MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2022 

Cessazione  dell'efficacia  del  decreto  5  maggio  2004,   recante:
«Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni  di
emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato». (22A04403) 
(GU n.185 del 9-8-2022)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro: di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; di  disporre  l'emissione  temporanea  di
tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso  ad  operazioni  di
pronti contro termine od  altre  in  uso  nei  mercati;  di  disporre
l'emissione di tranche di prestiti  vigenti  volte  a  costituire  un
portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi  per  effettuare
operazioni di pronti contro  termine  o  altre  in  uso  nei  mercati
finanziari; di procedere, ai fini della ristrutturazione  del  debito
pubblico interno ed estero, al  rimborso  anticipato  dei  titoli,  a
trasformazioni di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 66608 del  28
luglio 2021 (di seguito «decreto di massima») e successive  modifiche
e  integrazioni,  con  il  quale  sono  state  stabilite  in  maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
25952 del 30 dicembre 2021, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del
testo unico, (di seguito «decreto cornice»), ove si  definiscono  per
l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al  medesimo  art.  prevedendo  che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  direzione  seconda  del
dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1416
del 10 gennaio 2022, avente ad oggetto le modalita' di movimentazione
della liquidita' depositata sul conto «Disponibilita' del Tesoro  per
il servizio di tesoreria» e sui  conti  ad  esso  assimilabili  e  di
selezione delle  controparti  con  le  quali  saranno  effettuate  le
operazioni sui mercati finanziari; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2021 concernente la contabilizzazione e  la  rendicontazione
della liquidita' depositata sul  conto  disponibilita'  e  sui  conti
assimilabili; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.  216
del 22 dicembre 2009  con  cui  e'  stato  adottato  il  «Regolamento
recante  norme  sull'individuazione   delle   caratteristiche   delle
negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla  disciplina
delle  negoziazioni  all'ingrosso  dei  titoli  di  Stato»,   ed   in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto del direttore della Direzione II del  Dipartimento
del  Tesoro  n.  993039  dell'11   novembre   2011   (c.d.   «Decreto
dirigenziale specialisti»), come modificato dal decreto del direttore
della direzione II del  dipartimento  del  Tesoro  n.  99025  del  20
dicembre 2021 (c.d. «Decreto dirigenziale specialisti -  modifiche»),
concernente «la selezione  e  la  valutazione  degli  specialisti  in
titoli di Stato»; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'  stato
adottato il «Regolamento concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica in data 23 agosto 2000,  con  cui  e'  stato
affidato a Monte Titoli S.p.a. (ora  denominata  Euronext  Securities
Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni,
recante l'istituzione del fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato, nonche' il decreto ministeriale n. 16344 del 29  maggio  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  133
dell'11 giugno 2001, con cui sono state  stabilite  le  modalita'  di
utilizzazione del fondo medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
73150 del 4 agosto 2003, con il  quale  sono  state  disciplinate  le
operazioni di concambio da effettuare mediante l'utilizzazione di  un
sistema telematico di negoziazione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
43044 del 5 maggio 2004, recante «Disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto» di
titoli di Stato; 
  Considerato che nei decreti recanti l'emissione, il concambio o  il
riacquisto dei citati titoli di Stato, si prevede  che  le  richieste
degli  operatori  relative  a  tali  operazioni  sono  vincolanti   e
irrevocabili e che le stesse sono regolate entro i termini e  con  le
modalita' stabiliti nei decreti medesimi; 
  Considerato che l'attivita' di  regolamento  degli  importi  o  dei
titoli  dovuti  a  seguito  delle  citate  operazioni  di  emissione,
concambio e riacquisto dei titoli di Stato nonche'  nelle  operazioni
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze in  pronti  contro
termine, viene svolta tramite  i  servizi  di  liquidazione,  gestiti
dalla Monte Titoli S.p.a. (ora denominata Euronext Securities Milan); 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore dello stesso; 
  Considerato che il regolamento (UE) n. 909/2014  prevede,  all'art.
7,  che  i  depositari  centrali  si  dotino  di  un  «meccanismo  di
penalizzazione  che  rappresenti  un  efficace   deterrente   per   i
partecipanti responsabili dei mancati regolamenti» che contempla  tra
l'altro l'applicazione da parte del depositario  centrale  di  penali
pecuniarie; 
  Considerato che  il  regolamento  delegato  (UE)  2017/389  reca  i
criteri  e  parametri  per  il  calcolo  delle  penali  per   mancati
regolamenti e che il regolamento  delegato  (UE)  n.  2018/1229  come
successivamente  modificato  e  integrato   prevede,   tra   l'altro,
disposizioni di attuazione  concernenti  il  calcolo  e  applicazione
delle penali pecuniarie; 
  Considerato che ai sensi  dell'art.  76  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014, il meccanismo di  penalizzazione  si  applica  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
2018/1229, fissata al 1° febbraio 2022; 
  Ritenuta,  pertanto,  alla   luce   della   sovrapposizione   della
disciplina  di  regolamento  prevista  dalla  sopravvenuta  normativa
eurounitaria a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, l'opportunita', a fini di
certezza giuridica, di  disporre  la  cessazione  dell'efficacia  del
menzionato decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  n.  43044
del 5 maggio 2004, recante  «Disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto» di
titoli di Stato cessa di avere efficacia dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato  all'Ufficio  centrale  di  bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed entra in  vigore
il giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 luglio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco