DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2022
Autorizzazione al Ministero dell'interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) ad assumere quarantotto unita' di segretari comunali. (22A04984)(GU n.208 del 6-9-2022)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha disposto che, a decorrere dall'8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unita' pari al cento per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un numero di unita' non superiore all'ottanta per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento; Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni; Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale il Ministero dell'interno organizza una sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori centosettantadue segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; Visto l'art. 16-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale alla predetta sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'; Visto l'art. 16-ter, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui l'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 85 e, in particolare l'art. 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui a decorrere dal 2022 le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita' di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari al centoventi per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, reg.ne succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e' stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per duecentoventiquattro unita' di segretari comunali e provinciali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16 dicembre 2021, con il n. 2985, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere sessantasette unita' di segretari comunali, e quindi all'iscrizione degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) all'abo, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 maggio 2022, con il n. 1272, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere centosettantuno unita' di segretari comunali; Vista la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ad integrazione del decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, precisa che la determinazione del fabbisogno di centosettantuno unita' era avvenuta con direttiva del Ministro dell'interno del 28 aprile 2021, nella misura massima allora consentita dal comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un numero di unita' non superiore all'ottanta per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente e che - a fronte della vigente facolta' assunzionale pari al cento per cento delle unita' cessate nel corso dell'anno precedente - risulta un residuo sulla facolta' assunzionale 2021 (cessazioni 2020) pari a quarantatre unita'; Visto il decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, trasmesso con nota n. 13520 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto, in relazione alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, l'autorizzazione all'assunzione di quarantotto unita' di segretari comunali, per poter consentire l'assunzione di tutte le unita' presenti nella graduatoria dei partecipanti a detta sessione corso-concorsuale, fino all'esaurimento della stessa; Preso atto che alla sessione ordinaria del COA 6 partecipano attualmente duecentoottantotto unita' e a quella aggiuntiva duecentoventidue unita' (per un totale complessivo di cinquecentodieci borsisti), a seguito di ulteriori due rinunce, rispetto a quelle richiamate nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, alla sessione ordinaria e di una rinuncia alla sessione aggiuntiva; Considerato che, con il predetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, e' stato dato atto che in relazione al fabbisogno di cinquanta unita' di segretari, due unita' risultano gia' disponibili quale residuo delle autorizzazioni gia' concesse e non utilizzate in forza della predetta rinuncia di due dei partecipanti alla sessione ordinaria del COA6; Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che alla data del 4 maggio 2022 risultano in servizio duemiladuecentoquarantre segretari, di cui duemilacinquantanove titolari di sede, novanta in disponibilita', novantaquattro in aspettativa, comando o altro utilizzo e che le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a cinquemilatrecentosessantasette; Considerato che, con il suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. tremilatrecentotto, di cui duemilatrecentottantanove con popolazione inferiore ai tremila abitanti, n. settecentosettantadue con popolazione compresa tra tremilauno e diecimila abitanti, centosessantotto con popolazione compresa tra diecimilauno e sessantacinquemila abitanti, n. diciannove con popolazione compresa tra sessantacinquemilauno e duecentocinquantamila abitanti e dieci sono costituite da enti con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali; Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e' pari a tremilacentoventiquattro unita', derivanti dalla differenza fra le cinquemilatrecentosessantasette sedi di segreteria e i duemiladuecentoquarantatre segretari in servizio; Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le assunzioni richieste graveranno perquarantatre unita' sul residuo delle cessazioni dal servizio riferite all'anno 2020 e per cinque unita' sulle cessazioni dal servizio riferite all'anno 2021, che risultano essere pari a centosessantasette; Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno; Considerato che, in forza della specificita' dello status giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi', l'obbligo di erogazione del trattamento economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 48 unita' di segretari comunali. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualita' di titolari. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2022 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2093