AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale  per  uso  umano,  a  base  di   rosuvastatina   e   acido
acetilsalicilico, «Asadrox». (22A03684) 
(GU n.150 del 29-6-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 483/2022 del 15 giugno 2022 
 
    (Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   delle   nuove
confezioni, descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.). 
    E'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  confezioni  precedentemente
autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale  ASADROX  anche
nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate: 
      «5 mg/100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA/AL/PVC/AL
- A.I.C. n. 048829194(Base 10) 1GL4SB (Base 32); 
      «10  mg/100  mg  capsule  rigide»   10   capsule   in   blister
PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048829206(Base 10) 1GL4SQ (Base 32); 
      «20  mg/100  mg  capsule  rigide»   10   capsule   in   blister
PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048829218(Base 10) 1GL4T2 (Base 32). 
    Forma farmaceutica: capsule rigide. 
    Principio attivo: Rosuvastatina e acido acetilsalicilico. 
    Titolare A.I.C.:  Adamed  S.r.l.  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Giuseppe Mazzini  20,  20123  Milano,  codice  fiscale
10753240968. 
    Procedura europea: PL/H/0548/001-003/IB/010. 
    Codice pratica: C1B/2021/2993. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione  ai  fini  della  rimborsabilita':   classificazione:
classe C - nn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui All'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinale  soggetto  a
prescrizione medica). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e sucessive modificazioni  ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha
effetto dal giorno successivo a quello della sua  pubblicazione,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara'
notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio del medicinale.