MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2022 

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo,  dei  crediti
vantati dall'Azienda comprensoriale  acquedottistica  -  ACA  S.p.a.,
relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. (22A05288) 
(GU n.220 del 20-9-2022)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto
legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro,  che  puo'
essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa  di
cui all'art. 156 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,  della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la   riscossione
coattiva mediante ruolo di  specifiche  tipologie  di  crediti  delle
societa' per azioni a  partecipazione  pubblica,  previa  valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto l'art. 2,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  193  del  2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
il  quale  prevedeva  che  «A  decorrere  dal  1°  luglio  2017,   le
amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare
di affidare  al  soggetto  preposto  alla  riscossione  nazionale  le
attivita'  di  riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle   entrate
tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando  quanto  previsto
dall'art. 17,  commi  3-bis  e  3-ter,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del
lavoro e per esigenze indifferibili», che  ha  modificato  il  citato
art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del  2016,  sopprimendo  le
parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa'  da  esse
partecipate»; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  Sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art.  156  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»; 
  Considerato che  l'Azienda  comprensoriale  acquedottistica  -  ACA
S.p.a., in concordato preventivo, partecipata dal Comune di Chieti  e
da altri comuni, gestisce il servizio  idrico  integrato  nell'ambito
territoriale ottimale pescarese, in quanto affidataria della gestione
del servizio a seguito di convenzione con l'Ente  regionale  servizio
idrico integrato - ERSI; 
  Viste le note n. 6077 del 13 aprile 2017, n. 11169  del  20  aprile
2022  e  n.  12983  del  16  maggio  2022,  con  le  quali  l'Azienda
comprensoriale   acquedottistica   -   ACA    S.p.a.    ha    chiesto
l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti
inerenti alla tariffa del servizio idrico ed ha fornito  la  relativa
documentazione; 
  Visto il decreto  del  Tribunale  di  Pescara  di  omologazione  di
concordato preventivo, n. 45/2013 R.C.P. del 31 maggio 2016; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 197504 del 20 luglio 2022; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei  crediti  vantati  dall'Azienda
comprensoriale acquedottistica - ACA S.p.a., in ragione della  natura
dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione  del  servizio  idrico
integrato; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati dall'Azienda comprensoriale acquedottistica
- ACA S.p.a., in concordato preventivo,  partecipata  dal  Comune  di
Chieti e da altri comuni, relativamente  alla  tariffa  del  servizio
idrico integrato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 settembre 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco