MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2022 

Conferma dell'incarico al Consorzio di  tutela  della  Liquirizia  di
Calabria DOP a svolgere le funzioni  di  cui  all'articolo  53  della
legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma  15,
della legge 21 dicembre 1999,  n.  526  per  la  DOP  «Liquirizia  di
Calabria». (22A05283) 
(GU n.220 del 20-9-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visti il decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie  generale  n.  97  del  27  aprile  2000,
recante   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie  generale  n.  97  del  27  aprile  2000,
recante «Individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072 della Commissione del 20  ottobre
2011,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 278 del 25 ottobre 2011 con
il quale e' stata registrata la  denominazione  di  origine  protetta
«Liquirizia di Calabria»; 
  Visto il decreto ministeriale del  10  settembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 222 del 22 settembre 2012, successivamente rinnovato, con il quale
e' stato attribuito per un triennio  al  Consorzio  di  tutela  della
Liquirizia di Calabria DOP il riconoscimento e l'incarico a  svolgere
le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24  aprile  1998  n.  128,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la DOP «Liquirizia di Calabria»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e successive modifiche ed integrazioni citato,  recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di
tutela delle DOP e delle  IGP  che  individua  la  modalita'  per  la
verifica della sussistenza del  requisito  della  rappresentativita',
effettuata con  cadenza  triennale,  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e  successive  modifiche  ed
integrazioni    sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella
filiera «caffe', te' e spezie escluso il mate'» individuata  all'art.
4, lettera m) del medesimo decreto, rappresenta almeno  i  2/3  della
produzione  controllata  dall'Organismo  di  controllo  nel   periodo
significativo di riferimento. Tale verifica e' stata  eseguita  sulla
base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con pec
del 27 maggio 2022, (prot. Mipaaf n. 242543 del  30  maggio  2022)  e
della   attestazione   rilasciata   dall'organismo    di    controllo
Agroqualita' S.p.a., con le pec del  31  maggio  2022  (prot.  Mipaaf
247626 del 3 giugno 2022) e del 21 luglio 2022 (prot.  Mipaaf  324567
del 21 luglio 2022), autorizzato a svolgere le attivita' di controllo
sulla denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP a svolgere le
funzioni indicate all'art. 53 della citata legge  n.  128  del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale  10  settembre  2012,  al  Consorzio  di  tutela   della
Liquirizia di Calabria DOP con sede legale in  Cosenza,  corso  Luigi
Fera, n. 79, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art.  53  della
legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma  15,
della legge 21 dicembre 1999,  n.  526  per  la  DOP  «Liquirizia  di
Calabria». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 10 settembre 2012  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni  e  dei
requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n.  61413
e 61414 e successive modifiche ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 7 settembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero