DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2022 

Autorizzazione al Ministero dell'interno ex Agenzia autonoma  per  la
gestione dell'Albo dei segretari comunali  e  provinciali  (AGES)  ad
assumere quarantotto unita' di segretari comunali. (22A04984) 
(GU n.208 del 6-9-2022)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto  l'art.  6-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113  che
ha disposto che, a decorrere dall'8 agosto  2021,  le  assunzioni  di
segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di
cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
un numero di unita' pari al cento per cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione,
dalla medesima data, del comma 6 dell'art.  14  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione per un  numero  di
unita' non superiore all'ottanta per  cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
secondo cui, tra l'altro, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure  concorsuali  e  le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti  pubblici
non economici; 
  Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per  ogni  comune  ed  ogni
provincia, di avere un segretario  titolare  dipendente  dall'Agenzia
autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari   comunali   e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo  art.
98 dello stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  4  dicembre
1997,  n.  465 -  regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed  in  particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a  quello  predeterminato  ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale  del  30
per cento; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  stabilisce  che  il  Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia  e  le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,  comprensive  del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso  di  formazione
previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata
di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi  presso
uno o piu' comuni; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai  sensi  del  quale  il  Ministero  dell'interno  organizza  una
sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso  previsto  dal  comma  2
dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai  fini
dell'iscrizione  di  ulteriori  centosettantadue  segretari  comunali
nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei  segretari  comunali  e
provinciali; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, ai sensi del quale alla predetta sessione  aggiuntiva  di  cui  al
comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il  punteggio
minimo di idoneita',  previsto  dal  bando  di  concorso  di  cui  al
medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione  ordinaria  e
non si siano collocati  in  posizione  utile  a  tale  fine,  secondo
l'ordine della relativa graduatoria, nonche',  su  domanda  e  previa
verifica della permanenza dei requisiti,  i  candidati  che,  essendo
risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto  e  al
quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei
corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo
di idoneita'; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 8, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, secondo cui l'iscrizione dei vincitori della  sessione  aggiuntiva
di cui al comma  5  nell'albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali e' comunque subordinata al conseguimento  della  relativa
autorizzazione  all'assunzione,  rilasciata   in   conformita'   alla
disciplina vigente; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  recante  misure
urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio   dell'economia   e,   in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione  della  procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per  il
triennio 2020-2022; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4.  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022,  n.  85  e,  in  particolare
l'art. 12-bis, comma 1, lettera a), secondo cui a decorrere dal  2022
le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalita'  di  cui
all'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per  un  numero
di unita' pari al centoventi per cento di quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
aprile 2018, registrato dalla Corte dei  conti  il  17  maggio  2018,
reg.ne succ. n. 1066, con il quale il  Ministero  dell'interno  -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali  (AGES)  e'  stato  autorizzato  ad   avviare   procedure
concorsuali, relative al corso-concorso  COA6,  e  a  procedere  alle
relative assunzioni, per  duecentoventiquattro  unita'  di  segretari
comunali e provinciali; 
  Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  21
settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16  dicembre
2021, con il n. 2985, con il quale  il  Ministero  dell'interno -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali (AGES) - e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma  4,
del   decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    ad
assumere sessantasette  unita'  di  segretari  comunali,   e   quindi
all'iscrizione degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di
formazione  (COA6)   all'abo,   attraverso   lo   scorrimento   della
graduatoria finale del corso; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 maggio  2022,
con il n. 1272, con il quale il  Ministero  dell'interno -  Direzione
centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali  e  provinciali
(ex AGES) -e' autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,   ad   assumere
centosettantuno unita' di segretari comunali; 
  Vista la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022,  con  cui  il  Ministero
dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei segretari
comunali  e  provinciali  (ex  AGES),  ad  integrazione  del  decreto
prefettizio  del  13  dicembre  2021,  n.  28379,  precisa   che   la
determinazione del fabbisogno di centosettantuno unita' era  avvenuta
con direttiva del Ministro dell'interno del  28  aprile  2021,  nella
misura massima  allora  consentita  dal  comma  6  dell'art.  14  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l'autorizzazione  per
un numero di unita' non superiore all'ottanta  per  cento  di  quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente e che - a  fronte
della vigente facolta' assunzionale pari  al cento  per  cento  delle
unita' cessate nel corso dell'anno precedente -  risulta  un  residuo
sulla facolta' assunzionale 2021 (cessazioni 2020) pari a quarantatre
unita'; 
  Visto il decreto prefettizio del 6 maggio 2022, n. 13431, trasmesso
con nota  n. 13520 in pari data, con cui il Ministero  dell'interno -
Direzione centrale per le autonomie - albo dei segretari  comunali  e
provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra richiamato art.  35,  comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto, in  relazione
alla sessione aggiuntiva del sesto  corso-concorso,  l'autorizzazione
all'assunzione di quarantotto unita' di segretari comunali, per poter
consentire l'assunzione di tutte le unita' presenti nella graduatoria
dei   partecipanti   a   detta   sessione   corso-concorsuale,   fino
all'esaurimento della stessa; 
  Preso atto che  alla  sessione  ordinaria  del  COA  6  partecipano
attualmente  duecentoottantotto  unita'   e   a   quella   aggiuntiva
duecentoventidue    unita'     (per     un     totale     complessivo
di cinquecentodieci borsisti), a seguito di  ulteriori  due  rinunce,
rispetto a quelle richiamate nel predetto decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, alla sessione  ordinaria  e
di una rinuncia alla sessione aggiuntiva; 
  Considerato che, con il predetto decreto prefettizio del  6  maggio
2022, n. 13431, e' stato dato atto che  in  relazione  al  fabbisogno
di cinquanta  unita'  di   segretari, due   unita'   risultano   gia'
disponibili quale residuo delle autorizzazioni gia'  concesse  e  non
utilizzate in forza della predetta rinuncia di due  dei  partecipanti
alla sessione ordinaria del COA6; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio  del  6  maggio
2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie-albo dei segretari comunali  e  provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che alla data del 4  maggio  2022  risultano  in  servizio
duemiladuecentoquarantre  segretari,  di   cui   duemilacinquantanove
titolari  di  sede,  novanta  in  disponibilita', novantaquattro   in
aspettativa, comando o altro utilizzo e che  le  sedi  di  segreteria
gestite  dall'albo,  sia  singole  che   convenzionate,   sono   pari
a cinquemilatrecentosessantasette; 
  Considerato che, con il suddetto decreto prefettizio del  6  maggio
2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie-albo dei segretari comunali  e  provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. tremilatrecentotto,  di
cui duemilatrecentottantanove con  popolazione  inferiore  ai tremila
abitanti,  n.  settecentosettantadue  con  popolazione  compresa  tra
tremilauno  e diecimila  abitanti, centosessantotto  con  popolazione
compresa    tra    diecimilauno    e sessantacinquemila     abitanti,
n. diciannove  con  popolazione  compresa  tra  sessantacinquemilauno
e duecentocinquantamila abitanti e dieci sono costituite da enti  con
popolazione  superiore  ai  duecentocinquantamila  abitanti,   comuni
capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali; 
  Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 6  maggio  2022,
n. 13431, il  Ministero  dell'interno -  Direzione  centrale  per  le
autonomie-albo dei segretari comunali  e  provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che  il numero dei segretari in servizio  e'  inferiore  a
quello delle sedi e che l'attuale carenza di  segretari  comunali   e
provinciali e' pari  a   tremilacentoventiquattro  unita',  derivanti
dalla  differenza  fra  le  cinquemilatrecentosessantasette  sedi  di
segreteria e i  duemiladuecentoquarantatre segretari in servizio; 
  Considerato che, con suddetto  decreto  prefettizio  del  6  maggio
2022, n. 13431, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le
autonomie-albo dei segretari comunali  e  provinciali  (ex  AGES)  ha
comunicato che  le  assunzioni  richieste  graveranno  perquarantatre
unita' sul residuo delle cessazioni dal  servizio  riferite  all'anno
2020 e per  cinque unita'  sulle  cessazioni  dal  servizio  riferite
all'anno 2021, che risultano essere pari a centosessantasette; 
  Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - Direzione
centrale per le autonomie-albo dei segretari comunali  e  provinciali
(ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie-albo dei
segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si  instaura  con  la
prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale
quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza  funzionale
con  l'ente  territoriale,  cui  compete,  altresi',   l'obbligo   di
erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che dispone la delega di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le  autonomie  -
albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - e' autorizzato,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ad assumere n. 48 unita' di segretari comunali. 
  Gli oneri connessi sono posti a  carico  del  bilancio  degli  enti
locali  presso  i  quali  gli  interessati  presteranno  servizio  in
qualita' di titolari. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 luglio 2022 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                            Brunetta                  
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                  Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
2093