N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 giugno 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Comuni, Province e Citta' metropolitane - Sindaco - Norme della Regione autonoma Sardegna - Durata del mandato del sindaco - Limitazione dei mandati - Previsione che consente ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi - Previsione che consente ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un numero massimo di tre mandati consecutivi. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Segretario comunale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsioni derogatorie alle ordinarie modalita' di accesso all'albo dei segretari comunali, nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 - Previsione che gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei Comuni e delle Province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea contemplati dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta e che ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2022, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del Comune o Provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico. - Legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009), artt. 1 e 3.(GU n.29 del 20-7-2022 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato (C.F. 80224030587) presso cui e' domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000)
contro la Regione Sardegna in persona del Presidente p.t. per la
dichiarazione, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 6
giugno 2022, di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3
della legge regionale dell'11 aprile 2022, n. 9/2022, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 12 aprile 2022.
La legge n. 9/2022 della Regione Sardegna dispone interventi in
materia di enti locali della Sardegna, con modifiche alla legge
regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009.
La legge regionale della Sardegna n. 9 del 2022 in particolare
reca disposizioni concernenti il numero di mandati consecutivi dei
sindaci nonche' in materia di iscrizione all'Albo dei segretari
comunali e provinciali.
Gli articoli 1 e 3 dispongono quanto segue.
L'articolo 1, che modifica la legge regionale n. 4/2012, in
materia di durata del mandato del Sindaco, prevede che «1. Dopo
l'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in
materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle
ceneri funerarie), e' inserito il seguente:
Art 1-bis (Durata del mandato del sindaco. Limitazione dei
mandati)
1. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
e' consentito un numero massimo di quattro mandati consecutivi;
2. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
e' consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.»
L'art. 3 (Iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e
provinciali - Sezione regionale Sardegna), al comma 1 prevede che:
«1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari
comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali -
Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalita' di
accesso all'A1bo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15
maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale
dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di
ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei
diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 che ne facciano richiesta
all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che
ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo
dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna,
nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove
prevalentemente abbiano svolto l'incarico».
Gli articoli 1 e 3 della legge regionale in epigrafe violano gli
articoli 117, c. 2 lett. p), e 3 Costituzione, e l'art. 3, lett. b)
dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, per le seguenti ragioni.
L'art. 1 che introduce l'art 1-bis nella legge regionale 22
febbraio 2012 n. 4, viola l'art. 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione nonche' l'art. 3 Cost in quanto crea disparita' di
trattamento rispetto al restante territorio nazionale, ed eccede le
competenze statutarie della Regione Sardegna. Per le medesime ragioni
viola l'art. 3, lett. b) dello Statuto, che attribuisce alla Regione
la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni», ma «in armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». L'art. 1 cit.
si pone, appunto, in contrasto con la Costituzione e con i principi
dell'ordinamento giuridico, come si passa ad illustrare.
Va in primo luogo ricordato che la recente normativa statale
dettata con legge 12 aprile 2022, n. 35, recante «Modifiche al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di
gestione nei comuni di minori dimensioni, nonche' al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilita' di
incarichi negli enti privati in controllo pubblico», in vigore dal 14
maggio 2022, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2022)
all'articolo 3 che modifica l'articolo 51 del TUOEL (che non
consentiva la rieleggibilita' consecutiva del sindaco dopo il secondo
mandato) stabilisce, al comma 2 che per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti vige il limite di 3 mandati consecutivi.
Correlativamente, la medesima legge statale all'articolo 3, comma
2 abroga l'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che
consentiva il numero massimo di tre mandati consecutivi per i sindaci
dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
Il testo previgente del secondo comma dell'art. 51 TUOEL era,
infatti, il seguente:
«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del
secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.»
L'art. 1, comma 138 della legge 56/2014 prevedeva:
«138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un
numero massimo di tre mandati.»
L'art. 51 TUOEL nel testo ora vigente prevede:
«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di
sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del
secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche.
Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del
terzo mandato.»
L'articolo 1 della legge regionale Sardegna in esame, quindi, con
l'introdurre l'articolo 1-bis della legge regionale n. 4 del 2012, si
poneva gia' in contrasto con il previgente articolo 51 del TUOEL in
combinazione con l'art. 1, c. 138, legge n. 56/2014, nella versione
vigente ratione temporis alla data di pubblicazione della legge
regionale n. 9 del 2022 (BUR n. 17 del 12 aprile 2022), che non
consentivano la rieleggibilita' consecutiva del sindaco nei comuni
con popolazione a partire da 3000 abitanti dopo il secondo mandato, e
con l'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che
prevedeva il numero massimo di tre mandati consecutivi per i sindaci
dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
Considerata l'entrata in vigore dal 14 maggio 2022 della
ricordata riforma dell'articolo 51 del TOUEL, operata dall'articolo 3
della legge n. 35/2022, che pone il limite di tre mandati consecutivi
per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
e' palese e permane l'illegittimita' della previsione del comma 1
dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 4 del 2012, introdotta
dall'articolo 1 della legge regionale in esame, in quanto consente ai
sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti un numero
massimo di quattro mandati consecutivi anziche' di tre, e consente i
tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione «fino a
5000 abitanti», anziche', come previsto dalla legge statale, ai
sindaci dei comuni con popolazione «inferiore a 5000 abitanti». E'
evidente come sotto entrambi questi aspetti la disposizione impugnata
ampli indebitamente le possibilita' di deroga alla regola dei due
mandati: a) con il prevedere l'inedita possibilita' addirittura di
quattro mandati nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti; b)
nell'ampliare la sfera potenziale dei comuni nei quali sono
consentiti tre mandati, poiche' i comuni con popolazione «fino a 5000
abitanti» (compresi) sono certamente un numero maggiore rispetto ai
comuni con popolazione «inferiore a 5000 abitanti».
Le citate disposizioni del TOUEL hanno valenza di norme
fondamentali di riforma economica sociale e comunque di principi
generali dell'ordinamento costituzionale, che costituiscono un limite
inderogabile anche per la potesta' legislativa prevista dallo Statuto
Sardo, in quanto poste a presidio; a) della uniformita' della
disciplina degli organi di governo degli enti locali sull'intero
territorio nazionale; b) della democraticita' dell'ordinamento degli
enti locali sotto il profilo del necessario periodico ricambio della
classe dirigente Sotto quest'ultimo profilo, la norma impugnata viola
anche gli articoli 1 e 114 Costituzione (principio di democraticita'
della Repubblica fondata sulle autonomie locali), sempre in
combinazione con l'art. 3, lett. b), Statuto.
La disposizione regionale si pone quindi in contrasto con il
novellato articolo 51 del TOUEL, in violazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p) della Costituzione in materia di
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane.
La disposizione dell'art. 1 in esame, inoltre, eccede dalle
competenze statutarie della Regione Sardegna in quanto, pur
riconoscendo alla medesima - al pari delle altre Regioni a statuto
speciale - ai sensi dell'articolo 3, lettera b) del proprio Statuto
(legge costituzionale n. 3 del 1948) la competenza legislativa
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, e' pacifico
che la competenza legislativa deve essere esercitata in armonia con
la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica.
Il citato articolo 51 del TOUEL, nella versione previgente e come
recentemente riformato, emanato in attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce la durata
del mandato del sindaco e la limitazione dei mandati dei sindaci come
sopra evidenziato, e costituisce quindi un limite inderogabile anche
per la potesta' legislativa delle regioni a Statuto speciale, in
quanto norma posta a presidio dell'uniformita' della disciplina degli
organi di governo degli enti locali sull'intero territorio nazionale.
Cio' al fine di evitare - in ossequio all'articolo 3 Costituzione
- ingiustificabili disparita' di trattamento tra sindaci di diverse
regioni senza obiettive ragioni di differenziazione della situazione
dei comuni sardi rispetto ai comuni del restante territorio
nazionale.
Al riguardo va sottolineato che la limitazione al mandato dei
sindaci, prevista dall'articolo 51 del TUOEL, secondo costante
giurisprudenza di legittimita' «tende a tutelare la sovranita'
popolare, la liberta' di voto e la buona amministrazione, impedendo
forme di permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del
potere di gestione degli enti locali, che possano dar luogo ad
anomale espressioni di clientelismo e incidere quindi sulla liberta'
di voto dei cittadini e sulla imparzialita' dell'amministrazione» (ex
plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 29 marzo 2013, n. 7949).
Se e' pur vero quindi che il Legislatore sardo e' dotato di
competenza piena in tema di ordinamento degli enti locali, e piu' in
generale, in materia di legislazione elettorale degli organi
comunali, va precisato che la competenza in questione - come gia'
precedentemente sottolineato - si deve esercitare nei limiti dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
In proposito, codesta ecc.ma Corte costituzionale, con
riferimento alla materia elettorale regionale e locale, ha piu' volte
affermato che «il disegno costituzionale presuppone livelli di
governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento
agli aspetti essenziali» (ex plurimis, sent. n. 50 del 2015).
In particolare, nella sentenza n. 143 del 2010, la Corte ha
chiarito che: «Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza,
non di rado relativa a leggi della stessa Regione siciliana, ha
affermato che l'esercizio del potere legislativo da parte delle
Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che
concernano la ineleggibilita' e la incompatibilita' alle cariche
elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del
principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art.
51 Costituzione. In quest'ambito, di recente, la sentenza n. 288 del
2007 ha affermato che "questa Corte in specifico riferimento alla
potesta' legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di
ineleggibilita' ed incompatibilita' dei consiglieri degli enti locali
(di cui agli articoli 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello
statuto) ha in molte occasioni affermato che 'la disciplina regionale
d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai
principi della legislazione statale, a causa della esigenza di
uniformita' in tutto il territorio nazionale discendente
dall'identita' di interessi che Comuni e Province rappresentano
riguardo alle rispettive comunita' locali, quale che sia la Regione
di appartenenza».
Codesta Corte costituzionale ha altresi' affermato che
«discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale,
solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee
a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle
disposizioni censurate» (ex multis, Corte costituzionale, sent. n.
143 del 2010) o quando vi sia la «necessita' di adattare la
disciplina normativa alle particolari esigenze locali» (cfr. Corte
costituzionale, sent. n. 82 del 1982).
Inoltre, la Corte, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale
della legge regionale siciliana approvata il 14 ottobre 1993, recante
«Norme integrative delle disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge regionale 10 settembre 1993, n. 26», ha statuito che
«discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate
dalla Regione siciliana possano essere non costituzionalmente
illegittime in presenza di situazioni concernenti categorie di
soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si
presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse
categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni
caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di
un interesse generale» (cfr. sent. n. 84 del 1994; e anche sentenze
nn. 108 del 1969 e 171 del 1984, nonche' nn. 127 e 130 del 1987, 235
del 1988, 571 del 1989, 539 del 1990, 463 del 1992).
Orbene, nella fattispecie in esame - come nei casi trattati nelle
ultime ricordate pronunce della Corte - la disciplina prevista dalla
legge regionale non opera una restrizione, ma un allargamento
dell'elettorato passivo, rispetto alla disciplina vigente nel
territorio nazionale in base alla normativa statale.
Tale diversita' non trova alcuna ragionevole giustificazione in
una specialita' di situazione della Regione Sardegna; non si puo'
certo sostenere che in questa sussistono minori rischi di influenze
indebite sulla competizione elettorale, rispetto al restante
territorio nazionale o, piu' in generale, che il principio di
democraticita' della Repubblica e dei suoi enti locali debba in
Sardegna essere applicato in modo da assicurare minori possibilita'
di ricambio della classe dirigente.
Da quanto esposto consegue che le previsioni dell'articolo 1-bis,
comma 1, della legge regionale della Sardegna n. 4/2012, come
introdotte dall'articolo 1 della legge regionale in esame, si pongono
in contrasto con la citata normativa statale, e violano l'articolo
117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, nonche' l'articolo
3 della Costituzione e l'art. 3, lett. b) Statuto speciale, in quanto
la norma regionale crea disparita' di trattamento rispetto al
restante territorio nazionale, contrasta con il principio di
democraticita' della Repubblica e dei suoi enti locali, ed eccede le
competenze Statutarie della Regione stessa.
L'articolo 3 della legge Regione Sardegna n. 97/2022 (Iscrizione
all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione regionale
Sardegna) al comma 1 prevede, come si e' visto, che: «1. Al fine di
sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali
iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione
Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalita' di accesso
all'A1bo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e
provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15
maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale
dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di
ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei
diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 che ne facciano richiesta
all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che
ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo
dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna,
nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove
prevalentemente abbiano svolto l'incarico.»
L'articolo dispone, nelle more di una riforma regionale
dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2024 misure derogatorie rispetto alle modalita'
ordinarie di accesso all'albo dei segretari comunali.
Al riguardo, in primo luogo, si richiamano le disposizioni
statali che disciplinano le modalita' di accesso alla carriera,
nonche' il ruolo e le funzioni del segretario comunale.
L'accesso in carriera dei segretari comunali e' puntualmente
disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465 del 1997 che prevede che l'iscrizione all'albo
nazionale, nella prima fascia professionale, e' consentita ai
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
politiche, in possesso dell'abilitazione, rilasciata al termine del
corso concorso di formazione della durata di diciotto mesi.
E' altresi' previsto che al citato corso si accede mediante
concorso pubblico per esami.
Sintetizzando le disposizioni degli articoli 98 e 99 TUOEL e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/97, codesta Corte
costituzionale nella sentenza n. 23/2019 ha cosi' definito la figura
del segretario comunale:
«Da un lato funzionario statale assunto per concorso, ma
dall'altro preposto allo svolgimento effettivo delle sue funzioni
attraverso una nomina relativamente discrezionale del sindaco; non
revocabile ad nutum durante il mandato (salvo che per violazione dei
doveri d'ufficio), ma destinato a cessare automaticamente dalle
proprie funzioni al mutare del sindaco (salvo conferma), eppure anche
in tal caso garantito nella stabilita' del suo status giuridico ed
economico e del suo rapporto d'ufficio, permanendo iscritto all'albo
dopo la mancata conferma e restando percio' a disposizione per
successivi incarichi; decaduto «automaticamente dall'incarico con la
cessazione del mandato del sindaco», come si esprime la legge,
ciononostante chiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo
non breve, non inferiore a due e non superiore a quattro mesi, in
attesa di eventuale conferma, a garanzia della stessa continuita'
dell'azione amministrativa; titolare di attribuzioni multiformi, come
si dira' meglio: neutrali, di controllo e di certificazione, da una
parte, ma dall'altra di gestione quasi manageriale e di supporto
propositivo all'azione degli organi comunali.»
La disciplina introdotta dall'art. 3 della legge regionale
impugnata viola, quindi, gli articoli 3, 97, commi 1 e 3, 117, c. 2,
lett. l) Costituzione, e 3, lett. b) Statuto speciale.
Va innanzitutto sottolineato che codesta Corte costituzionale ha
sempre considerato il pubblico concorso come il sistema mediante il
quale si garantisce il rispetto del principio dell'imparzialita'
dell'azione della pubblica amministrazione, anche al fine di
soddisfare i valori costituzionali orientati a garantire che l'azione
della pubblica amministrazione corrisponda al pubblico interesse. Il
principio del concorso, fissato dal comma 3 dell'art. 97, costituisce
la prima applicazione concreta del principio di imparzialita' e buon
andamento fissato nel comma 1.
La disposizione regionale dell'art. 3 contrasta in particolare
con l'articolo 98 del medesimo decreto legislativo nel quale e'
stabilito che l'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei dirigenti della p.a. locale ovvero dalla
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno e che al relativo corso si accede mediante concorso
nazionale.
Al contrario, la legge regionale in esame prevede che possano
essere iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali -
Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o
provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico, ma senza
sostenere lo specifico concorso previsto dalla legge statale, anche
gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle
province della Sardegna, purche' in possesso del titolo di studio di
cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 465/97 e purche' ricoprano o abbiano ricoperto, alla data di
entrata in vigore della legge, l'incarico di vicesegretario.
In proposito, si rileva, per prevenire obiezioni non fondate, che
la funzione di Segretario comunale e provinciale costituisce, come
chiarito nella citata sentenza 23/2019, una figura infungibile che
deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dalla
legislazione nazionale; pertanto anche disposizioni di natura
urgente, finalizzate, come si dichiara nell'art. 3 impugnato, a
consentire il regolare funzionamento degli enti in presenza di una
sensibile carenza degli organici, nelle more delle misure di
potenziamento previste dal legislatore, devono essere ispirate a tali
finalita' di coordinata ed omogenea gestione a livello nazionale.
L'iscrizione indiscriminata e senza concorso all'albo
segretariale dei soggetti contemplati dall'art. 3 impugnato,
contrasta quindi frontalmente con l'art. 97, commi 1 e 3
Costituzione.
Al riguardo si richiama la recente sentenza di codesta ecc.ma
Corte costituzionale n. 95/2021 che, nel pronunciarsi sulla
legittimita' costituzionale di alcune norme di una legge della
Regione Trentino-Alto Adige relativa allo status giuridico ed
economico del segretario comunale della Provincia Autonoma di Trento,
ha ribadito come non basti, per l'accesso alla carriera di segretario
comunale, il requisito del previo superamento di una qualsiasi
selezione, ancorche' pubblica (come quella propria degli istruttori
direttivi e dei funzionari di ruolo dei comuni e delle province della
Sardegna di cui all'art. 3 della legge censurata), quando essa non
garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla
tipologia e al livello delle funzioni che si e' chiamati a svolgere
(sentenze n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).
Questo e', appunto, quanto si verifica nella fattispecie, in cui
alla selezione concorsuale per l'iscrizione all'albo viene sostituita
la mera titolarita' delle funzioni di vice segretario comunale al
momento di entrata in vigore della legge regionale, senza neppure
prevedere un periodo di durata minima di tale titolarita' vicaria.
Si deve rilevare inoltre che il ruolo e le funzioni dei segretari
sono disciplinati dall'articolo 97 del TUOEL.
Si tratta di ruoli e funzioni tuttora statali, sicche' la legge
regionale che preveda un meccanismo parallelo e sostitutivo di
accesso all'albo segretariale contrasta inoltre con l'art. 117, c. 2,
lett. f), che attribuisce alla legislazione dello Stato la competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli uffici statali: e'
pacifico, infatti, che la disciplina delle modalita' di accesso ad
una funzione statale fa parte integrante della disciplina
organizzativa dei relativi uffici.
Come visto, poi, la figura (statale) del segretario comunale
svolge un complesso insieme di compiti funzionalmente al servizio
dell'ente locale ed essenziali per questo.
Anche in proposito si rimanda alla profonda analisi di tali
funzioni operata da codesta Corte nella sentenza 23/2019.
Sotto questo aspetto, l'impugnato art. 3 viola l'art. 117 c. 2
lett. p), che riserva alla competenza statale esclusiva la
legislazione in materia di organi di governo e funzioni fondamentali
degli enti locali.
La competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti
locali riconosciuta alla Sardegna dall'art. 3, lett. b) Statuto non
puo' essere esercitata fino a vanificare le competenze statali
esclusive qui richiamate. La figura del segretario comunale e',
infatti, pacificamente unitaria su tutto il territorio nazionale e
non conosce specificita' per quanto riguarda gli enti locali delle
regioni a statuto speciale.
Evidente e', quindi, la violazione dell'art. 3, lett. b) Statuto
ove prescrive che la competenza legislativa regionale sia esercitata
in armonia con la Costituzione e con i principi fondamentali
dell'ordinamento (qui, si puo' postulare un principio di necessaria
uniformita' a livello nazionale della figura del segretario comunale
o provinciale).
Come si e' visto, poi, l'iscrizione all'albo dei segretari
comunali costituisce un presupposto per la stipulazione del contratto
di lavoro tra il segretario e il comune.
Sotto questo aspetto, a disposizione in argomento, allora, si
pone in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in
materia di ordinamento civile. Non spetta, infatti, alla Regione
stabilire norme sull'iscrizione all'albo che, come tali, si traducono
automaticamente in norme sulla capacita' di agire dell'iscritto e del
comune in ordine alla stipula del contratto di prestazione d'opera
come segretario comunale o provinciale di un dato ente locale.
Il differente trattamento introdotto dalla disposizione regionale
rispetto alle previsioni normative nazionali determina infine una
ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti degli iscritti
alle altre sezioni regionali dell'albo, e comunque dei dipendenti
degli enti locali delle altre regioni, ai quali e' preclusa analoga
possibilita' di iscrizione agevolata all'albo, con conseguente,
evidente, violazione degli articoli 3 e 51, c. 1 della Costituzione
sotto il profilo dell'uguaglianza e del diritto di accedere ai
pubblici uffici in condizioni di parita'.
In conclusione ed in sintesi va rilevato che, in merito alla
ripartizione della suddetta materia tra la potesta' legislativa dello
Stato e delle regioni, codesta Corte costituzionale si e' piu' volte
pronunciata (da ultimo, con la sentenza n. 167/2021), ribadendo il
principio in base al quale l'attribuzione e la ripartizione dei
compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore
statale.
In particolare, la predetta sentenza, nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale di alcune norme di una legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia relative ai segretari comunali
nelle sedi di segreteria con popolazione fino a tremila abitanti, ha
stabilito che la suddetta materia di competenza statale impediva alla
Regione, benche' ad autonomia speciale, anche l'attribuzione
transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale,
funzionario del Ministero dell'Interno (cfr. sentenza n. 23 del 2019)
ai «dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale».
A maggior ragione il principio in argomento vale, se rapportato
alla norma della legge regionale sarda in esame, che prevede
un'iscrizione definitiva, all'Albo dei segretari comunali, dei
funzionari comunali e provinciali affidatari dell'incarico di
vicesegretario.
La normativa regionale in esame, volta ad introdurre modalita'
eccezionali e derogatorie per il reclutamento dei segretari comunali,
rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, tende a creare
due diverse categorie di segretari, difficilmente conciliabili tra
loro, alla luce dei principi di parita' di trattamento, anche ai fini
della successiva progressione in carriera.
Sul punto anche la ricordata sentenza della Corte costituzionale
n. 95/2021 ha sottolineato l'irragionevolezza della sottoposizione
alla medesima disciplina di «possessori di titoli abilitativi di
valenza oggettivamente diversa».
La riconosciuta possibilita' d'iscrizione all'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali degli istruttori direttivi e dei
funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, che
ne facciano richiesta e che ricoprano o abbiano ricoperto l'incarico
di vicesegretario, determina una irrazionale equiparazione con coloro
che, superando un concorso adeguato alle funzioni da svolgere (quello
per l'iscrizione all'Albo nazionale ex articolo 98 del decreto
legislativo n. 267/2000), hanno ottenuto l'abilitazione da organi
statali.
Pertanto, l'articolo 3 ponendosi in contrasto con la citata
normativa statale viola l'articolo 117, secondo comma, lettere f),
l), p) della Costituzione nonche' gli articoli 3, 51, primo comma, e
97, commi 1 e 3 della Costituzione, e conseguentemente l'art. 3,
lett. b) Statuto speciale sardo.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri come sopra rapp.to e
difeso conclude affinche' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3 della
legge regionale della Sardegna 11 aprile 2022, n. 9.
Si producono la legge regionale impugnata e la delibera del
Consiglio dei ministri del 6 giugno 2022.
Roma, 8 giugno 2022
L'Avvocato dello Stato: Aiello