AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Anidulafungina Teva» (22A04834) 
(GU n.195 del 22-8-2022)

 
          Estratto determina n. 580/2022 del 3 agosto 2022 
 
    Medicinale: ANIDULAFUNGINA TEVA. 
    Titolare A.I.C.: Teva B.V. 
    La nuova indicazione terapeutica del  medicinale  «Anidulafungina
Teva» (anidulafungina): 
      «Trattamento delle candidiasi invasive  in  pazienti  adulti  e
pediatrici di eta' compresa tra 1 mese e < 18 anni» 
    e' rimborsata come segue. 
    Confezione: «100 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046259014 (in base 10). 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 272,44. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 449,64. 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60, si impegna a  mantenere  una  fornitura  costante
adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Anidulafungina Teva» (anidulafungina)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                   Autorizzazione delle variazioni 
 
    E'    autorizzato    l'aggiornamento    del    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche
e dei  corrispondenti  paragrafi  del  foglio  illustrativo  e  delle
etichette. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto entro e non oltre i sei  mesi  dalla  medesima  data  al
foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5,  comma  1,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che
scelgano la modalita' di ritiro in formato  cartaceo  o  analogico  o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.