MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2022 

Aggiornamento del piano degli indicatori delle  regioni  e  dei  loro
organismi ed enti strumentali in contabilita' finanziaria. (22A04591) 
(GU n.190 del 16-8-2022)

 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1  e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i
loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei  risultati  attesi
di  bilancio»  misurabili  e  riferiti  ai  programmi  e  agli  altri
aggregati del  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e  metodologie
comuni; 
  Visto il comma 2, dell'art. 18-bis, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni e  i  loro  enti  ed
organismi strumentali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  del
bilancio di previsione o del  budget  di  esercizio  e  del  bilancio
consuntivo o del bilancio di esercizio,  presentano  il  piano  degli
indicatori, che e' parte integrante dei documenti di programmazione e
di bilancio di ciascuna  amministrazione  pubblica  ed  e'  divulgato
anche attraverso la pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale
dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e
merito», accessibile dalla pagina principale; 
  Visto   il   principio   contabile   applicato    concernente    la
programmazione  di  bilancio,  allegato  n.  4/1  al  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di
bilancio tra gli strumenti di programmazione delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; 
  Visto il comma 4, dell'art. 18-bis, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori
di risultato delle regioni e dei loro enti ed organismi  strumentali,
e' definito con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
su proposta della  Commissione  sull'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali e  che  l'adozione  del  Piano  e'  obbligatoria  a
decorrere  dall'esercizio  successivo  all'emanazione  del   relativo
decreto. 
  Richiamato il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
del 9 dicembre 2015 che, ai sensi  del  richiamato  art.  18-bis  del
decreto legislativo n. 118/2011, ha definito  il  sistema  comune  di
indicatori di risultato delle regioni e dei loro  enti  ed  organismi
strumentali; 
  Considerato che, con riferimento al citato  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 si rende  opportuno
revisionare le modalita' di calcolo previste  dagli  indicatori  1.1,
10.3 di cui all'allegato n. 1, dagli  allegati  1.1  e  12.4  di  cui
all'allegato n. 2, dagli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato  n.
3, nonche' dagli indicatori 1.1 e 11.4  di  cui  all'allegato  n.  4,
considerando, nella definizione dei suddetti indicatori, insieme alle
entrate correnti anche le entrate  in  conto  capitale  destinate  al
recupero di maggiori quote di disavanzo; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 20 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio delle regioni e 
  delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Gli indicatori 1.1 e 10.3 di cui all'allegato n. 1  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e gli
indicatori 1.1. e 12.4 di cui all'allegato n. 2 del medesimo  decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   modificati
prevedendo  al  denominatore  anche  le  entrate  in  conto  capitale
destinate al ripiano del disavanzo. 
  2. Gli indicatori 1.1 e 9.3 di cui all'allegato n.  3  del  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 e gli
indicatori 1.1 e 11.4 di cui all'allegato n. 4 del  medesimo  decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   modificati
prevedendo  al  denominatore  anche  le  entrate  in  conto  capitale
destinate al ripiano del disavanzo. 
  3. Le regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ed  i
loro organismi ed enti strumentali adottano gli allegati  al  decreto
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  9  dicembre  2015
concernente il piano degli indicatori di bilancio delle regioni e dei
loro enti  ed  organismi  strumentali  in  contabilita'  finanziaria,
aggiornati alle modifiche previste dai  commi  1  e  2,  a  decorrere
dall'esercizio 2023, con prima applicazione  riferita  al  rendiconto
della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                     dello Stato      
                                                      Mazzotta