MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2022 

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Speck  Alto  Adige  IGP  a
svolgere le funzioni di cui all'articolo 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge  21
dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige». (22A04128) 
(GU n.170 del 22-7-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
integrazioni e modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
integrazioni e modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante «Individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art.  14,
comma 16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale  12  ottobre  2000  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272
del 21 novembre 2000 - con il quale,  conformemente  alle  previsioni
dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le  direttive
per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP  e  delle  IGP
con  l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,   ora   Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea  L.
148 del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Speck Alto Adige»; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
293 del 18 dicembre 2003, successivamente rinnovato, con il quale  e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Speck Alto Adige
IGP il riconoscimento e l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  cui
all'art. 53 della legge 24  aprile  1998,  n.  128,  come  modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per  la
IGP «Speck Alto Adige»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e  successive  integrazioni  e  modificazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413  e  successive  integrazioni  e
modificazioni   sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,  dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «imprese   di
lavorazione»  nella  filiera  «preparazioni  di  carni»   individuata
all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel  periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con pec
del 27 maggio 2022, (prot. Mipaaf n. 242606  del 30  maggio  2022)  e
della attestazione rilasciata  dall'organismo  di  controllo  IFCQ  -
Certificazioni S.r.l., con nota prot. n.  4374  del  31  maggio  2022
(prot. Mipaaf 247612 del 3 giugno 2022)  autorizzato  a  svolgere  le
attivita'  di  controllo  sulla   indicazione   geografica   protetta
«Prosciutto di Carpegna»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela Speck Alto  Adige  IGP  a  svolgere  le  funzioni
indicate all'art. 53  della  citata  legge  n.  128  del  1998,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526 per la IGP «Speck Alto Adige»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 4 dicembre 2003, al Consorzio tutela  Speck  Alto  Adige
IGP con sede legale in Bolzano, via Portici, n.  71,  a  svolgere  le
funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge  24  aprile  1998,  n.
128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21  dicembre
1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 4  dicembre  2003  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni  e  modificazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 13 luglio 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero