N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 giugno 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 giugno  2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni, Province e Citta'  metropolitane  -  Sindaco  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna  -  Durata  del  mandato  del  sindaco  -
  Limitazione dei mandati - Previsione che consente  ai  sindaci  dei
  Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero  massimo  di
  quattro mandati consecutivi - Previsione che  consente  ai  sindaci
  dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un numero  massimo
  di tre mandati consecutivi. 
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Segretario comunale - Norme
  della Regione  autonoma  Sardegna  -  Previsioni  derogatorie  alle
  ordinarie modalita' di accesso  all'albo  dei  segretari  comunali,
  nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei  segretari
  comunali e provinciali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 -
  Previsione che gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei
  Comuni e delle Province della Sardegna, in possesso dei diplomi  di
  laurea contemplati dall'art. 13, comma 1, del  d.P.R.  n.  465  del
  1997,  che  ne  facciano  richiesta  e  che  ricoprano  o   abbiano
  ricoperto, alla data di entrata in vigore della legge regionale  n.
  9 del 2022, l'incarico di vicesegretario,  sono  iscritti  all'Albo
  dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale  Sardegna,
  nella   fascia   di   appartenenza   del   Comune    o    Provincia
  ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico. 
- Legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  11  aprile  2022,  n.  9
  (Interventi  vari  in  materia  di  enti  locali  della   Sardegna.
  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale
  n. 3 del 2009), artt. 1 e 3. 
(GU n.29 del 20-7-2022 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (C.F. 80224030587) presso cui e' domiciliato in Roma,  via  dei
Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax  06/96514000)
contro la Regione Sardegna in persona  del  Presidente  p.t.  per  la
dichiarazione, giusta delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  6
giugno 2022, di illegittimita' costituzionale degli articoli  1  e  3
della legge regionale dell'11 aprile 2022, n. 9/2022, pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 12 aprile 2022. 
    La legge n. 9/2022 della Regione Sardegna dispone  interventi  in
materia di enti locali  della  Sardegna,  con  modifiche  alla  legge
regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009. 
    La legge regionale della Sardegna n. 9 del  2022  in  particolare
reca disposizioni concernenti il numero di  mandati  consecutivi  dei
sindaci nonche' in  materia  di  iscrizione  all'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali. 
    Gli articoli 1 e 3 dispongono quanto segue. 
    L'articolo 1, che modifica  la  legge  regionale  n.  4/2012,  in
materia di durata del mandato  del  Sindaco,  prevede  che  «1.  Dopo
l'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4  (Norme  in
materia di enti locali  e  sulla  dispersione  ed  affidamento  delle
ceneri funerarie), e' inserito il seguente: 
      Art 1-bis (Durata del  mandato  del  sindaco.  Limitazione  dei
mandati) 
      1. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000  abitanti
e' consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi; 
      2. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000  abitanti
e' consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.» 
    L'art.  3  (Iscrizione  all'Albo   dei   Segretari   comunali   e
provinciali - Sezione regionale Sardegna), al comma  1  prevede  che:
«1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari
comunali iscritti all'Albo dei Segretari  comunali  e  provinciali  -
Sezione Regionale Sardegna, in deroga  alle  ordinarie  modalita'  di
accesso all'A1bo stesso  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4  dicembre  1997,  n.  465  (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma  78,  della  legge  15
maggio  1997,  n.  127),  nelle  more  di   una   riforma   regionale
dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di
ruolo dei comuni e delle province della  Sardegna,  in  possesso  dei
diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 che ne facciano richiesta
all'Albo  nazionale  dei  Segretari  comunali  e  provinciali  e  che
ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti  all'Albo
dei segretari comunali e provinciali -  Sezione  regionale  Sardegna,
nella  fascia  di   appartenenza   del   comune   o   provincia   ove
prevalentemente abbiano svolto l'incarico». 
    Gli articoli 1 e 3 della legge regionale in epigrafe violano  gli
articoli 117, c. 2 lett. p), e 3 Costituzione, e l'art. 3,  lett.  b)
dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, per le seguenti ragioni. 
    L'art. 1 che introduce  l'art  1-bis  nella  legge  regionale  22
febbraio 2012 n. 4, viola l'art. 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione nonche' l'art. 3  Cost  in  quanto  crea  disparita'  di
trattamento rispetto al restante territorio nazionale, ed  eccede  le
competenze statutarie della Regione Sardegna. Per le medesime ragioni
viola l'art. 3, lett. b) dello Statuto, che attribuisce alla  Regione
la competenza in materia di «ordinamento degli enti  locali  e  delle
relative circoscrizioni», ma «in armonia  con  la  Costituzione  e  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». L'art. 1  cit.
si pone, appunto, in contrasto con la Costituzione e con  i  principi
dell'ordinamento giuridico, come si passa ad illustrare. 
    Va in primo luogo ricordato  che  la  recente  normativa  statale
dettata con legge 12 aprile 2022, n. 35, recante «Modifiche al  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in
materia di limitazione del mandato dei  sindaci  e  di  controllo  di
gestione  nei  comuni  di  minori  dimensioni,  nonche'  al   decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di  inconferibilita'  di
incarichi negli enti privati in controllo pubblico», in vigore dal 14
maggio 2022, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2022)
all'articolo  3  che  modifica  l'articolo  51  del  TUOEL  (che  non
consentiva la rieleggibilita' consecutiva del sindaco dopo il secondo
mandato) stabilisce, al comma 2 che  per  i  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti vige il limite di 3 mandati consecutivi. 
    Correlativamente, la medesima legge statale all'articolo 3, comma
2 abroga l'articolo 1, comma 138, della legge n.  56  del  2014,  che
consentiva il numero massimo di tre mandati consecutivi per i sindaci
dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. 
    Il testo previgente del secondo comma  dell'art.  51  TUOEL  era,
infatti, il seguente: 
      «2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la  carica  di
sindaco e di presidente della provincia  non  e',  allo  scadere  del
secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.» 
    L'art. 1, comma 138 della legge 56/2014 prevedeva: 
      «138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000  abitanti  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51  del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.» 
    L'art. 51 TUOEL nel testo ora vigente prevede: 
      «2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la  carica  di
sindaco e di presidente della provincia  non  e',  allo  scadere  del
secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime  cariche.
Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,
il limite previsto dal primo periodo  si  applica  allo  scadere  del
terzo mandato.» 
    L'articolo 1 della legge regionale Sardegna in esame, quindi, con
l'introdurre l'articolo 1-bis della legge regionale n. 4 del 2012, si
poneva gia' in contrasto con il previgente articolo 51 del  TUOEL  in
combinazione con l'art. 1, c. 138, legge n. 56/2014,  nella  versione
vigente ratione temporis  alla  data  di  pubblicazione  della  legge
regionale n. 9 del 2022 (BUR n. 17  del  12  aprile  2022),  che  non
consentivano la rieleggibilita' consecutiva del  sindaco  nei  comuni
con popolazione a partire da 3000 abitanti dopo il secondo mandato, e
con l'articolo 1,  comma  138,  della  legge  n.  56  del  2014,  che
prevedeva il numero massimo di tre mandati consecutivi per i  sindaci
dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. 
    Considerata  l'entrata  in  vigore  dal  14  maggio  2022   della
ricordata riforma dell'articolo 51 del TOUEL, operata dall'articolo 3
della legge n. 35/2022, che pone il limite di tre mandati consecutivi
per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,
e' palese e permane l'illegittimita' della  previsione  del  comma  1
dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 4 del  2012,  introdotta
dall'articolo 1 della legge regionale in esame, in quanto consente ai
sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000  abitanti  un  numero
massimo di quattro mandati consecutivi anziche' di tre, e consente  i
tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione «fino a
5000 abitanti», anziche',  come  previsto  dalla  legge  statale,  ai
sindaci dei comuni con popolazione «inferiore a  5000  abitanti».  E'
evidente come sotto entrambi questi aspetti la disposizione impugnata
ampli indebitamente le possibilita' di deroga  alla  regola  dei  due
mandati: a) con il prevedere l'inedita  possibilita'  addirittura  di
quattro mandati nei comuni con popolazione fino a 3000  abitanti;  b)
nell'ampliare  la  sfera  potenziale  dei  comuni  nei   quali   sono
consentiti tre mandati, poiche' i comuni con popolazione «fino a 5000
abitanti» (compresi) sono certamente un numero maggiore  rispetto  ai
comuni con popolazione «inferiore a 5000 abitanti». 
    Le  citate  disposizioni  del  TOUEL  hanno  valenza   di   norme
fondamentali di riforma economica  sociale  e  comunque  di  principi
generali dell'ordinamento costituzionale, che costituiscono un limite
inderogabile anche per la potesta' legislativa prevista dallo Statuto
Sardo, in  quanto  poste  a  presidio;  a)  della  uniformita'  della
disciplina degli organi di  governo  degli  enti  locali  sull'intero
territorio nazionale; b) della democraticita' dell'ordinamento  degli
enti locali sotto il profilo del necessario periodico ricambio  della
classe dirigente Sotto quest'ultimo profilo, la norma impugnata viola
anche gli articoli 1 e 114 Costituzione (principio di  democraticita'
della  Repubblica  fondata  sulle  autonomie   locali),   sempre   in
combinazione con l'art. 3, lett. b), Statuto. 
    La disposizione regionale si pone  quindi  in  contrasto  con  il
novellato articolo 51 del TOUEL,  in  violazione  dell'articolo  117,
secondo  comma,  lettera  p)  della  Costituzione   in   materia   di
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane. 
    La disposizione dell'art.  1  in  esame,  inoltre,  eccede  dalle
competenze  statutarie  della  Regione  Sardegna   in   quanto,   pur
riconoscendo alla medesima - al pari delle altre  Regioni  a  statuto
speciale - ai sensi dell'articolo 3, lettera b) del  proprio  Statuto
(legge costituzionale  n.  3  del  1948)  la  competenza  legislativa
esclusiva in materia di ordinamento degli enti  locali,  e'  pacifico
che la competenza legislativa deve essere esercitata in  armonia  con
la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento  giuridico   della
Repubblica e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica. 
    Il citato articolo 51 del TOUEL, nella versione previgente e come
recentemente riformato,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce  la  durata
del mandato del sindaco e la limitazione dei mandati dei sindaci come
sopra evidenziato, e costituisce quindi un limite inderogabile  anche
per la potesta' legislativa delle  regioni  a  Statuto  speciale,  in
quanto norma posta a presidio dell'uniformita' della disciplina degli
organi di governo degli enti locali sull'intero territorio nazionale. 
    Cio' al fine di evitare - in ossequio all'articolo 3 Costituzione
- ingiustificabili disparita' di trattamento tra sindaci  di  diverse
regioni senza obiettive ragioni di differenziazione della  situazione
dei  comuni  sardi  rispetto  ai  comuni  del   restante   territorio
nazionale. 
    Al riguardo va sottolineato che la  limitazione  al  mandato  dei
sindaci,  prevista  dall'articolo  51  del  TUOEL,  secondo  costante
giurisprudenza  di  legittimita'  «tende  a  tutelare  la  sovranita'
popolare, la liberta' di voto e la buona  amministrazione,  impedendo
forme di permanenza per  periodi  troppo  lunghi  nell'esercizio  del
potere di gestione degli  enti  locali,  che  possano  dar  luogo  ad
anomale espressioni di clientelismo e incidere quindi sulla  liberta'
di voto dei cittadini e sulla imparzialita' dell'amministrazione» (ex
plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 29 marzo 2013, n. 7949). 
    Se e' pur vero quindi che  il  Legislatore  sardo  e'  dotato  di
competenza piena in tema di ordinamento degli enti locali, e piu'  in
generale,  in  materia  di  legislazione  elettorale   degli   organi
comunali, va precisato che la competenza in  questione  -  come  gia'
precedentemente sottolineato - si  deve  esercitare  nei  limiti  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico. 
    In  proposito,   codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale,   con
riferimento alla materia elettorale regionale e locale, ha piu' volte
affermato  che  «il  disegno  costituzionale  presuppone  livelli  di
governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno  con  riferimento
agli aspetti essenziali» (ex plurimis, sent. n. 50 del 2015). 
    In particolare, nella sentenza n.  143  del  2010,  la  Corte  ha
chiarito che: «Questa Corte, attraverso una costante  giurisprudenza,
non di rado relativa a  leggi  della  stessa  Regione  siciliana,  ha
affermato che l'esercizio  del  potere  legislativo  da  parte  delle
Regioni in  ambiti,  pur  ad  esse  affidati  in  via  primaria,  che
concernano la ineleggibilita'  e  la  incompatibilita'  alle  cariche
elettive  incontra  necessariamente  il  limite  del   rispetto   del
principio di eguaglianza specificamente sancito in materia  dall'art.
51 Costituzione. In quest'ambito, di recente, la sentenza n. 288  del
2007 ha affermato che "questa Corte  in  specifico  riferimento  alla
potesta' legislativa esclusiva della Regione  siciliana  in  tema  di
ineleggibilita' ed incompatibilita' dei consiglieri degli enti locali
(di cui agli articoli  14,  lettera  o,  e  15,  terzo  comma,  dello
statuto) ha in molte occasioni affermato che 'la disciplina regionale
d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme  ai
principi della  legislazione  statale,  a  causa  della  esigenza  di
uniformita'   in   tutto   il   territorio   nazionale    discendente
dall'identita' di  interessi  che  Comuni  e  Province  rappresentano
riguardo alle rispettive comunita' locali, quale che sia  la  Regione
di appartenenza». 
    Codesta  Corte   costituzionale   ha   altresi'   affermato   che
«discipline differenziate sono legittime  sul  piano  costituzionale,
solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee
a  giustificare  il  trattamento  privilegiato   riconosciuto   dalle
disposizioni censurate» (ex multis, Corte  costituzionale,  sent.  n.
143 del  2010)  o  quando  vi  sia  la  «necessita'  di  adattare  la
disciplina normativa alle particolari esigenze  locali»  (cfr.  Corte
costituzionale, sent. n. 82 del 1982). 
    Inoltre, la Corte, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale
della legge regionale siciliana approvata il 14 ottobre 1993, recante
«Norme integrative delle disposizioni di  cui  all'articolo  2  della
legge  regionale  10  settembre  1993,  n.  26»,  ha   statuito   che
«discipline differenziate in  tema  di  elettorato  passivo  adottate
dalla  Regione  siciliana  possano  essere   non   costituzionalmente
illegittime  in  presenza  di  situazioni  concernenti  categorie  di
soggetti,  le  quali  siano  esclusive  per  la  Sicilia  ovvero   si
presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse
categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed  in  ogni
caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela  di
un interesse generale» (cfr. sent. n. 84 del 1994; e  anche  sentenze
nn. 108 del 1969 e 171 del 1984, nonche' nn. 127 e 130 del 1987,  235
del 1988, 571 del 1989, 539 del 1990, 463 del 1992). 
    Orbene, nella fattispecie in esame - come nei casi trattati nelle
ultime ricordate pronunce della Corte - la disciplina prevista  dalla
legge  regionale  non  opera  una  restrizione,  ma  un  allargamento
dell'elettorato  passivo,  rispetto  alla  disciplina   vigente   nel
territorio nazionale in base alla normativa statale. 
    Tale diversita' non trova alcuna ragionevole  giustificazione  in
una specialita' di situazione della Regione  Sardegna;  non  si  puo'
certo sostenere che in questa sussistono minori rischi  di  influenze
indebite  sulla  competizione  elettorale,   rispetto   al   restante
territorio nazionale  o,  piu'  in  generale,  che  il  principio  di
democraticita' della Repubblica e  dei  suoi  enti  locali  debba  in
Sardegna essere applicato in modo da assicurare  minori  possibilita'
di ricambio della classe dirigente. 
    Da quanto esposto consegue che le previsioni dell'articolo 1-bis,
comma 1,  della  legge  regionale  della  Sardegna  n.  4/2012,  come
introdotte dall'articolo 1 della legge regionale in esame, si pongono
in contrasto con la citata normativa statale,  e  violano  l'articolo
117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, nonche'  l'articolo
3 della Costituzione e l'art. 3, lett. b) Statuto speciale, in quanto
la  norma  regionale  crea  disparita'  di  trattamento  rispetto  al
restante  territorio  nazionale,  contrasta  con  il   principio   di
democraticita' della Repubblica e dei suoi enti locali, ed eccede  le
competenze Statutarie della Regione stessa. 
    L'articolo 3 della legge Regione Sardegna n. 97/2022  (Iscrizione
all'Albo dei Segretari comunali e  provinciali  -  Sezione  regionale
Sardegna) al comma 1 prevede, come si e' visto, che: «1. Al  fine  di
sopperire con  urgenza  all'attuale  carenza  di  Segretari  comunali
iscritti all'Albo dei Segretari  comunali  e  provinciali  -  Sezione
Regionale Sardegna, in deroga alle  ordinarie  modalita'  di  accesso
all'A1bo stesso di cui all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465  (Regolamento  recante
disposizioni in materia  di  ordinamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali, a norma  dell'articolo  17,  comma  78,  della legge  15
maggio  1997,  n.  127),  nelle  more  di   una   riforma   regionale
dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di
ruolo dei comuni e delle province della  Sardegna,  in  possesso  dei
diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 che ne facciano richiesta
all'Albo  nazionale  dei  Segretari  comunali  e  provinciali  e  che
ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti  all'Albo
dei segretari comunali e provinciali -  Sezione  regionale  Sardegna,
nella  fascia  di   appartenenza   del   comune   o   provincia   ove
prevalentemente abbiano svolto l'incarico.» 
    L'articolo  dispone,  nelle  more  di   una   riforma   regionale
dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024 misure derogatorie rispetto alle  modalita'
ordinarie di accesso all'albo dei segretari comunali. 
    Al riguardo,  in  primo  luogo,  si  richiamano  le  disposizioni
statali che disciplinano  le  modalita'  di  accesso  alla  carriera,
nonche' il ruolo e le funzioni del segretario comunale. 
    L'accesso in carriera  dei  segretari  comunali  e'  puntualmente
disciplinato  dall'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465 del 1997  che  prevede  che  l'iscrizione  all'albo
nazionale,  nella  prima  fascia  professionale,  e'  consentita   ai
laureati  in  giurisprudenza  o  economia  e  commercio   o   scienze
politiche, in possesso dell'abilitazione, rilasciata al  termine  del
corso concorso di formazione della durata di diciotto mesi. 
    E' altresi' previsto che  al  citato  corso  si  accede  mediante
concorso pubblico per esami. 
    Sintetizzando le disposizioni degli articoli 98 e 99 TUOEL e  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  465/97,  codesta  Corte
costituzionale nella sentenza n. 23/2019 ha cosi' definito la  figura
del segretario comunale: 
    «Da  un  lato  funzionario  statale  assunto  per  concorso,   ma
dall'altro preposto allo svolgimento  effettivo  delle  sue  funzioni
attraverso una nomina relativamente discrezionale  del  sindaco;  non
revocabile ad nutum durante il mandato (salvo che per violazione  dei
doveri d'ufficio),  ma  destinato  a  cessare  automaticamente  dalle
proprie funzioni al mutare del sindaco (salvo conferma), eppure anche
in tal caso garantito nella stabilita' del suo  status  giuridico  ed
economico e del suo rapporto d'ufficio, permanendo iscritto  all'albo
dopo la mancata  conferma  e  restando  percio'  a  disposizione  per
successivi incarichi; decaduto «automaticamente dall'incarico con  la
cessazione del mandato  del  sindaco»,  come  si  esprime  la  legge,
ciononostante chiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo
non breve, non inferiore a due e non superiore  a  quattro  mesi,  in
attesa di eventuale conferma, a  garanzia  della  stessa  continuita'
dell'azione amministrativa; titolare di attribuzioni multiformi, come
si dira' meglio: neutrali, di controllo e di certificazione,  da  una
parte, ma dall'altra di gestione  quasi  manageriale  e  di  supporto
propositivo all'azione degli organi comunali.» 
    La  disciplina  introdotta  dall'art.  3  della  legge  regionale
impugnata viola, quindi, gli articoli 3, 97, commi 1 e 3, 117, c.  2,
lett. l) Costituzione, e 3, lett. b) Statuto speciale. 
    Va innanzitutto sottolineato che codesta Corte costituzionale  ha
sempre considerato il pubblico concorso come il sistema  mediante  il
quale si garantisce  il  rispetto  del  principio  dell'imparzialita'
dell'azione  della  pubblica  amministrazione,  anche  al   fine   di
soddisfare i valori costituzionali orientati a garantire che l'azione
della pubblica amministrazione corrisponda al pubblico interesse.  Il
principio del concorso, fissato dal comma 3 dell'art. 97, costituisce
la prima applicazione concreta del principio di imparzialita' e  buon
andamento fissato nel comma 1. 
    La disposizione regionale dell'art. 3  contrasta  in  particolare
con l'articolo 98 del  medesimo  decreto  legislativo  nel  quale  e'
stabilito  che  l'iscrizione  all'Albo  e'  subordinata  al  possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei dirigenti  della  p.a.  locale  ovvero  dalla
sezione  autonoma   della   Scuola   superiore   dell'amministrazione
dell'interno e che al relativo  corso  si  accede  mediante  concorso
nazionale. 
    Al contrario, la legge regionale in  esame  prevede  che  possano
essere iscritti all'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  -
Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o
provincia ove prevalentemente abbiano  svolto  l'incarico,  ma  senza
sostenere lo specifico concorso previsto dalla legge  statale,  anche
gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni  e  delle
province della Sardegna, purche' in possesso del titolo di studio  di
cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 465/97 e purche' ricoprano  o  abbiano  ricoperto,  alla  data  di
entrata in vigore della legge, l'incarico di vicesegretario. 
    In proposito, si rileva, per prevenire obiezioni non fondate, che
la funzione di Segretario comunale e  provinciale  costituisce,  come
chiarito nella citata sentenza 23/2019, una  figura  infungibile  che
deve  rispondere  a  ben  determinati   requisiti   stabiliti   dalla
legislazione  nazionale;  pertanto  anche  disposizioni   di   natura
urgente, finalizzate, come  si  dichiara  nell'art.  3  impugnato,  a
consentire il regolare funzionamento degli enti in  presenza  di  una
sensibile  carenza  degli  organici,  nelle  more  delle  misure   di
potenziamento previste dal legislatore, devono essere ispirate a tali
finalita' di coordinata ed omogenea gestione a livello nazionale. 
    L'iscrizione   indiscriminata   e   senza    concorso    all'albo
segretariale  dei  soggetti  contemplati   dall'art.   3   impugnato,
contrasta  quindi  frontalmente  con  l'art.  97,   commi   1   e   3
Costituzione. 
    Al riguardo si richiama la recente  sentenza  di  codesta  ecc.ma
Corte  costituzionale  n.  95/2021  che,   nel   pronunciarsi   sulla
legittimita' costituzionale  di  alcune  norme  di  una  legge  della
Regione  Trentino-Alto  Adige  relativa  allo  status  giuridico   ed
economico del segretario comunale della Provincia Autonoma di Trento,
ha ribadito come non basti, per l'accesso alla carriera di segretario
comunale, il  requisito  del  previo  superamento  di  una  qualsiasi
selezione, ancorche' pubblica (come quella propria  degli  istruttori
direttivi e dei funzionari di ruolo dei comuni e delle province della
Sardegna di cui all'art. 3 della legge censurata),  quando  essa  non
garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla
tipologia e al livello delle funzioni che si e' chiamati  a  svolgere
(sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010). 
    Questo e', appunto, quanto si verifica nella fattispecie, in  cui
alla selezione concorsuale per l'iscrizione all'albo viene sostituita
la mera titolarita' delle funzioni di  vice  segretario  comunale  al
momento di entrata in vigore della  legge  regionale,  senza  neppure
prevedere un periodo di durata minima di tale titolarita' vicaria. 
    Si deve rilevare inoltre che il ruolo e le funzioni dei segretari
sono disciplinati dall'articolo 97 del TUOEL. 
    Si tratta di ruoli e funzioni tuttora statali, sicche'  la  legge
regionale che  preveda  un  meccanismo  parallelo  e  sostitutivo  di
accesso all'albo segretariale contrasta inoltre con l'art. 117, c. 2,
lett. f), che attribuisce alla legislazione dello Stato la competenza
esclusiva  in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  statali:   e'
pacifico, infatti, che la disciplina delle modalita'  di  accesso  ad
una  funzione  statale   fa   parte   integrante   della   disciplina
organizzativa dei relativi uffici. 
    Come visto, poi, la  figura  (statale)  del  segretario  comunale
svolge un complesso insieme di  compiti  funzionalmente  al  servizio
dell'ente locale ed essenziali per questo. 
    Anche in proposito si  rimanda  alla  profonda  analisi  di  tali
funzioni operata da codesta Corte nella sentenza 23/2019. 
    Sotto questo aspetto, l'impugnato art. 3 viola l'art.  117  c.  2
lett.  p),  che  riserva  alla  competenza   statale   esclusiva   la
legislazione in materia di organi di governo e funzioni  fondamentali
degli enti locali. 
    La competenza statutaria in materia  di  ordinamento  degli  enti
locali riconosciuta alla Sardegna dall'art. 3, lett. b)  Statuto  non
puo' essere  esercitata  fino  a  vanificare  le  competenze  statali
esclusive qui richiamate.  La  figura  del  segretario  comunale  e',
infatti, pacificamente unitaria su tutto il  territorio  nazionale  e
non conosce specificita' per quanto riguarda gli  enti  locali  delle
regioni a statuto speciale. 
    Evidente e', quindi, la violazione dell'art. 3, lett. b)  Statuto
ove prescrive che la competenza legislativa regionale sia  esercitata
in  armonia  con  la  Costituzione  e  con  i  principi  fondamentali
dell'ordinamento (qui, si puo' postulare un principio  di  necessaria
uniformita' a livello nazionale della figura del segretario  comunale
o provinciale). 
    Come si  e'  visto,  poi,  l'iscrizione  all'albo  dei  segretari
comunali costituisce un presupposto per la stipulazione del contratto
di lavoro tra il segretario e il comune. 
    Sotto questo aspetto, a disposizione  in  argomento,  allora,  si
pone in contrasto con la competenza  esclusiva  dello  Stato  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera l)  della  Costituzione,  in
materia di ordinamento civile.  Non  spetta,  infatti,  alla  Regione
stabilire norme sull'iscrizione all'albo che, come tali, si traducono
automaticamente in norme sulla capacita' di agire dell'iscritto e del
comune in ordine alla stipula del contratto  di  prestazione  d'opera
come segretario comunale o provinciale di un dato ente locale. 
    Il differente trattamento introdotto dalla disposizione regionale
rispetto alle previsioni normative  nazionali  determina  infine  una
ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti degli iscritti
alle altre sezioni regionali dell'albo,  e  comunque  dei  dipendenti
degli enti locali delle altre regioni, ai quali e'  preclusa  analoga
possibilita'  di  iscrizione  agevolata  all'albo,  con  conseguente,
evidente, violazione degli articoli 3 e 51, c. 1  della  Costituzione
sotto il profilo  dell'uguaglianza  e  del  diritto  di  accedere  ai
pubblici uffici in condizioni di parita'. 
    In conclusione ed in sintesi va  rilevato  che,  in  merito  alla
ripartizione della suddetta materia tra la potesta' legislativa dello
Stato e delle regioni, codesta Corte costituzionale si e' piu'  volte
pronunciata (da ultimo, con la sentenza n.  167/2021),  ribadendo  il
principio in base al  quale  l'attribuzione  e  la  ripartizione  dei
compiti istituzionali dei funzionari statali  spetta  al  legislatore
statale. 
    In   particolare,   la   predetta   sentenza,   nel    dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  di  alcune  norme  di   una   legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia relative  ai  segretari  comunali
nelle sedi di segreteria con popolazione fino a tremila abitanti,  ha
stabilito che la suddetta materia di competenza statale impediva alla
Regione,  benche'  ad  autonomia   speciale,   anche   l'attribuzione
transitoria  delle  funzioni   vicarie   del   segretario   comunale,
funzionario del Ministero dell'Interno (cfr. sentenza n. 23 del 2019)
ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto  unico  del  pubblico
impiego regionale e locale». 
    A maggior ragione il principio in argomento vale,  se  rapportato
alla  norma  della  legge  regionale  sarda  in  esame,  che  prevede
un'iscrizione  definitiva,  all'Albo  dei  segretari  comunali,   dei
funzionari  comunali  e  provinciali  affidatari   dell'incarico   di
vicesegretario. 
    La normativa regionale in esame, volta  ad  introdurre  modalita'
eccezionali e derogatorie per il reclutamento dei segretari comunali,
rispetto a quanto previsto dalla normativa statale,  tende  a  creare
due diverse categorie di segretari,  difficilmente  conciliabili  tra
loro, alla luce dei principi di parita' di trattamento, anche ai fini
della successiva progressione in carriera. 
    Sul punto anche la ricordata sentenza della Corte  costituzionale
n. 95/2021 ha sottolineato  l'irragionevolezza  della  sottoposizione
alla medesima disciplina di  «possessori  di  titoli  abilitativi  di
valenza oggettivamente diversa». 
    La riconosciuta possibilita' d'iscrizione all'albo nazionale  dei
segretari comunali e provinciali degli  istruttori  direttivi  e  dei
funzionari di ruolo dei comuni e delle province della  Sardegna,  che
ne facciano richiesta e che ricoprano o abbiano ricoperto  l'incarico
di vicesegretario, determina una irrazionale equiparazione con coloro
che, superando un concorso adeguato alle funzioni da svolgere (quello
per l'iscrizione  all'Albo  nazionale  ex  articolo  98  del  decreto
legislativo n. 267/2000), hanno  ottenuto  l'abilitazione  da  organi
statali. 
    Pertanto, l'articolo 3  ponendosi  in  contrasto  con  la  citata
normativa statale viola l'articolo 117, secondo  comma,  lettere  f),
l), p) della Costituzione nonche' gli articoli 3, 51, primo comma,  e
97, commi 1 e 3 della  Costituzione,  e  conseguentemente  l'art.  3,
lett. b) Statuto speciale sardo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  come  sopra  rapp.to  e
difeso  conclude  affinche'  l'ecc.ma  Corte  costituzionale   voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3 della
legge regionale della Sardegna 11 aprile 2022, n. 9. 
    Si producono la legge  regionale  impugnata  e  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 6 giugno 2022. 
      Roma, 8 giugno 2022 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello