N. 192 SENTENZA 21 giugno - 25 luglio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Puglia  -  Interventi
  straordinari di  ampliamento,  demolizione  e  ricostruzione  (c.d.
  Piano casa per la Puglia) - Possibile  applicabilita'  ad  immobili
  ubicati in aree sottoposte a  vincolo  paesaggistico  -  Necessario
  rispetto  anche  delle   prescrizioni   del   Piano   paesaggistico
  territoriale regionale (PPTR) - Omessa  previsione,  nel  testo  in
  vigore prima della novella legislativa - Violazione  del  principio
  della prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti
  urbanistici - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14, art. 6,  comma  2,
  lettera c-bis). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.30 del 27-7-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2,
lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia  e
per  il  miglioramento  della  qualita'   del   patrimonio   edilizio
residenziale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione  quarta,  nel
procedimento vertente tra il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e altro  e  Riccardo  Torlai  e  altro,  con  sentenza  non
definitiva del 14 maggio  2021,  iscritta  al  n.  147  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione di Riccardo Torlai; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  21  giugno  2022  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    udito l'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi per Riccardo Torlai; 
    deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con sentenza non definitiva del 14 maggio 2021 (reg. ord.  n.
147 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione  quarta,  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  2,
lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia  e
per  il  miglioramento  della  qualita'   del   patrimonio   edilizio
residenziale),  nel  testo  in  vigore  anteriormente  alla  espressa
abrogazione disposta dall'art. 1 della legge della Regione Puglia  24
marzo 2021, n.  3,  recante  «Modifica  all'articolo  6  della  legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure  straordinarie  e  urgenti  a
sostegno  dell'attivita'  edilizia  e  per  il  miglioramento   della
qualita' del patrimonio  edilizio  residenziale)  e  disposizioni  in
materia di prezzario regionale delle opere pubbliche», denunciando la
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione,  in  relazione  all'art.  145,  comma  3,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137). La  disposizione  censurata  prevede  che  i  Comuni,  mediante
motivata  deliberazione  del  consiglio  comunale,  possano  disporre
«[l]'individuazione  di  ambiti  territoriali  nonche'  di   immobili
ricadenti in aree sottoposte a vincolo  paesaggistico  ai  sensi  del
Piano paesaggistico  territoriale  regionale  (PPTR),  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale  n.  176  del  2015,  nei  quali
consentire, secondo gli  indirizzi  e  le  direttive  del  PPTR,  gli
interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente  legge,  purche'
gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla
presente  legge,  utilizzando  per  le  finiture,  materiali  e  tipi
architettonici  legati  alle  caratteristiche   storico-culturali   e
paesaggistiche dei luoghi». 
    1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere stato chiamato  a
giudicare sull'appello  proposto  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali (oggi Ministero  della  cultura  -  MIC)  per  la
riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per  la
Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, 17 gennaio 2020, n.
39, con la quale il giudice di  prime  cure  ha  accolto  il  ricorso
presentato da Riccardo Torlai ed  ha  annullato  il  parere  negativo
opposto dalla competente  Soprintendenza,  ai  sensi  dell'art.  146,
comma  5,  cod.  beni  culturali,  e  la  conseguente  determinazione
negativa assunta dal Comune di Martina Franca, recante il  definitivo
diniego dell'autorizzazione paesaggistica sull'istanza edilizia. 
    Gli atti, impugnati dal  ricorrente  nel  giudizio  principale  e
annullati dal TAR Puglia, hanno a  oggetto  la  realizzazione  di  un
progetto di restauro e risanamento di un compendio immobiliare,  sito
nel Comune di Martina Franca, in aria  tipizzata  dal  vigente  piano
regolatore generale come zona F1 «Zona agricola Valle d'Itria e  zona
agricola speciale», di cui all'art. 11 delle relative norme  tecniche
di   attuazione   (NTA);   area,   questa,   costituente   patrimonio
dell'UNESCO, denominata Murgia dei Trulli, e  sottoposta  a  numerosi
vincoli. 
    1.1.1.- Nel  dettaglio,  il  progetto  prevedeva  un  ampliamento
volumetrico ai sensi dell'art. 3 della legge reg. Puglia  n.  14  del
2009 (attuativa del cosiddetto piano casa), al fine di consentire  la
realizzazione di un pergolato, di una piscina, di  un  forno,  di  un
barbecue e altri accessori.  Nel  progetto  era  previsto,  oltre  al
risanamento (con  la  sostituzione  del  solaio  in  cemento),  anche
l'ampliamento del deposito degli anni '60, per circa  venticinque  mq
(pari a settantacinque mc, inferiore cioe' al venti per  cento  della
volumetria esistente). 
    Come riferisce ancora il Consiglio di Stato, davanti  al  giudice
di prime cure,  il  ricorrente  ha  sostenuto  che  l'ampliamento  e'
conforme alle previsioni del Piano regolatore generale  (PRG)  e  del
Piano  paesaggistico  territoriale  regionale  della  Regione  Puglia
(PPTR), come risulterebbe dalle Linee guida  per  il  restauro  e  il
riuso dei manufatti in pietra a secco (elaborato del  PPTR  4.4.4  --
punto 4.2. «Criteri e requisiti per gli  interventi  di  ampliamento.
Ampliamenti una tantum»); e che  l'intervento  e'  altresi'  conforme
alle previsioni della legge reg. Puglia n. 14 del 2009. 
    1.1.2.- Nel giudizio dinnanzi al TAR - prosegue il  rimettente  -
il ricorrente ha  esposto  che,  tanto  l'ufficio  tecnico  comunale,
quanto la commissione locale per il paesaggio, si sono  espressi  con
preventivi pareri favorevoli; e anche  il  responsabile  dell'Ufficio
paesaggio del Comune di Martina Franca ha affermato che le  opere  di
progetto, in termini qualitativi, non hanno determinato, in linea  di
massima, una significativa variazione  della  qualita'  paesaggistica
complessiva del contesto interessato. 
    Per  quanto  rilevante  nel  presente  giudizio,  il   TAR,   con
l'impugnata pronuncia, ha accolto le censure di violazione di legge e
difetto di motivazione e  istruttoria,  ritenendo  erroneo  l'assunto
della Soprintendenza, in  base  al  quale  nelle  zone  sottoposte  a
vincolo paesaggistico  non  sarebbe  possibile  l'applicazione  della
legge reg. Puglia n. 14 del 2009, poiche' gli interventi  contemplati
dal  progetto  di   restauro   e   risanamento   dovevano   ritenersi
realizzabili, proprio in forza del regime derogatorio previsto  dalla
norma censurata nel presente giudizio e attuata - in conformita' alla
previsione in parola - dal Comune di Martina Franca. 
    1.2.- Il MIC ha promosso appello contro la citata  decisione  del
TAR Puglia con due autonomi motivi di ricorso. 
    1.2.1.- Con il primo, e' sottoposto  a  critica  il  ragionamento
seguito dal giudice di primo grado, nella parte in  cui  non  avrebbe
ritenuto  l'intervento  edilizio   programmato   distonico   rispetto
all'identita'  paesaggistica  e  ai  valori  culturali  espressi  dal
territorio soggetto a vincolo e protetto dall'UNESCO quale patrimonio
dell'umanita'. 
    La censura non  e'  accolta  dal  Consiglio  di  Stato,  poiche',
confermando quanto rilevato dal giudice  di  prime  cure,  il  parere
espresso  dalla  Soprintendenza  non  sarebbe   stato   adeguatamente
motivato in merito alle ragioni per le  quali  l'intervento  edilizio
non risulterebbe compatibile con i valori espressi dal  paesaggio  in
cui si inserisce e con le previsioni urbanistiche contenute nel Piano
paesaggistico regionale. 
    1.2.2.- Con il  secondo  motivo  di  appello,  e'  denunciata  la
violazione e l'erronea applicazione degli  artt.  3  e  6,  comma  1,
lettera f), e comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n.  14
del 2009,  poiche'  gli  interventi  straordinari  contemplati  dalla
menzionata legge regionale non si estenderebbero anche agli  immobili
ricadenti nelle aree  soggette  a  vincolo  paesaggistico.  In  altri
termini, il regime derogatorio  contemplato  dall'art.  6,  comma  2,
lettera c-bis), della legge reg.  Puglia  n.  14  del  2009,  sarebbe
riferibile alla sola disciplina urbanistica  e  non  anche  a  quella
paesaggistica ed ai vincoli da questa previsti. 
    Secondo   il   MIC,   alla    luce    della    esposta    lettura
costituzionalmente conforme della diposizione censurata, l'intervento
non  avrebbe  potuto  essere  autorizzato,  poiche',   e   «anche   a
prescindere dalla compatibilita' paesaggistica», sarebbe risultato in
ogni caso difforme dalla disciplina di cui agli artt. 77 e 78 NTA del
PPTR. 
    A  parere  dell'appellante,  quest'ultima  sarebbe  la   corretta
interpretazione e applicazione dell'art. 6, comma 2, lettera  c-bis),
della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, e, pertanto, ove il Consiglio
di Stato aderisca all'apposto indirizzo, in base al  quale  la  norma
censurata consentirebbe di derogare anche  ai  vincoli  paesaggistici
posti dalla normativa statale o dal  PPTR,  il  MIC  chiede,  in  via
subordinata, di sollevare questione di legittimita' costituzionale. 
    1.3.- Il giudice a quo, rigettando preliminarmente la censura  di
difetto    assoluto    di    attribuzione    della    Soprintendenza,
originariamente avanzata nel giudizio di  primo  grado  e  riproposta
dalla parte appellata, ritiene rilevante e dirimente la questione  di
legittimita' costituzionale - che, come si chiarira' piu' avanti,  si
fonda sul contrasto tra l'art. 6,  comma  2,  lettera  c-bis),  della
legge reg. Puglia n. 14 del 2009 e l'art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost. - in quanto  dal  suo  eventuale  accoglimento  deriverebbe
l'accoglimento del secondo motivo di  appello,  con  il  quale  viene
denunciata la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 3 e  6,
comma 1, lettera f), e comma 2,  lettera  c-bis),  della  legge  reg.
Puglia n. 14 del 2009, e la conseguente  riforma  della  sentenza  di
primo grado. Di converso, dal rigetto della questione -  prosegue  il
rimettente - discenderebbe il  rigetto  anche  di  questo  motivo  di
gravame, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado. 
    1.4.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice  a  quo,
preliminarmente (e funzionalmente a  tale  valutazione)  inquadra  il
contesto normativo in cui si inserisce la disposizione censurata. 
    A tal fine, ricorda che gli artt. 3 e 4 della legge  reg.  Puglia
n.  14  del  2009   disciplinano   rispettivamente   gli   interventi
straordinari di ampliamento e quelli straordinari  di  demolizione  e
ricostruzione. 
    L'art. 6, comma 1, lettera  f),  della  citata  legge  regionale,
prescrivendo che la realizzazione degli interventi,  contemplati  dai
richiamati artt. 3 e 4, non e' ammessa su immobili  ubicati  in  area
sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt.  136  e  142
cod. beni culturali, recherebbe un  generale  divieto  di  realizzare
interventi straordinari di ampliamento, demolizione  e  ricostruzione
nelle   aree   sottoposte   a   vincolo   paesaggistico.   Principio,
quest'ultimo, che il censurato art. 6, comma 2, lettera c-bis), della
medesima legge  regionale  aveva,  seppur  con  determinate  cautele,
espressamente derogato per l'ipotesi in cui  si  fossero  individuati
ambiti territoriali, ovvero immobili ricadenti in aree  sottoposte  a
vincolo paesaggistico ai sensi del PPTR. 
    A parere del giudice a quo, la chiara ed  univoca  lettera  della
diposizione, prima dell'espressa abrogazione avvenuta  con  la  legge
reg. Puglia n. 3 del 2021, consentiva  ai  Comuni  di  esercitare  un
eccezionale potere di pianificazione e trasformazione del territorio,
tale da incidere, sia sulla competenza esclusiva riservata allo Stato
in materia di tutela paesaggistica, sia sulle prescrizioni del  Piano
paesaggistico    territoriale    pugliese;    risultando,    inoltre,
l'operativita' della deroga sostanzialmente rimessa  «alla  decisione
[...] dei Comuni». 
    Atteso il chiaro tenore letterale della  disposizione  censurata,
quella appena esposta sarebbe, per il  Consiglio  di  Stato,  l'unica
interpretazione possibile, e non sarebbe di conseguenza condivisibile
«l'esegesi 'ortopedica'» prospettata dal MIC (supra,  punto  1.2.2.),
mediante la quale si porrebbe in essere il tentativo  di  rendere  il
censurato art. 6, comma 2, lettera c-bis), compatibile con il riparto
costituzionale delle competenze di cui all'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    A parere del rimettente, che il  chiaro  tenore  letterale  della
disposizione censurata non  consentisse  di  ricavare  la  menzionata
interpretazione, sarebbe confermato anche da una precedente decisione
del  Consiglio  di  Stato,  il  quale,  nel  giudicare  su  un   caso
sostanzialmente analogo, ha ritenuto che  l'intervento  edilizio  non
fosse vietato dalla disposizione sottoposta all'odierno scrutinio  di
costituzionalita' (Consiglio di  Stato,  sezione  sesta,  sentenza  6
novembre 2020, n. 6846). 
    Cio' chiarito, il giudice a quo afferma che, nel caso di  specie,
a venire in rilievo, quale norma interposta, e' l'art. 145, comma  3,
cod. beni culturali, il  quale,  prescrive:  l'inderogabilita'  delle
previsioni  contenute  nei  piani  paesaggistici;  la  cogenza  delle
previsioni di questi ultimi rispetto agli strumenti urbanistici degli
enti territoriali  minori;  la  prevalenza  delle  stesse  previsioni
paesaggistiche sulle disposizioni  difformi  eventualmente  contenute
negli strumenti urbanistici e sulle normative di  settore;  l'obbligo
di conformazione e di adeguamento degli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici. 
    Con il richiamato art.  145,  comma  3,  il  codice  per  i  beni
culturali definisce, quindi, con efficacia vincolante, i rapporti tra
le  prescrizioni  del  Piano  paesaggistico  e  quelle  di  carattere
urbanistico ed edilizio,  secondo  un  modello  di  prevalenza  delle
prime, non alterabile dalla legislazione regionale. 
    L'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n.  14
del 2009 - che, nell'interpretazione ricavabile dal suo chiaro tenore
letterale, prevedrebbe la derogabilita' delle prescrizioni dei  piani
paesaggistici e, in particolare, di quelle contenute nel PPTR  Puglia
- risulterebbe incompatibile con  l'art.  145,  comma  3,  cod.  beni
culturali, e si  porrebbe,  quindi,  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Inoltre, il  giudice  a  quo,  per  un  verso,  segnala  di  aver
sollevato analoghe questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
12-bis, commi 2, 3  e  4,  della  legge  della  Regione  Campania  28
dicembre 2009,  n.  19,  recante  «Misure  urgenti  per  il  rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la
prevenzione  del   rischio   sismico   e   per   la   semplificazione
amministrativa» (questioni  gia'  decise,  nelle  more  del  presente
giudizio, con la sentenza n. 261 del 2021); per l'altro, ricorda  che
questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  74  del  2021,  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di alcune  norme  della  legge  della
Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione  al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021), in quanto - e sebbene in fattispecie  diversa  da  quella
oggetto dell'odierna  questione  di  costituzionalita'  -  «violative
[...] della materia della protezione dell'ambiente, sotto il  profilo
della incidenza sui presupposti  del  rilascio  della  autorizzazione
paesaggistica».  Quanto  deciso  da  questa  Corte  nella  richiamata
sentenza n. 74 del 2021 sarebbe estensibile anche alla fattispecie in
oggetto, poiche' la norma regionale censurata consentirebbe ai Comuni
di incidere  sui  presupposti  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica in deroga  alle  previsioni  stabilite  dal  cod.  beni
culturali. 
    Alla luce delle ragioni esposte, il giudice a quo conclude per la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 6,  comma  2,  lettera  c-bis),
della legge reg. Puglia n. 14 del 2009, per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- Si e' costituito in giudizio Riccardo Torlai, parte appellata
nel giudizio  a  quo,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata. 
    Sul presupposto che l'intervento oggetto del giudizio  principale
sia  ammissibile  sotto  il  profilo,   tanto   urbanistico,   quanto
paesaggistico,  la  parte  costituita  chiede,  preliminarmente,   di
dichiarare inammissibile la questione per difetto di rilevanza. 
    Ad avviso  della  parte,  la  questione  si  tradurrebbe  in  una
prospettazione non adeguata delle conseguenze  applicative  derivanti
da un suo eventuale accoglimento; il difetto di rilevanza apparirebbe
tanto piu' evidente ove si consideri  che,  anche  «l'interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa  pugliese  proposta  dal
Ministero appellante, se pure accolta, non porterebbe per cio' stesso
a definire il giudizio con una decisione di accoglimento del  gravame
proposto». 
    Nel caso di specie, infatti, il vincolo  paesaggistico,  di  tipo
relativo e non assoluto, non solo non impedirebbe,  ma  espressamente
consentirebbe gli interventi come quello oggetto della  controversia;
intervento,  peraltro,  che  risulterebbe  altresi'   conforme   alle
specifiche prescrizioni contenute nel PPTR pugliese. 
    A  parere  della  parte,  la  questione,  nel   merito,   sarebbe
manifestamente  infondata,  poiche'  la   conclusione   del   giudice
rimettente, ossia che l'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della  legge
reg. Puglia n. 14 del 2009 attribuisse, prima della sua  abrogazione,
il potere ai Comuni di derogare ai vincoli paesaggistici esistenti in
aree  appositamente  individuate  mediante  delibera  del   consiglio
comunale, sarebbe del tutto erronea. 
    La parte - ponendo  in  evidenza  quanto  espressamente  disposto
dalla norma censurata, ossia che i Comuni possono  «consentire  [...]
gli interventi di cui agli articoli 3 e 4» della legge reg. Puglia n.
14 del 2009 «secondo gli indirizzi e  le  direttive  del  PPTR  [...]
oltre che alle condizioni previste dalla presente legge,  utilizzando
per  le  finiture,  materiali  e  tipi  architettonici  legati   alle
caratteristiche storico-culturali  e  paesaggistiche  dei  luoghi»  -
ritiene che l'art. 6, comma 2, lettera  c-bis),  della  citata  legge
regionale, non recherebbe alcuna deroga alla disciplina  vincolistica
esistente,  prevedendo,  al  contrario  di   quanto   sostenuto   dal
rimettente, un obbligo di adeguarsi alle previsioni del PPTR e quindi
di rispettare i vincoli esistenti. 
    Di conseguenza - si conclude - solo la «interpretazione  ultronea
e additiva» della disposizione  censurata,  prospettata  dal  giudice
quo, porterebbe a dubitare della sua legittimita' costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con sentenza non definitiva del 14 maggio 2021 (reg. ord.  n.
147 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione  quarta,  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  2,
lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia  e
per  il  miglioramento  della  qualita'   del   patrimonio   edilizio
residenziale), nel  testo  in  vigore  anteriormente  all'abrogazione
disposta dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 24 marzo  2021,
n. 3, recante «Modifica  all'articolo  6  della  legge  regionale  30
luglio 2009,  n.  14  (Misure  straordinarie  e  urgenti  a  sostegno
dell'attivita' edilizia e per il  miglioramento  della  qualita'  del
patrimonio  edilizio  residenziale)  e  disposizioni  in  materia  di
prezzario regionale delle opere pubbliche». 
    Secondo il giudice a quo, la  disposizione  censurata  violerebbe
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 145, comma 3, del decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'articolo  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137),  poiche'
consentirebbe di porre in essere gli interventi straordinari previsti
dalla stessa legge reg. Puglia n.  14  del  2009  (d'ora  in  avanti,
anche: Piano casa per la Puglia) in deroga  alla  disciplina  dettata
dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)  della  Puglia,
cosi'  violando  il  principio  di  prevalenza  della  pianificazione
paesaggistica sugli strumenti urbanistici. 
    2.- In via preliminare,  deve  essere  esaminata  l'eccezione  di
inammissibilita' per difetto  di  rilevanza,  formulata  dalla  parte
costituitasi in giudizio. 
    A parere  di  quest'ultima,  l'accoglimento  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  non  esplicherebbe  alcun  effetto  nel
giudizio principale (e neppure determinerebbe un  suo  diverso  esito
«l'interpretazione  costituzionalmente  orientata   della   normativa
pugliese   proposta   dal   Ministero   appellante»),   poiche'    la
praticabilita' degli interventi oggetto  della  fattispecie  concreta
non dipenderebbe dalla applicazione o dalla corretta  interpretazione
della norma sottoposta a scrutinio di costituzionalita', bensi' dalla
natura stessa del vincolo  gravante  sul  bene,  che,  avendo  natura
relativa e non assoluta, permetterebbe tali interventi. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione  sulla
rilevanza, formulata dal giudice a quo, e' oggetto  di  un  controllo
meramente esterno ad opera di questa  Corte,  che  si  arresta  sulla
soglia della non implausibilita' della motivazione stessa, in  ordine
tanto all'applicabilita' della norma nel processo principale,  quanto
alla possibilita', o non, di definire quest'ultimo «indipendentemente
dalla soluzione della questione sollevata» (sentenza n. 218 del 2020;
in senso analogo, fra le piu' recenti, sentenze n. 109 del  2022,  n.
75 del 2022 e n. 183 del 2021), potendo, questa  Corte,  «interferire
su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente
priva di fondamento (sentenze n. 122  del  2019,  n.  71  del  2015)»
(ancora, sentenza n. 218 del 2020). 
    Cio' non si verifica nel caso di specie. 
    Il giudice a quo rileva,  infatti,  che  la  norma  censurata  e'
applicabile  ratione  temporis  nel  giudizio   principale,   benche'
abrogata dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 3 del 2021, in quanto
l'istanza edilizia di cui si discute  e'  stata  protocollata  il  27
aprile 2017, e dunque anteriormente all'entrata  in  vigore  di  tale
legge. Dall'ordinanza di rimessione emerge,  altresi',  il  carattere
pregiudiziale della questione sollevata rispetto alla definizione del
processo principale, argomentandosi, in modo non implausibile, che la
sua fondatezza determinerebbe l'accoglimento del  secondo  motivo  di
appello, con il quale viene  denunciata  la  violazione  e  l'erronea
applicazione degli artt. 3 e 6, comma  1,  lettera  f),  e  comma  2,
lettera c-bis), della  legge  reg.  Puglia  n.  14  del  2009,  e  la
conseguente riforma della  sentenza  di  primo  grado;  nel  caso  di
rigetto della questione,  anche  tale  motivo  di  gravame  dovrebbe,
invece, essere respinto,  con  conseguente  conferma  della  sentenza
appellata. 
    3.- Prodromica all'esame della questione e' la ricostruzione  del
panorama normativo in cui essa si colloca. 
    3.1.- La legge reg. Puglia n. 14 del 2009 ha dato  attuazione  al
cosiddetto Piano casa, in relazione a  quanto  stabilito  nell'intesa
raggiunta  in  sede  di  Conferenza  unificata  il  1°  aprile  2009,
sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso
l'attivita' edilizia, in applicazione dell'art. 11 del  decreto-legge
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    3.2.- Per cio'  che  interessa  in  questa  sede,  con  la  legge
regionale in parola si prevede la possibilita' di operare  interventi
straordinari di ampliamento (art. 3) e di demolizione e ricostruzione
(art. 4); interventi che vengono, peraltro, sottoposti ad  una  serie
di limiti, fra i quali quello sancito dall'art. 6, comma  1,  lettera
f), della stessa legge, che non li ammette «su  immobili  ubicati  in
aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e
142» cod. beni culturali. 
    Tale previsione configurava,  in  origine,  un  limite  assoluto,
escludendo in radice l'applicabilita' del Piano casa per la Puglia  a
tale tipologia di immobili. Per mitigare, tuttavia, il  rigore  della
preclusione, con l'art. 4 della legge della Regione Puglia 5 dicembre
2016, n. 37, recante «Modifiche alla legge regionale 30 luglio  2009,
n. 14 (Misure  straordinarie  e  urgenti  a  sostegno  dell'attivita'
edilizia  e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  patrimonio
edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33
(Recupero dei  sottotetti,  dei  porticati,  di  locali  seminterrati
esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»,  e'  stata  inserita
all'art. 6, comma 2, della legge  reg.  Puglia  n.  14  del  2009  la
lettera  c-bis),  oggi  censurata,  che   permette   ai   Comuni   di
individuare,  con  deliberazione  motivata  del  consiglio  comunale,
«ambiti  territoriali  nonche'  [...]  immobili  ricadenti  in   aree
sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del  Piano  paesaggistico
territoriale regionale  (PPTR),  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 176 del 2015, nei quali consentire,  secondo  gli
indirizzi e le  direttive  del  PPTR,  gli  interventi  di  cui  agli
articoli 3 e  4  della  presente  legge,  purche'  gli  stessi  siano
realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente  legge,
utilizzando per le finiture, materiali e tipi  architettonici  legati
alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi». 
    3.3.- Come ricorda lo stesso giudice a quo, l'art.  6,  comma  2,
lettera c-bis), della legge reg. Puglia  n.  14  del  2009  e'  stato
abrogato dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 3 del 2021. Con  tale
abrogazione si e' dato seguito ai rilievi provenienti  dal  Ministero
per i beni e le attivita' culturali (oggi  Ministero  della  cultura)
sulla necessita' di superare tale disciplina, in quanto lesiva  della
potesta'  legislativa  esclusiva  statale  in   materia   di   tutela
paesaggistica. 
    3.4.- Da  ultimo,  e'  opportuno  ricordare  che  il  legislatore
pugliese e' novamente intervenuto in materia,  reintroducendo  -  con
l'art. 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre  2021,  n.  39,
recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela
ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica
alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo
e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6  agosto  2021,
n. 25 (Modifiche  alla  legge  regionale  11  febbraio  1999,  n.  11
"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della  legge
17 maggio 1983, n. 217 delle attivita'  turistiche  ad  uso  pubblico
gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo  di
lucro" e disposizioni varie) e disposizioni  in  materia  derivazione
acque sotterranee» - un regime derogatorio del generale divieto posto
dall'art. 6, comma 1, lettera f), della legge reg. Puglia n.  14  del
2009, analogo a quello previsto dalla  censurata  lettera  c-bis)  ma
maggiormente articolato nei presupposti. 
    Con il citato art.  3  si  prevede,  infatti,  che,  «[a]i  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera  d),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e regolamenti in  materia  edilizia),  cosi'
come interpretato con circolare del 2  dicembre  2020  dei  Ministeri
delle Infrastrutture, Trasporti  e  Pubblica  Amministrazione  e  con
parere del Consiglio superiore  dei  Lavori  pubblici  dell'8  luglio
2021, sono consentiti, previa deliberazione del  Consiglio  comunale,
gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 30
luglio 2009,  n.  14  (Misure  straordinarie  e  urgenti  a  sostegno
dell'attivita' edilizia e per il  miglioramento  della  qualita'  del
patrimonio edilizio  residenziale)  in  aree  individuate  dal  Piano
paesaggistico   territoriale   regionale   (PPTR),   approvato    con
deliberazione della Giunta regionale 16  febbraio  2015,  n.  176  ed
elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione  unilateralmente
inderogabile, alle condizioni  che  l'intervento  sia  conforme  alle
prescrizioni, indirizzi, misure di  salvaguardia  e  direttive  dello
stesso PPTR e che siano acquisiti nulla  osta,  comunque  denominati,
delle amministrazioni competenti alla tutela paesaggistica». 
    4.- Cio' premesso, la questione e' fondata nei termini di seguito
precisati. 
    4.1.- Come si e' gia' ricordato, il giudice a quo ritiene  l'art.
6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n. 14  del  2009,
costituzionalmente illegittimo, poiche' prevedrebbe la  derogabilita'
delle prescrizioni dei piani  paesaggistici  e,  in  particolare,  di
quelle contenute nel PPTR Puglia, risultando cosi' incompatibile  con
l'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, e, quindi, in contrasto con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Il  citato  art.  145,   dedicato   al   «[c]oordinamento   della
pianificazione paesaggistica con altri strumenti di  pianificazione»,
nel  precisare,  al  comma  3,  che   le   disposizioni   dei   piani
paesaggistici sono, comunque  sia,  prevalenti  su  quelle  contenute
negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle
normative di settore, esprime il cosiddetto principio  di  prevalenza
delle prime sulle seconde (fra le piu' recenti, sentenze  n.  45  del
2022 e n. 261 e n. 141 del 2021). 
    4.2.- Come questa Corte ha rilevato in piu'  occasioni,  mediante
tale principio, il codice dei  beni  culturali  ha  inteso  garantire
l'impronta  unitaria  della  pianificazione   paesaggistica,   valore
imprescindibile e pertanto non derogabile dal legislatore  regionale,
in  quanto  espressione  di  un  intervento  teso  a  stabilire   una
metodologia uniforme di tutela, conservazione  e  trasformazione  del
territorio (fra le tante, sentenze n. 45 del 2022, n. 74 del  2021  e
n. 240  del  2020).  In  forza  di  tale  principio,  al  legislatore
regionale e' impedito di adottare,  sia  normative  che  deroghino  o
contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi  o
divieti, cioe' con previsioni di tutela  in  senso  stretto  (fra  le
molte, sentenze n. 261, n. 141 e n. 74 del 2021, e n. 86  del  2019),
sia  normative  che,  pur  non  contrastando  con  (o  derogando   a)
previsioni di  tutela  in  senso  stretto,  pongano  alla  disciplina
paesaggistica limiti o condizioni (sentenza n. 74 del 2021), che, per
mere  esigenze  urbanistiche,  escludano  o   ostacolino   il   pieno
esplicarsi della tutela paesaggistica. 
    In altri termini, «i  rapporti  tra  le  prescrizioni  del  piano
paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio»
sono definiti «secondo un modello  di  prevalenza  delle  prime,  non
alterabile ad opera della legislazione regionale» (sentenza n. 11 del
2016; in senso analogo, sentenze n. 45 e n. 24 del 2022, n. 124 e  n.
74 del 2021). 
    4.3.- La disposizione censurata contrasta  con  il  principio  di
prevalenza del Piano paesaggistico su tutti gli  altri  strumenti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  violando,  cosi',   il
parametro interposto evocato dal rimettente. 
    La  legge  reg.  Puglia  n.  14  del  2009   disciplina   ipotesi
(straordinarie) di demolizione, ricostruzione  e  ampliamento,  ossia
interventi che, quando pure non risultino espressamente vietati, sono
sottoposti a limiti e condizioni, talvolta stringenti, dal PPTR, e in
specie dalle prescrizioni specifiche di quest'ultimo. 
    In tale contesto, la disposizione censurata,  nel  prevedere  che
detti interventi possano interessare ambiti e immobili  sottoposti  a
vincolo paesaggistico, non fa alcuna menzione del necessario rispetto
anche delle richiamate prescrizioni specifiche  del  PPTR,  ossia  di
quelle prescrizioni che impongono precisi obblighi o divieti inerenti
all'utilizzo e - per cio' che qui rileva -  alla  trasformazione  dei
beni paesaggistici  (norme,  queste  ultime,  mediante  le  quali  si
esplica la funzione precettiva del Piano). 
    Posto il carattere confliggente della normativa censurata con  la
disciplina paesaggistica,  l'omesso  richiamo  al  generale  rispetto
delle prescrizioni specifiche del PPTR non puo'  essere  inteso  alla
stregua di un mero silenzio della legge, colmabile -  come  sostenuto
dalla parte - in  via  interpretativa,  nel  senso  che  la  relativa
disciplina sia implicitamente applicabile, bensi' come una deroga,  o
meglio come la facolta' per i Comuni e i privati, rispettivamente, di
consentire e porre  in  essere  tali  interventi  non  osservando  il
contenuto precettivo del PPTR. 
    4.4.-  La  conclusione  e'   avvalorata,   a   contrario,   dalla
circostanza che la norma censurata si limita a richiedere il rispetto
dei soli «indirizzi» e «direttive» del PPTR: previsione che non  vale
a escludere il rilevato contrasto con il principio di prevalenza  del
Piano paesaggistico, proprio perche' il rinvio e'  circoscritto  alla
parte programmatica del Piano, a traverso la quale  quest'ultimo  non
detta specifiche regole sull'utilizzo e sulla trasformazione dei beni
paesaggistici,   ma   pone   gli   obiettivi   di   qualita'    della
pianificazione. 
    4.5.- Parimente inidonea a  garantire  la  prevalenza  del  Piano
paesaggistico sugli strumenti urbanistici e' la generica  previsione,
contenuta sempre nella disposizione censurata, in base alla quale gli
interventi in questione debbono essere realizzati «utilizzando per le
finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche
storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi». 
    Una  simile  previsione  non  vale   certamente   ad   assicurare
l'osservanza delle prescrizioni del PPTR, e rende  anzi  evidente  il
carattere derogatorio della norma in esame rispetto a queste  ultime.
Il PPTR, laddove ammette  interventi  sui  beni  paesaggistici,  puo'
contemplare una ben piu' ampia e dettagliata serie  di  regole  sulla
loro   trasformazione:   basti   pensare,    a    titolo    meramente
esemplificativo, alle regole sul colore degli edifici, all'obbligo di
rimuovere,  nell'effettuazione   degli   interventi,   gli   elementi
artificiali, ovvero, infine,  al  divieto  di  compromettere  i  coni
visivi. 
    4.6.- Come ha gia' ricordato  questa  Corte,  «la  normativa  sul
Piano  casa,  pur  nella  riconosciuta  finalita'   di   agevolazione
dell'attivita' edilizia, non puo' far venir meno la natura cogente  e
inderogabile delle previsioni del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, adottate  dal  legislatore  statale  nell'esercizio  della
propria competenza esclusiva in  materia  di  "tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali"» (sentenza n. 261 del 2021;  in
senso analogo, sentenza n. 86 del 2019). 
    Anche per tale ragione il PPTR deve essere messo al riparo  dalla
pluralita'  e   dalla   parcellizzazione   degli   interventi   delle
amministrazioni  locali,  che  possono  mettere  in  discussione   la
complessiva ed unitaria efficacia del  Piano  paesaggistico  (fra  le
varie, sentenze n. 261 e n. 74 del 2021, e n. 11 del 2016). 
    5.- Al fine di rimuovere il vulnus costituzionale denunciato, non
e'  peraltro  necessario  eliminare  in  toto  la   norma   censurata
(operazione che ripristinerebbe, nella sua originaria assolutezza, il
divieto di interventi straordinari sugli immobili ricompresi in  aree
soggette a vincolo paesaggistico), ma e'  sufficiente  introdurre  in
essa, con pronuncia a  carattere  additivo,  la  previsione  inerente
all'esigenza di rispetto (anche) delle prescrizioni del PPTR. 
    L'art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge reg. Puglia n.  14
del 2009, nel testo in vigore anteriormente all'abrogazione ad  opera
dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 3  del  2021,  va  dichiarato,
pertanto, costituzionalmente  illegittimo  nella  parte  in  cui  non
prevede che gli interventi edilizi disciplinati  dalla  stessa  legge
regionale  debbano  essere  realizzati  anche  nel   rispetto   delle
specifiche prescrizioni del PPTR. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  6,  comma  2,
lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia  e
per  il  miglioramento  della  qualita'   del   patrimonio   edilizio
residenziale), nel  testo  in  vigore  anteriormente  all'abrogazione
disposta dall'art. 1 della legge Regione Puglia 24 marzo 2021, n.  3,
recante «Modifica all'articolo 6  della  legge  regionale  30  luglio
2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita'
edilizia  e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  patrimonio
edilizio  residenziale)  e  disposizioni  in  materia  di   prezzario
regionale delle opere pubbliche», nella parte in cui non prevede  che
gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge debbano essere
realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano
paesaggistico territoriale della Puglia. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA