N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 giugno 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 giugno  2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Agricoltura - Coltura della canapa industriale - Norme della  Regione
  autonoma Sardegna - Sostegno  e  promozione  della  coltivazione  e
  della  filiera  della  canapa  industriale  -  Previsione  che  gli
  interventi riguardano esclusivamente la canapa (Cannabis sativa L.)
  con un contenuto  di  tetraidrocannabinolo  (THC)  entro  i  limiti
  previsti dalla normativa europea e statale. 
Agricoltura - Coltura della canapa industriale - Norme della  Regione
  autonoma Sardegna - Sostegno  e  promozione  della  coltivazione  e
  della filiera della canapa industriale - Previsione che la  Regione
  promuove, tra l'altro, le attivita' di  sperimentazione  e  ricerca
  funzionali all'espansione  della  coltura  della  canapa  orientate
  all'utilizzo  della  canapa  nel  settore  alimentare,   cosmetico,
  farmacologico e ornamentale; le attivita' di formazione  di  coloro
  che operano nella filiera della canapa e  di  informazione  per  la
  diffusione della conoscenza delle proprieta'  della  canapa  e  dei
  suoi  utilizzi  nel  campo   agronomico,   agroindustriale,   della
  bioedilizia e farmacologico; l'impiego e test dei  semi  di  canapa
  per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare. 
Agricoltura - Coltura della canapa industriale - Norme della  Regione
  autonoma Sardegna - Sostegno  e  promozione  della  coltivazione  e
  della filiera della canapa industriale - Prodotti ottenibili  dalla
  coltivazione della canapa - Inserimento tra i  prodotti  ottenibili
  di piante intere, parti di  pianta  e  rami  freschi  o  essiccati,
  polveri  derivate,  ottenute   dalla   macinatura,   vagliatura   o
  setacciamento. 
Agricoltura - Coltura della canapa industriale - Norme della  Regione
  autonoma Sardegna - Sostegno  e  promozione  della  coltivazione  e
  della filiera della  canapa  industriale  -  Canapa  terapeutica  -
  Promozione, coltivazione e trasformazione della canapa  terapeutica
  ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e  private  presenti
  nel territorio regionale. 
Agricoltura - Coltura della canapa industriale - Norme della  Regione
  autonoma Sardegna - Sostegno  e  promozione  della  coltivazione  e
  della filiera  della  canapa  industriale  -  Norma  finanziaria  -
  Previsione che la Regione attua la legge regionale n.  6  del  2022
  nei limiti delle  risorse  finanziarie  stanziate  annualmente  con
  legge di bilancio per tali finalita'. 
- Legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  11  aprile  2022,  n.  6
  (Sostegno e promozione della coltivazione  e  della  filiera  della
  canapa industriale), artt. 1, comma 5;  2,  comma  2,  lettera  a),
  numeri 1 e 6, lettera b) e lettera c); 3, comma 1, lettere h) e i);
  8; e 9. 
(GU n.28 del 13-7-2022 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale n. 97163520584), in persona  del  Presidente  p.t.,  ex  lege
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello  Stato  (codice
fiscale n. 80224030587) presso i cui  uffici  domicilia  ex  lege  in
Roma,      via      dei       Portoghesi       n.       12;       Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    nei confronti della Regione Sardegna, in persona  del  Presidente
pro tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Sardegna n. 6/2022, pubblicata nel  BUR  n.
17 del 12 aprile 2022, recante: «Norme di sostegno e promozione della
coltivazione e della filiera della canapa industriale». 
    La legge regionale  n.  6/22,  che  reca  «Norme  di  sostegno  e
promozione  della  coltivazione  e   della   filiera   della   canapa
industriale",  eccede  dalle  competenze  statutarie  della   Regione
Sardegna, in contrasto con gli articoli 3 e 4 dello Statuto  speciale
di autonomia della  Regione,  risultando  invasiva  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico  e  sicurezza  di
cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  h)  della  Costituzione,
violando altresi' i principi fondamentali in materia di tutela  della
salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, oltre  a
porsi in contrasto con l'art. 81, terzo  comma,  della  Costituzione:
come da delibera del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2022  si
propone pertanto il presente ricorso ex art. 127 della  Costituzione,
e cio' nei sensi e per le ragioni di seguito indicate. 
    - L'art. 3, lettera  d)  dello  Statuto  speciale  della  Regione
autonoma della Sardegna, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
attribuisce  alla  Regione  potesta'  legislativa   in   materia   di
«agricoltura e foreste; piccole bonifiche e  opere  di  miglioramento
agrario e fondiario». 
    In base al medesimo art. 3 dello Statuto  speciale,  la  potesta'
legislativa regionale deve  essere  esercitata  «in  armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali,   nonche'   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica». 
    Il successivo art. 4, lettera i) prevede la competenza  regionale
ad  emanare  norme  legislative  in  materia  di  «igiene  e  sanita'
pubblica» con i medesimi limiti sopra enunciati, nonche' dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato. 
    Si rappresenta inoltre che la disciplina statale di principio  e'
dettata dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1990
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di' tossicodipendenza» e dalla legge n. 242 del  2016,
intitolata «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa». 
    A  tale  riguardo,  la  giurisprudenza   costante   della   Corte
costituzionale  interpreta  il  concetto  di   «ordine   pubblico   e
sicurezza»  -  quale  settore  riservato  dalla   Costituzione   alla
legislazione esclusiva dello  Stato  -  come  comprendente  l'insieme
degli  interventi  e  delle  misure   finalizzate   al   mantenimento
dell'ordine pubblico ed alla prevenzione dei reati, tra i quali grave
allarme sociale destano quelli in materia di stupefacenti. 
    La Consulta, inoltre, ha sottolineato (sentenza n. 333/1991)  che
la  citata  normativa  statale  (in  particolare,  il   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 309/1990), nel  definire  il  catalogo
delle  sostanze  vietate  (con  le  relative  eccezioni   di   natura
tassativa),  integra  elementi  accessori  delle  fattispecie  penali
tipiche di cui al medesimo decreto del Presidente  della  Repubblica,
nel pieno rispetto del  principio  della  riserva  di  legge  di  cui
all'art. 25 della Costituzione. 
    La Corte ha, altresi', affermato che  la  predetta  normativa  in
materia di sostanze stupefacenti ha come obiettivo la tutela dei beni
giuridici della salute pubblica e dell'ordine  e  sicurezza  pubblica
(sentenze nn. 133/1992 e 109/2016). 
    Il citato testo  unico  classifica  le  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  raggruppandole  in  cinque  tabelle.  La   cannabis,   in
particolare, rientra nella «Tabella II». 
    - L'art. 26 del testo unico vieta la  coltivazione  delle  piante
ricomprese nella Tabella  II  ad  eccezione  della  canapa  coltivata
esclusivamente  per  la  produzione  di  fibre  o   per   altri   usi
industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27,  consentiti  dalla
normativa dell'Unione europea. 
    La coltura della canapa non puo', quindi, riguardare le tipologie
di piante ricomprese nei divieti di cui al citato testo unico ma,  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge  n.  242/2016,  e',  invece,
ammessa per le varieta' iscritte nel Catalogo comune  delle  varieta'
delle  specie  di  piante  agricole,  ai  sensi  dell'art.  17  della
direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002. 
    Il successivo  comma  3  dell'art.  1  della  legge  n.  242/2016
specifica che le attivita' di sostegno e  promozione  riguardano,  in
particolare, la coltura della canapa finalizzata: 
      a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
      b) all'incentivazione dell'impiego  e  del  consumo  finale  di
semilavorati  di  canapa  provenienti  da  filiere   prioritariamente
locali; 
      c)  allo  sviluppo  di  filiere  territoriali   integrate   che
valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; 
      d)  alla  produzione  di  alimenti,  cosmetici,  materie  prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di  diversi
settori; 
      e) alla realizzazione di opere di bioingegneria,  bonifica  dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 
    Inoltre,  l'art.  2  del  medesimo  testo  di  legge,   rubricato
«Liceita' della coltivazione»,  reca  l'elenco  di  prodotti  che  e'
lecito ottenere dalla canapa coltivata. 
    Si tratta, in particolare, di: 
      a) alimenti e cosmetici prodotti  esclusivamente  nel  rispetto
delle discipline dei relativi settori; 
      b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o
carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali
di diversi settori, compreso quello energetico; 
      c) materiale destinato alla pratica del sovescio; 
      d) materiale organico destinato ai lavori  di  bioingegneria  o
prodotti utili per la bioedilizia; 
      e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per  la  bonifica
di siti inquinati; 
      f)  coltivazioni   dedicate   alle   attivita'   didattiche   e
dimostrative nonche' di ricerca  da  parte  di  istituti  pubblici  o
privati; 
      g) coltivazioni destinate al florovivaismo. 
    La legge regionale  in  esame  incide,  dunque  oltre  che  nella
materia  della  tutela  della  salute  pubblica,  anche   in   quella
dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 117,  secondo
comma, lettera h) della Costituzione, ogniqualvolta la  stessa  legge
introduca  disposizioni  incompatibili  con  i  divieti  posti  dalla
normativa statale. 
    Cio'  premesso  le  sotto-indicate   disposizioni   della   legge
regionale in esame risultano eccedere  dalle  competenze  statutarie,
per le specifiche motivazioni di seguito specificate. 
  1. Sull'art. 1, comma 5: contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,
lettera h) della Costituzione e con gli articoli 3 e 4 dello  Statuto
speciale. 
    - L'art.  1,  comma  5,  del  provvedimento  in  esame  individua
l'ambito di  applicazione  della  stessa  legge  esclusivamente  alla
canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) entro i  limiti
previsti dalla normativa europea e statale. Tale disposizione  appare
eccentrica rispetto alla normativa statale (e pertanto,  rispetto  al
riparto di competenze tra Stato e regioni) nei termini che seguono. 
    I valori di tolleranza di THC indicati (0,2% - 0,6%) all'art.  4,
comma 5, della legge n. 242 del 2016 si riferiscono solo al principio
attivo rinvenuto nelle piante  in  coltivazione  e  non  al  prodotto
oggetto di commercio. Tali limiti operano a tutela  del  coltivatore,
quale valore massimo per l'applicazione  della  causa  di  esclusione
della responsabilita'. Sono evidenti,  infatti,  le  motivazioni  che
hanno indotto  il  Legislatore  statale  all'elaborazione  di  questa
disposizione finalizzata a tutelare l'imprenditore agricolo che abbia
allestito   regolarmente   la   piantagione,   utilizzando    sementi
certificate  idonee  a  sviluppare  fisiologicamente  piante  con  un
corredo di THC inferiore allo 0,2%, e che, per cause naturali e senza
avervi  in  alcun  modo  contribuito  con  il   proprio   consapevole
intervento, veda svilupparsi  una  coltura  che  presenta  valori  di
concentrazione del principio attivo  superiori  ai  citati  parametri
percentuali. In merito ai «margini  di  tolleranza»  in  esame,  come
evidenziato nei documenti preparatori della legge n. 242 del 2016, il
valore dello 0,2% e' speculare a quello contenuto nell'art. 32, comma
6 del regolamento UE 1307/2013 del 17 dicembre 2013, secondo cui  «le
superfici  utilizzate  per  la  produzione  di  canapa  sono   ettari
ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle  varieta'
coltivate non supera lo 0,2%». 
    In sostanza, se il tenore  di  THC  delle  piante  coltivate  non
supera il valore dello 0,2% la  coltivazione  e'  comunque  lecita  e
l'imprenditore  ha  diritto  a  ricevere  dei   contributi   per   lo
svolgimento della sua attivita'. Allo stesso  tempo,  il  legislatore
nazionale, con l'art. 4, comma 5 della richiamata legge  n.  242  del
2016,  ha  inteso  escludere  la  responsabilita'   dell'imprenditore
agricolo nei casi in cui si sviluppi, per cause a lui non imputabili,
una piantagione che si caratterizza per  una  concentrazione  di  THC
superiore allo 0,2% ma nei limiti dello 0,6%. 
    Pertanto, l'attribuzione di rilevanza generalizzata  ai  suddetti
limiti  al  contenuto  di  THC  appare  esorbitare  dalla  competenza
regionale in  subiecta  materia,  andando  a  violare  la  competenza
esclusiva statale in materia di ordine pubblico e  sicurezza  di  cui
all'art. 117, secondo comma lettera h) della Costituzione. 
  2. Sull'art. 2, comma 2, lettera A), punto 6; lettera  B);  lettera
C):  contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma  lettera  h)  della
Costituzione, con i principi fondamentali in materia di tutela  della
salute, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione, e  con
gli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale. 
    - L'art. 2, comma 2, lettera a), punto 6 riconosce  alla  Regione
la facolta' di promuovere «le attivita' di sperimentazione e  ricerca
funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica  di
sostenibilita' ambientale ed economica,  orientate  principalmente...
all'utilizzo   della   canapa   per   uso   alimentare,    cosmetico,
farmacologico e ornamentale». La  citata  disposizione  regionale  e'
censurabile, sotto  il  profilo  della  legittimita'  costituzionale,
nella parte in cui non specifica che le attivita' di  sperimentazione
e  ricerca  orientate  ad  un  eventuale  uso  farmacologico   devono
intendersi limitate a quelle  previste  ai  sensi  dell'art.  26  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 «Testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di'
tossicodipendenza» ovvero ai sensi dell'art. 7 della legge n. 242 del
2016 recante «Disposizioni per la  promozione  della  coltivazione  e
della filiera agroindustriale della canapa». Le  citate  disposizioni
statali di riferimento, infatti, costituiscono principi  fondamentali
in materia di  tutela  della  salute,  al  cui  rispetto  la  Regione
Sardegna e' tenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e
4 lettera i) dello Statuto speciale di autonomia violando altresi'  i
principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato  in  materia  di
«tutela della salute»,  di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Si precisa,  al  riguardo,  che  l'utilizzo  farmacologico  della
canapa non rientra tra gli usi consentiti ai sensi dell'art. 2, comma
2, della citata legge n. 242 del 2016 ed  e'  viceversa  disciplinato
dal decreto legislativo n. 219 del  2006  recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice  comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso  umano».
Pertanto, la legge  regionale  in  esame,  nel  disciplinare  aspetti
propri della coltivazione  della  canapa  industriale  e  richiamando
espressamente  la  legge  n.  242  del  2016,  contiene  disposizioni
relative alla cannabis ad uso medico (stupefacente) che  e',  invece,
disciplinata dai citati decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
309/90   e   decreto    legislativo    n.    219/2006,    confondendo
conseguentemente i prodotti derivati  dalla  canapa  industriale  con
quelli della cannabis ad uso medico e gli usi  consentiti  dalle  due
distinte discipline. 
    Si  segnala,  peraltro,  che  un  eventuale  utilizzo   a   scopi
sperimentali della semente e'  subordinato  alle  condizioni  dettate
dall'art. 7 della legge n. 242 del 2016 e deve  avvenire  secondo  le
modalita' ivi indicate. 
    Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'art.  26  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del  1990:  «1.  Salvo  quanto
stabilito nel comma 2, e'  vietata  nel  territorio  dello  Stato  la
coltivazione delle piante comprese  nelle  tabelle  I  e  II  di  cui
all'art. 14, ad eccezione della canapa coltivata  esclusivamente  per
la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli
di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa  dell'Unione  europea.
2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e
laboratori  pubblici  aventi  fini  istituzionali  di  ricerca,  alla
coltivazione delle  piante  sopra  indicate  per  scopi  scientifici,
sperimentali o didattici». 
    La norma regionale si pone quindi in violazione della  competenza
esclusiva statale in materia di ordine pubblico e  sicurezza  di  cui
all'art. 117, secondo comma  lettera  h)  della  Costituzione  ed  in
contrasto con i principi fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute dettati dallo Stato con le  richiamate  disposizioni,  al  cui
rispetto la Regione e' tenuta ai sensi degli articoli  3  e  4  dello
Statuto speciale di autonomia. 
    Analoghe censure valgono anche per la lettera  b)  del  comma  2,
nonche' per la successiva lettera c) del medesimo art.  2,  che,  nel
disciplinare l'impiego e i test dei semi di canapa per la  produzione
di semi decorticati ad uso alimentare, non appare  in  linea  con  la
summenzionata  legge  n.  242/2016  che,  come   sopra   puntualmente
indicato,  regolamenta  l'utilizzo  dei  prodotti   derivanti   dalle
coltivazioni di canapa ammesse, senza prevedere l'impiego  alimentare
indicato dalla disposizione in commento. 
    Con riferimento ai limiti di  THC  valgono  le  medesime  censure
formulate al precedente punto 1, laddove (comma 2, lett.  a),  n.  1)
gli stessi vengono richiamati, con riferimento all'individuazione, in
funzione dei diversi impieghi, delle varieta' o popolazioni di canapa
piu' idonee alla coltivazione nel territorio sardo. 
  3. Sull'art. 3, comma 1, lettere H) e I); contrasto con l'art. 117,
secondo  comma  lettera  h)  della  Costituzione,  con   i   principi
fondamentali in materia di tutela della salute,  ai  sensi  dell'art.
117, terzo comma della Costituzione, e con gli articoli 3 e  4  dello
Statuto speciale. 
    - L'art. 3, comma 1,  alle  lettere  h)  e  i)  inserisce  tra  i
prodotti ottenibili dalla  canapa  anche  «piante  intere,  parti  di
piante... polveri derivate ottenute dalla  macinatura,  vagliatura  o
setacciamento» non contemplate, invece, dalla legge n. 242 del  2016.
In tal modo, la legge regionale integra di fatto il dettato normativo
nazionale,  eccedendo  la   propria   sfera   di   competenza.   Piu'
precisamente, mediante, da un lato, il riferimento a tali prodotti e,
dall'altro, il mancato richiamo alla vigente normativa in materia  di
utilizzo ad uso umano di piante intere o  parti  di  esse  e  polveri
derivate, ottenute dalla macinatura e dalla  relativa  trasformazione
ai sensi del decreto legislativo n. 219 del  24  aprile  2006  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del  9  ottobre  1990,
per la successiva commercializzazione come medicinali, si delinea  un
contrasto tra  la  disposizione  regionale  in  esame  e  i  principi
fondamentali in materia di tutela della salute  dettati  dallo  Stato
con le richiamate disposizioni, al cui rispetto la Regione e'  tenuta
ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto  speciale  di  autonomia.
Considerate altresi' che l'art. 117, terzo comma  della  Costituzione
che attribuisce alla legge dello Stato  la  competenza  a  fissare  i
principi fondamentali in materia di «tutela della salute». 
    A tale riguardo, si precisa che non tutte le parti  della  pianta
della canapa  possono  essere  utilizzate  per  realizzare  prodotti.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della legge  n.  242  del
2016, occorrerebbe fare riferimento ai soli prodotti  che  contengono
semi e derivati (come fibre, canapuli e parti legnose, il cui uso  e'
lecito) e non anche ai prodotti che contengono tutte le  parti  della
pianta (ad es., bustine di fiori essiccati o polline-hasc). 
    Piu' nel dettaglio, si osserva che non possono essere  utilizzate
le foglie e le  infiorescenze  della  pianta  della  canapa,  il  cui
utilizzo, in campo farmaceutico, costituendo  sostanze  stupefacenti,
e'  soggetto  ad  autorizzazione  preventiva,  come  previsto   dalle
Convenzioni delle Nazioni Unite del 1961 e del 1971, dalla  normativa
euro-unitaria e dalla normativa nazionale in materia di  stupefacenti
(articoli 17-26-27-32 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
309 del 1990 e Tabella II del  medesimo  decreto).  Le  foglie  e  le
infiorescenze di cannabis contengono anche CBD (cannabidiolo), che e'
da considerarsi a tutti gli effetti una  sostanza  attiva,  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  1,  lett.  b-bis)  del  decreto  legislativo  n.
219/2006 e, per tale motivo, rientrano  nell'ambito  di  applicazione
della disciplina propria dei medicinali (art. 2, comma  2,  del  cit.
decreto legislativo n. 219/2006). Da quanto esposto,  si  desume  che
dalla coltivazione della canapa non  e'  possibile  ottenere  «piante
intere», cosi' come, viceversa,  testualmente  previsto  dall'art.  3
della legge regionale in esame. 
    Con  specifico  riferimento  alla  rilevanza   delle   previsioni
contenute nella legge n. 242 del 2016 relativamente ai  prodotti  che
possono  essere  ottenuti  dalla   coltivazione,   appare   opportuno
richiamare quanto rilevato dalla Suprema Corte di  Cassazione  (Cass.
pen. Sez. Unite, Sent., ud.  30  maggio  2019,  10  luglio  2019,  n.
30475): 
      «1) la  legge  n.  242  del  2016  e'  volta  a  promuovere  la
coltivazione  agroindustriale  di  canapa  delle   varieta'   ammesse
(cannabis sativa  L.),  coltivazione  che  beneficia  dei  contributi
dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere  impiantato
sementi ammesse; 
      2) si tratta di coltivazione  consentita  senza  necessita'  di
autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente
i prodotti tassativamente indicati dalla legge n. 242 del 2016,  art.
2, comma 2, (esemplificando: dalla coltivazione della canapa  di  cui
si tratta possono ricavarsi fibre e  carburanti,  ma  non  hashish  e
marijuana); 
      3) la commercializzazione di cannabis  sativa  L.  o  dei  suoi
derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il
reato di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  309  del
1990, art. 73, commi 1  e  4,  anche  se  il  contenuto  di  THC  sia
inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7  della
legge del 2016. 
    - L'art. 73 cit.  incrimina  la  commercializzazione  di  foglie,
inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza  operare
alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che  deve  essere
presente in tali prodotti, attesa la  richiamata  nozione  legale  di
sostanza stupefacente, che  informa  gli  articoli  13  e  14  T.  U.
stupefacenti. 
    Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi  che  la
cessione, la  messa  in  vendita  ovvero  la  commercializzazione  al
pubblico, a  qualsiasi  titolo,  di  prodotti  -  diversi  da  quelli
espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 - derivati dalla
coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del
reato ex art. 73, T. U. stupefacenti». 
    La previsione regionale  in  esame  viola  dunque  la  competenza
esclusiva statale in materia di ordine pubblico e  sicurezza  di  cui
all'art. 117, secondo comma lettera h) della Costituzione e contrasta
con i principi fondamentali in materia di tutela della salute dettati
dallo Stato con  le  richiamate  disposizioni,  al  cui  rispetto  la
Regione e' tenuta ai  sensi  degli  articoli  3  e  4  dello  Statuto
speciale di autonomia. 
  4. Sull'art. 8; contrasto con l'art. 117, secondo comma lettera  h)
della Costituzione, con i principi fondamentali in materia di  tutela
della salute, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione,
e con gli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale. 
    -  La  legge  regionale  in  esame  e'   censurabile,   altresi',
relativamente all'art. 8 che attribuisce alla Regione il  compito  di
sostenere e promuovere la  coltivazione  e  la  trasformazione  della
«canapa terapeutica ad uso medico» da parte delle aziende pubbliche e
private presenti nel territorio regionale, al fine  di  «favorire  la
competitivita' e la sostenibilita' delle produzioni  canapicole,  con
particolare riferimento alle produzioni per scopi farmaceutici». 
    Premesso che non esiste una definizione di «canapa terapeutica» e
sarebbe piu'  corretto  l'utilizzo  dell'espressione  «medicinali  di
origine vegetale a base di cannabis», in quanto tali disciplinati dal
decreto legislativo n. 219/2006 e dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  309/1990,  occorre  al  riguardo  richiamare   quanto
previsto dall'art. 18-quarter, comma 1, del decreto-legge 16  ottobre
2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in  forza
del quale lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare,  autorizzato
alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis  in  osservanza  alle
norme  di  buona  fabbricazione,  secondo  le  direttive  dell'Unione
europea, recepite con il decreto legislativo  n.  219  del  2006,  e'
l'unico soggetto che, per legge, puo' provvedere alla coltivazione  e
alla  trasformazione  della  cannabis  in  sostanze  e   preparazioni
vegetali  (ad  alto  contenuto  di  THC  e  CBD)  per  la  successiva
distribuzione alle farmacie, al  fine  di  soddisfare  il  fabbisogno
nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi  clinici.
Il medesimo art. 18-quanter, infatti, prevede che «2. Per  assicurare
la disponibilita' di cannabis a uso medico sul territorio  nazionale,
anche al fine di garantire la continuita'  terapeutica  dei  pazienti
gia' in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del  30  novembre  2015,  puo'  autorizzare
l'importazione di quote di cannabis da  conferire  allo  Stabilimento
chimico   farmaceutico   militare   di   Firenze,   ai   fini   della
trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.  3.  Qualora
risulti necessaria la coltivazione di  ulteriori  quote  di  cannabis
oltre  quelle  coltivate  dallo  Stabilimento  chimico   farmaceutico
militare di Firenze, possono  essere  individuati,  con  decreto  del
Ministro della salute, uno o piu' enti o imprese da autorizzare  alla
coltivazione nonche' alla trasformazione, con  l'obbligo  di  operare
secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in  base
alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento». 
    Alla luce del su esposto quadro normativo, si rileva che la legge
regionale  non  puo'  introdurre  o  presupporre  diversi  meccanismi
autorizzatori rispetto a quelli definiti dalla  legge  statale  (cfr.
anche Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 2013). 
    Manca, inoltre, nell'art. 8 della legge regionale  in  esame,  il
riferimento all'art. 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 109 del 1990, atteso che la locuzione  «in  particolare»,  seguita
dal dettaglio degli articoli da rispettare, nell'escludere dal novero
dei medesimi le disposizioni contenute nell'art. 26, appare idonea  a
determinare il contrasto con le previsioni legislative statali. 
    Alla luce delle argomentazioni addotte, si ravvisa  il  contrasto
tra l'art. 8 della legge in  oggetto  e  le  richiamate  disposizioni
statali e, conseguentemente un'ingerenza della legislazione regionale
in ambiti  di  competenza  statale,  spettando  allo  Stato,  in  via
esclusiva, la materia dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza,  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera  h)  della  Costituzione,
nonche', la definizione dei  principi  fondamentali  a  tutela  della
salute, di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione,  cui  la
Regione Sardegna deve attenersi ai sensi dell'art.  4  dello  Statuto
speciale di autonomia. 
  5.  Sull'art.  9;  contrasto  l'art.   81,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Infine,  la  norma  finanziaria  contenuta   nell'art.   9,   nel
richiamare l'art. 38, comma 1, del decreto  legislativo  n.  118  del
2011,  «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione   dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42», prevede che «la Regione attua la presente  legge
nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con  legge
di bilancio per tali finalita'». Il  richiamato  art.  38,  comma  1,
decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che «Le  leggi  regionali
che prevedono spese a  carattere  continuativo  quantificano  l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di
previsione e indicano l'onere a regime, ovvero, nel caso in  cui  non
si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le  quantificazioni
dell'onere annuo alla legge di bilancio». Cio' posto, la disposizione
regionale in esame non quantifica gli oneri  e  indica  la  copertura
finanziaria in maniera generica,  facendo  semplicemente  riferimento
alle «risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio
per tali finalita'». 
    - La legge regionale in esame prevede, tra l'altro,  all'art.  2,
comma 4, che «Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione  [...]
determina le modalita', i criteri e le priorita' per l'erogazione dei
contributi, compatibilmente  con  la  normativa  dell'Unione  europea
vigente in materia di aiuti  di  Stato  [...]».  Tale  previsione  e'
suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio  regionale  a
decorrere dall'anno 2022, oneri non quantificati e  per  i  quali  la
copertura finanziaria e' indicata in maniera generica, senza  neanche
individuare la missione, il programma e il  titolo  ove  imputare  la
spesa in esame. 
    Per tali motivi, la  richiamata  norma  finanziaria  si  pone  in
contrasto anche con l'art. 19, comma 1 della legge 31 dicembre  2009,
n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»,  che  dispone  che
«le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche  sotto  forma
di  minori  entrate,  a  carico  dei  bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche  devono  contenere  la  previsione  dell'onere   stesso   e
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci, annuali e pluriennali». 
    La norma in esame non risulta quindi rispettosa  dell'obbligo  di
copertura  finanziaria  delle  leggi   di   spesa   declinato   nelle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 118 del 2011  e  della
legge n. 196 del 2009, risultando quindi in contrasto con l'art.  81,
terzo comma, della Costituzione secondo cui «ogni legge  che  importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». 
 
                              P. Q. M. 
 
    La legge regionale in epigrafe, limitatamente  alle  disposizioni
di cui agli articoli 1, comma 5, 2, comma 2, lettera a), numeri 1)  e
6), lettera b) e lettera c), 3, comma 1, lettere h)  e  i),  8  e  9,
viene  con  il   presente   atto   impugnata   dinanzi   alla   Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 127  della  Costituzione,  come  da
attestazione della delibera del Consiglio  dei  ministri  in  data  6
giugno 2022 che si deposita, unitamente alla proposta di impugnativa. 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale, nei sensi sopra esposti, degli articoli 1,  comma  5;
2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 6), lettera b) e lettera  c);  3,
comma 1, lettere h) e i); 8 e 9, della legge della  Regione  Sardegna
n. 6/2022, pubblicata nel BUR n. 17  del  12  aprile  2022,  recante:
«Norme di sostegno e promozione della coltivazione  e  della  filiera
della canapa industriale». 
      Roma, 9 giugno 2022 
 
               Il vice avvocato generale: De Giovanni