AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ramipril e Bisoprololo ELC», a base di ramipril e  bisoprololo
fumarato. (22A04875) 
(GU n.205 del 2-9-2022)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 161/2022 dell'11 agosto 2022 
 
    Procedura europea PL/H/0753/001-006/DC 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  «RAMIPRIL  e
BISOPROLOLO  ELC»,  le  cui  caratteristiche  sono  riepilogate   nel
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   foglio
illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),  parti   integranti   della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggi e confezioni alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: ELC Group s.r.o. con sede legale  e  domicilio
fiscale in Karolinska 650/1, Karlin, 186  00  Praga,  8 -  Repubblica
Ceca 
        confezioni: 
          «2,5 mg/1,25 mg  capsule  rigide»  10  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995018 (in base 10) 1HPR8B (in base 32) 
          «2,5 mg/1,25 mg  capsule  rigide»  30  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995020 (in base 10) 1HPR8D (in base 32) 
          «2,5 mg/1,25 mg  capsule  rigide»  60  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995032 (in base 10) 1HPR8S (in base 32) 
          «2,5 mg/1,25 mg capsule  rigide»  100  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995044 (in base 10) 1HPR94 (in base 32) 
          «2,5 mg/2,5  mg  capsule  rigide»  10  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995057 (in base 10) 1HPR9K (in base 32) 
          «2,5 mg/2,5  mg  capsule  rigide»  30  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995069 (in base 10) 1HPR9X (in base 32) 
          «2,5 mg/2,5  mg  capsule  rigide»  60  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995071 (in base 10) 1HPR9Z (in base 32) 
          «2,5 mg/2,5 mg  capsule  rigide»  100  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995083 (in base 10) 1HPRBC (in base 32) 
          «5  mg/2,5  mg  capsule  rigide»  10  capsule  in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995095 (in base 10) 1HPRBR (in base 32) 
          «5  mg/2,5  mg  capsule  rigide»  30  capsule  in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995107 (in base 10) 1HPRC3 (in base 32) 
          «5  mg/2,5  mg  capsule  rigide»  60  capsule  in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995119 (in base 10) 1HPRCH (in base 32) 
          «5  mg/2,5  mg  capsule  rigide»  100  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995121 (in base 10) 1HPRCK (in base 32) 
          «5  mg/5  mg  capsule  rigide»  10   capsule   in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995133 (in base 10) 1HPRCX (in base 32) 
          «5  mg/5  mg  capsule  rigide»  30   capsule   in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995145 (in base 10) 1HPRD9 (in base 32) 
          «5  mg/5  mg  capsule  rigide»  60   capsule   in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995158 (in base 10) 1HPRDQ (in base 32) 
          «5  mg/5  mg  capsule  rigide»  100  capsule   in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995160 (in base 10) 1HPRDS (in base 32) 
          «10  mg/5  mg  capsule  rigide»  10  capsule   in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995172 (in base 10) 1HPRF4 (in base 32) 
          «10  mg/5  mg  capsule  rigide»  30  capsule   in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995184 (in base 10) 1HPRFJ (in base 32) 
          «10  mg/5  mg  capsule  rigide»  60  capsule   in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995196 (in base 10) 1HPRFW (in base 32) 
          «10  mg/5  mg  capsule  rigide»  100  capsule  in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995208 (in base 10) 1HPRG8 (in base 32) 
          «10  mg/10  mg  capsule  rigide»  10  capsule  in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995210 (in base 10) 1HPRGB (in base 32) 
          «10  mg/10  mg  capsule  rigide»  30  capsule  in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995222 (in base 10) 1HPRGQ (in base 32) 
          «10  mg/10  mg  capsule  rigide»  60  capsule  in   blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995234 (in base 10) 1HPRH2 (in base 32) 
          «10  mg/10  mg  capsule  rigide»  100  capsule  in  blister
bopa/al/pvc-al 
          A.I.C. n. 049995246 (in base 10) 1HPRHG (in base 32). 
        principi attivi: 
          ramipril e bisoprololo fumarato 
        produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
          Adamed Pharma S.A., ul. Marszałka  Jozefa  Piłsudskiego  5,
95-200 Pabianice, Polonia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del  Ministero  della
salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva 2010/84/UE  i
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale  almeno   ogni   sei   mesi   a   partire   dal   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD), 13 marzo 2027, come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.