AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di  lacosamide,  «Lacosamide  G.L.».
(22A05032) 
(GU n.210 del 8-9-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 655/2022 del 31 agosto 2022 
 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
LACOSAMIDE G.L. anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni
di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister
PVC/AL - A.I.C. n. 048185173 (base 10) 1FYHUP (base 32); 
      «50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048185211 (base 10) 1FYHVV (base 32); 
      «100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in  blister
PVC/AL - A.I..C. n. 048185185 (base 10) 1FYHV1 (base 32); 
      «100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048185223 (base 10) 1FYHW7 (base 32); 
      «150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 048185197 (base 10) 1FYHVF (base 32); 
      «150 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in  blister
PVC/PCDC/AL - A.I.C. n. 048185235 (base 10) 1FYHWM (base 32); 
      «200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in  blister
PVC/AL - A.I.C. n. 048185209 (base 10) 1FYHVT (base 32); 
      «200 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048185247 (base 10) 1FYHWZ (base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Principio attivo: lacosamide. 
    Titolare A.I.C.: G.L. Pharma Gmbh, con sede  legale  e  domicilio
fiscale in schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria. 
    Procedura europea: SE/H/1653/001-004/IB/024. 
    Codice pratica: C1B/2022/960. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita': C (classe   di
medicinali a carico del cittadino). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della  fornitura: RR (Medicinali  soggetti  a
prescrizione medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed  integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di bolzano, anche in lingua tedesca. il titolare dell'aic che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'aifa  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. in caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.