AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Melet», a base di feniramina maleato e tetrizolina cloridrato.
(22A04876) 
(GU n.205 del 2-9-2022)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 162/2022 dell'11 agosto 2022 
 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MELET, le cui
caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP), foglio  illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),
parti integranti della determina di cui al presente  estratto,  nella
forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Via G. Della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio  (SA) -
Italia; 
      confezioni: 
        «3 mg/ml + 0,5  mg/ml  collirio,  soluzione»  10  contenitori
monodose da 0.50 ml - A.I.C. n. 047351010 (in  base  10)  1F5172  (in
base 32); 
        «3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» flacone in LDPE con
contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 047351022 (in  base  10)  1F517G  (in
base 32); 
      principi attivi: feniramina maleato e tetrizolina cloridrato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei  lotti:  Genetic  S.p.a.
Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': classe C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: SOP -  Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                 Rapporti periodici di aggiornamento 
                       sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi degli articoli 25 e 26 del  decreto  del  Ministero
della salute  del  30  aprile  2015  in  attuazione  della  direttiva
2010/84/UE i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale  almeno  ogni  sei  mesi  a  partire  dal  rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio  deve  controllare  periodicamente  se  l'associazione  dei
principi attivi viene inserita nell'elenco delle date di  riferimento
per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' di cinque anni  a  decorrere  dalla
data di efficacia della presente determina. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.