MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2022 

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione  di
origine protetta Olio extra  vergine  di  oliva  Chianti  Classico  a
svolgere le funzioni di cui all'articolo 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge  21
dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico». (22A04130) 
(GU n.170 del 22-7-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, relativo ai regimi di qualita' dei  prodotti  agricoli
ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14,  comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni  dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le  direttive  per  la
collaborazione dei Consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992,  relativo  alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del 6  novembre  2012,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6  novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea  L
281 del 7  novembre  2000,  con  il  quale  e'  stata  registrata  la
denominazione di origine protetta «Chianti Classico»; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
163 del 16 luglio 2003, successivamente rinnovato, con  il  quale  e'
stato attribuito  per  un  triennio  al  Consorzio  di  tutela  della
denominazione  di  origine  protetta  Olio  extra  vergine  di  oliva
«Chianti Classico» il  riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la DOP «Chianti Classico»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni
ed   integrazioni   sopra   citato,   relativa   ai   requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «olivicoltori»
nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera  d)  del
medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i   2/3   della   produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento.  Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente  con  Pec  del  27
maggio 2022, (protocollo Mipaaf n. 242562 del 30 maggio 2022) e della
attestazione  rilasciata  dall'organismo  di  controllo   Valoritalia
S.r.l., con Pec del 4 aprile 2022 (protocollo Mipaaf n. 154036 del  4
aprile 2022) autorizzato a svolgere le attivita' di  controllo  sulla
denominazione di origine protetta «Chianti Classico»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela della denominazione di origine  protetta  Olio
extra vergine di oliva «Chianti  Classico»  a  svolgere  le  funzioni
indicate all'art. 53  della  citata  legge  n.  128  del  1998,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la DOP «Chianti Classico»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale  30  giugno  2003,  al   Consorzio   di   tutela   della
denominazione  di  origine  protetta  Olio  extra  vergine  di  oliva
«Chianti Classico» con sede legale in Radda in Chianti  (SI),  presso
il Palazzo comunale, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53  della
legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Chianti Classico». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 30  giugno  2003,  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni,  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 13 luglio 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero