-P del 12 aprile 2022 del citato  Dipartimento,  concernente
l'assegnazione di 60 milioni di euro, corrispondenti alle  annualita'
2021 e 2022, a valere sul Fondo di rotazione di  cui  alla  legge  16
aprile 1987,  n.  183,  in  favore  di  interventi  finalizzati  alla
prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle aree  interne
del Paese, ai sensi del citato art. 4, comma 2  del  decreto-legge  8
settembre 2021, n. 120; 
  Tenuto conto che, come riportato nella citata proposta di  delibera
per il Comitato interministeriale per la programmazione  economica  e
lo  sviluppo  sostenibile  e  successiva  integrazione,  il  Comitato
tecnico aree interne (CTAI) - al quale partecipano le  regioni  e  le
province autonome che hanno  aderito  alla  SNAI,  integrato  con  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali (componente), il Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei
Vigili  del  fuoco,  il   Ministero   della   transizione   ecologica
(componente),   il   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e
agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri  -  nella  riunione  del  4
aprile 2022 ha espresso l'assenso alla proposta di assegnazione di 60
milioni di euro, corrispondenti  alle  annualita'  2021  e  2022,  in
favore di interventi finalizzati  alla  prevenzione  e  al  contrasto
degli incendi boschivi  di  cui  al  citato  art.  4,  comma  2,  del
decreto-legge n. 120 del 2021, con le seguenti modalita': 
    una  quota  pari   a   20   milioni   di   euro,   corrispondente
all'annualita' 2021, da  assegnare  al  Ministero  dell'interno-Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, per il  finanziamento  di  interventi
ricadenti  in  comuni  classificati  come  «interni»  in  base   alla
mappatura delle aree interne del ciclo  2021-2027,  e  considerati  a
priorita' alta, con  riguardo  anche  alle  aree  naturali  protette,
relativi al  rafforzamento  di  sei  presidi  rurali  nei  Comuni  di
Montereale (AQ), Roscigno (SA), Viggianello (PZ),  Santo  Stefano  in
Aspromonte (RC), Montemaggiore Belsito (PA), Villagrande (NU); 
    una   quota   pari   39,8   milioni   di   euro,   corrispondente
all'annualita' 2022, da assegnare per il finanziamento di  interventi
ricadenti nelle  settantadue  aree  interne  identificate  nel  ciclo
2014-2020, finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli  incendi
boschivi, in ragione  di  quote  uguali  di  552,778  mila  euro  per
ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione
e da ogni  provincia  autonoma  di  riferimento.  Fermo  restando  il
rispettivo  importo  complessivo  risultante  in  base  ai   predetti
criteri, entro  la  fase  di  individuazione  degli  interventi  ogni
regione  ed  ogni   provincia   autonoma   possono   procedere   alla
ripartizione di tali  risorse  in  modo  differenziato  tra  le  aree
interne che insistono nel proprio  territorio,  tenendo  conto  della
diversa     superficie     boschiva      e      delle      rispettive
valutazioni/pianificazioni in materia; 
    una quota pari  a  200.000  euro,  corrispondente  all'annualita'
2022, da assegnare all'Agenzia per la coesione  territoriale  per  la
gestione di una misura di accompagnamento e di assistenza tecnica  in
favore dei territori coinvolti. 
  Considerato che, in particolare, ai fini dell'individuazione  degli
interventi finanziabili con l'importo di 39,8 euro milioni  di  euro,
e' stata concordata la seguente procedura: 
    le regioni e le province autonome,  sentiti  gli  altri  soggetti
istituzionali indicati nel citato art. 4, comma 2, del  decreto-legge
n. 120 del 2021, comunicano  al  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e all'Agenzia per la coesione  territoriale  gli  interventi
selezionati, indicando i soggetti attuatori, il  cronoprogramma  e  i
risultati attesi; 
    sugli interventi cosi' selezionati, e' resa informativa al  CTAI,
ai fini della successiva attivazione degli interventi. 
  Ritenuto opportuno procedere, nelle  more  della  definizione,  con
apposita delibera di questo Comitato, delle forme e  delle  modalita'
di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della  SNAI,  con
la  presente  assegnazione  di  risorse  secondo  le   procedure   di
governance,  gestione,  controllo  e  monitoraggio   indicate   nella
proposta del Ministro del sud e della  coesione  territoriale,  vista
anche l'urgenza determinata dall'approssimarsi della stagione estiva; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
degli affari regionali e le autonomie Maria Stella  Gelmini,  risulta
essere, tra i presenti, il Ministro componente piu'  anziano  e  che,
dunque, svolge le funzioni  di  Presidente  del  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Sulla proposta del competente Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Assegnazione di risorse nell'ambito  della  Strategia  nazionale
per  le  aree  interne  in  favore  di  interventi  finalizzati  alla
prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2,
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120. 
  1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  8  settembre
2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2021, n. 155, e' assegnata una quota delle risorse non  impegnate  di
cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  a
valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile  1987,  n.
183, pari a complessivi 60 milioni di euro di cui: 
    a)  20  milioni  di  euro   (annualita'   2021),   al   Ministero
dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  i  seguenti
interventi: 
 
=====================================================================
|                  |                    |    Costo    | Contributo  |
|Titolo intervento |        CUP         | intervento  |  richiesto  |
+==================+====================+=============+=============+
|Presidio rurale VF|                    |    2.952.600|    2.952.600|
|di Montereale (AQ)|F88J22000010006     |         euro|         euro|
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
|Presidio rurale VF|                    |    4.309.333|    4.309.333|
|di Roscigno (SA)  |F95G22000000006     |         euro|         euro|
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
|Presidio rurale VF|                    |             |             |
|di Viggianello    |                    |    2.900.065|    2.900.065|
|(PZ)              |F15G22000020006     |         euro|         euro|
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
|Presidio rurale VF|                    |             |             |
|di S. Stefano in  |                    |    2.755.760|    2.755.760|
|Aspromonte (RC)   |F58J22000050006     |         euro|         euro|
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
|Presidio rurale VF|                    |             |             |
|di Montemaggiore  |                    |    4.381.685|    4.366.382|
|Belsito (PA)      |F55G22000020007     |         euro|         euro|
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
|Presidio rurale VF|                    |             |             |
|di Villagrande    |                    |    2.715.860|    2.715.860|
|(NU)              |F28J22000010006     |         euro|         euro|
+------------------+--------------------+-------------+-------------+
 
    b) 39,8 milioni di euro (annualita' 2022), per  il  finanziamento
di interventi ricadenti nelle settantadue aree  interne  identificate
nel ciclo 2014-2020 in ragione di quote uguali di 552,778  mila  euro
per ciascuna area interna, salvo diverso  riparto  indicato  da  ogni
regione e da ogni provincia autonoma di riferimento.  Fermo  restando
il rispettivo importo complessivo  risultante  in  base  ai  predetti
criteri, entro  la  fase  di  individuazione  degli  interventi  ogni
regione  ed  ogni   provincia   autonoma   possono   procedere   alla
ripartizione di tali  risorse  in  modo  differenziato  tra  le  aree
interne che insistono nel proprio  territorio,  tenendo  conto  della
diversa  superficie  boschiva  e  delle  rispettive   valutazioni   e
pianificazioni in materia; 
    c) 200.000 euro (annualita' 2022), all'Agenzia  per  la  coesione
territoriale per la gestione di una misura di  accompagnamento  e  di
assistenza tecnica in favore dei territori coinvolti. 
  1.2 Ai  fini  dell'individuazione  degli  interventi  di  cui  alla
lettera b) del precedente punto 1.1 le regioni e province autonome di
riferimento,  sentiti  gli  altri  soggetti  istituzionali   indicati
dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8  settembre  2021,  n.  120,
comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia
per la coesione territoriale gli interventi selezionati, indicando  i
soggetti attuatori, il  cronoprogramma,  i  risultati  attesi  ed  il
Codice unico di progetto (CUP). Sugli interventi cosi' selezionati e'
resa informativa al CTAI, ai fini della successiva attivazione  degli
stessi. 
  2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio. 
  2.1 Il  trasferimento  delle  risorse  e'  disposto  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze -  sulla  base  delle  disposizioni  di
pagamento informatizzate inoltrate dalle amministrazioni titolari sul
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea  (IGRUE)  -
direttamente in favore  dei  soggetti  beneficiari  degli  interventi
finanziati. 
  2.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede
all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione  di  cui
alla legge 183 del 1987: 
    a titolo di  anticipazione,  sulla  base  di  apposita  richiesta
inoltrata dalla amministrazione titolare, nei imiti di  cui  all'art.
9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988; 
    a  titolo  di  pagamento  intermedio,  sulla  base  di   apposite
richieste di rimborso; 
    a titolo di saldo, su  base  di  apposita  richiesta,  attestante
l'avvenuto  completamento  dell'intervento,  corredata  da   apposita
relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione
territoriale  e  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri
Dipartimento per le politiche di coesione. 
  2.3 Le  richieste  di  rimborso,  formulate  dalle  amministrazioni
responsabili,   sono   accompagnate   dalle    seguenti    specifiche
attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di  spesa
fornita dai soggetti  attuatori  in  sede  di  domanda  di  pagamento
trasmessa all'Amministrazione titolare: 
    che le spese dovute  nell'ambito  dell'intervento  sono  conformi
alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e  coerenti
con gli obiettivi stabiliti dalla legge; 
    che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono  corredati
della relativa documentazione giustificativa; 
    che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e
contabile previsti dalla vigente normativa. 
  Sono  considerate  spese  rimborsabili  quelle   di   progettazione
rientranti nei quadri economici degli interventi. 
  2.4 Le amministrazioni  responsabili,  per  tutti  gli  interventi,
assicurano il monitoraggio tramite la Banca  dati  unitaria  IGRUE  e
l'adozione di sistemi di gestione e controllo  efficaci  e  idonei  a
garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie  attribuite,
secondo la vigente normativa. Le  predette  amministrazioni  possono,
ove lo  ritengano  opportuno,  ricorrere  a  sistemi  di  gestione  e
controllo gia' utilizzati per i  programmi  comunitari  e/o  per  gli
interventi della programmazione complementare finanziati con  risorse
nazionali. 
  2.5 La documentazione  relativa  all'attuazione  degli  interventi,
alle spese sostenute ed ai controlli svolti e' custodita dai soggetti
attuatori e dalle amministrazioni responsabili e messa a disposizione
per  eventuali  controlli  successivi  da   parte   degli   organismi
competenti. 
  2.6 Le amministrazioni responsabili assicurano, altresi', la  messa
in opera di ogni iniziativa finalizzata  a  prevenire,  sanzionare  e
rimuovere eventuali casi di  abusi  e  irregolarita'  nell'attuazione
degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse  finanziarie.
In tutti i casi accertati  di  decadenza  dal  beneficio  finanziario
concesso, le stesse amministrazioni  promuovono  le  azioni  di  loro
competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme  erogate  a
titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo,  eventualmente
rivalendosi sui soggetti attuatori. 
  3. Norma finale. 
  3.1 Per tutto quanto non  specificamente  indicato  nella  presente
delibera, si applicano  le  disposizioni  normative  e  le  procedure
previste dalla delibera CIPE 28  gennaio  2015,  n.  9  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    Roma, 14 aprile 2022 
 
                                Il Ministro degli affari regionali    
                            e le autonomie con funzioni di Presidente 
                                             Gelmini                  
Il Segretario 
   Tabacci    

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1035