N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2022

Ordinanza del 14 luglio 2022 della  Corte  d'Appello  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di R. S.. 
 
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza  dell'alcool
  - Applicazione automatica della sanzione amministrativa  accessoria
  della revoca della patente qualora per il conducente  che  provochi
  un incidente stradale sia stato accertato un valore  corrispondente
  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. 
- C.p. [recte: Decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
  codice della strada)], art. 186, comma 2-bis. 
(GU n.38 del 21-9-2022 )
 
                           CORTE D'APPELLO 
                              di milano 
 
 
                            Sez. I Penale 
 
    Nel procedimento N. 5018/21 R.G.A. 
    La Corte d'Appello di Milano/Sez. I Penale, riunita in camera  di
consiglio nella persona dei sigg.: 
        Dott.ssa. Valeria De Risi - Presidente rel.; 
        Dott.ssa. Chiara Nobili - Giudice; 
        Dott.ssa Paola Di Lorenzo - Giudice; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza 
    Premesso che: 
        Con atto depositato in data 2.2.2021, l'avv. Federica Libero,
difensore  di  fiducia  del  sig.  R.  S.  ,  ha  interposto  appello
nell'interesse del predetto imputato avverso la  sentenza  n.  291/21
emessa dal Tribunale di Milano in  data  13.1.2021,  con  cui  questi
veniva ritenuto responsabile in ordine al reato ... di cui agli artt.
186 commi 1, 2 lett. c), - 186 comma  2  bis  e  186  comma  2-sexies
D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e ss. mod., per avere circolato - durante  le
ore notturne (alle ore ... c.ca) -  sulla  pubblica  via  alla  guida
dell'autovettura ... tg ... , benche' fosse in stato di  ebbrezza  in
conseguenza  dell'uso  di   bevande   alcoliche   (tasso   alcolemico
riscontrato ... g/l) e per avere provocato  in  tali  circostanze  un
incidente stradale. 
    Commesso in ... il ... e quindi condannato alla pena di mesi 8 di
arresto ed € 7.200,00 di ammenda, concessi i doppi benefici di legge,
applicata inoltre la sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida. 
    Tra i plurimi motivi di gravame formulati, la difesa, nel dolersi
dell'eccessivo rigore della sanzione amministrativa accessoria  della
revoca  della  patente,  ha  sollecitato  questa  Corte  ad  adottare
un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di
cui agli artt. 186, co. 2, lett. c) e co. 2-bis  C.d.S.,  conforme  a
quanto espresso nella pronuncia C. Cost. 88/2019 (dichiarativa  della
parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 222, co. 2  C.d.S.),
tale da consentire al giudice di  valutare  nel  merito  un'eventuale
disapplicazione della misura della revoca  della  patente  e  la  sua
sostituzione con quella della sospensione del titolo di guida. 
    In subordine rispetto all'accoglimento del motivo di  cui  sopra,
il difensore dell'imputato ha reiterato la richiesta (gia' avanzata e
rigettata nel giudizio di primo  grado)  di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale in  relazione  all'art.  222  C.d.S.  per
contrasto con  il  principio  di  eguaglianza-ragionevolezza  sancito
dall'art.  3  della  Costituzione,  nonche'  con  il   principio   di
proporzionalita' della pena  desunto  dall'esegesi  giurisprudenziale
della medesima norma. 
    Ad opinione della parte privata, l'automatismo sanzionatorio  che
ricollega necessariamente la revoca della patente  alla  condotta  di
chi abbia cagionato  un  incidente  stradale  versando  in  stato  di
ebbrezza con un valore di stato alcolemico accertato superiore ad 1,5
g/l  violerebbe  la  previsione  costituzionale   sopra   richiamata,
precludendo al Giudice  la  possibilita'  di  irrogare  una  sanzione
proporzionata e graduata rispetto alle circostanze del caso concreto. 
    Ulteriormente e sotto diverso profilo, sarebbe il  nuovo  assetto
delle disposizioni  del  Codice  della  strada  -  proprio  per  come
determinato dalla sentenza 88/2019 della Consulta - a dare  luogo  ad
un'insanabile disparita' di trattamento. Allo stato, in seguito  alla
dichiarazione di incostituzionalita' parziale dell'art.  222,  co.  2
C.d.S., e' concesso  punire  anche  con  la  sola  sospensione  della
patente il conducente che abbia colposamente provocato  la  morte  di
terzi, ovvero che abbia procurato lesioni gravi o gravissime, purche'
non versasse in stato di ubriachezza. Mentre e'  tuttora  imposta  la
sanzione della revoca della licenza al guidatore alterato dall'uso di
sostanze alcoliche (con tasso superiore a 1,5 g/l) che abbia  causato
un sinistro, a prescindere dagli effettivi danni arrecati ad  alcuno.
In definitiva, la sanzione amministrativa accessoria comminata per un
delitto risulta piu' tenue rispetto a quella ancora prevista per  una
fattispecie contravvenzionale. 
    All'udienza del 29.6.2022, celebrata con rito cartolare, la Corte
riunita in camera di consiglio, ricevute le conclusioni scritte delle
parti,  ha  disposto  rinvio  alla  data  del  14.7.2022  per  meglio
valutarne le richieste, anche in ordine all'opportunita' di sollevare
questione di legittimita' costituzionale. 
    Esaminate le argomentazioni difensive: 
        Va anzitutto precisato, portando a  coerenti  conclusioni  le
considerazioni enucleate dal difensore, che il  paventato  dubbio  di
costituzionalita'  verte  non  gia'  sull'art.   222   C.d.S.   (come
impropriamente esplicitato, forse per mero  errore  materiale,  nelle
richieste contenute nell'atto di appello), ma sull'art. 186,  co.  2-
bis, D.L.vo 285/1992, a  mente  del  quale:  "  ...  Qualora  per  il
conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per
litro (g/l) ... la patente di guida e' sempre revocata ai  sensi  del
capo II, sezione II, del titolo VI". 
    Tale essendo il dato testuale, ritiene questa Corte di non  poter
risolvere il presunto contrasto tra la norma di legge e il  parametro
costituzionale ricorrendo unicamente a strumenti ermeneutici  -  come
prospettato in prima  battuta  dal  difensore  istante.  Il  criterio
letterale rimane pur sempre canone d'interpretazione  primario  (art.
12 Preleggi), che si erge  -  soprattutto  in  materia  penale  -  ad
ineludibile presidio del principio di legalita' sostanziale (art. 25,
co. 2 Cost.), nei suoi corollari di precisione e tassativita'.  Nella
specie, il chiaro tenore della disposizione ("la patente di guida  e'
sempre revocata") non lascia  spazio  a  letture  che  permettano  di
derogare all'obbligatoria applicazione della revoca senza travalicare
il  significato  proprio  delle  parole  che  compongono  l'enunciato
normativo. Dunque, l'unica via praticabile per ovviare all'ipotizzata
situazione di incompatibilita' tra la  previsione  del  codice  della
strada e la fonte gerarchicamente sovraordinata rimane la  promozione
del sindacato di costituzionalita'. 
    La questione appare rilevante e non  manifestamente  infondata  e
pertanto deve essere accolta, con  conseguente  sottoposizione  della
stessa al vaglio della Consulta. 
    Si osserva: 
 
                     Sulla rilevanza in concreto 
 
    Il giudizio di costituzionalita' e' rilevante  per  la  decisione
del processo pendente dinanzi  al  giudice  a  quo,  siccome  ritiene
questa Corte che, nel caso di specie, l'imputato potrebbe beneficiare
di una parziale riforma in senso favorevole della sentenza  di  primo
grado, in punto di trattamento sanzionatorio, con applicazione  della
sola sospensione della patente di guida invece della sua  revoca,  in
considerazione della  contenuta  gravita'  del  fatto-reato  e  della
personalita' del sig. R . 
    Difatti, per  quanto  emerge  dagli  atti  del  procedimento,  il
prevenuto ha impattato con il proprio veicolo contro il  guard  rail,
perdendo il controllo del mezzo, ma senza cagionare danno a terzi - e
neppure a se' stesso - e senza provocare significativo intralcio alla
circolazione,  tant'e'  vero  che  era   riuscito   a   riposizionare
l'automobile in strada con l'aiuto di alcuni  avventori  ed  era  sul
punto di allontanarsi autonomamente. 
    Inoltre, il tasso alcolico  accertato  (  ... g/l)  era  comunque
prossimo, ancorche' superiore, alla soglia  prevista  dall'art.  186,
co. 2, lett. c)  D.L.vo  285/1992  (1,50  g/l).  Trattasi  infine  di
soggetto sostanzialmente incensurato (posto che l'unico precedente e'
stato definito con il positivo esito della messa alla prova) .  Tutte
queste considerazioni avevano indotto il Giudice  di  prime  cure  ad
irrogare una pena contenuta e a concedere i doppi benefici di legge. 
    Essendo pacifico che la sospensione condizionale  della  pena  ex
artt. 163 e ss. c.p. opera per le pene accessorie, secondo lo  stesso
regime delle pene principali, ma non per le  sanzioni  amministrative
accessorie (tra le tante, Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre  2008,  n.
39499), si appalesa il  primario  ruolo  afflittivo  ricoperto  dalla
revoca della patente di guida; unica  misura  punitiva  concretamente
efficace. Risulta cioe' quanto mai stridente che pur a fronte di  una
positiva prognosi sulla futura astensione dalla commissione di  altri
reati che e' stata in concreto effettuata in favore dell'imputato  R.
, nessuna valutazione prognostica favorevole possa essere  effettuata
sulla  sanzione  amministrativa  accessoria  poiche'  essa   discende
automaticamente dall'affermazione di colpevolezza, senza che  residui
alcun  potere  discrezionale  in  capo  al  giudicante  per   poterne
graduarne l'afflittivita' ed adattarla al caso concreto. 
    Ancora in tema di rilevanza in concreto della sollevata questione
di costituzionalita', essa e' particolarmente  pregnante  soprattutto
in considerazione delle peculiari condizioni personali  dell'imputato
R S 
    Esso e' occupato come  agente  di  commercio  ed  e'  tenuto  per
esigenze lavorative a spostarsi  frequentemente  sul  territorio.  La
revoca della patente di  guida,  con  conseguente  impossibilita'  di
dotarsi di nuovo titolo se non a seguito di nuovo esame  dopo  cinque
anni dal ritiro, inciderebbe  notevolmente  sulla  sua  capacita'  di
proseguire e mantenere la sua attivita' lavorativa. Anche  di  questo
serio pregiudizio occupazionale  dovra'  tenersi  conto  al  fine  di
irrogare una sanzione commisurata e proporzionata alla  gravita'  del
reato. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    E'  dato  acquisito  che  la  Corte  costituzionale  detenga   il
potere-dovere di sindacare la proporzionalita' della sanzione penale,
senza per cio' intaccare le  prerogative  spettanti  al  Legislatore,
quando la scelta e la  commisurazione  della  pena  trasmodino  nella
manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte  di
sperequazioni tra situazioni omogenee e,  di  converso,  in  caso  di
equiparazione  di  situazioni  oggettivamente  differenti,  prive  di
ragionevole giustificazione (C.  Cost.  50/1980;  68/2012;  236/2016;
222/2018). 
    Tale impostazione di principio, valevole per  la  pena  in  senso
proprio,  e'  stata  poi  estesa  ad   opera   della   giurisprudenza
costituzionale  anche  all'ambito   delle   sanzioni   amministrative
punitive, come recentemente ribadito dalla sentenza C. Cost. 95/2022.
Nella stessa pronuncia, si e' evidenziato come  "il  principio  della
proporzionalita' delle sanzioni rispetto alla gravita'  dell'illecito
si applic[hi] anche al di fuori  dei  confini  della  responsabilita'
penale, e in particolare alla materia delle sanzioni amministrative a
carattere  punitivo,  rispetto  alle  quali  esso  trova  il  proprio
fondamento nell'art. 3 Cost., in  combinato  disposto  con  le  norme
costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi  dalla
sanzione". Il razionale dell'estensione va ravvisato nel fatto che le
sanzioni amministrative "condividono [...] con le pene  il  carattere
reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento
dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione
di un diritto (diverso dalla liberta' personale, la cui  compressione
in chiave sanzionatoria e' riservata alla  pena)".  Ne  consegue  che
"allo stesso  modo  che  per  le  pene  -  pur  a  fronte  dell'ampia
discrezionalita' che al legislatore compete nell'individuazione degli
illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo - anche per
le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l'esigenza  che  non
venga manifestamente meno un rapporto di congruita' tra la sanzione e
la  gravita'  dell'illecito  sanzionato;  evenienza  nella  quale  la
compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata"
(si fa quindi  rinvio  alle  conformi  sentenze  C.  Cost.  185/2021;
112/2019; 88/2019; 22/2018). 
    Della  natura  (anche)  punitiva  (oltre  che  preventiva)  della
sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - a lungo
negata dalla giurisprudenza - sembra non potersi  piu'  dubitare.  In
tal senso si e' espressa in maniera puntuale C. Cost.  68/2021,  dopo
svariate precedenti aperture interpretative del medesimo  avviso  (C.
Cost. 63/2019 e 88/2019; Cass. pen., Sez. I, cent. n. 35457/2021). E'
poi manifesto come la misura sanzionatoria  in  esame  sia  idonea  a
comprimere notevolmente il diritto alla liberta' di  circolazione  ex
art. 16 Cost. e, talvolta, il diritto al lavoro tutelato dagli  artt.
4 e 35 della Carta Fondamentale (come,  segnatamente,  nel  caso  che
occupa). 
    A parere di questa Corte d'Appello, la disposizione in parola  si
pone   effettivamente   in   tensione    con    il    principio    di
eguaglianza-ragionevolezza dettato dall'art.  3  della  Costituzione,
nonche' con il principio  di  proporzionalita'  della  pena  e  della
sanzione   amministrativa   discendente   dalla   stessa   previsione
costituzionale, allorche' accomuna una serie di situazioni giuridiche
disomogenee in termini di offensivita' e graduabili sotto il  profilo
della colpevolezza e della risposta  punitiva;  pertanto  meritevoli,
almeno in astratto, di un trattamento differenziato. 
    Questa  Corte  non  condivide,  in  proposito,   la   valutazione
effettuata dal Tribunale di Milano che  ha  respinto  i  dubbi  sulla
costituzionalita'   rifacendosi    alla    sentenza    della    Corte
Costituzionale n. 88/2019 che, nel mantenere la  obbligatoria  revoca
della patente di  guida  come  sanzione  obbligatoria  proprio  nelle
ipotesi in cui il conducente si sia messo alla guida  del  mezzo  con
tasso alcolemico superiore  a  1,50,  ha  ritenuto  che  fosse  stata
effettuata  una  graduazione   della   sanzione   in   relazione   ai
comportamenti altamente pericolosi e tali  da  giustificare  in  ogni
caso la revoca della patente. Non si e' invero  considerato  che  nel
caso che ci occupa si verte in materia di guida in stato di  ebbrezza
senza conseguenze lesive, sicche' la parificazione delle  conseguenze
sanzionatorie accessorie sull'abilitazione  alla  guida,  non  appare
giustificata sebbene in entrambi i casi il  conducente  guidasse  con
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. 
    Piuttosto, parrebbe conformarsi maggiormente  ai  principi  sopra
richiamati,  in  luogo  del   previsto   automatismo   sanzionatorio,
consentire  al  giudice  di   scegliere   la   specie   di   sanzione
amministrativa accessoria da irrogare,  all'esito  di  un  esame  che
tenga conto di tutte  le  circostanze  di  fatto  caratterizzanti  la
vicenda concreta. 
    Sotto molteplici aspetti. e' possibile infatti  differenziare  il
livello di offensivita' della condotta prevista  e  punita  dall'art.
186, co. 2 lett c) aggravata  ai  sensi  del  co.  2-bis  C.d.S.,  ad
esempio in base all'entita' del  fattore  di  pericolo  attivato  (si
pensi alla guida in stato di ebbrezza in un'area desolata  ovvero  in
un  centro  abitato;  su  vie  interne  o  rurali  ovvero  su  strade
provinciali/statali  o  autostrade;  in  zone  poco  battute   ovvero
trafficate) o alla gravita' del danno cagionato (solo a  cose  ovvero
anche a persone, oppure ove non vi sia stato danno alcuno). 
    Quanto  detto  circa  l'indebita  equiparazione   di   situazioni
differenti puo' ancor piu' nitidamente apprezzarsi se si tiene  conto
della  costante  interpretazione  fornita  dalla  giurisprudenza   di
legittimita' a proposito della nozione di  "incidente"  rilevante  in
tema di reati stradali. Vi si  include  infatti  qualunque  forma  di
collisione del veicolo contro un ostacolo ovvero la  sua  fuoriuscita
di strada, a prescindere dalla causazione di alcun  danno  a  cose  o
persone (si  vedano,  ex  multis,  Cass.  pen.,  Sez.  IV,  sent.  n.
7659/2019 (1) sent. n. 4775/2018 (2) 
    Di talche', la condotta dell'automobilista che abbia provocato un
sinistro   senza   conseguenze   dannose   e'   parificata,    quanto
all'incidenza della sanzione amministrativa accessoria, a quella  del
conducente che abbia determinato la distruzione o  il  danneggiamento
di cose, ovvero abbia cagionato, persino, lesioni  (lievi)  a  una  o
piu' persone (3) 
    Allo stesso  modo,  l'illecito  puo'  assumere  sfaccettature  di
maggiore o minore riprovevolezza, sia  in  ragione  dell'entita'  del
superamento della soglia di tasso alcolico fissata dalla  legge,  sia
per le effettive  modalita'  attraverso  le  quali  il  comportamento
dell'agente si estrinseca. 
    Certamente, per quanto concerne le violazioni della legge  penale
in  questione,  nucleo  della  colpevolezza  e  rimproverabilita'  va
individuato nella scelta cosciente (poiche' tale  deve  considerarsi,
seppur frutto di una mente obnubilata) di porsi alla guida nonostante
l'assunzione  di  alcolici.   Tuttavia,   risponde   a   criteri   di
proporzionalita'  il  distinguere  -  per  grado  della  colpa  -  le
situazioni in cui il conducente ebbro abbia dato luogo  ad  incidente
circolando in maniera gravemente difforme rispetto alle  prescrizioni
dettate dalle norme stradali  e  ai  generali  canoni  di  diligenza,
prudenza e perizia (guida a velocita'  elevata,  cambi  repentini  di
carreggiata, sorpassi improvvidi); dai casi in cui lo stesso,  seppur
alterato, abbia comunque osservato le regole della strada,  modulando
lo  stile  di  guida  anche  in  relazione  alle  proprie  condizioni
psicofisiche  (procedendo  a  velocita'  assai  moderata,  mantenendo
l'andatura nella corsia di destra ed evitando  sorpassi),  e  finendo
per perdere il  controllo  del  veicolo  solamente  per  il  calo  di
riflessi determinato dallo stato di ubriachezza. 
    L'attuale panorama normativo nega al giudice ogni possibilita' di
conferire rilievo a tutti  questi  fattori  nella  valutazione  della
sanzione amministrativa da irrogare, che si  risolve  nell'automatica
comminatoria della revoca della patente di guida, anche nei  casi  di
minore gravita' (in particolare, nelle ipotesi in cui  non  vi  siano
stati danni). E' ben  vero  che  il  ricorso  ad  una  presunzione  o
automatismo sanzionatorio non e'  precluso  al  Legislatore,  ne'  il
principio di offensivita' vi osta di per se'; d'altra  parte,  pero',
tali  meccanismi  devono   risultare   fondati   su   giustificazioni
ragionevoli,  e  non  disciplinare  in  maniera  uniforme  situazioni
obiettivamente diverse (C. Cost. 73/2019). 
    Richiede infine talune considerazioni il tema del rapporto tra la
presente richiesta  di  vaglio  di  costituzionalita'  e  la  recente
sentenza della Consulta n. 88/2019, gia' ripetutamente menzionata. 
    Il Giudice delle leggi, nel dichiarare la parziale illegittimita'
costituzionale dell'art. 222, co. 2 (quarto  periodo)  C.d.S.  "nella
parte in cui  non  prevede  che,  in  caso  di  condanna,  ovvero  di
applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati  di  cui  agli  artt.
589-bis (Omicidio stradale) e  590-bis  (Lesioni  personali  stradali
gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre,  in
alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione  della
stessa ai sensi del secondo e terzo  periodo  dello  stesso  comma  2
dell'art. 222  cod.  strada",  ha  fatto  salve  le  ipotesi  in  cui
ricorrano le "circostanze aggravanti previste  dai  rispettivi  commi
secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen." . Ha  quindi
superato e  retto  lo  scrutinio  di  costituzionalita'  l'automatica
revoca della patente nei soli casi ove i reati  di  cui  ai  predetti
articoli siano stati commessi dal conducente  in  stato  di  ebbrezza
alcolica o di alterazione conseguente all'assunzione di stupefacenti. 
    Ad avviso di questa  Corte  remittente,  che  condivide  la  tesi
avanzata dal difensore dell'imputato sul punto,  non  puo'  inferirsi
dal tenore di quest'ultima pronuncia la  permanente  validita'  anche
dell'automatismo sanzionatorio  previsto  dall'art.  186,  co.  2-bis
C.d.S. (per cui all'incidente causato da guida in stato  di  ebbrezza
con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l segue sempre la revoca - e mai
la mera sospensione - della patente). 
    Il divario di offensivita' tra le ipotesi  di  reato  considerate
appare palese. Da un lato si collocano delitti colposi che  implicano
quantomeno una compromissione  grave  dell'integrita'  fisica  di  un
terzo,  quando  non  addirittura  la  sua  morte;   dall'altro,   una
contravvenzione che puo' consumarsi anche in totale assenza di danni. 
    In altre parole, il fatto che la Consulta abbia  ritenuto  immune
da censure di costituzionalita' la scelta legislativa di  punire  con
la revoca obbligatoria della patente il conducente trovato  in  stato
di ebbrezza all'atto della commissione dei reati di  cui  agli  artt.
589-bis,  590-bis  c.p.,  non  mette  definitivamente  al  riparo  da
critiche  di  proporzionalita'  della  sanzione  anche   la   diversa
fattispecie di cui all'art. 186, co. 2-bis, D.L.vo n. 285/1992. 
    Va infatti assolutamente rimarcata la differenza tra delitti  che
importano la lesione di beni giuridici di  primaria  importanza  come
l'incolumita' personale e la vita, da un reato contravvenzionale  che
- come detto - ben potrebbe realizzarsi anche in mancanza di  lesione
diretta ad alcun bene giuridico, con l'offesa  che  rimane  contenuta
allo stadio del pericolo. 
    In definitiva, l'impianto sanzionatorio vigente si configura come
sproporzionato e irragionevole,  in  violazione  dell'art.  3  Cost.,
perlomeno nella parte in cui non permette di infliggere una  sanzione
amministrativa accessoria piu' tenute al responsabile  del  reato  di
cui all'art. 186, co. 2, lett c) e co. 2-bis  C.d.S.  che  non  abbia
cagionato danni a terzi. E cio' a maggior  ragione  in  base  proprio
alla sentenza 88/2019, che ha fatto  cadere  l'obbligatorieta'  della
revoca della patente per il condannato ai sensi degli artt. 589-bis e
590-bis c.p. - purche' non in stato di  ubriachezza.  Sarebbe  quindi
ingiustificato punire necessariamente con la  revoca  del  titolo  il
conducente in stato di ebbrezza, ma che non abbia arrecato lesioni  o
danni di altro genere. 

(1) "Rientrano nella nozione di incidente stradale  sia  l'uscita  di
    strada del veicolo sia l'urto contro il guard rail, dato che cio'
    puo' cagionare intralcio o disagio alla circolazione  stradale  -
    e' da confermarsi, nella specie,  l'aggravante  di  cui  all'art.
    186, comma 2-bis C.d.S.".; 

(2) "Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis,
    nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi  tanto
    l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua  fuoriuscita
    dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i
    danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza  che
    - per affermarne  la  sussistenza  -  e'  sufficiente  qualsiasi,
    purche' significativa,  turbativa  del  traffico,  potenzialmente
    idonea a determinare danni". 

(3) Al di fuori della portata  applicativa  del  nuovo  art.  590-bis
    c.p., limitato alle ipotesi di lesioni gravi o  gravissime,  puo'
    infatti ben realizzarsi il  concorso  formale  di  reati  tra  la
    fattispecie di cui all'art. 590, co. 1 e 4 c.p. e quella  di  cui
    all'art. 186, co. 2 e 2-bis D.L.vo  285/1992.  In  tal  caso,  la
    sanzione amministrativa accessoria prevista  dall'art.  186,  co.
    2-bis C.d.S. si applica in luogo  dell'art.  222,  co.  2,  primo
    periodo, sussistendo l'elemento  specializzante  dello  stato  di
    ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, 
 
                              Dichiara 
 
    rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  186,  co.  2-bis  c.p.,   in
relazione all'art. 3 della Costituzione,  nonche'  del  principio  di
offensivita' desunto dagli artt. 13, 25, co. 2 e 27, co. e  3  Cost.,
nella parte in cui prevede l'automatica e  inderogabile  applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della revoca  della  patente
di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale
sia  accertato  un  valore  corrispondente  ad  un  tasso  alcolemico
superiore  a  1,5  grammi  per  litro,  sussumendo  in   termini   di
omogeneita' una vasta gamma di condotte diverse e graduabili sotto  i
profili dell'offensivita' e della colpevolezza; 
 
                              Sospende 
 
    il presente procedimento e 
 
                               ordina 
 
    l'immediata trasmissione degli atti alla Corte  Costituzionale  a
cura della cancelleria, nonche' la notifica  dell'ordinanza  medesima
al Presidente del Consiglio dei ministri e la  sua  comunicazione  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    La presente ordinanza, emessa in camera di consiglio  all'udienza
celebrata nelle forme del procedimento camerale, ai  sensi  dell'art.
16 del Decreto Legge 30 dicembre 2021,  n.  228  viene  comunicata  a
mezzo pec a tutte le parti processuali. 
    Il processo viene rinviato, in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, all'udienza del 14 dicembre 2022. 
        Milano, 14 luglio 2022 
 
                       La Presidente: De Risi 
 
 
                                   I consiglieri: Nobili - Di Lorenzo