COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022 

Trasporto rapido costiero, Rimini  Fiera  -  Cattolica,  1°  stralcio
funzionale,  tratta  Rimini  FS   -   Riccione   FS.   Autorizzazione
all'utilizzo di disponibilita' residue e aggiornamento  denominazione
del soggetto aggiudicatore  (CUP  D91H98000000003).  Programma  delle
infrastrutture strategiche legge 21  dicembre  2001,  n.  443  (legge
obiettivo). (Delibera n. 10/2022). (22A04063) 
(GU n.167 del 19-7-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, e, in particolare, il decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.
111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'  dell'aria  e  proroga  del
termine di cui all'art. 48, commi  11  e  13,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1°
gennaio  2021,  per  «rafforzare  il  coordinamento  delle  politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di
sviluppo sostenibile indicati  dalla  risoluzione  A/70/L.I  adottata
dall'assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre  2015»,  il  CIPE  assuma  «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima
data... in ogni altra disposizione vigente,  qualunque  richiamo  al»
CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche  di   sviluppo   e   la   cui   attivita'   e'   funzionale
all'alimentazione di una banca  dati  tenuta  nell'ambito  di  questo
stesso Comitato; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  approvato  il   1°   Programma   delle   infrastrutture
strategiche, che include nell'allegato 1,  nell'ambito  dei  «Sistemi
urbani», la voce «Costa romagnola metropolitana» e nell'allegato 2 il
«Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della
costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente integrata e modificata dalla successiva  delibera  di
questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo  stesso
Comitato ha definito il sistema  per  l'attribuzione  del  CUP  e  ha
stabilito che  il  CUP  stesso  deve  essere  riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed   informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  prevede,  tra  l'altro,
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza dei  corrispondenti  codici,  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il citato decreto-legge n. 76  del  2020  e,  in  particolare,
l'art. 41, comma 1; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari«,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n.  15,  che -
ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del  2014 -  aggiorna  le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera di  questo  Comitato  5
maggio 2011, n. 45; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Costa romagnola -  metropolitana»,  l'intervento
«T.R.C. 1° tratta Rimini FS-Riccione FS»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle  quali  e'  stata  demandata  la  responsabilita'  di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e
la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO,  istituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il citato decreto legislativo n.  50  del  2016  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  Piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito  ed  ampliato  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede, tra l'altro, alle attivita' di supporto a  questo  Comitato
per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  Comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerata la comunicazione della Commissione europea in  data  11
dicembre  2019  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio   dell'Unione
europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato  delle
regioni, con la quale e' stato illustrato un Green Deal per  l'Unione
europea, consistente in una nuova  strategia  di  crescita  mirata  a
trasformare l'Unione in una societa' giusta  e  prospera,  dotata  di
un'economia moderna, efficiente sotto  il  profilo  delle  risorse  e
competitiva, che nel 2050 non generera'  emissioni  nette  di  gas  a
effetto serra  e  in  cui  la  crescita  economica  sara'  dissociata
dall'uso delle risorse; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali  sono  stati  adottati  i
regolamenti concernenti l'organizzazione del MIT e  degli  uffici  di
diretta collaborazione del medesimo Ministero; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054  del
12  febbraio  2021  -  Orientamenti  tecnici  sull'applicazione   del
principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a   norma   del
regolamento (UE) 2021/241,  che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza, ovvero del c.d. «do no significant harm», di
seguito DNSH; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in particolare, l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «Linee  di  indirizzo
sull'azione del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)  per  l'anno  2022»,  le
quali indicano che progetti e Piani di  investimenti  pubblici  posti
all'esame e  all'approvazione  di  questo  Comitato  dovranno  essere
orientati  alla  sostenibilita'  e  rispondere  ad  alcuni  parametri
misurabili durante il percorso  di  programmazione,  progettazione  e
autorizzazione,  sulla  base  di  una  apposita  delibera  di  questo
Comitato da emanare entro il 2022; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, di seguito DIPE,  21  gennaio  2022,  n.  268,  contenente
indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilita' per
progetti infrastrutturali sulle proposte che verranno  sottoposte  al
CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla
citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021; 
  Viste le delibere 20 dicembre 2004, n. 86, 27 maggio 2005,  n.  70,
29 marzo 2006, n. 93, 22 dicembre 2006, n. 159, e 21  dicembre  2007,
n. 137, con le quali questo  Comitato,  relativamente  all'intervento
denominato «Trasporto rapido  costiero  Rimini  Fiera-Cattolica -  1°
stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS», di  seguito  TRC,
ha tra l'altro: 
    1. approvato i progetti preliminare e definitivo della tratta  di
filobus; 
    2. assegnato, dapprima programmaticamente e poi  definitivamente,
un  contributo  di  42.856.861  euro  in   termini   di   volume   di
investimento,  con  onere  imputato  sul   terzo   limite   d'impegno
quindicennale di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n.  166,
recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e  trasporti»  per
un finanziamento lordo pari a 56.295.000 euro (impegno  quindicennale
di 3.752.000 euro annuali); 
  Vista la nota 29 marzo 2022, n. 11046, con  la  quale  il  MIMS  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di questo Comitato  della  proposta  di  assegnazione  delle  risorse
residue per il finanziamento di nuove opere  relative  all'intervento
denominato «Trasporto rapido costiero,  Rimini  Fiera-Cattolica -  1°
stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS»,  trasmettendo  la
relativa documentazione istruttoria; 
  Considerato  che  questo  Comitato  ha  valutato  la  proposta  per
l'autorizzazione  all'utilizzo  di  disponibilita'  residue  per   il
finanziamento  di  nuove  opere  relative  all'intervento  denominato
«Trasporto rapido  costiero,  Rimini  Fiera-Cattolica -  1°  stralcio
funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS»; 
  Viste le note 30 marzo 2022, n. 2458 e 6 aprile 2022, n.  2669  con
le quali il MIMS ha trasmesso integrazioni  istruttorie  e  ulteriore
documentazione; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS  e  in
particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1. il TRC e' nato a meta'  degli  anni  '90  come  progetto  da
finanziare a carico della legge 26 febbraio  1992,  n.  211,  recante
«Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»; 
      2. il tratto nord Ravenna-Rimini F.S. e' stato  considerato  di
competenza  regionale  e  ha  riguardato   il   riutilizzo   e/o   la
rifunzionalizzazione della linea ferroviaria, mentre  il  tratto  sud
Rimini-Cattolica e' stato sviluppato a livello  provinciale  nei  tre
lotti funzionali Rimini  FS-Riccione  FS  (c.d.  1°  tratta),  Rimini
FS-Rimini Fiera (c.d. 2° tratta) e  Riccione  FS-Cattolica  (c.d.  3°
tratta); 
      3. che, secondo il  progetto  definitivo  di  cui  alla  citata
delibera di questo Comitato  n.  93  del  2006,  il  tracciato  dello
stralcio  funzionale  Rimini  FS-Riccione   FS   ha   una   lunghezza
complessiva di circa 9,8 Km ed e' attrezzato con 17 fermate,  inclusi
i due capolinea; 
      4.  che  il  progetto  include  la  fornitura  di   9   veicoli
filosnodati su gomma, da utilizzare su apposita via di corsa in  sede
protetta, in parte a doppia corsia (complessivamente per 3,7 km) e in
parte singola (complessivamente per 6,1 km); 
      5. secondo il programma d'esercizio, il tracciato  tra  le  due
stazioni di Rimini e Riccione  e'  percorso  in  23  minuti,  ad  una
velocita' commerciale di circa 26 km/h e con frequenze di  10  minuti
(a fronte di 6 mezzi operanti) potenziabili fino  a  7  minuti  e  30
secondi (con 8 mezzi in attivita'); 
      6. considerata la posizione della linea, baricentrica  rispetto
al tessuto urbanistico delle due citta', la stessa si  colloca  nelle
vicinanze di diversi hub  di  trasporto  (l'aeroporto  internazionale
Federico Fellini, le stazioni ferroviarie di Rimini FS, Miramare FS e
Riccione  FS,  il  terminal  delle  principali  linee  del  trasporto
pubblico locale urbane ed extraurbane) e di diversi nodi  attrattori,
quali  gli  ospedali  di  Rimini  e  di  Riccione,  diversi  istituti
scolastici, il palazzo dei congressi di Riccione, i parchi tematici; 
      7. tenuto conto  dell'intervenuto  finanziamento  della  tratta
Rimini  FS-Rimini  Fiera  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  185  del   2020,   sul   Fondo
investimenti e da  ultimo  con  finanziamento  sostitutivo  del  PNRR
«Missione 2» per 48.976.182,34 euro, si rende opportuno provvedere al
«potenziamento  dei  nodi  di  interscambio»  e  all'«implementazione
dell'offerta di sosta in 5 hub», che il Piano urbano della  mobilita'
sostenibile del Comune di Rimini ha individuato in corrispondenza  di
5 fermate della tratta Rimini FS-Riccione FS; 
      8. gli interventi, da realizzare in adiacenza alle fermate  del
TRC denominate Kennedy, Pascoli,  Toscanini,  Rivazzurra  e  Miramare
airport, consisteranno  nella  realizzazione  ex  novo  di  ulteriori
parcheggi o nell'ampliamento di parcheggi esistenti, aggiungendo  823
nuovi posti auto ai 581 ora disponibili, per un  totale  complessivo,
al termine dei lavori, di 1.404 posti auto a servizio del TRC; 
      9. come specificato nella relazione istruttoria, «dal punto  di
vista tecnico la variante proposta reintroduce quegli  interventi  di
inserimento dell'opera  nel  tessuto  urbanistico  e  di  mitigazione
ambientale nel  territorio  di  maggiore  interesse  turistico  della
costiera romagnola presenti nel progetto approvato nell'ambito  della
prima procedura di realizzazione del sistema  TRC  nell'ambito  della
legge 211/92 ed inserita all'interno della delibera CIPE n.  258/1996
e  che  poi  vennero  stralciate   al   momento   dell'incardinamento
dell'intervento all'interno del  1°  programma  delle  infrastrutture
strategiche»; 
      10. tali parcheggi costituiscono opere complementari al  TRC  e
rivestono una notevole  importanza  per  il  servizio  di  trasporto,
incrementandone   l'interesse    da    parte    dei    fruitori    e,
conseguentemente, il numero dei passeggeri del TRC; 
      11. i  parcheggi  sono  considerati  varianti  approvabili  dal
soggetto aggiudicatore del TRC e per i relativi progetti  sono  stati
predisposti gli studi di fattibilita'; 
      12. le strutture in questione producono benefici in termini  di
minor traffico veicolare privato  e  conseguente  riduzione  dei  gas
climalteranti; 
      13. per l'integrazione con l'ambiente circostante, il perimetro
delle aree destinate a parcheggio sara' interessato da  piantumazioni
e da nuove aree verdi, mentre i 3 parcheggi con  strutture  edificate
saranno realizzati con moduli prefabbricati,  assemblabili  a  secco,
senza  bisogno  di  fondazioni,  con  utilizzo  di  materiali   detti
«mangia-smog» e fonoassorbenti; 
    sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile: 
      1. la creazione di cinque parcheggi di interscambio permette di
materializzare i benefici in  termini  riduzione  di  traffico  e  di
emissione di  gas  climalteranti,  derivanti  dal  potenziamento  del
servizio di trasporto su filobus elettrico in questione; 
      2.  l'intervento  consente  maggiori   o   nuove   possibilita'
d'interscambio  modale  (con  le  stazioni  ferroviarie  di   Rimini,
Miramare e Riccione, con l'aeroporto internazionale Federico  Fellini
e con le principali linee di Trasporto Pubblico  Locale,  di  seguito
TPL, urbane ed extraurbane) e favorisce  la  mobilita'  collettiva  a
corto/lungo raggio sia per gli spostamenti lavorativi/scolastici  che
per quelli di svago nell'area del bacino riminese ad  alta  vocazione
turistica.  Ne  consegue  un  ridisegno  dell'intero  comparto  della
mobilita' nelle aree costiere della ferrovia Bologna-Ancona  (oggetto
di interventi di pedonalizzazione e di limitazione della circolazione
privata ottenuta anche attraverso  la  costruzione  del  collegamento
Rimini - Riccione ed i relativi parcheggi sul lato monte della  linea
ferroviaria), che hanno importanti connotazioni a livello  ambientale
e di contenimento delle emissioni; 
      3. per l'integrazione con l'ambiente circostante, il  perimetro
delle aree destinate a parcheggio sara' interessato da  piantumazioni
e da nuove  aree  verdi,  mentre  tre  parcheggi  da  realizzare  con
prefabbricati  saranno  preferenzialmente  realizzati  con  materiali
detti «mangia-smog», oltre che fonoassorbenti; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. come risulta dalla  documentazione  del  MIT  acquisita  nel
2017 -  all'atto  della  predisposizione  della  delibera  di  questo
Comitato 10 luglio 2017, n. 43, il cui visto e' stato ricusato con la
deliberazione n. 8/2017/PREV della Corte dei conti - Sezione centrale
di  controllo  di  legittimita'  su  atti   del   Governo   e   delle
amministrazioni dello Stato - l'Agenzia TRAM, gia'  individuata  come
soggetto aggiudicatore dell'intervento, e' stata  interessata  da  un
mero cambio di denominazione, diventando Agenzia mobilita'  Provincia
di Rimini, di seguito AMPR; 
      2. in attuazione di quanto stabilito, tra l'altro, dalla  legge
della regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, la suddetta  AMPR
e' stata trasformata da consorzio tra Enti locali di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  in  societa'  a  responsabilita'
limitata consortile; 
      3. unitamente alle Agenzie della mobilita' di Forli-Cesena e di
Ravenna, AMPR  ha  dato  vita  alla  nuova  Agenzia  della  mobilita'
romagnola s.r.l. consortile, di seguito AMR s.r.l.c.; 
      4. come  disposto  dall'atto  di  scissione,  AMR  s.r.l.c.  ha
modificato la propria denominazione in Patrimonio mobilita' Provincia
di Rimini s.r.l. consortile, di seguito PMR; 
      5. a marzo 2017 il  Comitato  di  coordinamento  istituito  con
l'accordo di programma per la realizzazione del TRC, sottoscritto  il
15 luglio 2008, tra regione  Emilia  Romagna,  Provincia  di  Rimini,
comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica  e  l'allora
consorzio tra Enti locali, AMR s.r.l.c. ha preso atto della  modifica
della denominazione  del  soggetto  aggiudicatore  e  dell'invarianza
dello stesso rispetto al soggetto gia' individuato con le delibere di
questo Comitato n. 86 del 2004, n. 70 del 2005  e  n.  93  del  2006,
citate in premessa; 
      6. a conferma della suddetta invarianza, PMR ha precisato,  con
nota  di  aprile  2017,  che  sono  rimasti  inalterati   il   codice
fiscale/partita  IVA  e  il  suo   ruolo   quale   cofinanziatore   e
realizzatore del TRC; 
      7. il TRC e' stato aperto  al  pubblico  nel  novembre  2019  e
inizialmente e' stato gestito con veicoli tradizionali a  combustione
interna  per  problemi  connessi  alla  disponibilita'  dei   filobus
previsti dal progetto; 
      8. i suddetti filobus  sono  stati  poi  immessi  in  servizio,
consentendo, il 28 ottobre  2021,  l'avvio  del  previsto  sistema  a
trazione elettrica; 
      9. come precisato dal  RUP  dell'intervento,  a  gennaio  2022,
risultavano ancora da definire: 
        9.1 la chiusura tecnico-amministrativa del contratto relativo
ai sistemi di ausilio all'esercizio e del contratto di fornitura  del
materiale rotabile (per  il  quale  si  e'  proceduto  alla  rinuncia
ufficiale all'installazione del sistema di assistenza alla  guida  in
accosto in fermata, la  cui  analisi  costi-benefici  ha  dato  esito
negativo); 
        9.2 le indennita' espropriative per i procedimenti  impugnati
dai  privati  in  sede  giudiziaria  e  all'esame  della   Corte   di
cassazione; 
        9.3 la chiusura di un contratto con  RFI  per  l'acquisizione
delle aree del demanio ferroviario e la modifica  degli  impianti  al
confine fra il TRC e la sede ferroviaria; 
        10. il CUP dell'intervento e' D91H98000000003; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1. il costo complessivo dei 5 parcheggi da realizzare ammonta a
13.196.090 euro, IVA inclusa, come dal seguente prospetto: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    2. a fronte di costi aggiuntivi per 13.196.089 euro, il Ministero
istruttore ha richiesto l'assegnazione arrotondata di 13.196.090; 
      3. il quadro economico del TRC ha avuto la seguente evoluzione,
a parita' di costo complessivo, confermato in 92.053.217,95 euro, IVA
inclusa: 
 
                                                    (importi in euro) 
 
=====================================================================
|                      |   Progetto   |              | Assestamento |
|                      |  definitivo  |Aggiornamento | 31 dicembre  |
|      Interventi      |     2005     |30 giugno 2016|     2021     |
+======================+==============+==============+==============+
|Opere civili          | 36.462.753,00| 46.841.507,41| 47.704.700,01|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Impianti e dotazioni  |              |              |              |
|tecnologiche          |  8.145.760,00| 13.603.518,36| 12.461.270,81|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Totale opere civlili e|              |              |              |
|impianti              | 44.608.513,00| 60.445.025,77| 60.165.970,82|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Materiale rotabile (9 |              |              |              |
|unita' di trazione)   | 11.700.000,00| 10.584.000,00| 10.584.000,00|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Oneri per la sicurezza|  1.652.662,08|  1.393.188,56|  1.393.188,56|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Importo globale a base|              |              |              |
|d'appalto             | 57.961.175,08| 72.422.214,33| 72.143.159,38|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Somme a disposizione  | 34.092.042,87| 19.631.003,62| 19.910.058,57|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|Totale generale       | 92.053.217,95| 92.053.217,95| 92.053.217,95|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
 
       4. la relativa copertura finanziaria indicata  nella  delibera
n. 93 del 2006 era imputata sulle seguenti risorse: 
    
                                                    (importi in euro)

=====================================================================
|               Fonti di finanziamento               |   Importi    |
+====================================================+==============+
|Accordo preliminare sottoscritto tra gli Enti       |              |
|interessati e il Ministero delle infrastrutture e   |              |
|trasporti il 13 giugno 2003:regione Emilia-Romagna  |  7.746.853,49|
+----------------------------------------------------+              |
|Comune di Rimini                                    | 20.070.000,00|
+----------------------------------------------------+              |
|Comune di Riccione                                  |  3.835.385,00|
+----------------------------------------------------+              |
|Agenzia TRAM                                        |  7.089.700,08|
|Totale enti territoriali                            | 38.741.938,57|
+----------------------------------------------------+--------------+
|Stato - legge obiettivo (delibera CIPE n. 70 del    |              |
|2005)                                               | 42.856.861,00|
+----------------------------------------------------+--------------+
|                                 Totale complessivo | 81.598.799,57|
+----------------------------------------------------+--------------+
    
      5. la differenza tra il  costo  dell'intervento  (92.053.217,95
euro)  e  le  risorse  disponibili  (81.598.799,57  euro),   pari   a
10.454.418,38 euro, corrispondeva al costo di acquisto del  materiale
rotabile che e' stato finanziato in parte su fondi statali, di cui al
decreto del MIT n. 360 del 2018, per 8.850.000 euro  e  in  parte  su
risorse regionali rese disponibili ai sensi dell'Accordo di programma
del 15 luglio 2008, sottoscritto in sede locale per la  realizzazione
dell'opera; 
    6.  a  fronte  del  volume  d'investimenti  di  42.856.861  euro,
finanziato dalla citata delibera di questo Comitato n. 93  del  2006,
con decreto del MIT 28 dicembre 2006, n. 19006,  e'  stato  impegnato
l'importo di 3.753.000 euro per le annualita' dal 2006 al  2020,  per
un importo complessivo di 56.295.000 euro; 
      7.  con  decreto  del  MIT,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, 17 dicembre  2010,  n.
1005,  e'  stato  autorizzato  l'utilizzo  del  contributo  annuo  di
3.753.000 euro, pari al  citato  importo  complessivo  di  56.295.000
euro, con le seguenti modalita': 
        7.1. 15.012.000 euro mediante erogazione diretta; 
        7.2.  41.283.000,  pari  alla  residua  quota  di  contributo
complessivo, mediante attualizzazione, da erogare con  sottoscrizione
di mutuo per una quota capitale di 27.844.861 euro e  con  spesa  per
interessi di 13.438.139 euro; 
      8. a seguito di una richiesta di  variazione  del  Piano  delle
erogazioni di cui al citato decreto interministeriale MIT-MEF n. 1005
del 2010, le  nuove  modalita'  di  autorizzazione  all'utilizzo  del
suddetto contributo pluriennale di 3.753.000  euro,  per  un  importo
complessivo di 56.295.000 euro, sono state quantificate come segue: 
        8.1. 31.535.015,83 euro mediante erogazione diretta; 
        8.2. 24.759.984,17 euro mediante attualizzazione, da  erogare
con sottoscrizione di mutuo per una quota capitale  di  11.321.845,17
euro e con spesa per interessi pari a 13.438.139 euro; 
      9. la verifica sull'utilizzo effettivo delle suddette risorse -
di cui alla nota MIT n. 17731 del 28 ottobre  2020 -  ha  evidenziato
erogazioni in forma  diretta  per  28.295.459,76  euro  ed  in  forma
attualizzata per 11.376.382,02 euro, in quanto comprensiva  di  oneri
finanziari; 
      10. dedotte dal citato importo totale  di  56.295.000  euro  le
somme   giaerogate   (complessivi   42.911.397,85   euro,   di    cui
31.535.015,83 euro erogati in  forma  diretta  e  11.376.382,02  euro
erogati in forma attualizzata e  comprensivi  di  oneri  finanziari),
residuano  disponibilita'  per  13.383.602,15  euro,  comprensive  di
contributi caduti in perenzione, il cui utilizzo e' subordinato  alla
relativa reiscrizione in bilancio; 
      11. tale importo di 13.383.602,15 euro costituisce  un'economia
derivante  dai  minori  interessi  pagati   a   fronte   dell'impegno
originariamente assunto, economia che il Comune di Rimini, con nota 8
ottobre 2020, n. 274723,  ha  chiesto  di  poter  utilizzare  per  il
finanziamento dei parcheggi sopra citati; 
  Preso atto delle integrazioni istruttorie del MIMS, a riscontro  di
osservazioni  formulate  nel  corso   della   riunione   preparatoria
dell'odierna seduta di questo  Comitato  in  merito  all'utilizzo  di
risorse  pubbliche  per  l'integrale  finanziamento   dei   succitati
parcheggi e, in particolare, che: 
    1.  i  parcheggi  si  inseriscono  nell'ambito  del  sistema   di
interscambio modale tra il sistema TRC e  la  mobilita'  veicolare  e
sono concepiti come hub intermodali in cui confluiscono anche sistemi
di micro-mobilita', attestamento delle linee TPL, e collegamenti  con
reti ciclabili; 
    2. il costo della sosta sara' definito in  modo  da  massimizzare
l'interscambio modale, prevedendo forme particolarmente  incentivanti
di utilizzo dei parcheggi per chi dispone  dell'abbonamento  al  TPL,
anche con ipotesi di sosta gratuita per tali soggetti; 
    3. la gestione dei parcheggi e' prevista  direttamente  a  carico
dell'Amministrazione comunale, che persegue una politica in linea con
gli obiettivi di incentivazione dell'uso del TRC e di riduzione delle
emissioni inquinanti, le cui entrate correnti, da essa derivanti,  al
netto delle spese di gestione,  saranno  utilizzate  per  coprire  le
spese connesse all'esercizio dello stesso TRC; 
    4. in conclusione, i parcheggi integrano in modo  sostanziale  il
TRC e hanno la finalita' di  incentivarne  l'utilizzo,  favorendo  la
transizione della mobilita' locale da privata a  pubblica,  finalita'
che non e' compatibile con le caratteristiche principali di  un'opera
«calda», finanziabile con risorse private in  quanto,  autonomamente,
dovrebbe ammortizzare i costi della sua realizzazione con i  relativi
ricavi di gestione; 
  Ritenuto  che  i  parcheggi  sopra  richiamati  costituiscano   una
variante al progetto del sistema di  TRC  approvabile  da  parte  del
soggetto aggiudicatore dello stesso TRC ai sensi dell'art.  1,  comma
15, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  concernente,  tra
l'altro,   disposizioni   per   l'accelerazione   degli    interventi
infrastrutturali,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno  2019,  n.  55,  ed  i  cui  effetti  sono   stati   prorogati
inizialmente  a  tutto  il  2022  con  l'art.  42,   comma   1,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d.  «decreto  semplificazioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e successivamente a tutto il 2023 dal decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio  2021,  n.
108; 
  Ritenuto che a copertura del costo dei parcheggi  sopra  descritti,
pari a 13.196.090 euro, questo Comitato possa  autorizzare  l'uso  di
quota parte delle risorse disponibili derivanti  dal  minor  utilizzo
del  contributo  di  42.856.861  euro  in  termini   di   volume   di
investimento, assegnato al TRC  con  la  citata  delibera  di  questo
Comitato n.  93  del  2006,  a  valere  sul  terzo  limite  d'impegno
quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166 del 2002; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante "Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota n. 2142 del 14 aprile 2021 predisposta congiuntamente
dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma  10,  della  legge  27
febbraio 1967, n. 48,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
questo Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e che in caso di sua assenza o  impedimento  temporaneo,  e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita'  di
vice Presidente di questo stesso Comitato. In caso di  assenza  o  di
impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,  le  relative  funzioni
sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
Mariastella Gelmini risulta essere, tra  i  presenti  in  seduta,  il
Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di
Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma  12-quater
del citato decreto-legge n. 32 del 2019; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
1. Disposizioni attuative 
  1.1 Per il finanziamento dei  cinque  parcheggi  d'interscambio  in
corrispondenza  con  le  fermate  del  sistema  di  Trasporto  rapido
costiero  (TRC)  «Rimini  Fiera-Cattolica,  1°  stralcio  funzionale,
tratta Rimini FS-Riccione FS», e' autorizzato l'utilizzo dell'importo
di  13.196.090  euro  a  valere   sulle   economie   complessivamente
disponibili su quanto assegnato con la delibera di questo Comitato n.
93 del 2006. 
  1.2 La denominazione del  soggetto  aggiudicatore  dell'intervento,
identificato con la delibera  di  questo  Comitato  n.  93  del  2006
nell'Agenzia TRAM, e' aggiornata in Patrimonio mobilita' Provincia di
Rimini S.r.l. Consortile. 
  1.3 Il soggetto aggiudicatore deve approvare le  varianti  indicate
in premessa a norma dell'art.  1,  comma  15,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni. 
  1.4  Il  soggetto  aggiudicatore   deve   aggiornare   e   inserire
correttamente  i  dati  del  monitoraggio  finanziario  e  creare  un
distinto CUP per ognuno dei cinque parcheggi, di  cui  al  precedente
punto 1.1, da evidenziare in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante i parcheggi stessi. 
2. Ulteriori disposizioni 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione dei documenti relativi all'intero progetto. 
  2.2 Il succitato Ministero provvedera',  altresi',  a  svolgere  le
attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  nell'espletamento   dei
compiti, ad esso assegnate dalla normativa  citata  in  premessa,  di
vigilanza e monitoraggio sulla  realizzazione  delle  opere,  tenendo
conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63
del 2003. 
  2.3 Le modalita' di controllo dei flussi finanziari  sono  adeguate
alle previsioni della medesima delibera di questo Comitato n. 15  del
2015, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge del 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. 
    Roma, 14 aprile 2022 
 
                               Il Ministro per gli affari regionali   
                            e le autonomie con funzioni di Presidente 
                                             Gelmini                  
Il Segretario 
   Tabacci    

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1094