COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 5 maggio 2022 

Strada   dei   Parchi    S.p.a.-    Parere    sulla    proposta    di
aggiornamento/revisione del piano economico finanziario relativamente
alla concessione per le tratte autostradali A24-A25 tra il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (concedente) e  la
societa' Strada dei Parchi  S.p.a.  (concessionaria),  presentata  ai
sensi  dell'articolo  43  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  dal
commissario ad acta. (Delibera n. 21/2022). (22A04237) 
(GU n.175 del 28-7-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, e, in particolare, il decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.
111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'  dell'aria  e  proroga  del
termine di cui all'art. 48, commi  11  e  13,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1°
gennaio  2021,  per  «rafforzare  il  coordinamento  delle  politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di
sviluppo sostenibile indicati  dalla  risoluzione  A/70/L.I  adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25
settembre  2015»,  il  CIPE  assuma  «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima
data... in ogni altra disposizione vigente,  qualunque  richiamo  al»
CIPE «deve intendersi riferito al Comitato interministeriale  per  la
programmazione e lo sviluppo economico (CIPESS)»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  delle
convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano  le  concessioni
autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali; 
  Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee  guida
per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'»,  che,  tra
l'altro, ha previsto l'istituzione, presso  questo  stesso  Comitato,
del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito  NARS,  e  8
maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'»; 
  Vista la delibera CIPE 20 dicembre  1996,  n.  319,  con  la  quale
questo Comitato ha definito lo  schema  regolatorio  complessivo  del
settore autostradale e, in particolare, ha  indicato  la  metodologia
del price  cap  quale  sistema  di  determinazione  delle  tariffe  e
stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario, di seguito PEF, da  adottare  da  parte  delle
societa' concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»  che  all'art.
1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il bando pubblicato il 29 novembre 2000, con il quale  l'ANAS
nella qualita' di originaria concedente nell'ambito delle concessioni
autostradali, avviava una procedura di gara ad evidenza pubblica  per
l'affidamento in concessione del  completamento,  la  manutenzione  e
l'esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade A24 e
A25,  Roma  -  l'Aquila  -  Traforo  del  Gran  Sasso  -  Teramo  con
diramazione Torano - Pescara; 
  Considerato che  l'ATI  costituita  da  Autostrade  S.p.a.  e  Toto
S.p.a.,  e'  risultata  aggiudicataria  della  concessione  e  il  20
dicembre 2001 veniva sottoscritta la convenzione di concessione e  in
data 2 settembre 2002, ai sensi dell'art. 37-quinquies della legge 11
febbraio 1994, n. 109, nonche'  delle  previsioni  della  lettera  di
invito come successivamente integrata, e' stata  costituita  societa'
di progetto Strada dei Parchi S.p.a., di seguito  SdP,  ai  fini  del
proprio subentro nella titolarita' del rapporto concessorio; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative  tecniche  per  le  costruzioni  in  zona   sismica»   come
modificata e integrata dalla successiva ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 ottobre 2003, n. 3316; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito
con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286,  e,  in
particolare, l'art. 2 comma 82, il quale prevede  che  «In  occasione
del primo aggiornamento del piano finanziario che  costituisce  parte
della convenzione accessiva  alle  concessioni  autostradali,  ovvero
della prima revisione  della  convenzione  medesima,  successivamente
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro
delle infrastrutture, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  assicura  che  tutte  le  clausole  convenzionali  in
vigore, nonche'  quelle  conseguenti  all'aggiornamento  ovvero  alla
revisione, siano inserite in una  convenzione  unica,  avente  valore
ricognitivo   per   le   parti   diverse    da    quelle    derivanti
dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.  La  convenzione  unica
sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche'  tutti
i relativi atti aggiuntivi»; 
  Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri  in
materia  di   regolazione   economica   del   settore   autostradale,
successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che
ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione
della  delibera  stessa,  criteri  e   modalita'   di   aggiornamento
quinquennale dei PEF; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti  e
le funzioni del NARS; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi  comunitari  e  l'esecuzione  di
sentenze  della  Corte  di  giustizia   delle   Comunita'   europee»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  il
cui art. 8-duodecies comma 2 reca «sono approvati tutti gli schemi di
convenzione con la  societa'  ANAS  S.p.a.  gia'  sottoscritti  dalle
societa'  concessionarie  autostradali  alla  data  del  31  dicembre
2010...»; 
  Considerato l'evento sismico del 6 aprile 2009, che ha  interessato
la maggior parte della Regione Abruzzo ed ha determinato ingentissimi
danni alle infrastrutture del territorio, tra le quali  anche  quelle
delle autostrade A24 e A25 in concessione a SdP; 
  Vista la convenzione unica stipulata tra ANAS S.p.a. e la  societa'
concessionaria SdP in data 18 novembre 2009; 
  Visto l'art. 2, comma 202 della legge  23  dicembre  2009,  n.  191
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» - che ha modificato
l'art. 8-duodecies del decreto-legge, n. 59 del 2008, e in attuazione
di tale norma il concedente e il  concessionario  hanno  adeguato  lo
schema di convenzione unica - per recepire  le  prescrizioni  di  cui
alla delibera CIPE n. 20 del 13 maggio 2010 - con atto di recepimento
sottoscritto in data 22 dicembre 2010 ai  fini  dell'efficacia  dello
schema di convenzione unica; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle  attivita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge  14
novembre 1995, n. 481, l'Autorita' di regolazione dei  trasporti  (di
seguito ART) e, in particolare, l'art. 37 comma 2, lettera  g),  che,
con riferimento al settore autostradale,  attribuisce  all'Autorita',
tra gli altri, i compiti  di  «stabilire  per  le  nuove  concessioni
sistemi tariffari dei pedaggi  basati  sul  metodo  del  price  cap»,
nonche' di «definire gli schemi di concessione da inserire nei  bandi
di gara relativi alla gestione o costruzione»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai  sensi  del  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  seguito  MIT,  e'
subentrato  ad  ANAS  S.p.a.  nella  gestione  delle  autostrade   in
concessione; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale  il  MIT  ha
istituito, nell'ambito del Dipartimento per  le  infrastrutture,  gli
affari generali e il  personale,  la  struttura  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di
cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
recante «Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge  di  stabilita'  2013)»  la  quale,  all'art.  1,  comma  183,
considerata  la  strategicita'   dell'infrastruttura   ai   fini   di
protezione civile e l'esigenza di procedere per le autostrade  A24  e
A25: 
    1. all'adeguamento sismico e alla messa in sicurezza dei viadotti
sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274 del  2003,  n.  3316  del
2003 e successive modificazioni; 
    2. all'adeguamento degli impianti  di  sicurezza  in  galleria  a
norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264,  e  successive
modificazioni; 
    3.  all'adeguamento  alla  normativa  in   materia   di   impatto
ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria; 
    4. alla realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza
del sisma di l'Aquila del 2009; 
  prevede che «ove i maggiori  oneri  per  gli  investimenti  per  la
realizzazione dei citati interventi siano  di  entita'  tale  da  non
permettere il permanere e/o il  raggiungimento  delle  condizioni  di
equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo
di durata della  concessione  stessa,  il  Governo,  fatta  salva  la
preventiva   verifica   presso   la   Commissione    europea    della
compatibilita' comunitaria, rinegozia con la societa'  concessionaria
le  condizioni  della  concessione  anche  al  fine  di  evitare   un
incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza»; 
  Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con  la  quale  questo
Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando,  per
le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera
stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei PEF; 
  Considerato che il 31 dicembre 2013 e'  scaduto  il  primo  periodo
regolatorio  della  concessione  assentita  a  SdP  e,  pertanto,  e'
necessario procedere all'aggiornamento del PEF; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, recante «Codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» disposizione richiamata all'art. 203,  comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei
contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna  -  ai  sensi  del  comma  3  del  menzionato  art.  36  del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, concernente il  regolamento  di  organizzazione
del MIT e visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, che  prevede  che
le funzioni di concedente  della  rete  autostradale  in  concessione
siano svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  Direzioni  generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato, nella seduta del 13 aprile 2015, lo schema  di
protocollo di legalita' del  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere, istituito con decreto 14 marzo 2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  il  citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e,  in
particolare, la parte III relativa ai «Contratti di concessione»; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo  sviluppo»,  convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  21  giugno  2017,  n.  96  e,  in  particolare,  l'art.
52-quinquies che prevede: 
    1. la sospensione dell'obbligo per la societa' concessionaria  di
pagare la rata annuale del corrispettivo  della  concessione  per  il
2015 e il 2016, per  complessivi  111,72  milioni  di  euro,  «previa
presentazione di un piano di convalida per  interventi  urgenti»,  da
approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del MIT; 
    2.  un  conseguente  temporaneo  risparmio  di  spesa,  destinato
«all'immediato avvio dei lavori di  messa  in  sicurezza  antisismica
delle Autostrade A24 e  A25»,  con  il  differimento  della  data  di
esigibilita' del credito; 
    3. il permanere dell'obbligo  della  societa'  concessionaria  di
versare tale importo ad ANAS S.p.a., in tre rate, ognuna dell'importo
37,24 milioni di euro, con scadenza al 31  marzo  di  ciascuno  degli
anni 2028, 2029 e 2030, con maggiorazione  degli  interessi  maturati
calcolati al tasso legale; 
    4. il permanere delle scadenze di  tutte  le  restanti  rate  del
corrispettivo, anch'esse previste come spettanti ad ANAS S.p.a.; 
  Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con  la  quale  questo
Comitato  ha  aggiornato  la  regolazione  economica  delle  societa'
concessionarie autostradali di cui alle delibere CIPE 15 giugno 2007,
n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  e  in  particolare
l'art. 16-bis che prevede: «1. Per lo sviluppo  dei  territori  delle
regioni  Abruzzo  e  Lazio  ed  al  fine  di  consentire  l'immediata
esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza  sulla
tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza
degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, e' autorizzato un
contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021  al
2025 a favore della societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.a..
2. Agli oneri di cui al comma 1,  pari  a  50  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2025,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 3.  Il  valore  degli  interventi  di
ripristino e messa  in  sicurezza  autorizzati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  nonche'  il  contributo  di  cui  al
presente  articolo  sono  riportati  nell'aggiornamento   del   piano
economico-finanziario della societa' concessionaria Strada dei Parchi
S.p.a.; 
  Visto  il  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130,  che  ha
ulteriormente  ampliato  le   competenze   dell'ART,   e   introdotto
disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e,  in
particolare: 
    1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche  competenze
in materia di concessioni autostradali e in merito all'individuazione
dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-ter che «Restano  ferme  le
competenze del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
di  approvazione  di  contratti  di   programma   nonche'   di   atti
convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica»; 
    2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti  o
le revisioni delle convenzioni  autostradali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni
o modificazioni al piano degli  investimenti  ovvero  ad  aspetti  di
carattere  regolatorio  a  tutela  della   finanza   pubblica,   sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  per  i
profili di competenza di cui all'art. 37, comma  2,  lettera  g),  in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti al  CIPE  che,  sentito  il  NARS,  si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Considerato che il 31 dicembre 2018 e' scaduto il  secondo  periodo
regolatorio e, pertanto, e'  necessario  procedere  all'aggiornamento
del PEF; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di  eventi  sismici»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Viste le seguenti delibere dell'ART: 
    1. delibera 18 febbraio 2019,  n.  16,  con  la  quale  l'ART  ha
avviato il procedimento volto a stabilire il «sistema  tariffario  di
pedaggio basato  sul  metodo  del  price  cap  e  con  determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza  quinquennale»  per  una
serie di concessioni fra cui ASPI, avviando,  altresi',  la  relativa
consultazione pubblica; 
    2. delibera 19 giugno 2019, n. 66 con la quale l'ART ha approvato
il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquennale relativo alla convenzione unica tra ANAS S.p.a. e SdP  e
pari al 19,61%; 
  Vista la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  181  del  2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 24 luglio  2019,  con  la
quale la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 52-quinquies del citato decreto-legge n.  50
del 2017; 
  Visto  il  decreto-legge  24  ottobre   2019,   n.   123,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei  territori  colpiti  da  eventi  sismici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
in  particolare,  l'art.   9-tricies   semel   recante   «Sospensione
dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade  A24-A25»,
il quale prevede: 
    1. Nelle more della procedura di cui all'art. 1, comma 183, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019  al  31  dicembre
2021 e comunque non successivamente alla conclusione  della  verifica
della sussistenza delle condizioni per la  prosecuzione  dell'attuale
concessione delle Autostrade A24 e  A25,  ove  tale  conclusione  sia
anteriore alla data del 31 dicembre  2021,  e'  sospeso  l'incremento
delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25, anche  al  fine
di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata  del  periodo  di
sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio  vigenti  alla  data
del 31 dicembre 2017; 
    2.  In  conseguenza  di  quanto  previsto   dal   comma   1,   e'
contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle Autostrade
A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della  concessione  di
cui all'art. 3,  comma  3.0,  lettera  c),  della  convenzione  unica
stipulata il 18 novembre  2009,  relative  agli  anni  2017  e  2018,
ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli  interessi
di dilazione; 
    3. Il concessionario delle Autostrade A24 e A25, al termine della
concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.a.  delle  rate  del
corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con  maggiorazione  degli
interessi maturati  calcolati  al  tasso  legale.  Restano  ferme  le
scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui  all'art.
3, comma 3.0, lettera c), della convenzione  unica  stipulata  il  18
novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.a.; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28  febbraio  2020,  n.  8,  e  in  particolare,  l'art.  35  recante
«Disposizioni in materia di concessioni autostradali»,  il  quale  al
comma 1, prevede che: 
    1.  «In  caso  di  revoca,  di  decadenza  o  di  risoluzione  di
concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle  sottoposte
a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara  per
l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione
dell'art. 36, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le
attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di
investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento; 
    2. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento
del concessionario si applica l'art. 176, comma  4,  lettera  a)  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  anche  in  sostituzione
delle eventuali clausole convenzionali,  sostanziali  e  procedurali,
difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come  nulle  ai
sensi dell'art. 1419, secondo comma, del  codice  civile,  senza  che
possa  operare,  per  effetto  della  presente  disposizione,  alcuna
risoluzione di diritto.  L'efficacia  del  provvedimento  di  revoca,
decadenza o risoluzione della  concessione  non  e'  sottoposta  alla
condizione del pagamento  da  parte  dell'amministrazione  concedente
delle somme previste dal citato art. 176, comma 4, lettera a)»; 
  Viste  le  norme  riguardanti  le  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e,
in particolare: 
    1. il decreto-legge del 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  il  quale  ha
previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»; 
    2.  il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.  40  e,  in  particolare,
l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15  aprile  2020
previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di  organizzazione  del
MIT e visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che ha modificato  la
denominazione della direzione generale che esercita  le  funzioni  di
concedente della  rete  autostradale  in  concessione  in  «Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali», di seguito DGVCA; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in  particolare,  l'art.  5  che  prevede  che  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
  Vista la nota 13 aprile 2017, n. 15294, con  la  quale  il  MIT  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato dell'aggiornamento del PEF che prevede la  proroga
di  dieci  anni  della  durata  della  concessione  e  un  incremento
tariffario annuo costante del 2,5% e  due  scenari  relativamente  al
valore degli investimenti: 
    investimenti per 2.971 milioni di euro,  valore  di  subentro  al
2040 di 6.281 milioni di euro; 
    investimenti per 1.488 milioni di euro,  valore  di  subentro  al
2040 di 2.969 milioni di euro. 
  Vista la nota 16 giugno 2017, n. 11159, con  la  quale  il  MIT  ha
dichiarato di aver  rideterminato  l'importo  degli  investimenti  in
2.465 milioni di euro,  escludendo  gli  interventi  non  contemplati
dalla citata legge n. 228 del 2012 e di aver richiesto un  parere  al
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  avente  ad  oggetto  «la
verifica  dei  criteri  di  priorita'  per  l'adeguamento  sismico  e
dell'efficacia e congruita'  delle  azioni  progettuali  nonche'  dei
costi  degli  interventi»,  necessario  ai   fini   della   pronuncia
dell'Unione europea sulla sostenibilita' del PEF; 
  Vista la nota 24 ottobre 2017, n. 19176, con la  quale  il  MIT  ha
trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  reso
in data 6 ottobre 2017, nel quale, «con  riferimento  agli  specifici
quesiti posti all'attenzione di questo consesso» viene stabilito che: 
    1. le conseguenze degli eventi sismici avvenuti nel  2009  e  nel
2017, rendono necessario un intervento  di  mitigazione  del  rischio
sismico delle opere d'arte esistenti lungo  il  tracciato  delle  due
autostrade citate, fra cui, in particolare, i ponti; 
    2. Il tipo e la natura degli interventi previsti non possono  che
essere attuati secondo un programma improntato a gradualita'; 
  3. fatti salvi gli aspetti connessi alle disponibilita' finanziarie
nel tempo, la programmazione dei lavori nel tempo  deve  contemperare
fra  loro  le  esigenze  di  esercizio  con  quelle  della  sicurezza
dell'infrastruttura, ivi inclusa quella della circolazione; 
  Vista la nota 22 novembre 2017, n. 21323, con la quale  il  MIT  ha
rappresentato la necessita' di istituire un tavolo tecnico di  lavoro
con la partecipazione di tutte le  amministrazioni  competenti  e  la
societa' concessionaria al fine di individuare le ipotesi sostenibili
sotto il profilo tecnico economico  per  la  predisposizione  di  una
nuova proposta di PEF da sottoporre alle Autorita' europee; 
  Vista la nota 13 dicembre 2017, n. 5978 con la  quale  il  NARS  ha
rappresentato al  MIT  le  criticita'  del  PEF  e  ha  condiviso  la
necessita' di verificare, insieme al concessionario,  le  ipotesi  di
PEF compatibili con i profili regolatori, con le norme comunitarie  e
con le esigenze di finanza pubblica; 
  Vista l'informativa resa dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti nella seduta del 22 dicembre 2017, trasmessa  con  nota  19
dicembre 2017, n. 47831, con la quale il Comitato viene informato che
il Ministero ritiene non percorribili le ipotesi di interruzione  del
rapporto concessorio o di un intervento pubblico gestito direttamente
dallo Stato, e ipotizza invece il ricorso alla contribuzione pubblica
per un totale di 800 milioni di euro, con rate annue di  circa  66,66
milioni di euro tra il 2019 e il 2030, in aggiunta  ai  contributi  a
fondo  perduto  gia'  previsti  ex  lege  n.  123  del  2017  recante
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20  giugno
2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita  economica
nel Mezzogiorno». All'esito della «definitiva individuazione di tutte
le  ipotesi  di  Piano  economico   finanziario,   ivi   inclusa   la
quantificazione del contributo pubblico»  e  del  «confronto  con  la
Commissione europea per accertare la compatibilita'  delle  soluzioni
con  le  norme  comunitarie»,  il  MIT  avrebbe  predisposto   l'atto
aggiuntivo alla convenzione e il relativo PEF; 
  Vista l'informativa resa dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti nella seduta del 21 marzo 2018, trasmessa con nota 20 marzo
2018,  n.  9484,  con  la  quale  il  Comitato  viene  informato  che
nell'ambito  del  suddetto  tavolo  tecnico,  tenuto  conto  che   le
simulazioni predisposte dal  concessionario  sono  state  considerate
carenti e non adeguate, le amministrazioni presenti  hanno  condiviso
le  risultanze  di  ulteriori  simulazioni  fondate  su   presupposti
maggiormente sostenibili e  coerenti  con  il  contesto  normativo  e
regolatorio  vigente,   individuando   tra   i   parametri   ritenuti
sostenibili anche i seguenti:  tasso  di  congrua  remunerazione  del
capitale (WACC) pari al massimo a 6,9% sulla base  della  regolazione
del CIPE, un programma di  investimenti  di  3.100  milioni  di  euro
(2.971 milioni di euro per interventi di adeguamento  sismico  e  169
milioni di euro per interventi di manutenzione), l'erogazione  di  un
contributo pubblico fino a 2.000  milioni  di  euro,  una  variazione
tariffaria complessiva annua pari a 3,5%  e  un  valore  di  subentro
ritenuto ammissibile compreso tra 1 e 5 volte l'EBITDA; 
  Vista la nota 13 aprile 2018, n. 6438, con la quale SdP ha  inviato
una nuova relazione accompagnatoria con i relativi allegati; 
  Vista la nota 29 ottobre 2018, n. 5460, con la  quale  il  NARS  ha
inviato al MIT le risultanze dell'audizione di SdP, tenutasi in  data
10 ottobre 2018, e ha invitato il MIT a «verificare, nel  piu'  breve
tempo a disposizione, la possibilita' di addivenire ad una  soluzione
concordata con la  Societa'  concessionaria  e  formulare,  ai  sensi
dell'articolo 43,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011  n.  214,
una proposta  per  procedere,  in  linea  con  la  normativa  vigente
nazionale e comunitaria, chiedendo, tra l'altro, alla  concessionaria
- anche tenendo conto del rilevante contributo pubblico previsto  nel
caso di specie - di  rivedere  la  proposta  del  giugno  2018  e  di
riconsiderare il valore del WACC sulla base di quanto stabilito dalle
deliberazioni regolatorie del CIPE, adeguando conseguentemente  tutti
i parametri economico-finanziari del Piano»; 
  Vista  l'informativa  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti consegnata durante la seduta del  Comitato  del  20  maggio
2019, consegnata in occasione della seduta e acquisita agli atti  del
DIPE con n. 2819 del 21 maggio 2019, con la quale il  Comitato  viene
informato che il MIT ha  comunicato  agli  uffici  della  Commissione
europea l'esito delle  attivita'  svolte  dal  tavolo  di  lavoro  e,
nell'attesa  del  riscontro  da  parte  dei  suddetti   uffici,   con
decreto-legge n. 132 del 2019 e' stata  disposta  l'anticipazione  di
contributi pubblici per la realizzazione di un programma di messa  in
sicurezza urgente, corrispondente all'importo di 192 milioni di euro; 
  Vista la nota della Commissione europea, COMP H1/MF-cda/D (2019)  -
079816, 20 giugno  2019,  con  la  quale  ha  invitato  le  Autorita'
italiane a valutare la possibilita' di un piano di  investimenti  che
non  superi  la  soglia  del  50%  del  valore   della   concessione,
richiamando la Direttiva 2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione. La Commissione ha segnalato infatti che «il  valore  dei
lavori aggiuntivi previsti supera significativamente  la  soglia  del
50% del valore della concessione»; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato  n.  5022  del  17  luglio
2019, in merito all'appello proposto dalla societa' SdP, con la quale
e' stato richiamato l'obbligo del MIT di «adottare  un  provvedimento
espresso che compiutamente concluda il procedimento di  aggiornamento
revisione  del  PEF  entro  il  termine  del  30  ottobre   2019»   e
sottolineato che, ai sensi  della  convenzione  unica  del  2009,  si
configurano due sole  ipotesi  di  conclusione  del  procedimento  di
aggiornamento/revisione del PEF:  «il  raggiungimento  o  il  mancato
raggiungimento dell'accordo», e che in tale ultimo caso  si  potrebbe
determinare  lo  «scioglimento  della  convenzione   secondo   quanto
previsto dall'art. 11 della medesima»; 
  Vista la nota SdP, n. 12241 del 19 luglio 2019,  con  la  quale  la
societa' concessionaria ha trasmesso al MIT una proposta di 5 scenari
diversi, da sottoporre ad approvazione per  l'aggiornamento/revisione
del PEF del  periodo  regolatorio  scaduto  e  per  quello  in  corso
(2019-2023). Tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato  che
obbligava le amministrazioni a concludere il procedimento entro il 30
ottobre 2019, su richiesta del MIT,  il  concessionario  ha  spiegato
che, ai  fini  della  conclusione  del  procedimento,  il  cosiddetto
«scenario  4»  sarebbe  stato  quello  preferibile.   Tale   scenario
prevedeva 3,1 miliardi di euro di investimenti, di cui 2 miliardi  di
euro da  realizzare  tramite  piani  di  convalida  da  coprirsi  con
contributo pubblico, e tra l'altro i seguenti elementi: 
    proroga di dieci anni della concessione (con scadenza posticipata
al 2040); 
    investimenti in tariffa per circa 1,1 miliardi di euro; 
    aumento tariffario del 2,5% annuo per il periodo 2020-2022 e  del
3,27% annuo per il periodo 2023 al 2040; 
    annullamento del prezzo di concessione  residuo  al  31  dicembre
2014; 
    valore  di  subentro  pari  a  965  milioni  di  euro  nel  2040,
corrispondente ad un valore attuale netto di 229 milioni di euro. 
  Visto il parere ART 31 luglio 2019, n. 8, con il quale  l'Autorita'
si e' espressa in merito  alla  proposta  di  aggiornamento  del  PEF
proposto da SdP evidenziando che: 
    allo stato, lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione vigente
e relativi allegati, non sono stati resi disponibili, al di fuori dei
PEF di recente elaborazione; 
    sono state riscontrate alcune difformita'  nell'applicazione  del
sistema tariffario ART,  in  particolare  con  riferimento  a  1)  la
definizione  dei  costi  totali  riferibili  all'anno  base;  2)   la
componente  tariffaria  di  gestione  unitaria;  3)  il   valore   di
efficienza produttiva utilizzato nella formula del price cap e 4)  la
remunerazione del prezzo  di  concessione  all'interno  del  capitale
investito netto; 
    il nuovo termine della concessione, previsto per il 2040,  dovra'
essere sottoposto al parere preventivo delle istituzioni comunitarie; 
    spetta al concedente valutare  la  piena  riconoscibilita'  delle
poste figurative anche alla luce del fatto che nel capitale investito
netto e' stato ricompreso il prezzo di concessione e che lo stesso e'
stato  remunerato  con  un  tasso  superiore  a  quello  previsto  in
concessione; 
  Vista la nota n. 4272 del 31 luglio 2019, con la quale il  DIPE  ha
segnalato  che  era  necessario  ricevere,  la   trasmissione   della
documentazione ancora mancante, e in  particolare,  dello  schema  di
atto aggiuntivo relativo alla proposta di aggiornamento/revisione del
PEF e una relazione  istruttoria  aggiornata  alla  luce  del  parere
dell'ART; 
  Vista la nota NARS n. 4293 del 1° agosto 2019, relativa  agli  atti
della seduta istruttoria, che - oltre  a  ribadire  la  richiesta  di
specifico avviso del MIT sulla proposta, alla luce delle osservazioni
critiche della DGVCA del 22  luglio  2019,  relative  in  particolare
all'annullamento del prezzo  di  concessione,  ai  livelli  tariffari
medio tempore ritenuti non sostenibili, ai criteri di quantificazione
del capitale investito netto e alle modalita' di quantificazione  del
credito da poste figurative -  ha  condiviso  la  necessita'  di  una
pronta  trasmissione  della  proposta,  come  aggiornata  secondo  le
indicazioni dell'ART, al  preventivo  esame  dei  competenti  servizi
della Commissione europea; 
  Vista l'informativa resa dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, nella seduta del 1° agosto 2019,  trasmessa  con  nota  31
luglio 2019, n. 31120, in merito alla proposta di PEF  che  prevedeva
la consultazione della Commissione europea sull'ipotesi presentata in
seduta e, in  particolare,  sulla  compatibilita'  di  un  contributo
pubblico, sulle proposte di annullamento del  valore  di  concessione
residuo, di aumento  del  valore  di  subentro  e  di  proroga  della
concessione, formulati come segue: 
    investimenti pari a circa 3,1 miliardi di euro; 
    2 miliardi di euro da contribuzione pubblica; 
    circa 1,1 miliardi di euro, in  autofinanziamento  a  carico  del
concessionario, con  l'aggiornamento/revisione  del  Piano  economico
finanziario (PEF), secondo le nuove regole emanate dall'ART; 
    l'azzeramento del debito residuo verso ANAS; 
    la proroga della scadenza della concessione di dieci anni; 
    un incremento tariffario del 3,27% all'anno fino  al  2040  e  un
valore di subentro a fine concessione di oltre 1 miliardo di euro; 
  Considerato che in  tale  sede  questo  Comitato  ha  condiviso  le
criticita' espresse nel parere dell'ART e dato indicazioni al MIT  di
sottoporre alla preventiva valutazione della Commissione  europea  la
proposta di PEF, convenendo altresi' sulla necessita' di predisporre,
nelle more del pronunciamento della Commissione europea, un piano  di
convalida per i lavori urgenti di messa  in  sicurezza  della  tratta
autostradale a seguito  del  sisma,  da  approvare  a  cura  del  MIT
prevedendo un cronoprogramma  di  spesa  coerente  con  le  effettive
capacita' di avanzamento dei lavori del concessionario; 
  Vista la nota 25 settembre 2019, n. 36826, con la quale il MIT,  in
relazione  all'aggiornamento  del  PEF  di  SdP,  ha  trasmesso  alla
Commissione europea la documentazione integrativa; 
  Vista la nota della Commissione europea, n. 129287 del  28  ottobre
2019 che ha segnalato la presenza di «criticita' per quanto  riguarda
sia il diritto UE in materia di concessione, sia  il  diritto  UE  in
materia di aiuti di Stato», rilevando il rischio di superamento della
soglia del 50% del valore  della  concessione  di  cui  all'art.  43,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE a causa del piano
di investimenti pari a 3.140 milioni di euro;  gli  effetti  negativi
sulla concorrenza per  l'accesso  alla  gestione  dell'infrastruttura
derivanti  dalla  previsione  di  una  proroga  di dieci  anni  della
concessione,  misura  potenzialmente  idonea  a  generare  anche  una
modifica  sostanziale  al  contratto  di  concessione;  la  possibile
configurazione del contributo pubblico di 2 miliardi  di  euro  quale
aiuto  di  Stato,  nonche'  -  anche  in  tal  caso  -  una  modifica
sostanziale al contratto di concessione; 
  Considerati i principi europei contenuti nella direttiva 2014/23/UE
in merito alla tutela della concorrenza  in  materi  di  concessioni,
alla  durata  delle  stesse  limitatamente  a  un  periodo  di  tempo
necessario al recupero degli investimenti unitamente al  ritorno  del
capitale, principi ribaditi con la sentenza della Corte di  giustizia
C-526/16 del 2019 la quale afferma che «il principio  di  parita'  di
trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva  ostano  a  che,
dopo l'aggiudicazione  di  un  contratto  di  concessione  di  lavori
pubblici,   l'amministrazione   aggiudicatrice   concedente   e    il
concessionario  apportino  alle  disposizioni  del   loro   contratto
modifiche tali  che  dette  disposizioni  presentino  caratteristiche
sostanzialmente diverse rispetto a quelle iniziali. E' quanto avviene
se le modifiche hanno per effetto o di estendere  la  concessione  di
lavori pubblici, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di
alterare  l'equilibrio   economico   contrattuale   in   favore   del
concessionario»; 
  Vista la nota 19 febbraio 2020, n. 4976, con la  quale  il  MIT  ha
rappresentato che la  proposta  di  PEF  (versione  19  luglio  2019)
presentava «elementi di criticita' rilevati dalle Autorita'  italiane
ed europee, tali da precluderne la  favorevole  valutazione»  e  che,
pertanto «in ottemperanza alla predetta decisione  del  Consiglio  di
Stato, la proposta di piano finanziario, risulta non accoglibile.  Il
rigetto della proposta di PEF determina la conclusione  del  relativo
procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 2020,  e,
in particolare,  l'art.  206,  recante  «Interventi  urgenti  per  il
ripristino, la messa in sicurezza  e  l'ammodernamento  delle  tratte
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4  a  seguito  degli
eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche' per la realizzazione di
nuove infrastrutture autostradali»,  che  prevede  la  nomina  di  un
«apposito  Commissario   straordinario   per   l'espletamento   delle
attivita' di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
dei necessari interventi, da  attuare  per  fasi  funzionali  secondo
livelli di priorita' per la sicurezza antisismica, nel  limite  delle
risorse che si rendono disponibili  a  legislazione  vigente  per  la
parte effettuata con contributo pubblico»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
settembre 2020,  con  il  quale  l'ing.  Maurizio  Gentile  e'  stato
nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita'
di  programmazione,  progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica,  delle  Autostrade  A24  e
A25,  nel  limite  delle  risorse  che  si  rendono   disponibili   a
legislazione  vigente,  per  la  parte  effettuata   con   contributo
pubblico, ai sensi dell'art. 206 del citato decreto-legge, n. 34  del
2020; 
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato  n.  2413  del  14  aprile
2020,  con  la  quale  il  giudice  amministrativo  ha  nominato   il
Commissario ad acta per  l'ottemperanza  alla  predetta  sentenza  n.
5022, identificato nella figura del  Capo  del  Dipartimento  per  il
coordinamento  amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato  n.  5020  del  13  agosto
2020, con la quale il giudice  amministrativo  ha  precisato  che  la
previsione di un Commissario straordinario per le  Autostrade  A24  e
A25 non ha fatto venir meno l'obbligo di conclusione del procedimento
di approvazione del PEF demandato al Commissario ad acta, che  dovra'
avvenire in un'ottica di leale collaborazione tra le  amministrazioni
coinvolte e la concessionaria; 
  Vista la nota del 5 luglio 2021, prot. DICA n. 19436, con la  quale
il Commissario ad acta ha proposto una informativa al CIPESS la quale
indicava che: 
    il Commissario straordinario ha stimato in circa 5,1 miliardi  di
euro, entro la  scadenza  della  concessione  nel  2030,  le  risorse
necessarie  per  la  messa  in  sicurezza  antisismica  della  tratta
autostradale A24-A45 e complessivamente di circa 6,5 miliardi di euro
anche oltre tale  scadenza,  a  fronte  dei  quali  sono  attualmente
disponibili 3 miliardi di euro di finanziamenti pubblici; 
    il concessionario ha proposto un PEF che  prevedeva  investimenti
in autofinanziamento a carico del concessionario per 2,1 miliardi  di
euro, un valore di subentro di 4 miliardi di euro, l'accesso a misure
di defiscalizzazione dal valore di circa 2,465 miliardi di euro entro
il 2049, e l'azzeramento del canone ANAS per 653 milioni di euro, che
avrebbe richiesto una modifica normativa; 
    il Commissario ad acta non riteneva vi fossero le condizioni  per
richiedere l'iscrizione all'OdG del CIPESS , poiche' il PEF  proposto
«presuppone che si condivida l'applicabilita'  agli  investimenti  da
realizzare delle disposizioni  sul  finanziamento  di  infrastrutture
mediante  defiscalizzazione,  di  cui  all'art.  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 e, inoltre, presuppone l'entrata in  vigore  di
una  disposizione  normativa,  da  inserire  in  uno   dei   prossimi
provvedimenti legislativi di urgenza, che intervenga sull'obbligo del
concessionario  di  versare   le   rate   del   corrispettivo   della
concessione». 
  Vista la nota DIPE del 29 luglio 2021, n. 4322,  con  la  quale  il
Coordinatore del NARS ha rappresentato al  Commissario  ad  acta  che
risultavano ancora da definire alcuni presupposti fondamentali per la
predisposizione di un'ipotesi di PEF coerente con il quadro normativo
di  riferimento,  segnalando  i   seguenti   elementi   critici:   i)
l'ammortamento  degli  investimenti  completato  nell'anno  2055   e,
dunque, venticinque anni dopo la scadenza della attuale  concessione;
ii) un valore di subentro ipotizzato nel 2030, anno di scadenza della
concessione, di circa 4  miliardi  di  euro;  iii)  l'assunzione  del
mancato  versamento  di  canoni  dovuti  ad  ANAS  nel  corso   della
concessione, sul presupposto inesistente «dell'entrata in  vigore  di
una disposizione normativa» e, pertanto, «alla luce di quanto  emerso
nel corso  delle  audizioni  e  condiviso  dai  rappresentanti  delle
amministrazioni in sede di riunione del  NARS  istruttorio  -  ed  in
particolare  la  necessita'  di  definire  a  cura  del   Commissario
straordinario  il  programma  definitivo  di  riqualificazione  delle
tratte autostradali  e,  in  tale  ambito,  gli  interventi  ritenuti
prioritari, la definizione dei rapporti e il conseguente  riparto  di
attivita' tra il Commissario straordinario e il  concessionario,»  ha
segnalato «la non percorribilita' delle misure  di  defiscalizzazione
per 215 milioni di euro fino al 2030 e di ulteriori 2,25 miliardi  di
euro fino al 2049, nonche' la necessita' di contenere  il  valore  di
subentro  entro  i  limiti  di  compatibilita'  con   la   disciplina
eurounitaria di settore - si rileva che allo stato  risultano  ancora
da definire alcuni presupposti fondamentali per la predisposizione di
una proposta di PEF coerente con il quadro normativo di  riferimento,
sui quali ci si rimette alle pertinenti valutazioni  da  parte  delle
Autorita'   competenti,   comprensive   delle   scelte   in    ordine
all'ammontare di investimenti da effettuare  a  carico  del  bilancio
pubblico e di  ogni  ulteriore  valutazione  riguardo  ai  potenziali
impatti di finanza pubblica»; 
  Vista la nota del 1° ottobre 2021, acquisita al prot. DIPE n.  2329
del 28 aprile 2022, con la quale il Commissario ad acta ha  convocato
per il 4 ottobre  2021,  una  riunione  con  i  rappresentanti  delle
amministrazioni interessate quali il MEF (Gabinetto, Dipartimento del
tesoro e  RGS)  e  la  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali per il MIMS, con lo scopo  di  «acquisire
una definitiva determinazione sulla allegata proposta di PEF, che  il
concessionario ha fatto pervenire al Commissario ad acta il 3  giugno
2021 al fine della successiva sottoposizione al CIPESS - nel caso  di
una sua condivisione - ovvero della comunicazione  al  concessionario
delle  condizioni  alle  quali  formulare  una  nuova  e   definitiva
proposta»; 
  Vista la nota del 13 ottobre  2021,  n.  28687,  con  la  quale  il
Commissario ad acta ha trasmesso alle amministrazioni interessate  il
verbale dell'incontro del 4 ottobre 2021, nell'ambito  del  quale  il
MIMS  ha  rappresentato   che   la   condizione   di   equilibrio   e
sostenibilita' di un PEF si  regge  sui  seguenti  pilastri:  aumento
delle  tariffe;  valore  residuo  della  concessione  (indennizzo  da
subentro);  variazione  del  termine   di   concessione;   contributi
pubblici, osservando che nessuno di  questi  strumenti  appare,  allo
stato, effettivamente utilizzabile e che il Concessionario, dall'anno
2000, non ha  mai  conseguito  utili  e/o  distribuito  dividendi,  e
ritendendo conclusivamente che «i dati di bilancio del concessionario
inducono, pertanto, a ritenere  che  la  proposta  di  PEF  idonea  a
garantire  la  situazione  di  equilibrio  e,  per   tale   via,   la
sostenibilita', debba limitarsi a fare fronte alla gestione operativa
e al  pagamento  del  canone  di  concessione,  escludendo  eventuali
ulteriori oneri legati ad investimenti», e il MEF, nel prendere  atto
di  quanto  esposto   dal   MIMS,   ha   ritenuto   di   «condividere
l'orientamento di proporre di riformulare il  PEF,  escludendo  dallo
stesso i piani di investimenti», conducendo il Commissario ad acta  a
concludere che «tanto gli uffici del MEF quanto  gli  Uffici  tecnici
del MIMS hanno espresso la necessita' di richiedere al Concessionario
una revisione della proposta di PEF, che non includa alcun  piano  di
investimenti»; 
  Vista la nota del 25 ottobre 2021, acquisita al prot. DIPE n.  2329
del 28 aprile 2022 con la quale il Commissario ad acta  ha  convocato
una riunione con SdP  per  il  29  ottobre  2021  per  «esplorare  la
possibilita' di addivenire a una proposta di PEF che  non  prevedesse
alcun piano di nuovi investimenti»; 
  Visto il verbale della riunione tenutasi il 29  ottobre,  acquisito
al prot. DIPE n. 2329 del 28 aprile 2022, fra il Commissario ad acta,
il Commissario Straordinario e i rappresentanti  di  SdP,  dal  quale
emerge  che  il  Commissario   ad   acta,   alla   luce   della   non
percorribilita'  della   precedente   proposta,   ha   invitato   «il
Concessionario a voler considerare ipotesi alternative di PEF, idonee
a  garantire  la  situazione  di  equilibrio  e,  per  tale  via,  la
sostenibilita', ivi inclusa la possibilita' che questo  si  limiti  a
regolare  la  gestione  operativa  e  il  pagamento  del  canone   di
concessione, escludendo eventuali oneri legati ad investimenti» e dal
quale emerge, altresi', che il concessionario nel  rappresentare  «la
assoluta convinzione circa  la  illegittimita'  della  richiesta»  ha
dichiarato la propria disponibilita' a predisporre un progetto di PEF
conforme alle richieste del Commissario ad acta, segnalando,  infine,
che «una ipotesi di PEF a investimento zero postulava  la  conoscenza
di una serie di parametri che spettava alla parte pubblica definire»; 
  Vista la nota 11 novembre 2021, n. 22147, con la quale la  societa'
concessionaria SdP, in riscontro a  quanto  emerso  nel  corso  della
riunione effettuata il giorno 29 ottobre 2021  e  alle  richieste  di
chiarimento  specificate  nel  verbale  della  riunione  stessa,   ha
richiesto  al  Commissario  ad  acta  di  fornire   le   informazioni
necessarie ai fini della predisposizione del PEF; 
  Vista la nota prot. n. 43990 del 30 novembre 2021, con la quale  il
Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili ha trasmesso al Commissario ad  acta  la  nota  prot.  n.
31460 del 29 novembre 2021  con  la  quale  la  competente  direzione
generale - oltre a richiamare la riunione del 4  ottobre  2021  nella
quale MIMS, MEF e Commissario ad acta  hanno  unanimemente  condiviso
gli elementi di criticita' che rendevano non accoglibile la  proposta
di PEF di Strada dei Parchi e ad evidenziare  come,  antecedentemente
alla nomina del Commissario ad  acta,  la  Direzione  generale  e  le
amministrazioni concertanti hanno «ripetutamente  rappresentato  alla
societa' Strada dei Parchi S.p.a., i termini entro cui sviluppare  la
proposta di Piano economico finanziario», segnalando che  le  ipotesi
economiche, finanziarie, tecniche e  giuridiche  dovessero  risultare
coerenti con il complesso dei vincoli risultante dal quadro normativo
e regolatorio vigente - ha riscontrato  le  richieste  di  assunzioni
formulate dal Concessionario, in particolare, in termini  di:  regime
tariffario,  termine  della  concessione,  indennizzo  da   subentro,
previsioni di traffico, effetto straordinario derivante da  COVID-19,
annullamento di debiti verso terzi e piano di manutenzione; 
  Vista la  nota  18  novembre  2021,  n.  31946,  con  la  quale  il
Commissario ad acta ha richiesto una determinazione  da  parte  degli
organi di vertice di MEF e MIMS in ordine a: 
  «formalizzare  espressamente  al  Concessionario  la  richiesta  di
comunicare una proposta  di  PEF  che  non  includa  alcun  piano  di
investimenti, quale condizione indefettibile  di  accoglimento  della
medesima», tenuto conto  «della  rilevantissima  esposizione  cui  un
eventuale diniego del Concessionario esporrebbe la finanza  pubblica,
a titolo di indennizzo da corrispondere  al  Concessionario  medesimo
per la risoluzione anticipata del rapporto (e cio'  indipendentemente
dalle divergenze esistenti tra le parti circa  la  determinazione  di
tale indennizzo)»; 
  «quale sia il contenuto  da  dare  alle  assunzioni  richieste  dal
Concessionario, non competendo  allo  scrivente  organo  definire  la
dinamica di incremento delle tariffe negli anni da venire (se, cioe',
questa debba correlarsi ai costi di gestione  dell'autostrade  ovvero
debba essere, e  in  quale  misura,  «calmierata»),  ne'  essendo  lo
scrivente Commissario ad acta abilitato a identificare e a mobilitare
le eventuali risorse pubbliche occorrenti per conseguire - ove lo  si
desideri - l'obiettivo del contenimento dell'aumento  delle  tariffe,
tenuto anche conto del valore di subentro che si ritenga  ammissibile
approvare». 
  Vista la  nota  10  dicembre  2021,  n.  34297,  con  la  quale  il
Commissario ad acta, in riscontro alla  nota  11  novembre  2021,  n.
22147, ha trasmesso alla  societa'  concessionaria  SdP  la  nota  30
novembre 2021, n. 43990, dell'Ufficio di Gabinetto del MIMS,  nonche'
l'annessa nota 29 novembre 2021, prot. 31460, della DGVCA del MIMS, e
ha indicato «le caratteristiche che un PEF a zero investimenti  deve,
necessariamente, avere ed i valori limite che  i  vari  parametri  di
equilibrio del PEF richiesto debbono assumere»; 
  Vista la nota 16 dicembre 2021, n.  25234,  con  la  quale  SdP  ha
trasmesso al Commissario ad acta la nuova proposta di  PEF  (versione
16 dicembre  2021)  che  non  prevede  investimenti  a  carico  della
societa' medesima, «senza che cio' costituisca acquiescenza» rispetto
alle richieste formulate e «ferme le riserve gia' espresse»; 
  Vista la  nota  22  dicembre  2021,  n.  35540,  con  la  quale  il
Commissario ad acta ha chiesto al MIMS e  al  MEF  «1)  una  verifica
preliminare,   da   parte   degli   Uffici   tecnici    di    Codeste
Amministrazioni,  circa  l'effettiva  rispondenza   del   predisposto
documento ai parametri del PEF e circa  la  sostenibilita'  economico
finanziaria del Piano; 2) una valutazione - la quale,  evidentemente,
non puo' competere allo scrivente Commissario  ad  acta  -  circa  la
sostenibilita' per  l'utenza  dei  proposti  aumenti  tariffari,  con
eventuale indicazione delle misure alternative  idonee  ad  ottenere,
ove  ritenuto  desiderabile,  l'obiettivo  del  calmieramento   delle
tariffe. Cio', in considerazione del fatto che il  Concessionario  si
e' dichiarato disponibile a sviluppare, in tempi brevi, una  proposta
di PEF che preveda incrementi tariffari ridotti (nell'ordine  del  2%
annuo), purche' equilibrati da opportune misure compensative»; 
  Vista la nota 28 dicembre 2021, n. 33797, con la quale il  MIMS  ha
formalizzato alla societa' concessionaria SdP  una  contestazione  di
grave inadempimento  agli  obblighi  concessori,  procedura  ad  oggi
ancora in corso, in base agli esiti di una  Commissione  di  verifica
tecnico-giuridica,  istituita  su  segnalazione   collaborativa   del
Procuratore della Repubblica di l'Aquila; 
  Vista la nota del 29 dicembre 2021,  n.  33873,  con  la  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
evidenzia che «sulla base delle suindicate ipotesi  l'equilibrio  del
Piano economico finanziario e' assicurato  esclusivamente  attraverso
il  riconoscimento  di   un   significativo   incremento   tariffario
quantificato  in  +15,81%  annuo  dal  2022  al  2030»  e  che  «tale
variazione tariffaria denota chiari limiti di  sostenibilita',  anche
in ragione del  livello  tariffario  attualmente  applicato,  nonche'
delle   istanze   manifestate   dai   rappresentanti    degli    enti
territoriali»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per   il   triennio   2022-2024»,   che   introduce   un
finanziamento pubblico aggiuntivo per investimenti su SdP A24/A25  di
1 miliardo di euro, che ha portato  lo  stanziamento  complessivo  di
fondi pubblici per la ristrutturazione della tratta autostradale a  4
miliardi di euro. 
  Vista la nota 18 gennaio 2022, prot.  n.  9000,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello
Stato, ha preso atto che il MIMS ritiene  che  la  proposta  comporta
«criticita' legate alla limitata capacita' di  autofinanziamento  del
concessionario, connessa  alla  ridotta  domanda  di  traffico  e  al
livello  tariffario  difficilmente  sostenibile»,  ponendo   altresi'
l'attenzione sulla necessita' di un'attenta valutazione in merito  ai
criteri di calcolo del  credito  da  poste  figurative  adottati  dal
concessionario, e ha rinviato «alle opportune valutazioni in tema  di
politiche tariffarie» quanto richiesto dal Commissario ad acta  circa
«la eventuale disponibilita' al finanziamento di misure  di  sostegno
volte a  compensare  in  tutto  o  in  parte  il  mancato  incremento
tariffario»; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  elettrico»  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25  e,  in  particolare,
l'art. 24 che ha prorogato al  31  ottobre  2022  i  termini  per  la
definizione  del  procedimento   di   aggiornamento   dei   PEF   dei
concessionari autostradali, predisposti in conformita' alle  delibere
adottate dall'ART; 
  Vista la nota del 31 gennaio 2022, prot. DICA  n.  2597  (acquisita
agli atti del DIPE in pari data con prot. n. 410), con  la  quale  il
Commissario ad acta ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  di
questo Comitato della proposta di PEF comunicata  dal  concessionario
SdP, il quale segnala di non condividerla,  ai  sensi  dell'art.  43,
comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge del 22
dicembre  2011,  n.  214,  proposta  che  non  prevede   investimenti
aggiuntivi a carico del concessionario, che prevede aumenti tariffari
del 15,81% all'anno fino al 2030 e  un  valore  di  subentro  di  565
milioni di euro. Il  concessionario,  in  alternativa  all'incremento
tariffario, ha formulato l'ipotesi di misure  compensative  a  carico
dell'erario pubblico  e  ha  confermato  di  non  ritenere  legittima
l'ipotesi a zero investimenti richiesta; 
  Vista la nota 18 febbraio 2022, n.  879,  con  la  quale  il  DIPE,
rilevando l'assenza dello schema di atto aggiuntivo e  rimettendo  al
Commissario ad  acta  le  valutazioni  in  merito,  ha  richiesto  al
Commissario stesso ulteriore documentazione istruttoria  relativa  al
parere dell'ART,  da  rendersi  ai  sensi  del  citato  art.  43  del
decreto-legge n. 201 del 2011, e ai PEF in formato elettronico; 
  Vista la nota del 28 febbraio  2022,  n.  5867,  con  la  quale  il
Commissario ad acta ha tramesso il PEF  all'ART,  rappresentando  che
fosse opinione  dello  stesso  Commissario  ad  acta  che  lo  schema
dell'atto aggiuntivo avrebbe potuto utilmente essere  predisposto  «a
valle» dell'eventuale valutazione positiva del PEF da parte di questo
Comitato, essendo peraltro dubbio che  la  predisposizione  dell'atto
aggiuntivo rientri tra le competenze del Commissario ad  acta,  quali
definite dalla decisione del Consiglio di Stato che lo ha istituito; 
  Vista la nota dell'8 marzo 2022, n. 4586, con  la  quale  l'ART  ha
formulato  una  serie  di   richieste   istruttorie   e   documentali
propedeutiche all'emissione  del  richiesto  parere,  segnalando  tra
l'altro  che  la  documentazione  inviata  dal  Commissario  non   e'
esaustiva e non consente il corretto svolgimento  dell'istruttoria  e
in  particolare   di   verificare   l'effettivo   inserimento   delle
disposizioni relative al nuovo sistema tariffario e che  il  notevole
incremento tariffario  contemplato  nel  PEF  (crescita  annuale  del
15,81% a partire dal 2022 per arrivare nel 2030 ad un pedaggio  medio
che ammonterebbe al 375% di quello oggi vigente) pone  seri  problemi
di sostenibilita' per l'utenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
2022 con il quale l'Avvocato  dello  Stato  Marco  Corsini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita'
di  programmazione,  progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo  livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica,  delle  Autostrade  A24  e
A25,  nel  limite  delle  risorse  che  si  rendono   disponibili   a
legislazione  vigente,  per  la  parte  effettuata   con   contributo
pubblico, ai sensi dell'art. 206 del citato decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34; 
  Vista la nota  del  6  aprile  2022,  n.  9288,  con  la  quale  il
MIMS-DGVCA ha rappresentato all'ART - tenuto  conto  che  il  mandato
conferito al Commissario ad acta si sostanzia  nell'accertamento  dei
presupposti per «addivenire alla  conclusione  del  procedimento»  di
«aggiornamento /revisione  del  Piano  economico  finanziario»  -  di
ritenere preminente, in tale fase e  nel  rispetto  delle  rispettive
prerogative,  una  verifica  sulla  sostenibilita'  delle  condizioni
economico - finanziarie indicate da SdP; 
  Vista la nota del  13  aprile  2022,  n.  9996,  con  la  quale  il
MIMS-DGVCA ha rappresentato al Commissario ad acta di aver  riportato
all'ART  elementi  informativi   aggiuntivi   sulle   fasi   salienti
intervenute e sui parametri caratterizzanti la proposta di PEF ed  e'
stata segnalata l'esigenza, tenuto anche conto del mandato  conferito
al Commissario ad acta, di procedere alla valutazione della  proposta
di PEF in tempi ristretti,  sulla  base  degli  elementi  attualmente
disponibili, consentendo in tal modo  all'amministrazione  l'adozione
di ogni provvedimento conseguente; 
  Vista la nota del 21 aprile 2022, n. 10854, con la quale  l'ART  ha
rappresentato di essere ancora in attesa degli elementi necessari per
procedere al rilascio del parere di competenza, rilevando altresi' la
mancanza di  ogni  riferimento  utile  in  merito  agli  esiti  delle
attivita'  di  verifica   sulla   sostenibilita'   delle   condizioni
economico-finanziarie indicate da SdP  nell'ultima  proposta  di  PEF
formulata; verifica che, in quanto attinente in  primis  al  rapporto
tra concedente e  concessionario,  non  spetta  direttamente  all'ART
svolgere; 
  Vista la nota del 27 aprile 2022, n. 11955 (acquisita agli atti del
DIPE il  28  aprile  2022  con  prot.  n.  2329),  con  la  quale  il
Commissario ad acta ha chiesto nuovamente l'iscrizione all'ordine del
giorno di questo Comitato, la valutazione del PEF ai sensi  dell'art.
43,  comma  1,  del  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la nota del 3 maggio 2022, n.  2423,  con  la  quale  SdP  ha
trasmesso al Commissario ad acta una serie  di  elementi  concludendo
che «ove anche questo PEF dovesse presentare una qualunque criticita'
[...] la stessa sarebbe dovuta esclusivamente a fatto  riconducile  e
imputabile al concedente  (e  a  codesto  Commissario),  avendo  esso
stesso determinato e dettato i principi e tutti i criteri applicativi
del PEF a  zero  investimenti»  e  che  pertanto  «la  scrivente  non
avallera' mai la tesi che sia impossibile individuare  un  nuovo  PEF
idoneo per la concessione in oggetto» o che si possa  «comprovare  al
Consiglio di Stato che il compito da questo affidato  al  Commissario
ad acta sia impossibile da raggiungere»; 
  Vista la nota del 3 maggio 2022, prot. DICA n. 12455, con la  quale
il Commissario ad acta ha replicato alla nota di SdP assicurando  che
«le circostanze nelle  quali  e'  maturata  [...]  l'ipotesi  di  PEF
predisposta   dalla   Vs   Spett.le   Societa'   [...]   sono   state
esaustivamente  rappresentate  a  tutti  i  soggetti»  coinvolti  nel
procedimento; 
  Visto il parere NARS n. 1 del 4 maggio 2022, che ha evidenziato che
il PEF iscritto all'ordine del giorno del Comitato non risulti idoneo
a costituire allegato alla convenzione unica della concessione di cui
trattasi   e    segnala    l'impossibilita'    di    procedere    con
l'aggiornamento/revisione  del  PEF,  per  le  evidenti   criticita'.
Analogamente ha rappresentato l'inammissibilita' sia  delle  proposte
pervenute  dal  2014  al  2020,  che  della  proposta  ricevuta   dal
Commissario ad acta e trasmessa al CIPESS il 5 luglio 2021, e che  il
tentativo operato nel continuativo sforzo di rinegoziazione da  parte
del Commissario ad acta, coadiuvato da MIMS e MEF, di  richiedere  al
concessionario un PEF senza investimenti comporta,  tra  l'altro,  un
insostenibile aumento tariffario del  15,81%  all'anno,  «nonche'  la
formazione di un non trascurabile valore di subentro al termine della
concessione, sulla base di assunzioni ed elaborazioni (peraltro)  non
verificate dall'ART e che non trovano il  pieno  riconoscimento,  nei
dati ivi rappresentati, da parte dei soggetti pubblici competenti»; 
  Preso atto delle risultanze  dell'istruttoria  e,  in  particolare,
che: 
  sotto il profilo tecnico-procedurale: 
      1. a seguito del complesso e lungo iter istruttorio  richiamato
in premessa e riassunto nelle informative inoltrate a questo Comitato
negli anni dal 2017 al 2019, il concessionario ha trasmesso  al  MIT,
il 19 luglio 2019, una proposta contenente cinque scenari diversi per
l'aggiornamento/revisione del PEF del periodo regolatorio  scaduto  e
di  quello  in  corso  (2019-2023),  spiegando  che,  ai  fini  della
conclusione del procedimento,  il  cosiddetto  «scenario  4»  sarebbe
stato quello preferibile; 
      2. l'ART con il suddetto parere n. 8 del 31  luglio  2019,  nel
rilevare  preliminarmente  la  mancanza  dell'atto   aggiuntivo,   ha
rappresentato  alcune  criticita'   nell'applicazione   del   Sistema
tariffario ART, in particolare con riferimento alla  definizione  dei
costi totali riferibili all'anno base, alla componente tariffaria  di
gestione unitaria, al  valore  di  efficienza  produttiva  utilizzato
nella formula del price  cap  e  alla  remunerazione  del  prezzo  di
concessione all'interno del Capitale investito netto, e  ha  invitato
il concedente a valutare gli aspetti relativi alle  poste  figurative
valorizzate nel PEF, evidenziando inoltre che il nuovo termine  della
concessione, previsto per il 2040, dovra' essere sottoposto al parere
preventivo delle istituzioni comunitarie; 
      3. questo Comitato  e'  stato  informato,  in  occasione  della
seduta del 1° agosto 2019 in merito alla proposta  di  PEF  trasmessa
dal concessionario il 31 luglio 2019 che prevede: investimenti pari a
circa  3,1  miliardi  di  euro,  di  cui  2  miliardi  di   euro   da
contribuzione  pubblica   e   circa   1,1   miliardi   di   euro   in
autofinanziamento a  carico  del  concessionario;  l'azzeramento  del
debito  residuo  verso  ANAS;  la  proroga   della   scadenza   della
concessione di dieci anni; un incremento tariffario  del  2,5%  annuo
per il periodo 2020-2022 e del 3,27% annuo per il periodo 2023-2040 e
un valore di subentro a fine concessione di oltre 1 miliardo di euro; 
      4. a seguito della suddetta ordinanza del Consiglio di Stato n.
2413 del 2020, e' stato  nominato  un  Commissario  ad  acta  per  la
definizione del procedimento di aggiornamento del PEF. Il Commissario
ad acta con nota 5 luglio 2021, prot. DICA n. 19436, ha proposto  una
informativa a questo Comitato; 
      5. con la nota n. 4322 del 29 luglio 2021, il Capo del DIPE, in
qualita' di coordinatore del NARS, ha  riscontrato  la  richiesta  di
informativa, prendendo atto di  quanto  nella  stessa  evidenziato  e
rappresentando la necessita' che alcuni  aspetti  del  PEF  venissero
valutati dai soggetti coinvolti nel procedimento,  nel  perseguimento
dell'interesse pubblico. Infatti, il PEF allegato alla  richiesta  di
tale informativa presentava un piano di  investimenti  a  carico  del
concessionario dell'ordine di 2,1 miliardi di  euro,  basato  su  uno
scenario di interventi complessivi dal costo di circa 6,5 miliardi di
euro stimato dal Commissario straordinario, in significativo  aumento
rispetto  a  precedenti  ipotesi   considerate   in   passato   dalle
amministrazioni  e  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici.
Inoltre tra gli ulteriori elementi del  PEF,  vi  era  un  valore  di
subentro ipotizzato nel 2030, anno di scadenza della concessione,  di
circa  4  miliardi  di  euro;  l'utilizzo  delle  misure  agevolative
fiscali, per  il  tramite  dello  strumento  della  defiscalizzazione
(previsto dall'art. 18 della citata legge n. 201 del 2011 e  regolato
dalla delibera  CIPE  n.  1  del  2013,  la  quale  tuttavia  esclude
l'utilizzo delle  misure  di  defiscalizzazione  per  le  opere  gia'
entrate in esercizio) per 215 milioni di  euro  fino  al  2030  e  di
ulteriori 2,25 miliardi di euro fino al  2049,  nonche'  l'assunzione
del mancato versamento di canoni  dovuti  ad  ANAS  nel  corso  della
concessione, sul presupposto inesistente «dell'entrata in  vigore  di
una disposizione normativa»; 
      6. successivamente in  data  29  ottobre  2021,  a  seguito  di
interlocuzioni avvenute tra il Commissario ad acta, il MIMS, il  MEF,
e' stato richiesto a SdP «di voler considerare ipotesi alternative di
PEF, idonee a garantire la situazione di equilibrio, ivi  inclusa  la
possibilita' che questo si limiti a regolare la gestione operativa  e
il pagamento del canone di concessione,  escludendo  eventuali  oneri
legati ad investimenti»; 
      7. SdP in data 16 dicembre 2021 ha, pertanto, trasmesso un  PEF
senza investimenti a carico della societa' medesima; 
      8. successivamente, con la nota 22 dicembre 2021, n. 35540,  il
Commissario ad acta ha chiesto ai Ministeri competenti  una  verifica
preliminare circa l'effettiva rispondenza del  predisposto  documento
ai parametri del PEF e circa la sostenibilita' economico  finanziaria
del Piano, nonche' una valutazione in merito alla sostenibilita'  per
l'utenza dei proposti aumenti tariffari; 
      9.  con  nota  29  dicembre  2021,  n.  33873,   il   MIMS   ha
rappresentato che «l'equilibrio del Piano  economico  finanziario  e'
assicurato  esclusivamente  attraverso  il   riconoscimento   di   un
significativo incremento tariffario quantificato in +15,81% annuo dal
2022 al 2030.» Inoltre  «Tale  variazione  tariffaria  denota  chiari
limiti di sostenibilita' anche  in  ragione  del  livello  tariffario
attualmente  applicato  nonche'   delle   istanze   manifestate   dai
rappresentanti  degli  Enti  territoriali»  e  ha  indicato  che  «il
raggiungimento delle condizioni di equilibrio economico attraverso un
livello tariffario difficilmente sostenibile anche in  considerazione
delle limitate percorrenze alternative e delle  potenziali  riduzione
di ricavi che conseguirebbero ad un ulteriore incremento  di  tariffa
(effetto noto come: curva di abbandono)»; 
      10. con nota 18 gennaio 2022, n. 9000, il MEF ha riscontrato la
richiesta del Commissario ad acta, evidenziando la  necessita'  delle
verifiche  tecniche  del  Ministero  concedente  «in  relazione  alla
valutazione della coerenza  dei  parametri  di  input  assunti  dalla
Societa' ai fini dell'elaborazione del PEF con il quadro normativo  e
regolamentare di  riferimento»  e,  in  particolare,  «in  merito  ai
criteri di calcolo del  credito  da  poste  figurative  adottati  dal
concessionario, anche alla luce dello studio condotto al riguardo dal
Politecnico di Milano nel febbraio 2020  su  richiesta  del  medesimo
Ministero, nonche' alla corrispondente quantificazione dei valori  di
output - e specificatamente del livello tariffario di equilibrio - in
grado    di    restituire    una     condizione     di     equilibrio
economico-finanziario del PEF». Tale verifica si rende necessaria  in
quanto «a fronte  del  valore  delle  poste  figurative  stimato  dal
Politecnico di Milano, al 31 dicembre 2019, in una forchetta compresa
tra 236,7 e 381,6 milioni di euro,  la  Societa'  quantifica  (al  31
dicembre 2020) detto credito di poste figurative in 734,5 milioni  di
euro, riportando che tale valore e' asseverato da  primaria  societa'
di revisione indipendente. La  quantificazione  di  un  minor  valore
delle poste figurative determinerebbe  un  adeguamento  annuale  piu'
contenuto  della  componente  tariffaria  di  costruzione».  Il   MEF
rappresenta inoltre «la necessita' di concludere il  procedimento  di
aggiornamento   del    PEF,    ritenendo    pertanto    condivisibile
l'orientamento espresso dal Commissario ad acta di  volere  procedere
nell'iter   di   approvazione   del   Piano    economico-finanziario,
sottoponendo alle valutazioni del CIPESS»,  anche  in  considerazione
che «eventuali interventi di sterilizzazione, in tutto  o  in  parte,
del livello tariffario applicato all'utenza potranno comunque  essere
valutati sul piano politico anche successivamente al  perfezionamento
dell'iter di approvazione del PEF»; 
      11. con nota 31 gennaio 2022, n. 2597, il Commissario  ad  acta
ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno  di  questo  Comitato
della proposta di PEF senza investimenti a carico del  concessionario
che prevede aumenti tariffari del 15,81% all'anno fino al 2030  e  un
valore di subentro di 565 milioni  di  euro.  Il  concessionario,  in
alternativa all'incremento  tariffario,  ha  formulato  l'ipotesi  di
misure compensative a carico dell'erario pubblico e ha confermato  di
non ritenere legittima l'ipotesi a zero investimenti richiesta; 
      12. con nota 18 febbraio 2022, n. 879,  il  DIPE  ha  richiesto
documentazione integrativa, tra cui il parere dell'ART; 
      13.  la  conseguente  proposta  del  concessionario  e'   stata
trasmessa dal Commissario ad acta all'ART  al  fine  dell'espressione
del parere di competenza; 
      14. con nota 8 marzo 2022, n.  4586,  l'ART  ha  formulato  una
serie  di   richieste   istruttorie   e   documentali   propedeutiche
all'emissione del parere, segnalando,  tra  l'altro,  l'incompletezza
della  documentazione  inviata  dal  Commissario  e   di   verificare
l'effettivo inserimento delle disposizioni relative al nuovo  sistema
tariffario e che il notevole incremento  tariffario  contemplato  nel
PEF pone seri problemi di sostenibilita' per l'utenza; 
      15. con successive note del 6 aprile 2022, n. 4586, e 13 aprile
2022, n. 9996, il MIMS ha, rispettivamente, rappresentato all'ART  di
ritenere preminente in tale fase e,  nel  rispetto  delle  rispettive
prerogative,  una  verifica  sulla  sostenibilita'  delle  condizioni
economico - finanziarie indicate  da  SdP,  e  ha  riportato  all'ART
ulteriori elementi informativi; 
      16.  con  nota  del  21  aprile  2022,  n.  10854,   l'ART   ha
rappresentato di essere ancora in attesa degli elementi necessari per
procedere al rilascio del parere di competenza, rilevando inoltre  la
mancanza di  ogni  riferimento  utile  in  merito  agli  esiti  delle
attivita'  di  verifica   sulla   sostenibilita'   delle   condizioni
economico-finanziarie indicate da SdP  nell'ultima  proposta  di  PEF
formulata; 
      17. con nota 27 aprile 2022, n. 11955, il Commissario ad  acta,
in assenza del suddetto parere ART,  ha  reiterato  la  richiesta  di
iscrizione  all'OdG  del  CIPESS,  inviando  la   propria   relazione
istruttoria aggiornata, corredata dei relativi allegati; 
      18. il parere NARS n. 1 del 4 maggio 2022 ha evidenziato che il
PEF iscritto all'OdG del Comitato non risulti, allo stato,  idoneo  a
costituire allegato alla convenzione unica della concessione  di  cui
trattasi e segnala inoltre l'impossibilita' - allo stato degli atti -
di procedere con l'aggiornamento/revisione del PEF, per  le  evidenti
criticita' ivi descritte, e che,  tenuto  conto  della  ricostruzione
della   vicenda   dall'anno   2014   ad   oggi,   le   proposte    di
aggiornamento/revisione del PEF, elaborate a cura del  concessionario
nel corso del tempo, si sono  costantemente  caratterizzate  per  una
valutazione di  loro  non  ammissibilita'  espressa  da  parte  delle
amministrazioni interessate nelle diverse sedi e nei diversi periodi,
per le seguenti principali motivazioni spesso  anche  cumulativamente
argomentate: 
        di incompatibilita' con il quadro regolatorio applicabile; 
        di non conformita' con la legislazione vigente; 
        di insostenibilita' per la finanza pubblica; 
        di non sostenibilita' tariffaria; 
        oltre a segnalare le  carenze  documentali  e  procedimentali
descritte nel parere, tra le quali l'assenza agli atti  dello  schema
di atto  aggiuntivo  e  dei  relativi  allegati,  ad  esclusione  dei
PFF/PFR, e del parere della competente ART; 
  sotto l'aspetto economico-finanziario: 
      1. il PEF (datato 16 dicembre 2021) si sviluppa su un orizzonte
temporale di dieci anni (dal 2021 al 2030, con 2019 anno base e  2020
anno ponte); 
      2. il Capitale investito netto (CIN) iniziale  al  31  dicembre
2013 e' stato calcolato dalla societa' in 1.000,2 milioni di euro, al
lordo del prezzo di concessione non ammortizzato. Il CIN al netto del
prezzo di concessione considerato nel PFR all'anno ponte 2020  e'  di
571 milioni di euro,  ma  la  modalita'  di  calcolo  presenta  delle
criticita' segnalate dai Ministeri competenti, dall'ART e dal NARS; 
      3. il saldo delle poste figurative per il periodo 2014-2020  e'
stato calcolato dalla societa' concessionaria  fino  al  31  dicembre
2020, in un valore pari a 734,5 milioni di euro,  benche'  il  report
specialistico del Politecnico di  Milano  lo  aveva  stimato,  al  31
dicembre 2019, in una forchetta compressa tra 236,7 e  381,6  milioni
di euro; 
      4. non sono previsti investimenti a carico del  concessionario,
essendo il PEF  basato  sull'ipotesi  che  gli  investimenti  per  la
riqualificazione dell'intero corridoio autostradale dovrebbero essere
realizzati da parte del commissario  straordinario,  interamente  con
fondi pubblici; 
      5. il tasso di remunerazione di capitale investito nominale, di
seguito WACC, e' pari al 7,09%, come individuato dalla  delibera  ART
n. 66 del 2019; 
      6. nel PEF il TIR nominale da sistema tariffario previgente  e'
individuato pari al 8,28%,  sulla  base  di  ipotesi  che  presentano
profili  di  criticita'  segnalate  nel   corso   del   tempo   dalle
amministrazioni competenti e dal NARS; 
      7. il fattore  di  efficientamento  pari  al  19,61%,  definito
dall'ART,  viene  raggiunto  nell'arco  di  due  periodi   regolatori
(2021-2030), prevedendo un efficientamento  annuale  pari  al  2,16%,
poiche' il concessionario  ha  ritenuto  che  «non  e'  raggiungibile
nell'arco  di  un  solo  quinquennio  considerando   le   limitazioni
normative e regolamentari che la Societa' deve rispettare»; 
      8. il tasso di inflazione considerato nel PEF e' pari all'1,50%
per il 2021-2030; 
      9. le tariffe per veicoli leggeri classe  A  crescono  da  7,99
centesimi di euro/Km nel 2021 a 29,935 centesimi di euro/Km nel  2030
e, per veicoli pesanti da 18,820 centesimi  di  euro/Km  nel  2021  a
70,509 centesimi di euro/Km nel 2030, con  un  incremento  tariffario
linearizzato annuo del 15,81%; 
      10. le stime di  traffico,  che  prevedono  un  incremento  del
traffico stimato da 1.705,180 milioni di veicoli per  chilometro  nel
2021  a  2.102,970  milioni  di  veicoli  nel  2030,  ad  un  livello
significativamente superiore  al  livello  pre-COVID  (1.927,783  nel
2019), e forniscono i dati a consuntivo sul 2020, anno nel  quale  si
sono  realizzati  i  maggiori  impatti  di  riduzione  del   traffico
autostradale dovuti alla pandemia da COVID-19. Il tasso  di  crescita
annuale composto (CAGR) del traffico del periodo 2019 (Anno  Base)  -
2030 (fine concessione di SdP) e' 0,25%;  non  e'  rilevabile  se  le
previsioni di traffico, sviluppate  dalla  societa'  STEER  e  datate
marzo 2021, tengano conto della riduzione della domanda  di  transito
che verrebbe causata dall'aumento previsto delle tariffe tra il  2021
e il  2030  (+275%  per  i  veicoli  leggeri),  cosiddetta  curva  di
abbandono, oltre che del calo in corso della popolazione di  Lazio  e
Abruzzo (complessivamente circa -100.000 persone tra  il  2017  e  il
2022, secondo i dati Istat); 
      11. aumento dei ricavi da pedaggio da 147,933 milioni  di  euro
nel 2021 a 683,524 milioni di euro nel 2030, pari a +362% (il livello
pre-COVID del 2019 era di 162,592 milioni di euro); 
      12. valore di subentro al 2030 di 565 milioni di euro; 
      13. quantificazione effetto COVID dal concessionario in  43,374
milioni di euro, relativamente ai soli mesi  marzo-giugno  del  2020,
cui si aggiungono 16,228 milioni nel 2021 («ricavi COVID 2021»),  che
il  concessionario  propone  di  coprire  includendoli  tra  i  costi
imputati nella componente della tariffa oneri integrativi; 
      14. costi di manutenzione ordinaria di 28,185 milioni  di  euro
all'anno dal 2022 al 2030, che secondo il concessionario non  tengono
conto di maggiori  oneri  manutentivi  derivanti  dai  ritardi  nella
realizzazione di investimenti, e interventi di  natura  straordinaria
che andrebbero finanziati separatamente e in aggiunta e per  i  quali
sollecita contributi pubblici  o  compensazione  con  altri  oneri  a
carico del concessionario; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE
20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», cosi' come
modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020,
n. 79, recante «Regolamento interno  del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Considerato che dal 2014 ad oggi, a fronte di elevati costi per  la
messa in sicurezza antisismica  dell'infrastruttura  e  del  limitato
traffico autostradale,  il  concessionario  ha  formulato  molteplici
proposte di aggiornamento/revisione del PEF,  costantemente  ritenute
non ammissibili dalle varie amministrazioni  competenti  nelle  varie
sedi per  una  combinazione  variabile  di  ragioni,  perche'  o  non
conformi alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento  o  al
quadro regolatorio, o  per  la  non  sostenibilita'  per  la  finanza
pubblica,   direttamente   o   indirettamente,   e/o   per   la   non
sostenibilita'  tariffaria,  e/o  perche'  includevano  proposte   di
azzeramento  dei  debiti  nei  confronti  di  ANAS  o  richieste   di
contributi pubblici diretti o di elevati valori di  subentro  a  fine
concessione e che l'ART e la  Commissione  europea,  quando  si  sono
espresse sulle diverse proposte, hanno  rappresentato  criticita'  in
merito e che le precedenti informative rese a questo  Comitato  hanno
reso conto delle numerose proposte discusse  in  contraddittorio  tra
concessionario e concedente; 
  Vista  la  nota  del  5   maggio   2022,   n.   2484,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
seguito  MEF,  posta  a  base  dell'odierna  seduta   del   Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  su proposta del Commissario ad acta; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma  10,  della  legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e  integrazioni,  il
Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri.  In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   Enrico
Giovannini, risulta essere, tra i presenti,  il  Ministro  componente
piu' anziano e che, dunque, svolge  le  funzioni  di  Presidente  del
Comitato,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma   12-quater   del   citato
decreto-legge n. 32 del 2019, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Considerato il dibattito svoltosi in  seduta,  con  la  valutazione
negativa  rispetto  alla  proposta  di  Piano  economico  finanziario
manifestata dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibile e dal rappresentante del Ministro dell'economia  e  delle
finanze e la segnalazione  da  parte  del  Presidente  della  Regione
Abruzzo  sull'insostenibilita'  per   la   popolazione   dell'aumento
tariffario ipotizzato nella proposta di PEF in questione; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1  del  decreto-legge  n.  201  del
2011, e facendo proprie le considerazioni e le conclusioni del parere
NARS n. 1 del 2022, e' formulato parere sfavorevole  in  ordine  alla
proposta in oggetto di aggiornamento/revisione  del  Piano  economico
finanziario  alla  luce  di  quanto  sopra,   cio'   in   linea   con
l'inammissibilita'  delle  proposte  di  aggiornamento/revisione  del
Piano economico finanziario presentate dal concessionario dal 2014 ad
oggi, tutte  caratterizzate  da  diverse  combinazioni  di  rilevanti
criticita' in ordine alla  sostenibilita'  degli  impatti  diretti  o
indiretti sulla finanza pubblica e dei profili tariffari, nonche'  in
ordine alle condizioni  di  compatibilita'  rispetto  alla  normativa
nazionale e comunitaria e al quadro regolatorio di riferimento. 
  2. Il MIMS provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato,
la conservazione dei documenti relativi alla concessione in esame. 
    Roma, 5 maggio 2022 
 
                                                  Il Ministro         
                                             delle infrastrutture     
                                        e della mobilita' sostenibili 
                                          con funzioni di Presidente  
                                                   Giovannini         
Il Segretario 
   Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1153