MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 agosto 2022 

Programmazione per l'accesso alle scuole di specializzazione  per  le
professioni legali, anno accademico 2022-2023. (22A05004) 
(GU n.211 del 9-9-2022)

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  e,  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in  particolare  gli  articoli  2,
comma  1,  n.  12),   51-bis,   51-ter   e   51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  (MUR),
al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica e di alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  del
Ministero,    con    conseguente    soppressione    del     Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162, recante «Riordinamento delle scuole  dirette  a  fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di  perfezionamento»  e,
in particolare, il Capo III; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»  e,  in  particolare,  l'art.  4,
comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante «Modifica alla  disciplina  del  concorso  per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione  per  le
professioni legali, a norma dell'art. 17,  commi  113  e  114,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Visto in particolare l'art.  16,  comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che  «il  numero
dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro di grazia  e  giustizia,  in  misura  non
inferiore al dieci per  cento  del  numero  complessivo  di  tutti  i
laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente,
tenendo conto,  altresi',  del  numero  dei  magistrati  cessati  dal
servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del  venti
per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei  notai
nel medesimo  periodo,  del  numero  di  abilitati  alla  professione
forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri  sbocchi
professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni  di
ricettivita' delle scuole»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro   della
giustizia, 21 dicembre 1999,  n.  537,  e  successive  modificazioni,
recante il  regolamento  sull'istituzione  e  l'organizzazione  delle
scuole  di  specializzazione  per  le  professioni   legali   e,   in
particolare,  l'art.  3,  comma  1,  che  prescrive  che  «il  numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere  alle  scuole
di  specializzazione  per  le  professioni  legali   e'   determinato
annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 398 del 1997»; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante  delega  al  Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per  il  decentramento  del  Ministero  della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il  Consiglio
di Presidenza, della Corte dei conti e  il  Consiglio  di  Presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un  testo
unico e, in particolare, l'art. 2, comma 1,  lettera  b,  n.  1),  in
forza del quale «il numero dei laureati da ammettere alle  scuole  di
specializzazione per le professioni  legali  sia  determinato,  fermo
restando quanto previsto nel comma 5  dell'art.  16  del  decreto  17
novembre 1997, n. 398, in misura  non  superiore  a  dieci  volte  il
maggior numero dei  posti  considerati  negli  ultimi  tre  bandi  di
concorso per uditori giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante  «Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in  materia
di progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»
e, in particolare, l'art. 2; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   11
dicembre 2001, n. 475, recante il regolamento sulla  valutazione  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.
137, riguardante  il  regolamento  sulla  riforma  degli  ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3,  e  11,
comma 2; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  nuova
disciplina  dell'ordinamento  della   professione   forense   e,   in
particolare, l'art. 41, comma 9,  in  forza  del  quale  «il  diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre  1997,
n.  398,  e  successive  modificazioni,  e'  valutato  ai  fini   del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione  di  avvocato
per il periodo di un anno»; 
  Vista la nota del 29 aprile 2022, prot. n. 111453, con la quale  il
Ministero   della   giustizia,    Dipartimento    dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e  dei  servizi,  Direzione  generale  dei
Magistrati, Ufficio II - Concorsi, ha comunicato il numero  di  posti
per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato
ordinario; 
  Vista la nota dell'11 maggio 2022, prot. n. 121710.U, con la  quale
il  Ministero  della  giustizia,   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e  dei  servizi,  Direzione  generale  del
personale e della formazione, Ufficio V - Pensioni, ha comunicato  il
numero  dei  magistrati  ordinari  cessati  dal  servizio  nel  corso
dell'anno 2021; 
  Vista la nota del 6 maggio 2022, prot. n. 99740.U, con la quale  il
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di  giustizia,
Direzione  generale   degli   affari   interni,   Ufficio   II-Ordine
professionale e albi, ha comunicato il numero dei notai  cessati  dal
servizio nel corso dell'anno 2021 e inoltre che l'esame di stato  per
l'abilitazione all'esercizio della professione di  avvocato  relativo
alla sessione  2021  e'  attualmente  in  fase  di  svolgimento,  con
impossibilita' di comunicare il dato di cui al numero degli abilitati
alla professione forense per l'anno  2021,  indicando  la  statistica
relativa alla sessione di esame 2020; 
  Vista la comunicazione del 5 maggio 2022, con la quale il Ministero
dell'universita' e della ricerca, Direzione generale  del  personale,
del  bilancio  e  dei  servizi  strumentali,  Ufficio  VI,   servizio
statistico ha comunicato il numero dei laureati in giurisprudenza nel
corso dell'anno 2021; 
  Ritenuto di determinare,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  5,  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma  1,
lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il  numero  dei
laureati   in   giurisprudenza   da   ammettere   alle   scuole    di
specializzazione  per  le  professioni  legali  nell'anno  accademico
2022-2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno  accademico  2022-2023,  il  numero  complessivo  dei
laureati   in   giurisprudenza   da   ammettere   alle   scuole    di
specializzazione per le  professioni  legali,  determinato  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.
398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge  25  luglio
2005, n. 150, e' pari a 4037 unita'. 
  2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola  di
specializzazione e' determinata con  successivo  decreto  recante  il
bando  di  ammissione  alle  scuole  di   specializzazione   per   le
professioni legali, anno accademico 2022/2023, ai sensi dell'art.  4,
comma 1, del decreto ministeriale 21  dicembre  1999,  n.  537  nelle
premesse citato. 
    Roma, 26 agosto 2022 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                     Messa            
Il Ministro della giustizia 
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