AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di Ramipril e Amlodipina,  «Ramipril
e Amlodipina Krka». (22A04429) 
(GU n.185 del 9-8-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 583/2022 del 27 luglio 2022 
 
    L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del  medicinale:
RAMIPRIL E AMLODIPINA KRKA, 
    dosaggio/forma farmaceutica: 
      «5mg/5mg capsule rigide» (Tutte le confezioni); 
      «5mg/10mg capsule rigide» (tutte le confezioni); 
      «10mg/5mg capsule rigide» (tutte le confezioni); 
      «10mg/10mg capsule rigide» (tutte le confezioni). 
    Titolare  A.I.C.:  KRKA  d.d.  Novo  Mesto  con  sede  legale  in
Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia. 
    Procedura: decentrata. 
    Codice procedura europea: DE/H/4683/001-004/R/001. 
    Codice pratica: FVRMC/2021/97, 
    e' rinnovata  con  validita'  illimitata  dalla  data  comune  di
rinnovo europeo (CRD) 13 marzo 2022,  con  conseguente  modifica  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo
e dell'etichettatura. 
 
                              Stampati 
 
    Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della
determina  di  cui  al  presente  estratto  mentre  per   il   foglio
illustrativo e l'etichettatura entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della determina  di  cui
al presente estratto che i lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui  al
precedente paragrafo del presente  estratto,  che  non  riportino  le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai  sensi
dell'art. 1, comma 7 della  determina  AIFA  n.  DG/821/2018  del  24
maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno
2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.