N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 luglio 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19  luglio 2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione  Abruzzo  -  Interventi  di  promozione   delle   comunita'
  energetiche rinnovabili (CER) -  Prevista  attivita'  della  CER  -
  Predisposizione di un bilancio energetico annuale - Adozione di  un
  programma  triennale  di  interventi  volti  a  ridurre  i  consumi
  energetici da  fonti  non  rinnovabili  e  all'efficientamento  dei
  consumi  energetici  -  Promozione  di   progetti   di   efficienza
  energetica, anche innovativi, a vantaggio dei  membri  o  azionisti
  finalizzati  al   risparmio   energetico   nonche'   all'incremento
  dell'utilizzo delle energie rinnovabili - Invio di  tali  documenti
  al  tavolo  tecnico  permanente  per  la  riduzione   dei   consumi
  energetici e, limitatamente al programma triennale  di  interventi,
  anche alla Giunta  regionale  ai  fini  della  verifica  della  sua
  coerenza con il piano energetico ambientale regionale. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione  Abruzzo  -  Interventi  di  promozione   delle   comunita'
  energetiche  rinnovabili  (CER)  -  Previsione  che  la  CER   puo'
  stipulare accordi e convenzioni con l'Autorita' di regolazione  per
  energia  reti  e  ambiente  (ARERA)  e  i  gestori  della  rete  di
  distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle
  reti di energia. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione  Abruzzo  -  Interventi  di  promozione   delle   comunita'
  energetiche rinnovabili  (CER)  -  Modalita'  di  partecipazione  e
  costituzione delle CER - Previsione  che  i  Comuni  che  intendono
  procedere  alla  relativa  costituzione  adottano   uno   specifico
  protocollo  d'intesa,  cui  possono  aderire  soggetti  pubblici  e
  privati, redatto sulla base  dello  schema-tipo  predisposto  dalla
  Giunta  regionale  finalizzato  a  sostenere  la  diffusione  e  la
  coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed  accumulo  di
  energia. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione  Abruzzo  -  Interventi  di  promozione   delle   comunita'
  energetiche rinnovabili (CER) - Previsione che la Giunta  regionale
  definisce, con apposito disciplinare, i requisiti dei soggetti  che
  possono parteciparvi. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione  Abruzzo  -  Interventi  di  promozione   delle   comunita'
  energetiche rinnovabili  (CER)  -  Previsione  che  per  gli  oneri
  derivanti  dalle  azioni  di  comunicazione  volte  a  favorire  la
  diffusione  dei  gruppi  di  auto-consumatori  e  delle   CER   sul
  territorio regionale e dagli  interventi  di  sostegno  finanziario
  alla fase di attivazione o costituzione si fa fronte con le risorse
  di  apposito  e  nuovo  stanziamento   per   l'esercizio   2022   -
  Assicurazione della copertura finanziaria della relativa spesa  per
  l'anno 2022 mediante variazione al  bilancio  regionale  2022-2024,
  esercizio 2022, in termini di competenza e cassa - Previsione  che,
  per le annualita' successive al 2022, ai medesimi oneri si provvede
  con le rispettive leggi di bilancio -  Istituzione,  con  legge  di
  bilancio,  di  un  apposito  e   nuovo   stanziamento   annualmente
  determinato e iscritto, le cui risorse sono necessarie a far fronte
  agli  oneri  derivanti  dagli  interventi  di  contribuzione   alla
  realizzazione degli impianti a decorrere dall'anno 2023. 
- Legge della Regione  Abruzzo  17  maggio  2022,  n.  8  (Interventi
  regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori  di  energia
  rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili  e  modifiche
  alla l.r. 6/2022), artt. 3, comma 3 [, lettere b), c), d) ed e),  e
  comma 4]; 4; 9, comma 1, lettera b); e 11, commi 2, 3, 4 e 5. 
(GU n.34 del 24-8-2022 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per
legge  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato   (C.F.   80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;  fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici a' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Abruzzo,  (C.F.  80003170661)  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' degli artt. 3, comma 3, 4, 9, comma 1, lettera b)
e 11 commi da 2 a 5 della legge della Regione Abruzzo del  17/5/2022,
n.8, pubblicata sul BUR n.  59  del  20/5/2022  recante:  "Interventi
regionali di promozione di gruppi di  aiuto  consumatori  di  energia
rinnovabile e delle comunita'  energetiche  rinnovabili  e  modifiche
alla l.r. 6/2022.", per violazione degli artt. 81 e 117, commi  primo
e terzo della Costituzione, nonche'  i  principi  fondamentali  posti
dallo Stato nella materia di  legislazione  concorrente  "produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" delineati nel  Dlgs
n.199/2021 e dall'art. 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019,  n.
162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8),
disposizioni statali che costituiscono attuazione di norme europee. 
    La legge della regione Abruzzo n. 8/2022, nel dichiarato  intento
di attuare gli obiettivi europei di sostenibilita'  ambientale  e  di
produzione di consumo di energia da fonti  rinnovabili,  persegue  la
finalita' di incoraggiare l'autoconsumo di  energia  rinnovabile,  al
fine di de-carbonizzare l'economia regionale, promuovendo e favorendo
gli   auto-consumatori   di   energia   rinnovabile   che    agiscono
collettivamente e l'istituzione di comunita' energetiche  rinnovabili
(CER), di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021. 
    Nel  2019,  l'Unione  Europea  ha  concluso  l'approvazione   del
pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei"  (CEP  -
Clean Energy Package), composto da otto Direttive che regolavano temi
energetici,  tra  cui:   prestazioni   energetiche   negli   edifici,
efficienza energetica, energie rinnovabili, mercato elettrico. 
    Le direttive UE, stabilite dal CEP, cercano di  mettere  in  atto
quadri giuridici adeguati a consentire la  transizione  energetica  e
dare un ruolo di primo piano ai cittadini nel settore dell'energia. 
    Le direttive dovrebbero essere seguite dalle leggi nazionali  sui
rispettivi temi. 
    Il termine per il recepimento  delle  direttive  da  parte  degli
Stati  membri  dell'UE  e,  di  conseguenza,  per   la   stesura   di
legislazioni nazionali, era giugno 2021. 
    Tra i diversi temi di interesse, vengono in rilievo nel  presente
giudizio soltanto due delle direttive del CEP: 
        la  Direttiva  sulle  energie   rinnovabili   (Direttiva   UE
2018/2001), in cui  sono  riportate  le  definizioni  di  autoconsumo
collettivo e di Comunita' di Energia Rinnovabile (CER), 
        la  Direttiva  sul  mercato  interno  dell'energia  elettrica
(Direttiva UE 2019/944) che definisce  la  Comunita'  Energetica  dei
Cittadini (CEC). 
    Cio' in quanto le richiamate Direttive, sebbene abbiano un ambito
precettivo diverso,  definiscono  entrambe  la  comunita'  energetica
rinnovabile   come   "un   soggetto    giuridico"    fondato    sulla
"partecipazione aperta e volontaria", il cui scopo prioritario non e'
la generazione  di  profitti  finanziari,  ma  il  raggiungimento  di
benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri o  soci  o
al territorio in cui opera. 
    Per garantire il carattere no profit delle comunita' energetiche,
non e'  ammessa  la  partecipazione,  in  qualita'  di  membri  della
comunita', di aziende del settore energetico (fornitori e  ESCO)  che
possono, invece, prestare servizi di fornitura e di infrastruttura. 
    Il tema delle comunita' energetiche e' poi oggetto di  disciplina
piu' specifica nella direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili che, in piu'  passaggi,  sottolinea
la necessita' che il regime giuridico  riservato  alle  comunita'  di
energia sia improntato a criteri di piena accessibilita' e  che  alle
stesse  sia  garantita  una  forma  giuridica  atta  ad   assicurarne
l'autonomia  rispetto  ai  suoi  membri   o   azionisti,   enucleando
dettagliati principi e criteri. 
    L'articolo 22 della direttiva (Comunita' di energia  rinnovabile)
sviluppa nel dettaglio i  principi  cui  deve  essere  improntata  la
disciplina di recepimento,  facendo  riferimento  a  criteri  di  non
discriminazione in sede autorizzativa, sia  nello  svolgimento  delle
attivita', sia nell'esercizio dei  diritti  e  obblighi  di  siffatte
aggregazioni  al  cospetto  dei   consumatori   finali,   produttori,
fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti
al  mercato,  garantendo   la   piena   accessibilita'   al   mercato
dell'energia elettrica ed ai regimi di sostegno, ivi  inclusi  quelli
economici. 
    Come  noto,  il  Legislatore  italiano  ha  recepito  la   citata
direttiva attraverso il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
con cui, ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi  di  incremento
della quota di energia da  fonti  rinnovabili  al  2030,  sono  stati
definiti gli strumenti, i  meccanismi,  gli  incentivi  e  il  quadro
istituzionale, finanziario e giuridico necessari. 
    In tale contesto, rispetto, dunque, a una prima fase sperimentale
gia' attivata in Italia "nelle more del  completo  recepimento  della
direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  e  del  Consiglio  dell'11
dicembre 2018" dall'articolo 42-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8), particolare rilievo assume  l'implementazione  di  nuove
configurazioni quali, le comunita' energetiche rinnovabili e i gruppi
di auto-consumatori che agiscono collettivamente. 
    A  tale  ultimo  riguardo,  la  scelta  operata  dal  Legislatore
nazionale, e' stata quella di promuovere  al  massimo  la  diffusione
dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, anche per  favorire
le  dinamiche  di   realizzazione   degli   impianti   con   processi
partecipativi dei territori. 
    A fronte, pertanto, della necessita' di pervenire a modelli  piu'
sostenibili  di  realizzazione  degli  impianti  sul  territorio,  e'
apparso necessario potenziare il ruolo  dei  consumatori,  rendendoli
maggiormente  attivi  nel  processo  del  cambiamento   del   sistema
energetico, anche nella  realizzazione  di  impianti  e  condivisione
congiunta dell'energia prodotta. 
    In tal senso, il citato decreto legislativo disciplina le  figure
delle comunita' energetiche rinnovabili e quella dei  consumatori  di
energie rinnovabili che agiscono  collettivamente,  dettando  in  tal
senso i principi fondamentali della materia anche in ossequio ad  una
esigenza di uniformita' di regolamentazione sul territorio. 
    Tutto cio' premesso, dall'esame dell'articolato della LR  Abruzzo
n.8/2022 si individuano talune disposizioni che appaiono censurabili,
in particolare 
    1) Art. 3, comma 3 LR n.8/2022 - Violazione dell'art.  31  d.lgs.
n. 199 del 2021 e dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8), disposizioni  statali  di  principio  nella  materia  di
legislazione  concorrente  «produzione,  trasporto  e   distribuzione
nazionale    dell'energia»,     che     costituiscono     recepimento
nell'ordinamento nazionale di norme  europee,  nonche'  dell'articolo
117, primo e terzo comma, della Costituzione. 
    L'articolo 3,  comma  3,  prevede  che  la  comunita'  energetica
rinnovabile (CER) rispettivamente  alle  lettere  c)  "predispone  un
bilancio energetico annuale", d) "adotta un  programma  triennale  di
interventi  volti  a  ridurre  i  consumi  energetici  da  fonti  non
rinnovabili e  all'efficientamento  dei  consumi  energetici"  ed  e)
"promuove progetti di  efficienza  energetica,  anche  innovativi,  a
vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio  energetico
nonche' all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili." 
    Nel comma 4 dell'art. 3 della LR n.8/2022 si prevede inoltre  che
il bilancio  energetico  annuale  deve  essere  trasmesso  al  tavolo
tecnico di  cui  all'art.5  per  l'espletamento  di  un'attivita'  di
controllo circa i  risultati  conseguiti  dalla  CER  in  termini  di
risparmio energetico. 
    La medesima disposizione dispone anche  che  il  piano  triennale
degli  interventi  per  la  riduzione  dei   consumi   energetici   e
l'efficientamento dei consumi  medesimi  sia  trasmesso  alla  Giunta
regionale. 
    L'esito dei controlli effettuati dai predetti organismi regionali
puo' anche condurre, laddove  siano  riscontrati  risultati  negativi
nell'attuazione del programma triennale degli interventi  volti  alla
riduzione ed all'efficientamento dei consumi,  all'irrogazione  delle
sanzioni indicate nell' art. 7 LR n.8/2022 che determinano il  venire
meno  del  diritto  all'incentivo   economico   regionale   fino   al
raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi
prefissati (sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 e
dagli articoli 5 e 7 della legge regionale in esame). 
    Tali disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo  31  del
d.lgs. n. 199 del  2021,  che  disciplina  le  Comunita'  energetiche
rinnovabili e che non prevede alcuna forma di sanzione correlata alla
riduzione dei consumi od al loro efficientamento e contrasta altresi'
con  i  principi  contenuti  della  Direttiva  2018/2001/UE   ed   in
particolare con l' art. 22 paragrafo 4 lett. d) ai sensi del quale le
CER  devono  essere  soggette  a  "procedure  eque,  proporzionate  e
trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di  concessione
di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonche' ai
pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo  che  contribuiscano
in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale  dei
costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici
delle risorse  energetiche  distribuite  realizzata  dalle  autorita'
nazionali competenti". 
    Nella misura in  cui  la  norma  regionale  in  commento  prevede
l'applicazione della sanzione massima, che  coincide  con  la  revoca
dell'incentivo economico a carico della CER che non  abbia  raggiunto
gli  obbiettivi,  qualunque  di  essi,  contemplati   nel   programma
triennale, appare evidente che le CER non  risultano  assoggettate  a
procedure improntate al rispetto dei  principi  di  proporzionalita',
equita' ed adeguatezza stabiliti dal Legislatore comunitario. 
    La richiamata norma regionale rende quindi il funzionamento delle
comunita'  energetiche   rinnovabili   disomogeneo   nel   territorio
nazionale, rischiando di compromettere la pur dichiarata finalita' di
promozione di forme di autoproduzione di energia rinnovabile. 
    2) Art. 3, comma 3 lett.b) LR n.8/2022 - Violazione degli artt.31
e 32 d.lgs. n. 199 del 2021 e dell'articolo 42-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8),  disposizioni  statali  di  principio  nella
materia  di  legislazione  concorrente   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia», che costituiscono  recepimento
nell'ordinamento nazionale di norme  europee,  nonche'  dell'articolo
117, primo e terzo comma, della Costituzione. 
    Lo stesso articolo 3, comma 3, lettera b) della  legge  regionale
n.8/2022 dispone che la CER puo' stipulare accordi e convenzioni  con
l' ARERA (Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente)  al
fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti  di  energia,
anche attraverso la realizzazione di smart-grid, che e' un insieme di
reti  di  informazioni  e  di  reti  di  distribuzione   dell'energia
elettrica. 
    Anche detta disposizione si pone in contrasto con quanto previsto
dagli artt. 31 e 32 d.lgs. n.  199  del  2021,  poiche'  finisce  per
attribuire  alle  CER  competenze   affatto   innovative,   come   la
stipulazione di convenzioni con ARERA  e  i  gestori  della  rete  di
distribuzione per ottimizzare la gestione  e  l'utilizzo  delle  reti
d'energia, oppure la realizzazione di smart-grid. 
    Cio' appare in contrasto con l'impianto del  decreto  legislativo
n. 199 del 2021, che assegna in via esclusiva ad ARERA l'adozione dei
provvedimenti necessari a garantire l'attuazione  delle  disposizioni
relative alla CER. 
    Riguardo alla realizzazione di "smart-grid", la  norma  regionale
che si censura non tiene conto del fatto che la gestione  della  rete
di distribuzione spetta  ex  lege  esclusivamente  al  concessionario
della rete e che quindi a detta gestione non possono  in  alcun  modo
contribuire le CER. 
    3) Art. 4, LR n.8/2022 - Violazione degli artt.31 e 32 d.lgs.  n.
199 del 2021 e dell'articolo 42-bis, del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8), disposizioni  statali  di  principio  nella  materia  di
legislazione  concorrente  «produzione,  trasporto  e   distribuzione
nazionale    dell'energia»,     che     costituiscono     recepimento
nell'ordinamento nazionale di norme  europee,  nonche'  dell'articolo
117, primo e terzo comma, della Costituzione. 
    L'  articolo  4  disciplina  le  modalita'  di  partecipazione  e
costituzione delle comunita' energetiche rinnovabili, stabilendo,  al
comma 2, che "I comuni che intendono procedere alla  costituzione  di
una comunita' energetica rinnovabile devono  adottare  uno  specifico
protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati,
redatto sulla  base  di  uno  schema-tipo  predisposto  dalla  Giunta
regionale finalizzato a sostenere la diffusione  e  la  coerenza  dei
sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia." 
    Si  demanda,  pertanto,  alla  Giunta  regionale  il  compito  di
redigere uno schema  tipo  di  protocollo  d'intesa  a  cui  dovranno
attenersi gli enti locali che intendono partecipare ad una CER. 
    L' art.42 bis del DL 162/2019 prevede invece, al comma 8 lett.d),
che spetta solamente ad ARERA individuare le modalita'  per  favorire
la   partecipazione   diretta   dei   comuni   e   delle    pubbliche
amministrazioni alle comunita' energetiche rinnovabili. 
    Tale disposizione si muove nella corretta logica di consentire  a
livello nazionale un comportamento uniforme e, per quanto  possibile,
coerente degli enti locali nell'approccio a questa materia. 
    La  disposizione  regionale  sopra  descritta  segue  invece  una
direzione opposta che e' quella della definizione di  un  modello  di
partecipazione degli enti locali alle CER affatto  diverso  e  quindi
avulso rispetto a quello seguito sul restante territorio nazionale. 
    Anche  la  descritta  previsione  regionale  presenta  dunque  le
medesime illegittimita'  sopra  illustrate  al  punto  2,  in  quando
disegna un sistema  che  si  pone  in  contrasto  con  le  competenze
individuate nell' ambito dei principi fondamentali della materia. 
    4) Art. 9, comma 1, lett.  b)  LR  n.8/2022  -  Violazione  degli
artt.31 e 32 d.lgs. n. 199  del  2021  e  dell'articolo  42-bis,  del
decreto-legge  30   dicembre   2019,   n.   162,   (convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8),  disposizioni
statali  di  principio  nella  materia  di  legislazione  concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  che
costituiscono  recepimento  nell'ordinamento   nazionale   di   norme
europee, nonche'  dell'articolo  117,  primo  e  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Anche l'articolo 9, comma 1,  lettera  b)  che  attribuisce  alla
Giunta regionale il compito di definire, con  apposito  disciplinare,
"i requisiti dei soggetti che  possono  partecipare  alle  CER  e  le
modalita' di  gestione  delle  fonti  energetiche  all'interno  delle
comunita' e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalita' di
lucro", appare viziato. 
    La legge regionale omette  infatti  di  indicare  le  condizioni,
concorrendo le quali, puo' considerarsi costituita la CER. 
    Tali presupposti appaiono viceversa specificamente indicati nella
norma primaria contenuta nell'  articolo  31,  comma  2  del  decreto
legislativo 199 del 2021. 
    La norma regionale che si censura finisce invece per rinviare  ad
un successivo atto di  rango  non  legislativo,  la  definizione  dei
requisiti dal cui possesso  dipende  l'operativita'  delle  comunita'
energetiche rinnovabili. 
    La previsione regionale, non consentendo una puntuale valutazione
di conformita' in ordine al rispetto  dell'eventuale  disciplina  dei
predetti  requisiti,  si  pone  evidentemente  in  contrasto  con  la
richiamata  norma  statale  interposta  e  con  il  quadro  normativo
nazionale di derivazione comunitaria. 
    Ne consegue la violazione dell'articolo 117, primo e terzo  comma
della Costituzione, a fronte dell'esigenza  fondamentale  di  evitare
interpretazioni  che,  discostandosi  dal  paradigma   normativo   di
riferimento e dai principi fondamentali  ivi  sanciti,  compromettano
un'evoluzione ordinata ed uniforme della materia in esame. 
    5) Art. 11, commi da 2 a 5 LR n.8/2022 - Violazione dell'art. 19,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di  contabilita'
e finanza pubblica), nonche' dell'articolo 81 della Costituzione. 
    L'articolo  11,  rubricato  "Norma   finanziaria",   prevede   la
copertura finanziaria degli interventi  previsti  dalla  Lr  n.8/2022
comportanti nuove spese. 
    In particolare  i  commi  2  e  3  quantificano  e  prevedono  la
copertura finanziaria degli oneri derivanti  dall'applicazione  degli
interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e  d),  per  il
solo esercizio 2022. 
    Il  comma  4  prevede  che  alle  spese  relative  agli  esercizi
successivi al 2022, si  provvede  con  le  leggi  di  bilancio  degli
esercizi successivi. 
    Il comma 5, riguardante gli oneri derivanti dagli  interventi  di
cui all'articolo 6, comma 1 lett.  e),  non  invece  fornisce  alcuna
quantificazione  degli  stessi  e   stabilisce   che,   a   decorrere
dall'esercizio 2023, vi si faccia fronte con  le  leggi  di  bilancio
degli esercizi successivi. 
    Da  quanto  precede  si  evince,  con  chiarezza,  che  la  norma
scrutinata non contiene alcuna quantificazione della spesa  derivante
dall'applicazione dell'art.6, comma 1 lett.b) e che non reca  nemmeno
l'indicazione della copertura  finanziaria  per  farvi  eventualmente
fronte. 
    Per queste ragioni la norma in commento si pone in contrasto  con
l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica), che  dispone  che  "le  leggi  e  i
provvedimenti che comportano  oneri,  anche  sotto  forma  di  minori
entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche  devono
contenere la  previsione  dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della
copertura  finanziaria  riferita  ai  relativi  bilanci,  annuali   e
pluriennali", e con il principio  di  copertura  finanziaria  di  cui
all'art. 81, terzo comma, Cost., di cui il  suddetto  art.  19  della
legge n. 196/2009 costituisce disposizione specificativa. 
    In  tal  senso  si  richiamano  le  sentenze  di  codesta   Corte
Costituzionale n. 147/2018 e n. 181/2013. 
    Inoltre, sembra  opportuno  osservare  che,  avendo  il  bilancio
triennale carattere autorizzatorio,  la  norma  finanziaria  dovrebbe
quantificare gli oneri per tutti gli esercizi compresi  nel  bilancio
di previsione  2022-2024  -  in  ossequio  a  quanto  disposto  dagli
articoli 17 e 19 della legge n. 196/2009 - e rinviare alle successive
leggi di bilancio la copertura delle  spese  relative  agli  esercizi
successivi al 2024, che rappresenta  l'ultimo  esercizio  considerato
nel bilancio di previsione in corso di gestione. 
    Non essendo disposta alcuna previsione di spesa per gli  esercizi
2023 e 2024, si deve desumere, allo stato degli atti,  che  per  tali
esercizi la disposizione in esame sia  inefficace  perche'  la  legge
regionale non autorizza l'assunzione di obbligazioni  giuridiche  con
imputazione agli esercizi 2023 e 2024. 
    Infine,  il  rinvio  alle  leggi  di  bilancio   degli   esercizi
successivi operato dai commi 4  e  5,  non  dovrebbe  riguardare  gli
esercizi successivi al 2022, bensi' quelli successivi al 2024. 
    Codesta Corte (con la sentenza n.  227  del  2019),  in  tema  di
necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi  dell'art.  81,
terzo  comma,  Cost.,  ha  gia'  posto  in  rilievo  come  una  legge
"complessa", quale puo' considerarsi quella scrutinata  nel  presente
giudizio, dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro  degli
interventi integrati  finanziabili,  dall'indicazione  delle  risorse
effettivamente  disponibili  a  legislazione  vigente,  da  studi  di
fattibilita' di natura tecnica  e  finanziaria  e  dall'articolazione
delle  singole  coperture  finanziarie,  tenendo  conto   del   costo
ipotizzato  degli  interventi  finanziabili  e  delle  risorse   gia'
disponibili». 
    Nei termini sopra evidenziati la norma regionale si  pone  dunque
in contrasto il principio di copertura finanziaria di  cui  al  terzo
comma dell'art. 81 Cost. il quale prevede che "Ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi  fronte.",  stante
la palese inidoneita'  della  clausola  finanziaria  complessivamente
posta dalla norma regionale censurata. 
    Codesta Corte  ha  del  resto  ripetutamente  affermato  in  modo
incisivo che la richiamata norma  costituzionale  mostra  un'immutata
«forza  espansiva»  e  conserva  il  carattere  di  «presidio   degli
equilibri di finanza pubblica», di «clausola  generale  in  grado  di
colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la
sana gestione finanziaria e contabile  (sentenza  n.  192  del  2012)
(sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). 
    L' art. 81 Cost, pertanto, ha conservato una  portata  precettiva
sostanzialmente  immutata,  che  lo   rende   parametro   del   tutto
conferente. (C. Cost. 244/2020).  
 
                               P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, 9, comma 1, lettera b) e 11
commi da 2 a 5 della legge della Regione Abruzzo del 17/5/2022,  n.8,
pubblicata sul BUR n. 59 del 20/5/2022 recante: "Interventi regionali
di promozione di gruppi di aiuto consumatori di energia rinnovabile e
delle  comunita'  energetiche  rinnovabili  e  modifiche   alla   Lr.
6/2022.", per violazione degli artt. 81 e 117, commi  primo  e  terzo
della Costituzione, nonche' i principi fondamentali posti dallo Stato
nella materia di legislazione concorrente  "produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia" delineati nel Dlgs n.199/2021 e
dall'art.42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (convertito
con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8),  disposizioni
statali che costituiscono attuazione di norme europee. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  7
luglio 2022; 
        2. copia della Legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 19 luglio 2022 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello