IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di
previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e
dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze;
Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito
ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni;
Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio
provvisorio di bilancio;
Visto il proprio decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2022, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al
triennio 2022/2024 da parte degli enti locali e' stato differito al
31 marzo 2022;
Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi», con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli
enti locali e' stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022;
Visto il proprio decreto del 31 maggio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022, con il quale il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022/2024 da parte degli enti locali e' stato nuovamente differito al
30 giugno 2022;
Visto, infine, il proprio decreto del 28 giugno 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al
triennio 2022/2024 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente
differito al 31 luglio 2022;
Ritenuto necessario e urgente differire al 31 agosto 2022 il
termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio
di previsione riferito al triennio 2022/2024;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 27 luglio 2022 previa intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisita nella stessa seduta;
Decreta:
Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali e'
differito al 31 agosto 2022.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali
l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma
1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2022
Il Ministro: Lamorgese