N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2022
Ordinanza del 14 luglio 2022 della Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di R. S.. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. - C.p. [recte: Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)], art. 186, comma 2-bis.(GU n.38 del 21-9-2022 )
CORTE D'APPELLO di milano Sez. I Penale Nel procedimento N. 5018/21 R.G.A. La Corte d'Appello di Milano/Sez. I Penale, riunita in camera di consiglio nella persona dei sigg.: Dott.ssa. Valeria De Risi - Presidente rel.; Dott.ssa. Chiara Nobili - Giudice; Dott.ssa Paola Di Lorenzo - Giudice; ha pronunciato la seguente ordinanza Premesso che: Con atto depositato in data 2.2.2021, l'avv. Federica Libero, difensore di fiducia del sig. R. S. , ha interposto appello nell'interesse del predetto imputato avverso la sentenza n. 291/21 emessa dal Tribunale di Milano in data 13.1.2021, con cui questi veniva ritenuto responsabile in ordine al reato ... di cui agli artt. 186 commi 1, 2 lett. c), - 186 comma 2 bis e 186 comma 2-sexies D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e ss. mod., per avere circolato - durante le ore notturne (alle ore ... c.ca) - sulla pubblica via alla guida dell'autovettura ... tg ... , benche' fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato ... g/l) e per avere provocato in tali circostanze un incidente stradale. Commesso in ... il ... e quindi condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed € 7.200,00 di ammenda, concessi i doppi benefici di legge, applicata inoltre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tra i plurimi motivi di gravame formulati, la difesa, nel dolersi dell'eccessivo rigore della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, ha sollecitato questa Corte ad adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 186, co. 2, lett. c) e co. 2-bis C.d.S., conforme a quanto espresso nella pronuncia C. Cost. 88/2019 (dichiarativa della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 222, co. 2 C.d.S.), tale da consentire al giudice di valutare nel merito un'eventuale disapplicazione della misura della revoca della patente e la sua sostituzione con quella della sospensione del titolo di guida. In subordine rispetto all'accoglimento del motivo di cui sopra, il difensore dell'imputato ha reiterato la richiesta (gia' avanzata e rigettata nel giudizio di primo grado) di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 222 C.d.S. per contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonche' con il principio di proporzionalita' della pena desunto dall'esegesi giurisprudenziale della medesima norma. Ad opinione della parte privata, l'automatismo sanzionatorio che ricollega necessariamente la revoca della patente alla condotta di chi abbia cagionato un incidente stradale versando in stato di ebbrezza con un valore di stato alcolemico accertato superiore ad 1,5 g/l violerebbe la previsione costituzionale sopra richiamata, precludendo al Giudice la possibilita' di irrogare una sanzione proporzionata e graduata rispetto alle circostanze del caso concreto. Ulteriormente e sotto diverso profilo, sarebbe il nuovo assetto delle disposizioni del Codice della strada - proprio per come determinato dalla sentenza 88/2019 della Consulta - a dare luogo ad un'insanabile disparita' di trattamento. Allo stato, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalita' parziale dell'art. 222, co. 2 C.d.S., e' concesso punire anche con la sola sospensione della patente il conducente che abbia colposamente provocato la morte di terzi, ovvero che abbia procurato lesioni gravi o gravissime, purche' non versasse in stato di ubriachezza. Mentre e' tuttora imposta la sanzione della revoca della licenza al guidatore alterato dall'uso di sostanze alcoliche (con tasso superiore a 1,5 g/l) che abbia causato un sinistro, a prescindere dagli effettivi danni arrecati ad alcuno. In definitiva, la sanzione amministrativa accessoria comminata per un delitto risulta piu' tenue rispetto a quella ancora prevista per una fattispecie contravvenzionale. All'udienza del 29.6.2022, celebrata con rito cartolare, la Corte riunita in camera di consiglio, ricevute le conclusioni scritte delle parti, ha disposto rinvio alla data del 14.7.2022 per meglio valutarne le richieste, anche in ordine all'opportunita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale. Esaminate le argomentazioni difensive: Va anzitutto precisato, portando a coerenti conclusioni le considerazioni enucleate dal difensore, che il paventato dubbio di costituzionalita' verte non gia' sull'art. 222 C.d.S. (come impropriamente esplicitato, forse per mero errore materiale, nelle richieste contenute nell'atto di appello), ma sull'art. 186, co. 2- bis, D.L.vo 285/1992, a mente del quale: " ... Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ... la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI". Tale essendo il dato testuale, ritiene questa Corte di non poter risolvere il presunto contrasto tra la norma di legge e il parametro costituzionale ricorrendo unicamente a strumenti ermeneutici - come prospettato in prima battuta dal difensore istante. Il criterio letterale rimane pur sempre canone d'interpretazione primario (art. 12 Preleggi), che si erge - soprattutto in materia penale - ad ineludibile presidio del principio di legalita' sostanziale (art. 25, co. 2 Cost.), nei suoi corollari di precisione e tassativita'. Nella specie, il chiaro tenore della disposizione ("la patente di guida e' sempre revocata") non lascia spazio a letture che permettano di derogare all'obbligatoria applicazione della revoca senza travalicare il significato proprio delle parole che compongono l'enunciato normativo. Dunque, l'unica via praticabile per ovviare all'ipotizzata situazione di incompatibilita' tra la previsione del codice della strada e la fonte gerarchicamente sovraordinata rimane la promozione del sindacato di costituzionalita'. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata e pertanto deve essere accolta, con conseguente sottoposizione della stessa al vaglio della Consulta. Si osserva: Sulla rilevanza in concreto Il giudizio di costituzionalita' e' rilevante per la decisione del processo pendente dinanzi al giudice a quo, siccome ritiene questa Corte che, nel caso di specie, l'imputato potrebbe beneficiare di una parziale riforma in senso favorevole della sentenza di primo grado, in punto di trattamento sanzionatorio, con applicazione della sola sospensione della patente di guida invece della sua revoca, in considerazione della contenuta gravita' del fatto-reato e della personalita' del sig. R . Difatti, per quanto emerge dagli atti del procedimento, il prevenuto ha impattato con il proprio veicolo contro il guard rail, perdendo il controllo del mezzo, ma senza cagionare danno a terzi - e neppure a se' stesso - e senza provocare significativo intralcio alla circolazione, tant'e' vero che era riuscito a riposizionare l'automobile in strada con l'aiuto di alcuni avventori ed era sul punto di allontanarsi autonomamente. Inoltre, il tasso alcolico accertato ( ... g/l) era comunque prossimo, ancorche' superiore, alla soglia prevista dall'art. 186, co. 2, lett. c) D.L.vo 285/1992 (1,50 g/l). Trattasi infine di soggetto sostanzialmente incensurato (posto che l'unico precedente e' stato definito con il positivo esito della messa alla prova) . Tutte queste considerazioni avevano indotto il Giudice di prime cure ad irrogare una pena contenuta e a concedere i doppi benefici di legge. Essendo pacifico che la sospensione condizionale della pena ex artt. 163 e ss. c.p. opera per le pene accessorie, secondo lo stesso regime delle pene principali, ma non per le sanzioni amministrative accessorie (tra le tante, Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2008, n. 39499), si appalesa il primario ruolo afflittivo ricoperto dalla revoca della patente di guida; unica misura punitiva concretamente efficace. Risulta cioe' quanto mai stridente che pur a fronte di una positiva prognosi sulla futura astensione dalla commissione di altri reati che e' stata in concreto effettuata in favore dell'imputato R. , nessuna valutazione prognostica favorevole possa essere effettuata sulla sanzione amministrativa accessoria poiche' essa discende automaticamente dall'affermazione di colpevolezza, senza che residui alcun potere discrezionale in capo al giudicante per poterne graduarne l'afflittivita' ed adattarla al caso concreto. Ancora in tema di rilevanza in concreto della sollevata questione di costituzionalita', essa e' particolarmente pregnante soprattutto in considerazione delle peculiari condizioni personali dell'imputato R S Esso e' occupato come agente di commercio ed e' tenuto per esigenze lavorative a spostarsi frequentemente sul territorio. La revoca della patente di guida, con conseguente impossibilita' di dotarsi di nuovo titolo se non a seguito di nuovo esame dopo cinque anni dal ritiro, inciderebbe notevolmente sulla sua capacita' di proseguire e mantenere la sua attivita' lavorativa. Anche di questo serio pregiudizio occupazionale dovra' tenersi conto al fine di irrogare una sanzione commisurata e proporzionata alla gravita' del reato. Sulla non manifesta infondatezza E' dato acquisito che la Corte costituzionale detenga il potere-dovere di sindacare la proporzionalita' della sanzione penale, senza per cio' intaccare le prerogative spettanti al Legislatore, quando la scelta e la commisurazione della pena trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra situazioni omogenee e, di converso, in caso di equiparazione di situazioni oggettivamente differenti, prive di ragionevole giustificazione (C. Cost. 50/1980; 68/2012; 236/2016; 222/2018). Tale impostazione di principio, valevole per la pena in senso proprio, e' stata poi estesa ad opera della giurisprudenza costituzionale anche all'ambito delle sanzioni amministrative punitive, come recentemente ribadito dalla sentenza C. Cost. 95/2022. Nella stessa pronuncia, si e' evidenziato come "il principio della proporzionalita' delle sanzioni rispetto alla gravita' dell'illecito si applic[hi] anche al di fuori dei confini della responsabilita' penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a carattere punitivo, rispetto alle quali esso trova il proprio fondamento nell'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione". Il razionale dell'estensione va ravvisato nel fatto che le sanzioni amministrative "condividono [...] con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla liberta' personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria e' riservata alla pena)". Ne consegue che "allo stesso modo che per le pene - pur a fronte dell'ampia discrezionalita' che al legislatore compete nell'individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo - anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruita' tra la sanzione e la gravita' dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata" (si fa quindi rinvio alle conformi sentenze C. Cost. 185/2021; 112/2019; 88/2019; 22/2018). Della natura (anche) punitiva (oltre che preventiva) della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - a lungo negata dalla giurisprudenza - sembra non potersi piu' dubitare. In tal senso si e' espressa in maniera puntuale C. Cost. 68/2021, dopo svariate precedenti aperture interpretative del medesimo avviso (C. Cost. 63/2019 e 88/2019; Cass. pen., Sez. I, cent. n. 35457/2021). E' poi manifesto come la misura sanzionatoria in esame sia idonea a comprimere notevolmente il diritto alla liberta' di circolazione ex art. 16 Cost. e, talvolta, il diritto al lavoro tutelato dagli artt. 4 e 35 della Carta Fondamentale (come, segnatamente, nel caso che occupa). A parere di questa Corte d'Appello, la disposizione in parola si pone effettivamente in tensione con il principio di eguaglianza-ragionevolezza dettato dall'art. 3 della Costituzione, nonche' con il principio di proporzionalita' della pena e della sanzione amministrativa discendente dalla stessa previsione costituzionale, allorche' accomuna una serie di situazioni giuridiche disomogenee in termini di offensivita' e graduabili sotto il profilo della colpevolezza e della risposta punitiva; pertanto meritevoli, almeno in astratto, di un trattamento differenziato. Questa Corte non condivide, in proposito, la valutazione effettuata dal Tribunale di Milano che ha respinto i dubbi sulla costituzionalita' rifacendosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che, nel mantenere la obbligatoria revoca della patente di guida come sanzione obbligatoria proprio nelle ipotesi in cui il conducente si sia messo alla guida del mezzo con tasso alcolemico superiore a 1,50, ha ritenuto che fosse stata effettuata una graduazione della sanzione in relazione ai comportamenti altamente pericolosi e tali da giustificare in ogni caso la revoca della patente. Non si e' invero considerato che nel caso che ci occupa si verte in materia di guida in stato di ebbrezza senza conseguenze lesive, sicche' la parificazione delle conseguenze sanzionatorie accessorie sull'abilitazione alla guida, non appare giustificata sebbene in entrambi i casi il conducente guidasse con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Piuttosto, parrebbe conformarsi maggiormente ai principi sopra richiamati, in luogo del previsto automatismo sanzionatorio, consentire al giudice di scegliere la specie di sanzione amministrativa accessoria da irrogare, all'esito di un esame che tenga conto di tutte le circostanze di fatto caratterizzanti la vicenda concreta. Sotto molteplici aspetti. e' possibile infatti differenziare il livello di offensivita' della condotta prevista e punita dall'art. 186, co. 2 lett c) aggravata ai sensi del co. 2-bis C.d.S., ad esempio in base all'entita' del fattore di pericolo attivato (si pensi alla guida in stato di ebbrezza in un'area desolata ovvero in un centro abitato; su vie interne o rurali ovvero su strade provinciali/statali o autostrade; in zone poco battute ovvero trafficate) o alla gravita' del danno cagionato (solo a cose ovvero anche a persone, oppure ove non vi sia stato danno alcuno). Quanto detto circa l'indebita equiparazione di situazioni differenti puo' ancor piu' nitidamente apprezzarsi se si tiene conto della costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimita' a proposito della nozione di "incidente" rilevante in tema di reati stradali. Vi si include infatti qualunque forma di collisione del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita di strada, a prescindere dalla causazione di alcun danno a cose o persone (si vedano, ex multis, Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 7659/2019 (1) sent. n. 4775/2018 (2) Di talche', la condotta dell'automobilista che abbia provocato un sinistro senza conseguenze dannose e' parificata, quanto all'incidenza della sanzione amministrativa accessoria, a quella del conducente che abbia determinato la distruzione o il danneggiamento di cose, ovvero abbia cagionato, persino, lesioni (lievi) a una o piu' persone (3) Allo stesso modo, l'illecito puo' assumere sfaccettature di maggiore o minore riprovevolezza, sia in ragione dell'entita' del superamento della soglia di tasso alcolico fissata dalla legge, sia per le effettive modalita' attraverso le quali il comportamento dell'agente si estrinseca. Certamente, per quanto concerne le violazioni della legge penale in questione, nucleo della colpevolezza e rimproverabilita' va individuato nella scelta cosciente (poiche' tale deve considerarsi, seppur frutto di una mente obnubilata) di porsi alla guida nonostante l'assunzione di alcolici. Tuttavia, risponde a criteri di proporzionalita' il distinguere - per grado della colpa - le situazioni in cui il conducente ebbro abbia dato luogo ad incidente circolando in maniera gravemente difforme rispetto alle prescrizioni dettate dalle norme stradali e ai generali canoni di diligenza, prudenza e perizia (guida a velocita' elevata, cambi repentini di carreggiata, sorpassi improvvidi); dai casi in cui lo stesso, seppur alterato, abbia comunque osservato le regole della strada, modulando lo stile di guida anche in relazione alle proprie condizioni psicofisiche (procedendo a velocita' assai moderata, mantenendo l'andatura nella corsia di destra ed evitando sorpassi), e finendo per perdere il controllo del veicolo solamente per il calo di riflessi determinato dallo stato di ubriachezza. L'attuale panorama normativo nega al giudice ogni possibilita' di conferire rilievo a tutti questi fattori nella valutazione della sanzione amministrativa da irrogare, che si risolve nell'automatica comminatoria della revoca della patente di guida, anche nei casi di minore gravita' (in particolare, nelle ipotesi in cui non vi siano stati danni). E' ben vero che il ricorso ad una presunzione o automatismo sanzionatorio non e' precluso al Legislatore, ne' il principio di offensivita' vi osta di per se'; d'altra parte, pero', tali meccanismi devono risultare fondati su giustificazioni ragionevoli, e non disciplinare in maniera uniforme situazioni obiettivamente diverse (C. Cost. 73/2019). Richiede infine talune considerazioni il tema del rapporto tra la presente richiesta di vaglio di costituzionalita' e la recente sentenza della Consulta n. 88/2019, gia' ripetutamente menzionata. Il Giudice delle leggi, nel dichiarare la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 222, co. 2 (quarto periodo) C.d.S. "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada", ha fatto salve le ipotesi in cui ricorrano le "circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." . Ha quindi superato e retto lo scrutinio di costituzionalita' l'automatica revoca della patente nei soli casi ove i reati di cui ai predetti articoli siano stati commessi dal conducente in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione conseguente all'assunzione di stupefacenti. Ad avviso di questa Corte remittente, che condivide la tesi avanzata dal difensore dell'imputato sul punto, non puo' inferirsi dal tenore di quest'ultima pronuncia la permanente validita' anche dell'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 186, co. 2-bis C.d.S. (per cui all'incidente causato da guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l segue sempre la revoca - e mai la mera sospensione - della patente). Il divario di offensivita' tra le ipotesi di reato considerate appare palese. Da un lato si collocano delitti colposi che implicano quantomeno una compromissione grave dell'integrita' fisica di un terzo, quando non addirittura la sua morte; dall'altro, una contravvenzione che puo' consumarsi anche in totale assenza di danni. In altre parole, il fatto che la Consulta abbia ritenuto immune da censure di costituzionalita' la scelta legislativa di punire con la revoca obbligatoria della patente il conducente trovato in stato di ebbrezza all'atto della commissione dei reati di cui agli artt. 589-bis, 590-bis c.p., non mette definitivamente al riparo da critiche di proporzionalita' della sanzione anche la diversa fattispecie di cui all'art. 186, co. 2-bis, D.L.vo n. 285/1992. Va infatti assolutamente rimarcata la differenza tra delitti che importano la lesione di beni giuridici di primaria importanza come l'incolumita' personale e la vita, da un reato contravvenzionale che - come detto - ben potrebbe realizzarsi anche in mancanza di lesione diretta ad alcun bene giuridico, con l'offesa che rimane contenuta allo stadio del pericolo. In definitiva, l'impianto sanzionatorio vigente si configura come sproporzionato e irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., perlomeno nella parte in cui non permette di infliggere una sanzione amministrativa accessoria piu' tenute al responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2, lett c) e co. 2-bis C.d.S. che non abbia cagionato danni a terzi. E cio' a maggior ragione in base proprio alla sentenza 88/2019, che ha fatto cadere l'obbligatorieta' della revoca della patente per il condannato ai sensi degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. - purche' non in stato di ubriachezza. Sarebbe quindi ingiustificato punire necessariamente con la revoca del titolo il conducente in stato di ebbrezza, ma che non abbia arrecato lesioni o danni di altro genere. (1) "Rientrano nella nozione di incidente stradale sia l'uscita di strada del veicolo sia l'urto contro il guard rail, dato che cio' puo' cagionare intralcio o disagio alla circolazione stradale - e' da confermarsi, nella specie, l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis C.d.S.".; (2) "Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che - per affermarne la sussistenza - e' sufficiente qualsiasi, purche' significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni". (3) Al di fuori della portata applicativa del nuovo art. 590-bis c.p., limitato alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime, puo' infatti ben realizzarsi il concorso formale di reati tra la fattispecie di cui all'art. 590, co. 1 e 4 c.p. e quella di cui all'art. 186, co. 2 e 2-bis D.L.vo 285/1992. In tal caso, la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, co. 2-bis C.d.S. si applica in luogo dell'art. 222, co. 2, primo periodo, sussistendo l'elemento specializzante dello stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l.
P.Q.M. Visto l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nonche' del principio di offensivita' desunto dagli artt. 13, 25, co. 2 e 27, co. e 3 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica e inderogabile applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussumendo in termini di omogeneita' una vasta gamma di condotte diverse e graduabili sotto i profili dell'offensivita' e della colpevolezza; Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale a cura della cancelleria, nonche' la notifica dell'ordinanza medesima al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La presente ordinanza, emessa in camera di consiglio all'udienza celebrata nelle forme del procedimento camerale, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 viene comunicata a mezzo pec a tutte le parti processuali. Il processo viene rinviato, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, all'udienza del 14 dicembre 2022. Milano, 14 luglio 2022 La Presidente: De Risi I consiglieri: Nobili - Di Lorenzo