IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421,
dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un
Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli
interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022
con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato
nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare
gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni
nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al
Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato
e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto
di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le
competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle
aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di
rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n.
152/2006;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la «Valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» che, come
disposto all'art. 1, ha quale obiettivo quello «di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della
presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»
c.d. «Codice ambientale», di recepimento ed attuazione:
a) della su richiamata direttiva 2001/42/CE;
b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento;
Considerato che il su richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, c.d. «Codice
ambientale», stabilisce:
all'art. 6, comma 1, che «la valutazione ambientale strategica
riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale»;
all'art. 6, comma 2, che «Fatto salvo quanto disposto al comma 3,
viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a)
che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita'
dell'aria ambiente, per i settori (omissis) della gestione dei
rifiuti e delle acque, (omissis) e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati
negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto»;
all'art. 9, comma 1, che «Alle procedure di verifica e
autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, concernente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
che la «Valutazione ambientale strategica» e' disciplinata al
titolo II del Codice ambientale, laddove l'art. 11, recita:
al comma 1 che «La valutazione ambientale strategica e' avviata
dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione
del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita'
(limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art. 6, commi 3 e
3-bis));
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle
consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio»;
al comma 3 che «la fase di valutazione e' effettuata
anteriormente all'approvazione del piano (omissis) e comunque durante
la fase di predisposizione dello stesso.», al fine di garantire che
gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del
piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione dello
stesso e prima della sua approvazione;
al comma 4 che «la VAS viene effettuata ai vari livelli
istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni»;
al comma 5 che «la VAS costituisce per i piani e programmi a cui
si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante
del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione
ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge»;
Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con
decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la
transizione ecologica, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che
costituisce una forte innovazione nella disciplina della
pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i
macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che
le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei
piani regionali di gestione dei rifiuti e che rappresenta uno
strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale
della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei
criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria,
nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia, ed economicita'
dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale,
in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;
Considerato altresi' che il Codice ambientale dispone all'art. 199,
comma 1, che «Le regioni, sentite le province, i comuni (...)
predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti.
L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto
amministrativo e si applica la procedura di cui alla parte II del
presente decreto in materia di VAS»;
Il predetto art. 199, al comma 3, stabilisce che «I piani regionali
di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti
all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale
ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, (...);
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione
dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei
grandi impianti di recupero, se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei
rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei
rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi
particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui
all'art. 195, comma 1, lettera m)»;
che la Regione Lazio, con deliberazione del 2 agosto 2019, n.
592, ha adottato la proposta di «Piano regionale di gestione dei
rifiuti della Regione Lazio», comprensivo del rapporto ambientale ai
fini della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), di
cui al Codice ambientale;
che la Regione Lazio ha approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
della legge regionale n. 27/1998, con deliberazione del consiglio
regionale del 5 agosto 2020, n. 4, il «Nuovo Piano regionale di
gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025», quale
aggiornamento del precedente Piano di cui alla deliberazione del
consiglio regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14;
che il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRG), che
concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo
sostenibile, rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso il
quale la Regione Lazio definisce in maniera integrata le politiche in
materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti,
nonche' di gestione dei siti inquinati da bonificare;
che il Codice ambientale dispone al comma 1 dell'art. 198 che «I
comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita'
ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli
stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con
appositi regolamenti»;
con deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 l'Assemblea
capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 5 marzo
2010, n. 169, recante «Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
"Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS"»;
Vista l'ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022, prot. n. 64, del
Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa
cattolica 2025, relativa alla proposta del Piano dei rifiuti di Roma
Capitale e all'avvio entro il 12 agosto 2022 della procedura per la
Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa
d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma
Capitale»;
Ritenuto:
di sottoscrivere la convenzione di avvalimento di cui all'art. 13
del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni nella legge n. 91/2022, tra il Commissario
straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e la Citta'
metropolitana di Roma Capitale volta ad individuare il Dipartimento
III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia -
aree protette della Citta' metropolitana stessa quale struttura
competente ratione materiae a fornire il supporto
tecnico/amministrativo per l'espletamento delle competenze di cui al
su citato art. 13, comma 1;
di dare avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica
(VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, ai fini dell'approvazione del Piano di
Gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto
ambientale, ai sensi di quanto disposto dagli art. 11-18 del Codice
ambientale, comprensiva di:
elaborazione del rapporto ambientale;
svolgimento di consultazioni;
valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni;
decisione;
informazione sulla decisione;
monitoraggio;
che la fase di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, cd «scoping», preliminare all'elaborazione del rapporto
ambientale, e' stata effettuata riferendosi ai criteri adottati dalla
Regione Lazio, con determinazione della Direzione politiche
ambientali e ciclo dei rifiuti n. G01999 del 22 febbraio 2019, in
occasione dell'approvazione del rapporto preliminare di Valutazione
ambientale strategica (VAS), ai fini dell'aggiornamento del proprio
Piano di gestione dei rifiuti;
che, pertanto, il dettaglio delle informazioni e valutazioni del
contesto ambientale e delle relazioni causa-effetto con le azioni di
piano, incluse nel rapporto ambientale relativo al Piano di gestione
dei rifiuti Roma Capitale, ha adottato i criteri forniti nel
documento di «scoping» approvato dalla Regione Lazio, con la su
richiamata determinazione n. G01999/2019;
Atteso:
che i criteri indicati dalla Regione Lazio nel suddetto documento
di «scoping» verranno utilizzati dall'autorita' procedente e dalla
nominanda autorita' competente per l'individuazione dei soggetti da
coinvolgere nel percorso di consultazione sul Piano di gestione dei
rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
che il Commissario straordinario individua nel Dipartimento III
ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree
protette, la struttura tecnica preposta della Citta' metropolitana di
Roma Capitale, l'autorita' competente ai sensi degli articoli 11 e
seguenti del codice ambientale;
Dato atto della visione ed approvazione della seguente
documentazione di cui all'art. 13 del codice ambientale:
proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;
rapporto ambientale;
sintesi non tecnica;
avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1
del codice ambientale;
che il Commissario straordinario di Governo svolge le funzioni di
autorita' procedente di cui all'art. 11, comma 1, del Codice
ambientale;
Ritenuto altresi' in qualita' di autorita' procedente:
1) di dare avvio alla procedura di Valutazione ambientale
strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
sul Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo
rapporto ambientale;
2) di trasmettere all'Autorita' competente, la seguente
documentazione in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 13 del Codice ambientale:
proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;
rapporto ambientale;
sintesi non tecnica;
avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma
1 del Codice ambientale;
3) di aprire le pubbliche consultazioni ai sensi dell'art. 14 del
Codice ambientale sulla proposta di Piano rifiuti di Roma Capitale e
sul relativo rapporto ambientale;
4) di disporre, a tal fine, la pubblicazione della proposta di
Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto
ambientale sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica
sezione «Commissario straordinario di Governo» - competenze in
materia di rifiuti ai sensi del decreto-legge n. 50/2022, convertito
modificazioni nella legge n. 91/2022, di cui al seguente link:
https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-govern
o-per-il-giubileo.page nonche' sul sito istituzionale della Citta'
metropolitana di Roma Capitale al seguente link:
https://www.cittametropolitanaroma.it/
5) di disporre la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - di avvio della
procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) sul Piano
rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
6) di disporre che eventuali osservazioni e contributi sulla
proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul
relativo rapporto ambientale dovranno pervenire al Dipartimento III
ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree
protette tramite PEC al seguente indirizzo:
vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - dell'avviso di
cui al precedente punto 5);
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, il Commissario
straordinario;
Dispone
di individuare il Dipartimento III ambiente e tutela del territorio:
acqua - rifiuti - energia - aree protette della Citta' metropolitana
di Roma Capitale, nella persona del direttore pro tempore del
Dipartimento, dott.ssa Rosanna Capone, quale autorita' competente per
la Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano rifiuti di Roma
Capitale e del relativo rapporto ambientale;
Decreta:
1) L'avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica
(VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di
gestione dei rifiuti Roma Capitale e sul relativo rapporto
ambientale.
2) L'apertura delle pubbliche consultazioni ai sensi dell'art. 14
del codice ambientale sulla proposta di Piano rifiuti di Roma
Capitale e sul relativo rapporto ambientale;
3) La pubblicazione della proposta di Piano di gestione dei rifiuti
Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale sul sito
istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione «Commissario
straordinario di Governo» - competenze in materia di rifiuti ai sensi
del decreto-legge n. 50/2022, convertito modificazioni nella legge n.
91/2022, di cui al seguente link:
https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-govern
o-per-il-giubileo.page nonche' sul sito istituzionale della Citta'
metropolitana di Roma Capitale al seguente link:
https://www.cittametropolitanaroma.it/
4) La pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - di avvio della procedura
di Valutazione ambientale strategica (VAS) sul Piano rifiuti di Roma
Capitale e sul relativo rapporto ambientale.
5) Di trasmettere all'autorita' competente la seguente
documentazione in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 13 del Codice ambientale:
proposta del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale;
rapporto ambientale;
sintesi non tecnica;
avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 14, comma 1
del Codice ambientale;
6) Di disporre che eventuali osservazioni e contributi sulla
proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del
relativo rapporto ambientale dovranno pervenire al Dipartimento III
ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree
protette, tramite PEC al seguente indirizzo:
vaspianorifiutiroma@pec.cittametropolitanaroma.it entro e non oltre
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - dell'avviso di
cui al precedente punto 4).
Il presente decreto e' immediatamente efficace ed e' pubblicato, ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 12 agosto 2022
Il Commissario
straordinario di Governo
per il Giubileo
della Chiesa Cattolica
Gualtieri
Il direttore
del Dipartimento ciclo
dei rifiuti di Roma Capitale
Giacomelli