N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 giugno  2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Regione Abruzzo - Interventi per il recupero, la promozione e
  la  valorizzazione  del  patrimonio  minerario  dismesso  -   Norma
  finanziaria - Previsione che, per le annualita' successive al 2022,
  agli oneri si provvede con le rispettive leggi di bilancio. 
- Legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7 (Disposizioni  per
  l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso  e
  modifiche alla l.r. 36/2013), art. 14, comma 3. 
(GU n.32 del 10-8-2022 )
     Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  Il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro-tempore, con sede in l'Aquila, Via L. Da Vinci, 6; 
    per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 14, comma 3 della Legge regionale 13 aprile 2022, n. 7,
della Regione Abruzzo, recante  "Disposizioni  per  l'utilizzo  e  la
valorizzazione del patrimonio minerario  dismesso  e  modifiche  alla
L.R. 36/2013", come da delibera del Consiglio dei ministri in data 15
giugno 2022. 
    Sul BUR n. 44 del 20 aprile 2022 e' stata  pubblicata  la  L.  R.
Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7 recante; "Disposizioni per l'utilizzo  e
la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche  alla
L.R. 36/2013". 
    Il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che   le   disposizioni,
contenute nell'articolo 14, quarto della suddetta  legge,  presentino
aspetti di illegittimita' costituzionale rispetto agli  articoli  81,
terzo comma riguardante la necessaria copertura di spesa in relazione
a leggi che comportino nuovi o maggiori oneri,  nonche'  della  norma
interposta costituita dagli articoli 17 e 19 della legge 31  dicembre
2009, n. 196 "Legge di contabilita' e finanza pubblica". 
    Pertanto, propone questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Illegittimita' dell'art. 14, terzo comma della  L.R.  Abruzzo  13
aprile 2022, n. 7 per contrasto con gli articoli  17  e  19,  secondo
comma della legge n. 196 del 2009 (norma interposta) e con l'articolo
81, terzo comma della Costituzione. 
    La legge regionale di cui si discute  e'  stata  emanata  con  la
finalita' di recuperare, promuovere e  valorizzare  i  siti  minerari
dismessi e i beni connessi alla cessata attivita' mineraria in quanto
beni culturali ai sensi del  codice  dei  beni  culturali.  La  legge
ritiene di intercettare, in tale attivita' di recupero, una serie  di
interessi meritevoli di tutela quali, oltre a quello  gia'  accennato
di tutela  dei  beni  culturali,  quelli  connessi  alla  tutela  del
patrimonio   tecnico-scientifico,   storico-culturale   nonche'    il
patrimonio ambientale e paesaggistico ritenendo che i  siti  minerari
dismessi  conservino  tali  valori  "come  elemento  identitario  dei
luoghi". 
    In  tale  ottica,  l'articoli  1  della  legge  b.  7  del  2022,
individua, al terzo comma, una serie di obiettivi da perseguire. 
    L'articolo 2, al quinto comma, prevede inoltre che "Il  Consiglio
regionale approv(i), su proposta  della  Giunta  regionale  e  previa
acquisizione del parere del Comitato consultivo di  cui  all'articolo
9, il programma regionale per una durata almeno quinquennale, tenendo
conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi  programmi
di  ricerca  mineraria  di  competenza  dello  Stato,  nonche'  delle
disposizioni europee in materia di sviluppo sostenibile". 
    L'articolo 5 costituisce, inoltre, presso il competente  Servizio
della  Giunta  regionale  il  Catasto  delle   miniere   dismesse   o
abbandonate finalizzato alla valutazione di "possibili condizioni  di
pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla
manomissione degli accessi ai cantieri  stessi  o  alla  presenza  di
dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie,  nonche'
per necessita' di recupero morfologico e ambientale". 
    Il terzo comma del medesimo articolo prevede l'istituzione di  un
"apposito canale di finanziamento" per la realizzazione  del  Catasto
delle miniere. 
    L'articolo 9 istituisce, inoltre, il Comitato consultivo  per  la
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Il comitato, i  cui
componenti sono individuati dal terzo comma, secondo quanto stabilito
nel  secondo  comma,  resta  in  carica  per  l'intera  durata  della
legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato e'  gratuita  e
alle spese  di  funzionamento  il  quinto  comma  stabilisce  che  si
provveda "con le risorse gia' previste a legislazione vigente,  senza
maggiori  oneri  ed  assicurando  l'invarianza  della  spesa  per  il
bilancio regionale". 
    Viene prevista, inoltre (articolo 10), l'eventuale  bonifica  dei
siti, la vigilanza  sul  rispetto  delle  disposizioni  della  legge,
l'irrogazione di  sanzioni  per  comportamenti  posti  in  essere  in
violazione delle autorizzazioni (articolo 11),  nonche'  l'emanazione
di  apposito  disciplinare  in  attuazione  della  legge  in   parola
(articolo 12). 
    L'articolo  14  della  legge  regionale   e'   rubricato   "Norma
finanziaria". 
    La norma, che costituisce l'oggetto dell'impugnazione di  cui  al
presente ricorso, cosi' dispone: 
        «1.  Per  fare  fronte  agli   oneri   finanziari   derivanti
dall'applicazione   delle   disposizioni   della   presente    legge,
quantificati, per l'anno 2022, in euro  80.000,00,  si  provvede  con
apposito stanziamento da iscrivere nel capitolo di nuova  istituzione
nell'ambito della Missione 09, Programma 02, del Titolo 1 della spesa
del bilancio regionale di previsione 2022/2024. 
    2. La copertura finanziaria della spesa di  cui  al  comma  1  e'
assicurata per l'anno 2022  dalla  seguente  variazione  al  bilancio
regionale 2022-2024, esercizio 2022 in termini di competenza: 
        a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 02,  Titolo
1, per euro 80.000,00; 
        b)  in  diminuzione  parte  Spesa:  Titolo  1,  Missione  20,
Programma 03, per euro 80.000,00. 
    3. Per le annualita' successive al 2022, agli oneri si  provvede,
nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi  di
bilancio. 
    4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in
materia di Territorio- Ambiente provvedono ad adottare tutti gli atti
necessari a dare attuazione alla presente legge». 
    Si ritiene che la disposizione di cui  al  terzo  comma,  laddove
dispone che "Per le annualita' successive  al  2022,  agli  oneri  si
provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive
leggi di bilancio", contrasti con le norme indicate in  rubrica,  non
essendo consentito il rinvio della copertura finanziaria a successiva
disposizione. La legge regionale di cui si discute comporta una serie
di  spere  a  carattere   pluriennali   di   consistenza   variabile,
circoscritta nel tempo. 
    La  norma  che  dispone  la  copertura  finanziaria  degli  oneri
finanziari  derivanti  dall'applicazione  della  legge   n.   7/2022,
infatti, si riferisce, esclusivamente all'anno 2022 (1) laddove, piu'
correttamente avrebbe dovuto espressamente  provvedere,  per  ciascun
esercizio coinvolto nel bilancio triennale di previsione, a  indicare
la spesa e la sua specifica copertura. 
    L'individuazione della spesa e la sua copertura viene assicurata,
come detto, soltanto per l'esercizio 2022, mediante una variazione al
bilancio regionale 2022-2024, esercizio  2022,  comportate  speculari
variazioni in aumento (Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per  euro
80.000,00) ed in diminuzione (Titolo 1, Missione  20,  Programma  03,
per euro 80.000,00). 
    In relazione agli esercizi successivi al  2022  non  e',  invece,
stabilita alcuna quantificazione di spesa,  rimandando  a  specifiche
norme delle leggi di bilancio per gli esercizi successivi. 
    Si ritiene che gli adempimenti previsti per  la  copertura  della
tipologia di spesa non siano stati rispettati dalla  legge  regionale
impugnata. 
    La disposizione di cui  all'art.  17  della  legge  n.  196/2009,
prevede, al primo comma: 
        «1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo  6  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge
che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun
anno e per ogni intervento da essa previsto,  la  spesa  autorizzata,
che si intende come limite  massimo  di  spesa,  ovvero  le  relative
previsioni  di  spesa,   provvedendo   alla   contestuale   copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel  caso
si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni,  alla
compensazione dei relativi effetti finanziari si  provvede  ai  sensi
dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.». 
    La norma prosegue dettando le modalita' attraverso  le  quali  la
suddetta copertura finanziaria deve essere effettuata. 
    Il secondo comma  dell'art.  19  della  medesima  legge  prevede,
inoltre, che: 
        «2.  Ai  sensi  dell'articolo   81,   quarto   comma,   della
Costituzione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono tenute a indicare la copertura  finanziaria  alle  leggi
che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della  loro  finanza  e
della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso  il
conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse
attribuite.  A  tal  fine  utilizzano  le  metodologie  di  copertura
previste dall'articolo 17». 
    Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della  legge,
n.  196   del   2009,   costituiscono   «principi   fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione». 
    Codesta Corte ha ripetutamente affermato (2)   che: 
        «a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere  una
«esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (ex plurimis,
sentenze n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958); 
        b) che a tale obbligo non sfuggono  le  norme  regionali  (ex
plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961); 
        c) che  solo  per  le  spese  continuative  e  ricorrenti  e'
consentita  l'individuazione  dei  relativi  mezzi  di  copertura  al
momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale,  in
coerenza con quanto previsto - tra l'altro - dall'art.  3,  comma  1,
del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e
n. 331 del 1988)». 
    E' stato, altresi', statuito (3)  che, 
    «la   copertura   di   nuove   spese   deve   essere   credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o  irrazionale,  in  adeguato
rapporto con la spesa che s'intende effettuare», 
    in quanto 
    «il  principio  della  previa  copertura  della  spesa  in   sede
legislativa e' inderogabile, ai sensi  dell'art.  81,  quarto  comma,
Cost. Da esso deriva  la  necessita'  della  corretta  redazione  del
bilancio di previsione,  la  cui  articolazione  ed  approvazione  e'
riservata al Consiglio regionale e non puo' essere  demandata  -  per
specifiche azioni attinenti alla  salvaguardia  degli  equilibri  del
bilancio -- agli organi di gestione in sede diversa e in  un  momento
successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art. 81,  quarto
comma, Cost.» (4) 
    In altri termini, la copertura deve rispondere ad un principio di
autosufficienza e non puo', dunque, dirsi legittimo, il rinvio ad  un
momento successivo. 
    L'ente che delibera la spesa e', dunque,  onerato  di  provvedere
contestualmente con quest'ultima, alla sua copertura. 
    Dal momento che il bilancio triennale  di  previsione  assume  la
natura di atto autorizzatorio all'allocazione delle somme  stanziate,
la norma di copertura deve necessariamente  provvedere  all'immediata
individuazione della fonte di copertura della nuova spesa. 
    Si ritiene, pertanto che la norma finanziaria di cui all'articolo
14 avrebbe dovuto provvedere alla  copertura  per  l'intero  triennio
2022-2024 e non, invece, limitare al solo 2022. 
    Il rinvio a successive determinazioni legislative  in  tal  senso
sarebbe stato possibile soltanto per gli esercizi successivi al 2024,
essendo  questo  l'ultimo  esercizio  preso  in  considerazione   nel
bilancio di previsione 2022-2024. 
    Alla luce di tali  principi,  cosi'  come  elaborati  da  codesta
Corte, appare chiaro che la disposizione  prevista  dal  terzo  comma
dell'articolo 14, laddove non solo non stabilisce una quantificazione
della spesa per  gli  esercizi  successivi  al  2022,  ma  rimanda  a
successive leggi di bilancio di provvedere ai  mezzi  finanziari  per
far fronte all'onere assunto con il bilancio in  corso  di  gestione,
non autorizzi, affatto,  l'assunzione  di  obblighi  imputabili  agli
esercizi  2023  e  2024;   il   risultato   dell'omissione   comporta
l'irrimediabile contrasto dell'articolo 14 con  l'articolo  81  della
Costituzione e con le norma interposte costituite dagli articoli 17 e
19 della legge n. 196 del 2009. 

(1) La disposizione di cui al secondo comma  della  legge  impugnata,
    stima in 80.000 Euro il fabbisogno finanziario e  ne  dispone  la
    copertura attraverso uno stanziamento  da  iscrivere  a  bilancio
    nell'ambito della Missione 09, Programma O2,  02,  del  Titolo  1
    della  spesa  del  bilancio  regionale  di  previsione  2022/2024
    (capitolo di nuova istituzione) 

(2) Cfr. Corte Cost. 15 febbraio 2013, n. 26. 

(3) Cfr. Corte Cost. n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141  e  n.  100  del
    2010. 

(4) Cosi' Corte Cost. 19 luglio 2012, n. 192. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'articolo 14, terzo comma, della Legge Regione Abruzzo, 13
aprile 2022, n. 7, per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2022; 
        2. L.R. Abruzzo n. 7/2022. 
          Roma, 20 giugno 2022 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Rocchitta