AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso  umano,  a  base  di  Bendamustina,  «Bendamustina
Kabi». (22A04431) 
(GU n.185 del 9-8-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 585/2022 del 27 luglio 2022 
 
    L'autorizzazione all'immissione in commercio del 
    Medicinale: BENDAMUSTINA KABI 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 045121011 - «2,5 mg/ml polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione» 1 flaconcino da 25 mg; 
      A.I.C. n. 045121023 - «2,5 mg/ml polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione» 5 flaconcini da 25 mg; 
      A.I.C. n. 045121035 - «2,5 mg/ml polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione» 10 flaconcini da 25 mg; 
      A.I.C. n. 045121047 - «2,5 mg/ml polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione» 20 flaconcini da 25 mg; 
      A.I.C. n. 045121050 - «2,5 mg/ml polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione» 1 flaconcin0 da 100 mg; 
      A.I.C. n. 045121062 - «2,5 mg/ml polvere  per  concentrato  per
soluzione per infusione» 5 flaconcini da 100 mg. 
    Titolare A.I.C. n.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede  legale
e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala  -
Verona (VR), Italia - Codice fiscale n. 03524050238. 
    Procedura decentrata 
    Codice procedura europea: AT/H/0587/001/R/001 
    Codice pratica: FVRMC/2020/227 
    e' rinnovata  con  validita'  illimitata  dalla  data  comune  di
rinnovo europeo (CRD) 22 giugno 2021, con  conseguente  modifica  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo
e dell'etichettatura. 
 
                              Stampati 
 
    Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della
determina  di  cui  al  presente  estratto  mentre  per   il   foglio
illustrativo e l'etichettatura entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della determina  di  cui
al presente estratto che i lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui  al
precedente paragrafo del presente  estratto,  che  non  riportino  le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
determina,  i  farmacisti  sono  tenuti  a   consegnare   il   foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, che  scelgono  la  modalita'  di
ritiro in formato cartaceo  o  analogico  o  mediante  l'utilizzo  di
metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile  al
farmacista  il  foglio  illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.