N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2022

Ordinanza del 25 marzo 2022 del Tribunale di Padova nel  procedimento
civile promosso da M.O. contro P.N.S.C.S. . 
 
Processo del lavoro - Udienza di discussione della causa  -  Chiamata
  in causa di un terzo da parte del convenuto - Richiesta al giudice,
  nella memoria tempestivamente depositata ex  art.  416  cod.  proc.
  civ., che, a modifica del decreto emesso ai  sensi  dell'art.  415,
  secondo comma, cod. proc. civ., pronunci, entro cinque  giorni,  un
  nuovo decreto per la fissazione dell'udienza - Omessa previsione. 
- Codice di procedura civile, artt. 418, primo  comma,  e  420,  nono
  comma. 
(GU n.35 del 31-8-2022 )
 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA 
                           Sezione lavoro 
 
    Il  giudice  letti  gli  atti  del  proc.  n.  2382/2020  RG,   a
scioglimento della riserva assunta  all'udienza  del  7  marzo  2022,
pronunzia  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  degli  atti  alla
eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 418,  comma  primo,  codice  di
procedura civile, e dell'art. 420, nono comma,  codice  di  procedura
civile, per eventuale violazione degli  articoli  3  e  111,  secondo
comma, Cost. 
1. La rilevanza della questione. 
    Nel presente procedimento di primo grado  soggetto  al  rito  del
lavoro previsto dagli articoli 413 e  seguenti  codice  di  procedura
civile, M.O., premesso di lavorare alle  dipendenze  della  convenuta
P.N.S.C.S. dal 2000, ha chiesto la condanna di tale  sua  datrice  di
lavoro al risarcimento del danno  biologico  differenziale  subito  a
causa dello svolgimento delle  sue  mansioni;  danno  biologico  solo
parzialmente indennizzatole dall'Inail, il quale ha ravvisato,  nella
patologia di M.O., l'esistenza di una malattia professionale. 
    A  fronte  di  tale  domanda  risarcitoria,  P.N.S.C.S.   si   e'
tempestivamente costituita in giudizio il 25 febbraio  per  l'udienza
del 7 marzo 2022,  chiedendo,  nella  memoria  difensiva,  di  essere
autorizzata  a  chiamare   in   causa   la   propria   compagnia   di
assicurazione, tale A.V. S.p.a., ma omettendo di proporre,  in  detta
memoria, istanza di spostamento dell'udienza di discussione  al  fine
di consentire la chiamata. 
    Alla citato udienza di discussione del 7 marzo  2022,  P.N.S.C.S.
ha insistito in detta richiesta  di  chiamare  in  causa  la  propria
compagnia di assicurazione. M. O. non si e' opposta. 
    Questo  giudice  si  e'  riservato  di  provvedere,  dubitando  -
d'ufficio - della legittimita' costituzionale  dell'art.  418,  comma
primo, codice di procedura  civile,  e  dell'art.  420,  nono  comma,
codice di procedura civile, nella parte in  cui  non  prevedono  che,
anche nel caso in cui il  convenuto  intenda  chiamare  in  causa  un
terzo, egli, a pena di decadenza, debba chiedere al giudice  -  nella
memoria difensiva tempestivamente depositata ex art.  416  codice  di
procedura civile - che,  a  modifica  del  decreto  emesso  ai  sensi
dell'art. 415, secondo comma, codice di procedura  civile,  pronunci,
entro cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. 
    Di qui la presente ordinanza, pronunziata una  volta  scaduto  il
termine concesso alle parti al fine di contraddire sulla questione. 
    La rilevanza della questione stessa risiede  nel  fatto  che  se,
stando alla lettera di  dette  norme  processuali  (art.  418,  comma
primo, c.p.c., ed art. 420, nono comma, codice di procedura  civile),
non  e'  necessario  che  il   convenuto,   nella   propria   memoria
tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 codice di procedura
civile, chieda al giudice,  a  pena  di  decadenza,  il  differimento
dell'udienza di discussione al fine di  consentire  la  chiamata  del
terzo, allora questo  giudice  puo'  legittimamente  differirla  ora,
all'udienza di discussione. Se invece  il  convenuto  fosse  decaduto
dalla facolta' di chiedere di chiamare in causa la propria  compagnia
di assicurazione, non avendo  chiesto  il  differimento  dell'udienza
nella memoria  di  costituzione  tempestivamente  depositata,  allora
questo giudice  non  dovrebbe  disporre  alcun  rinvio  dell'udienza,
rigettando l'istanza di chiamata in causa. 
2. La non manifesta infondatezza. 
    Ad avviso  di  questo  il  Tribunale,  sussiste  il  dubbio,  non
manifestamente infondato, che i citati articolo 418, comma  primo,  e
420, nono comma, codice di  procedura  civile,  siano  contrari  agli
articoli 3 e 111, secondo comma, Cost. 
    Va infatti ricordato che, come accennato,  il  citato  art.  418,
primo comma, codice di procedura civile, relativamente  alla  domanda
riconvenzionale, prevede testualmente che  «il  convenuto  che  abbia
proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma
dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena
di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che
a modifica del  decreto  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  415,
pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione
dell'udienza». 
    Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimita'  e'  pressoche'
costante nell'affermare l'inammissibilita', rilevabile  d'ufficio  ed
insanabile, della domanda riconvenzionale la cui formulazione non sia
stata accompagnata dall'istanza di spostamento dell'udienza  prevista
dagli articoli 416 e 418 codice di procedura civile (v. Cassazione 16
novembre 2007, n. 23.815, Cassazione 17  maggio  2005,  n.  10.335  e
Cass. 24 febbraio 2003, n. 2777). 
    Per quanto riguarda invece la chiamata del  terzo  da  parte  del
convenuto, l'art. 416 codice di procedura civile non  contiene  alcun
espresso riferimento, ne' alcuna altra norma del rito del  lavoro  vi
si riferisce, all'infuori del citato art.  420  codice  di  procedura
civile, il quale, come noto, disciplina l'udienza di discussione.  Il
nono comma prevede che «nel caso di chiamata in causa a  norma  degli
articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice  fissa  una  nuova
udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo
il  provvedimento  nonche'  il  ricorso  introduttivo  e  l'atto   di
costituzione del convenuto, osservati  i  termini  di  cui  ai  commi
terzo, quinto e sesto, dell'art. 415. Il termine massimo entro  quale
deve  tenersi  la  nuova  udienza   decorre   dalla   pronuncia   del
provvedimento di fissazione». 
    Cio' nondimeno, anche sul punto la giurisprudenza di legittimita'
sostiene costantemente  che,  nel  rito  del  lavoro,  la  tardivita'
dell'istanza di chiamata  in  causa  del  terzo,  non  formulata  dal
convenuto nella memoria difensiva prevista dall'art.  416  codice  di
procedura civile,  ma  nella  prima  udienza,  deve  essere  rilevata
d'ufficio,  sicche'  il  convenuto  stesso,  in  tale  memoria,  deve
avanzare - a pena di decadenza - anche  l'istanza  di  autorizzazione
alla chiamata in causa del terzo. Nel rito del lavoro, le esigenze di
concentrazione e speditezza del processo,  le  quali  si  configurano
come principio di ordine  pubblico  e  di  tutela  della  difesa  del
chiamato, impongono la tempestivita' della richiesta di  chiamata  in
causa del  terzo,  la  quale  deve  essere  formulata  nella  memoria
difensiva ex art. 416 codice di procedura civile, e non  puo'  essere
avanzata in un momento successivo (v. Cassazione 6  giugno  2008,  n.
15.080). E' stato  anche  precisato  che,  stante  la  struttura  del
processo del lavoro, alla prima udienza la res litigiosa deve  essere
gia'  chiaramente  delineata  sulla  base  degli  scritti   difensivi
anteriormente depositati dalle parti, perche' a quella stessa udienza
si procede alla immediata trattazione della causa, con  il  tentativo
di conciliazione, con l'interrogatorio delle parti, con  l'ammissione
dei mezzi di prova e, se possibile, con  l'assunzione  delle  stesse,
come previsto dall'art. 420 codice  di  procedura  civile,  comma  8,
sicche'  ove  l'istanza  di  chiamata  venisse  avanzata  alla  prima
udienza, il meccanismo verrebbe alterato con  l'introduzione  di  una
questione pregiudiziale inaspettata dalla controparte e dal  giudice,
tale da modificare l'ambito della  materia  in  contestazione,  quale
determinato dagli  scritti  difensivi.  Inoltre,  in  relazione  alla
posizione del convenuto, se  nella  memoria  difensiva  ex  art.  416
codice di procedura civile egli deve prendere  posizione  precisa,  e
non generica, in ordine ai fatti affermati dall'attore, e se in  essa
devono essere contenute tutte le difese,  tra  queste  non  puo'  non
essere compresa l'istanza di chiamata: solo in  quell'atto,  infatti,
il  convenuto  puo'  esporre  le  ragioni  a  sostegno,  prendere  le
conclusioni nei confronti del terzo, e dedurre prove a  dimostrazione
della fondatezza dell'istanza Solo se l'istanza  e'  contenuta  nella
memoria di costituzione, che  viene  depositata  dieci  giorni  prima
dell'udienza  di  discussione,  il   giudice   puo'   tempestivamente
deciderne   l'ammissibilita',   autorizzando   la   chiamata   ovvero
rigettandola. Invece, una richiesta avanzata per la prima volta  solo
all'udienza di discussione, costringerebbe necessariamente il giudice
alla fissazione di un'altra udienza, cosi' vanificando l'obiettivo di
concentrazione del processo perseguita dal legislatore. Se dunque  la
tempestivita' della richiesta di chiamata attiene alle  esigenze  del
processo, ossia alla concentrazione ed alla speditezza dello  stesso,
configurandosi come principio  di  ordine  pubblico,  ne  consegue  -
conclude la  giurisprudenza  -  che  la  tardivita'  dell'istanza  e'
rilevabile d'ufficio. 
    Ebbene,  alla  luce  di  tale  equiparazione   effettuata   dalla
giurisprudenza tra domanda riconvenzionale e chiamata  del  terzo  da
parte del convenuto, questo giudice ritiene che - ex citati  articoli
3 e 111, secondo comma, Cost. - la stessa  disciplina  che  vige  per
l'istanza  di   spostamento   dell'udienza   in   caso   di   domanda
riconvenzionale, debba valere anche in caso di chiamata del terzo  da
parte del convenuto, con la conseguenza che i predetti articoli  418,
comma primo, art. 420, nono comma, codice di  procedura  civile,  non
sembrano conformi ai citati  parametri  costituzionali,  laddove  non
prevedono che il convenuto deve chiedere lo spostamento  dell'udienza
di discussione, a pena di decadenza, nella  memoria  di  costituzione
tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 codice di procedura
civile. Anche in tal caso, infatti, sussistono le stesse esigenze  di
celerita'  e  di  concentrazione  processuale  che  giustificano   la
disciplina della domanda riconvenzionale, considerando anche  sia  la
citato   parziale   equiparazione   gia'   esistente,    a    livello
giurisprudenziale, tra la tempestivita' della domanda riconvenzionale
e quella dell'istanza di chiamata del terzo da parte  del  convenuto,
sia la disciplina di quest'ultima nel rito ordinario  di  cognizione,
essendo noto che, anche in base al secondo comma dell'art. 269 codice
di procedura civile, il convenuto che intenda chiamare  un  terzo  in
causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione  nella  comparsa
di risposta e  contestualmente  chiedere  al  giudice  istruttore  lo
spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione
del terzo nel rispetto dei  termini  dell'art.  163-bis.  Il  giudice
istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto
a fissare la data della nuova udienza.  Considerando  le  eccezionali
esigenze di celerita' che caratterizzano  notoriamente  il  rito  del
lavoro (non soggetto nemmeno alla sospensione feriale  dei  termini),
sembra irragionevole - ex art. 3 Cost.  -  che  per  esso  operi  una
disciplina addirittura peggiorativa rispetto al giudizio ordinario di
cognizione. 
    Sussiste quindi il dubbio, non manifestamente  infondato,  che  i
citati art. 418, comma primo, e 420, nono  comma,  c.p.c.,  siano  in
contrasto con gli articoli 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte
in cui non prevedono che, anche nel caso in cui il convenuto  intenda
chiamare in causa un terzo, egli, a pena di decadenza, debba chiedere
al giudice - nella memoria difensiva  tempestivamente  depositata  ex
art. 416 c.p.c. -  che,  a  modifica  del  decreto  emesso  ai  sensi
dell'art. 415, secondo comma, c.p.c., pronunci, entro cinque  giorni,
un nuovo decreto  per  la  fissazione  dell'udienza:  sembra  esservi
un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla  disciplina
della domanda riconvenzionale, nonche' la  violazione  del  principio
della durata ragionevole del processo, atteso che non si capisce  per
quale motivo, il nono comma dell'art.  420  c.p.c.,  preveda  che  il
differimento dell'udienza debba  essere  disposto  dal  giudice  solo
all'udienza di discussione, con inaccettabile allungamento dei  tempi
processuali. 
    Ne'   appare   possibile   procedere   ad   una   interpretazione
costituzionalmente orientata del  citato  nono  comma  dell'art.  420
codice  di  procedura  civile,   tassativamente   esclusa   dal   suo
insuperabile tenore letterale, che consente al giudice di  provvedere
sulla istanza di chiamata  in  causa  proposta  dal  convenuto,  solo
all'udienza di discussione.  
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Tribunale ordinario di Padova, sezione  lavoro,  visto  l'art.
134 Cost., e gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1957, n.
87, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale - con riferimento agli articoli 3 e  111,
secondo comma, Cost. - degli articoli 418, comma primo, e  420,  nono
comma, codice di procedura civile nella parte in  cui  non  prevedono
che, nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa un terzo,
egli, a pena di decadenza, debba chiedere al giudice - nella  memoria
difensiva tempestivamente depositata ex art. 416 codice di  procedura
civile - che, a modifica del decreto emesso ai sensi  dell'art.  415,
secondo comma, codice di procedura  civile,  pronunci,  entro  cinque
giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza. 
    Dispone la immediata trasmissione degli  atti  e  della  presente
ordinanza,   comprensivi   della   documentazione    attestante    il
perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni,  alla
eccellentissima Corte costituzionale e sospende il giudizio. 
    Manda  la  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
ordinanza alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' per la sua comunicazione ai  presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Padova, 25 marzo 2022 
 
                         Il giudice: Beghini