Trasporto rapido costiero, Rimini Fiera - Cattolica, 1° stralcio funzionale, tratta Rimini FS - Riccione FS. Autorizzazione all'utilizzo di disponibilita' residue e aggiornamento denominazione del soggetto aggiudicatore (CUP D91H98000000003). Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 10/2022). (22A04063)(GU n.167 del 19-7-2022)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1°
gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di
sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata
dall'assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima
data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al»
CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia
di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art.
1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo
stesso Comitato;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo
Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture
strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi
urbani», la voce «Costa romagnola metropolitana» e nell'allegato 2 il
«Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della
costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto,
di seguito CUP, e in particolare:
1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come
successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera di
questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso
Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha
stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati
ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve
essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro,
l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le
sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli
strumenti di pagamento;
4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020 e, in particolare,
l'art. 41, comma 1;
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e
visti, in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari«,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che -
ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90
del 2014 - aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo
Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al
Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito
dell'infrastruttura «Costa romagnola - metropolitana», l'intervento
«T.R.C. 1° tratta Rimini FS-Riccione FS»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e'
stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del
Ministero, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e
la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito
con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in
particolare:
1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione
del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e i Piani, comunque denominati, gia' approvati
secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le
competenze del previgente CCASGO;
4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT
provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a questo Comitato
per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto;
5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto
previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,
stabiliscono rispettivamente che:
6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore;
6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione
approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente;
6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti;
Considerata la comunicazione della Commissione europea in data 11
dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione
europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, con la quale e' stato illustrato un Green Deal per l'Unione
europea, consistente in una nuova strategia di crescita mirata a
trasformare l'Unione in una societa' giusta e prospera, dotata di
un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e
competitiva, che nel 2050 non generera' emissioni nette di gas a
effetto serra e in cui la crescita economica sara' dissociata
dall'uso delle risorse;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i
regolamenti concernenti l'organizzazione del MIT e degli uffici di
diretta collaborazione del medesimo Ministero;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 del
12 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, ovvero del c.d. «do no significant harm», di
seguito DNSH;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e,
in particolare, l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7
dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di indirizzo
sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», le
quali indicano che progetti e Piani di investimenti pubblici posti
all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere
orientati alla sostenibilita' e rispondere ad alcuni parametri
misurabili durante il percorso di programmazione, progettazione e
autorizzazione, sulla base di una apposita delibera di questo
Comitato da emanare entro il 2022;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, di seguito DIPE, 21 gennaio 2022, n. 268, contenente
indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilita' per
progetti infrastrutturali sulle proposte che verranno sottoposte al
CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla
citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;
Viste le delibere 20 dicembre 2004, n. 86, 27 maggio 2005, n. 70,
29 marzo 2006, n. 93, 22 dicembre 2006, n. 159, e 21 dicembre 2007,
n. 137, con le quali questo Comitato, relativamente all'intervento
denominato «Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica - 1°
stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS», di seguito TRC,
ha tra l'altro:
1. approvato i progetti preliminare e definitivo della tratta di
filobus;
2. assegnato, dapprima programmaticamente e poi definitivamente,
un contributo di 42.856.861 euro in termini di volume di
investimento, con onere imputato sul terzo limite d'impegno
quindicennale di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» per
un finanziamento lordo pari a 56.295.000 euro (impegno quindicennale
di 3.752.000 euro annuali);
Vista la nota 29 marzo 2022, n. 11046, con la quale il MIMS ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato della proposta di assegnazione delle risorse
residue per il finanziamento di nuove opere relative all'intervento
denominato «Trasporto rapido costiero, Rimini Fiera-Cattolica - 1°
stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS», trasmettendo la
relativa documentazione istruttoria;
Considerato che questo Comitato ha valutato la proposta per
l'autorizzazione all'utilizzo di disponibilita' residue per il
finanziamento di nuove opere relative all'intervento denominato
«Trasporto rapido costiero, Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio
funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS»;
Viste le note 30 marzo 2022, n. 2458 e 6 aprile 2022, n. 2669 con
le quali il MIMS ha trasmesso integrazioni istruttorie e ulteriore
documentazione;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e in
particolare che:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
1. il TRC e' nato a meta' degli anni '90 come progetto da
finanziare a carico della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante
«Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;
2. il tratto nord Ravenna-Rimini F.S. e' stato considerato di
competenza regionale e ha riguardato il riutilizzo e/o la
rifunzionalizzazione della linea ferroviaria, mentre il tratto sud
Rimini-Cattolica e' stato sviluppato a livello provinciale nei tre
lotti funzionali Rimini FS-Riccione FS (c.d. 1° tratta), Rimini
FS-Rimini Fiera (c.d. 2° tratta) e Riccione FS-Cattolica (c.d. 3°
tratta);
3. che, secondo il progetto definitivo di cui alla citata
delibera di questo Comitato n. 93 del 2006, il tracciato dello
stralcio funzionale Rimini FS-Riccione FS ha una lunghezza
complessiva di circa 9,8 Km ed e' attrezzato con 17 fermate, inclusi
i due capolinea;
4. che il progetto include la fornitura di 9 veicoli
filosnodati su gomma, da utilizzare su apposita via di corsa in sede
protetta, in parte a doppia corsia (complessivamente per 3,7 km) e in
parte singola (complessivamente per 6,1 km);
5. secondo il programma d'esercizio, il tracciato tra le due
stazioni di Rimini e Riccione e' percorso in 23 minuti, ad una
velocita' commerciale di circa 26 km/h e con frequenze di 10 minuti
(a fronte di 6 mezzi operanti) potenziabili fino a 7 minuti e 30
secondi (con 8 mezzi in attivita');
6. considerata la posizione della linea, baricentrica rispetto
al tessuto urbanistico delle due citta', la stessa si colloca nelle
vicinanze di diversi hub di trasporto (l'aeroporto internazionale
Federico Fellini, le stazioni ferroviarie di Rimini FS, Miramare FS e
Riccione FS, il terminal delle principali linee del trasporto
pubblico locale urbane ed extraurbane) e di diversi nodi attrattori,
quali gli ospedali di Rimini e di Riccione, diversi istituti
scolastici, il palazzo dei congressi di Riccione, i parchi tematici;
7. tenuto conto dell'intervenuto finanziamento della tratta
Rimini FS-Rimini Fiera di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 185 del 2020, sul Fondo
investimenti e da ultimo con finanziamento sostitutivo del PNRR
«Missione 2» per 48.976.182,34 euro, si rende opportuno provvedere al
«potenziamento dei nodi di interscambio» e all'«implementazione
dell'offerta di sosta in 5 hub», che il Piano urbano della mobilita'
sostenibile del Comune di Rimini ha individuato in corrispondenza di
5 fermate della tratta Rimini FS-Riccione FS;
8. gli interventi, da realizzare in adiacenza alle fermate del
TRC denominate Kennedy, Pascoli, Toscanini, Rivazzurra e Miramare
airport, consisteranno nella realizzazione ex novo di ulteriori
parcheggi o nell'ampliamento di parcheggi esistenti, aggiungendo 823
nuovi posti auto ai 581 ora disponibili, per un totale complessivo,
al termine dei lavori, di 1.404 posti auto a servizio del TRC;
9. come specificato nella relazione istruttoria, «dal punto di
vista tecnico la variante proposta reintroduce quegli interventi di
inserimento dell'opera nel tessuto urbanistico e di mitigazione
ambientale nel territorio di maggiore interesse turistico della
costiera romagnola presenti nel progetto approvato nell'ambito della
prima procedura di realizzazione del sistema TRC nell'ambito della
legge 211/92 ed inserita all'interno della delibera CIPE n. 258/1996
e che poi vennero stralciate al momento dell'incardinamento
dell'intervento all'interno del 1° programma delle infrastrutture
strategiche»;
10. tali parcheggi costituiscono opere complementari al TRC e
rivestono una notevole importanza per il servizio di trasporto,
incrementandone l'interesse da parte dei fruitori e,
conseguentemente, il numero dei passeggeri del TRC;
11. i parcheggi sono considerati varianti approvabili dal
soggetto aggiudicatore del TRC e per i relativi progetti sono stati
predisposti gli studi di fattibilita';
12. le strutture in questione producono benefici in termini di
minor traffico veicolare privato e conseguente riduzione dei gas
climalteranti;
13. per l'integrazione con l'ambiente circostante, il perimetro
delle aree destinate a parcheggio sara' interessato da piantumazioni
e da nuove aree verdi, mentre i 3 parcheggi con strutture edificate
saranno realizzati con moduli prefabbricati, assemblabili a secco,
senza bisogno di fondazioni, con utilizzo di materiali detti
«mangia-smog» e fonoassorbenti;
sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:
1. la creazione di cinque parcheggi di interscambio permette di
materializzare i benefici in termini riduzione di traffico e di
emissione di gas climalteranti, derivanti dal potenziamento del
servizio di trasporto su filobus elettrico in questione;
2. l'intervento consente maggiori o nuove possibilita'
d'interscambio modale (con le stazioni ferroviarie di Rimini,
Miramare e Riccione, con l'aeroporto internazionale Federico Fellini
e con le principali linee di Trasporto Pubblico Locale, di seguito
TPL, urbane ed extraurbane) e favorisce la mobilita' collettiva a
corto/lungo raggio sia per gli spostamenti lavorativi/scolastici che
per quelli di svago nell'area del bacino riminese ad alta vocazione
turistica. Ne consegue un ridisegno dell'intero comparto della
mobilita' nelle aree costiere della ferrovia Bologna-Ancona (oggetto
di interventi di pedonalizzazione e di limitazione della circolazione
privata ottenuta anche attraverso la costruzione del collegamento
Rimini - Riccione ed i relativi parcheggi sul lato monte della linea
ferroviaria), che hanno importanti connotazioni a livello ambientale
e di contenimento delle emissioni;
3. per l'integrazione con l'ambiente circostante, il perimetro
delle aree destinate a parcheggio sara' interessato da piantumazioni
e da nuove aree verdi, mentre tre parcheggi da realizzare con
prefabbricati saranno preferenzialmente realizzati con materiali
detti «mangia-smog», oltre che fonoassorbenti;
sotto l'aspetto attuativo:
1. come risulta dalla documentazione del MIT acquisita nel
2017 - all'atto della predisposizione della delibera di questo
Comitato 10 luglio 2017, n. 43, il cui visto e' stato ricusato con la
deliberazione n. 8/2017/PREV della Corte dei conti - Sezione centrale
di controllo di legittimita' su atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato - l'Agenzia TRAM, gia' individuata come
soggetto aggiudicatore dell'intervento, e' stata interessata da un
mero cambio di denominazione, diventando Agenzia mobilita' Provincia
di Rimini, di seguito AMPR;
2. in attuazione di quanto stabilito, tra l'altro, dalla legge
della regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, la suddetta AMPR
e' stata trasformata da consorzio tra Enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in societa' a responsabilita'
limitata consortile;
3. unitamente alle Agenzie della mobilita' di Forli-Cesena e di
Ravenna, AMPR ha dato vita alla nuova Agenzia della mobilita'
romagnola s.r.l. consortile, di seguito AMR s.r.l.c.;
4. come disposto dall'atto di scissione, AMR s.r.l.c. ha
modificato la propria denominazione in Patrimonio mobilita' Provincia
di Rimini s.r.l. consortile, di seguito PMR;
5. a marzo 2017 il Comitato di coordinamento istituito con
l'accordo di programma per la realizzazione del TRC, sottoscritto il
15 luglio 2008, tra regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini,
comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica e l'allora
consorzio tra Enti locali, AMR s.r.l.c. ha preso atto della modifica
della denominazione del soggetto aggiudicatore e dell'invarianza
dello stesso rispetto al soggetto gia' individuato con le delibere di
questo Comitato n. 86 del 2004, n. 70 del 2005 e n. 93 del 2006,
citate in premessa;
6. a conferma della suddetta invarianza, PMR ha precisato, con
nota di aprile 2017, che sono rimasti inalterati il codice
fiscale/partita IVA e il suo ruolo quale cofinanziatore e
realizzatore del TRC;
7. il TRC e' stato aperto al pubblico nel novembre 2019 e
inizialmente e' stato gestito con veicoli tradizionali a combustione
interna per problemi connessi alla disponibilita' dei filobus
previsti dal progetto;
8. i suddetti filobus sono stati poi immessi in servizio,
consentendo, il 28 ottobre 2021, l'avvio del previsto sistema a
trazione elettrica;
9. come precisato dal RUP dell'intervento, a gennaio 2022,
risultavano ancora da definire:
9.1 la chiusura tecnico-amministrativa del contratto relativo
ai sistemi di ausilio all'esercizio e del contratto di fornitura del
materiale rotabile (per il quale si e' proceduto alla rinuncia
ufficiale all'installazione del sistema di assistenza alla guida in
accosto in fermata, la cui analisi costi-benefici ha dato esito
negativo);
9.2 le indennita' espropriative per i procedimenti impugnati
dai privati in sede giudiziaria e all'esame della Corte di
cassazione;
9.3 la chiusura di un contratto con RFI per l'acquisizione
delle aree del demanio ferroviario e la modifica degli impianti al
confine fra il TRC e la sede ferroviaria;
10. il CUP dell'intervento e' D91H98000000003;
sotto l'aspetto finanziario:
1. il costo complessivo dei 5 parcheggi da realizzare ammonta a
13.196.090 euro, IVA inclusa, come dal seguente prospetto:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. a fronte di costi aggiuntivi per 13.196.089 euro, il Ministero
istruttore ha richiesto l'assegnazione arrotondata di 13.196.090;
3. il quadro economico del TRC ha avuto la seguente evoluzione,
a parita' di costo complessivo, confermato in 92.053.217,95 euro, IVA
inclusa:
(importi in euro)
=====================================================================
| | Progetto | | Assestamento |
| | definitivo |Aggiornamento | 31 dicembre |
| Interventi | 2005 |30 giugno 2016| 2021 |
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|Opere civili | 36.462.753,00| 46.841.507,41| 47.704.700,01|
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|Impianti e dotazioni | | | |
|tecnologiche | 8.145.760,00| 13.603.518,36| 12.461.270,81|
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|Totale opere civlili e| | | |
|impianti | 44.608.513,00| 60.445.025,77| 60.165.970,82|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Materiale rotabile (9 | | | |
|unita' di trazione) | 11.700.000,00| 10.584.000,00| 10.584.000,00|
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|Oneri per la sicurezza| 1.652.662,08| 1.393.188,56| 1.393.188,56|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Importo globale a base| | | |
|d'appalto | 57.961.175,08| 72.422.214,33| 72.143.159,38|
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|Somme a disposizione | 34.092.042,87| 19.631.003,62| 19.910.058,57|
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|Totale generale | 92.053.217,95| 92.053.217,95| 92.053.217,95|
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4. la relativa copertura finanziaria indicata nella delibera
n. 93 del 2006 era imputata sulle seguenti risorse:
(importi in euro)
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| Fonti di finanziamento | Importi |
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|Accordo preliminare sottoscritto tra gli Enti | |
|interessati e il Ministero delle infrastrutture e | |
|trasporti il 13 giugno 2003:regione Emilia-Romagna | 7.746.853,49|
+----------------------------------------------------+ |
|Comune di Rimini | 20.070.000,00|
+----------------------------------------------------+ |
|Comune di Riccione | 3.835.385,00|
+----------------------------------------------------+ |
|Agenzia TRAM | 7.089.700,08|
|Totale enti territoriali | 38.741.938,57|
+----------------------------------------------------+--------------+
|Stato - legge obiettivo (delibera CIPE n. 70 del | |
|2005) | 42.856.861,00|
+----------------------------------------------------+--------------+
| Totale complessivo | 81.598.799,57|
+----------------------------------------------------+--------------+
5. la differenza tra il costo dell'intervento (92.053.217,95
euro) e le risorse disponibili (81.598.799,57 euro), pari a
10.454.418,38 euro, corrispondeva al costo di acquisto del materiale
rotabile che e' stato finanziato in parte su fondi statali, di cui al
decreto del MIT n. 360 del 2018, per 8.850.000 euro e in parte su
risorse regionali rese disponibili ai sensi dell'Accordo di programma
del 15 luglio 2008, sottoscritto in sede locale per la realizzazione
dell'opera;
6. a fronte del volume d'investimenti di 42.856.861 euro,
finanziato dalla citata delibera di questo Comitato n. 93 del 2006,
con decreto del MIT 28 dicembre 2006, n. 19006, e' stato impegnato
l'importo di 3.753.000 euro per le annualita' dal 2006 al 2020, per
un importo complessivo di 56.295.000 euro;
7. con decreto del MIT, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, 17 dicembre 2010, n.
1005, e' stato autorizzato l'utilizzo del contributo annuo di
3.753.000 euro, pari al citato importo complessivo di 56.295.000
euro, con le seguenti modalita':
7.1. 15.012.000 euro mediante erogazione diretta;
7.2. 41.283.000, pari alla residua quota di contributo
complessivo, mediante attualizzazione, da erogare con sottoscrizione
di mutuo per una quota capitale di 27.844.861 euro e con spesa per
interessi di 13.438.139 euro;
8. a seguito di una richiesta di variazione del Piano delle
erogazioni di cui al citato decreto interministeriale MIT-MEF n. 1005
del 2010, le nuove modalita' di autorizzazione all'utilizzo del
suddetto contributo pluriennale di 3.753.000 euro, per un importo
complessivo di 56.295.000 euro, sono state quantificate come segue:
8.1. 31.535.015,83 euro mediante erogazione diretta;
8.2. 24.759.984,17 euro mediante attualizzazione, da erogare
con sottoscrizione di mutuo per una quota capitale di 11.321.845,17
euro e con spesa per interessi pari a 13.438.139 euro;
9. la verifica sull'utilizzo effettivo delle suddette risorse -
di cui alla nota MIT n. 17731 del 28 ottobre 2020 - ha evidenziato
erogazioni in forma diretta per 28.295.459,76 euro ed in forma
attualizzata per 11.376.382,02 euro, in quanto comprensiva di oneri
finanziari;
10. dedotte dal citato importo totale di 56.295.000 euro le
somme giaerogate (complessivi 42.911.397,85 euro, di cui
31.535.015,83 euro erogati in forma diretta e 11.376.382,02 euro
erogati in forma attualizzata e comprensivi di oneri finanziari),
residuano disponibilita' per 13.383.602,15 euro, comprensive di
contributi caduti in perenzione, il cui utilizzo e' subordinato alla
relativa reiscrizione in bilancio;
11. tale importo di 13.383.602,15 euro costituisce un'economia
derivante dai minori interessi pagati a fronte dell'impegno
originariamente assunto, economia che il Comune di Rimini, con nota 8
ottobre 2020, n. 274723, ha chiesto di poter utilizzare per il
finanziamento dei parcheggi sopra citati;
Preso atto delle integrazioni istruttorie del MIMS, a riscontro di
osservazioni formulate nel corso della riunione preparatoria
dell'odierna seduta di questo Comitato in merito all'utilizzo di
risorse pubbliche per l'integrale finanziamento dei succitati
parcheggi e, in particolare, che:
1. i parcheggi si inseriscono nell'ambito del sistema di
interscambio modale tra il sistema TRC e la mobilita' veicolare e
sono concepiti come hub intermodali in cui confluiscono anche sistemi
di micro-mobilita', attestamento delle linee TPL, e collegamenti con
reti ciclabili;
2. il costo della sosta sara' definito in modo da massimizzare
l'interscambio modale, prevedendo forme particolarmente incentivanti
di utilizzo dei parcheggi per chi dispone dell'abbonamento al TPL,
anche con ipotesi di sosta gratuita per tali soggetti;
3. la gestione dei parcheggi e' prevista direttamente a carico
dell'Amministrazione comunale, che persegue una politica in linea con
gli obiettivi di incentivazione dell'uso del TRC e di riduzione delle
emissioni inquinanti, le cui entrate correnti, da essa derivanti, al
netto delle spese di gestione, saranno utilizzate per coprire le
spese connesse all'esercizio dello stesso TRC;
4. in conclusione, i parcheggi integrano in modo sostanziale il
TRC e hanno la finalita' di incentivarne l'utilizzo, favorendo la
transizione della mobilita' locale da privata a pubblica, finalita'
che non e' compatibile con le caratteristiche principali di un'opera
«calda», finanziabile con risorse private in quanto, autonomamente,
dovrebbe ammortizzare i costi della sua realizzazione con i relativi
ricavi di gestione;
Ritenuto che i parcheggi sopra richiamati costituiscano una
variante al progetto del sistema di TRC approvabile da parte del
soggetto aggiudicatore dello stesso TRC ai sensi dell'art. 1, comma
15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, concernente, tra
l'altro, disposizioni per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, ed i cui effetti sono stati prorogati
inizialmente a tutto il 2022 con l'art. 42, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. «decreto semplificazioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e successivamente a tutto il 2023 dal decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.
108;
Ritenuto che a copertura del costo dei parcheggi sopra descritti,
pari a 13.196.090 euro, questo Comitato possa autorizzare l'uso di
quota parte delle risorse disponibili derivanti dal minor utilizzo
del contributo di 42.856.861 euro in termini di volume di
investimento, assegnato al TRC con la citata delibera di questo
Comitato n. 93 del 2006, a valere sul terzo limite d'impegno
quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166 del 2002;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79,
recante "Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota n. 2142 del 14 aprile 2021 predisposta congiuntamente
dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,
questo Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di
vice Presidente di questo stesso Comitato. In caso di assenza o di
impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni
sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta';
Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro
Mariastella Gelmini risulta essere, tra i presenti in seduta, il
Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di
Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater
del citato decreto-legge n. 32 del 2019;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Considerato il dibattito svolto in seduta;
Delibera:
1. Disposizioni attuative
1.1 Per il finanziamento dei cinque parcheggi d'interscambio in
corrispondenza con le fermate del sistema di Trasporto rapido
costiero (TRC) «Rimini Fiera-Cattolica, 1° stralcio funzionale,
tratta Rimini FS-Riccione FS», e' autorizzato l'utilizzo dell'importo
di 13.196.090 euro a valere sulle economie complessivamente
disponibili su quanto assegnato con la delibera di questo Comitato n.
93 del 2006.
1.2 La denominazione del soggetto aggiudicatore dell'intervento,
identificato con la delibera di questo Comitato n. 93 del 2006
nell'Agenzia TRAM, e' aggiornata in Patrimonio mobilita' Provincia di
Rimini S.r.l. Consortile.
1.3 Il soggetto aggiudicatore deve approvare le varianti indicate
in premessa a norma dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni.
1.4 Il soggetto aggiudicatore deve aggiornare e inserire
correttamente i dati del monitoraggio finanziario e creare un
distinto CUP per ognuno dei cinque parcheggi, di cui al precedente
punto 1.1, da evidenziare in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante i parcheggi stessi.
2. Ulteriori disposizioni
2.1 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la
conservazione dei documenti relativi all'intero progetto.
2.2 Il succitato Ministero provvedera', altresi', a svolgere le
attivita' di supporto a questo Comitato nell'espletamento dei
compiti, ad esso assegnate dalla normativa citata in premessa, di
vigilanza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere, tenendo
conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63
del 2003.
2.3 Le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate
alle previsioni della medesima delibera di questo Comitato n. 15 del
2015, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge del 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.
Roma, 14 aprile 2022
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie con funzioni di Presidente
Gelmini
Il Segretario
Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1094