MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2022 

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e promozione del  Crudo
di Cuneo a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24
aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art.  14,  comma  15,  della
legge 21  dicembre  1999,  n.  526  per  la  DOP  «Crudo  di  Cuneo».
(22A04227) 
(GU n.176 del 29-7-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
- n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale,  in  attuazione  dell'art.
14,  comma  16,  della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero; 
  Visto il decreto ministeriale  12  ottobre  2000  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
272  del  21  novembre  2000  -  con  il  quale,  conformemente  alle
previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le
direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e
delle  IGP  con  l'Ispettorato  centrale   repressione   frodi,   ora
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione  frodi
dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992,  relativo  alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1239 della Commissione del 15 dicembre
2009 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 332 del  17  dicembre  2009
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Crudo di Cuneo»; 
  Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 35
del 12 febbraio 2015, successivamente  rinnovato,  con  il  quale  e'
stato attribuito per un triennio al consorzio di tutela e  promozione
del Crudo di Cuneo il  riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n.  128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la IGP «Crudo di Cuneo»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e  successive   modificazioni   ed   integrazioni   citato,   recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 12 aprile 2000 n. 61413 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni    sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,  dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «imprese   di
lavorazione»  nella  filiera  «preparazioni  di  carni»   individuata
all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3
della produzione controllata dall'organismo di controllo nel  periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con pec
dell'8 marzo 2022, (prot. Mipaaf n. 109560 dell'8 marzo 2022) e della
attestazione rilasciata dall'organismo di controllo INOQ  -  Istituto
Nord Ovest Qualita', con pec prot. n. 249I/22/GC/fa del  10  febbraio
2022 (prot. Mipaaf 71308 del 15 febbraio 2022) autorizzato a svolgere
le attivita' di controllo sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Crudo di Cuneo»; 
  Vista la nota dell'11 luglio  2022  (prot.  Mipaaf  309515  dell'11
luglio 2022), con la quale il consorzio di tutela  e  promozione  del
Crudo di Cuneo ha trasmesso i chiarimenti richiesti dal Ministero  in
merito alla compagine consortile; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo a svolgere  le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge  n.  128  del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Crudo di Cuneo»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 19 gennaio 2015, al consorzio di tutela e promozione del
Crudo di Cuneo con sede legale in Cuneo - corso Dante Alighieri n. 51
- a svolgere le funzioni di cui di cui all'art.  53  della  legge  24
aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art.  14,  comma  15,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Crudo di Cuneo». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 19  gennaio  2015  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed  integrazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 19 luglio 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero