AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sominga» (22A05267) 
(GU n.219 del 19-9-2022)

 
         Estratto determina n. 617/2022 del 5 settembre 2022 
 
    Medicinale: SOMINGA. 
    Titolare A.I.C.: Santen OY. 
    Confezioni: 
      «15 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose»
30 flaconi in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 049786015 (in base 10), 
      «15 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose»
90 flaconi in LDPE da 0,3 ml - A.I.C. n. 049786027 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: tafluprost. 
    Officine di produzione: 
      produttori del principio attivo: 
        AGC Inc. Chiba Plant - 10 Goi-kaigan - Ichihara City -  Chiba
290-8566 -Giappone; 
        AGC Wakasa Chemicals Co., Ltd. - 25-27-1 Hansei - Obama  City
- Fukui 917-0044 - Giappone. 
    Rilascio dei lotti: 
      Santen Oy - Kelloportinkatu 1 - 33100 Tampere - Finlandia. 
    Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione  intraoculare
elevata nel glaucoma ad angolo aperto e nell'ipertensione oculare. 
    Come monoterapia nei pazienti: 
      che  possano  trarre  beneficio  da  un   collirio   privo   di
conservanti; 
      che abbiano risposto in misura insufficiente  alla  terapia  di
prima linea; 
      che non tollerino o per i quali sia controindicata  la  terapia
di prima linea. 
    Come terapia aggiuntiva ai beta-bloccanti. 
    «Sominga» e' indicato in adulti ≥ 18 anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Il medicinale «Sominga» e' classificato come segue ai fini  della
rimborsabilita': 
      confezione:   «15   microgrammi/ml   collirio,   soluzione   in
contenitore monodose» 30 flaconi in  LDPE  da  0,3  ml  -  A.I.C.  n.
049786015 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11,58; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,11. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Sominga (tafluprost) e' classificato, ai sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Sominga (tafluprost) e' la seguente: medicinale soggetto  a  ricetta
medica ripetibile (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.