MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 giugno 2022 

Autorizzazione all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt»  ad
aumentare, nella sede principale di Torino, il numero  degli  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso da diciassette a venti unita'  e,
per l'intero corso, da sessantotto a ottanta unita'. (22A03736) 
(GU n.150 del 29-6-2022)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  29  gennaio  2002   di   abilitazione
all'Istituto  «Associazione  culturale  IBTG  -  Scuola  Gestalt»  ad
istituire  e  ad   attivare   nella   sede   di   Torino   corsi   di
specializzazione in psicoterapia, ai sensi del  regolamento  adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  2   agosto   2012   di   abilitazione
all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», ad istituire e ad
attivare   nella   sede   periferica   di   Firenze   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia; 
  Visto  il  decreto  in  data  8  luglio  2014   di   autorizzazione
all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  principale  di
Torino; 
  Visto il  decreto  in  data  15  dicembre  2017  di  autorizzazione
all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  principale  di
Torino; 
  Visto  il   decreto   in   data   18   ottobre   2019   di   revoca
dell'abilitazione dell'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt»
ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di  Firenze,  corsi
di specializzazione in psicoterapia; 
  Vista  l'istanza  con  cui  il   predetto   Istituto   ha   chiesto
l'autorizzazione ad aumentare, nella sede principale  di  Torino,  il
numero  degli  allievi  ammissibili  a  ciascun  anno  di  corso   da
diciassette a venti unita' e, per l'intero corso,  da  sessantotto  a
ottanta unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato  decreto  n.  509
del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva a seguito della seduta del 24 marzo 2022; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera  n.  130  del  9  giugno
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Associazione culturale  IBTG  -
Scuola Gestalt» e' autorizzato ad aumentare, nella sede principale di
Torino, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno  di  corso
da diciassette a venti unita' e, per l'intero corso, da sessantotto a
ottanta unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 giugno 2022 
 
                                       Il segretario generale: Melina