N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 luglio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione Molise - Legge di stabilita' regionale anno 2022 - Autorizzazione dello stanziamento di euro 100.000,00 per il completamento della procedura di scioglimento della societa' Sviluppo della Montagna molisana spa. Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Molise - Legge di stabilita' regionale anno 2022 - Disposizioni inerenti all'istituzione, presso il Consiglio regionale, della Scuola regionale di protezione civile. Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Molise - Legge di stabilita' regionale anno 2022 - Previsione che ammette, a determinate condizioni, interventi edilizi nelle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree di piano, in presenza di opere gia' realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da realizzare. Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della Regione Molise - Legge di stabilita' regionale anno 2022 - Previsione che autorizza la Giunta regionale a procedere alla stabilizzazione del personale attualmente in servizio presso il Centro funzionale e presso la Sala operativa del servizio regionale di protezione civile, ovvero ad avviare ogni procedura utile per la valorizzazione della professionalita' specifica maturata da detto personale. - Legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilita' regionale anno 2022), artt. 4; 7, commi da 5 a 14; 7, comma 18; e 11.(GU n.39 del 28-9-2022 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della giunta
regionale pro tempore;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli
articoli 4, 7 commi 5-14, 7 comma 18 e 11 della legge della Regione
Molise n. 8 del 24 maggio 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise n. 26 del 25 maggio 2022, recante «Legge di
stabilita' regionale anno 2022» come da delibera del Consiglio dei
ministri del 21 luglio 2022.
In data 25 maggio 2022 e' stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 26 la legge regionale n. 8 del 24
maggio 2022, recante «Legge di stabilita' regionale anno 2022».
Il provvedimento in esame, agli articoli 4, 7, commi 5-14, 7,
comma 18, e 11 si pone in contrasto con diverse disposizioni
costituzionali.
Pertanto, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna la citata legge regionale n. 8/2022 ai sensi
dell'art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale, sulla base dei seguenti
Motivi
1) Art. 4: illegittimita' per violazione degli articoli 117, comma 3
in materia di legislazione concorrente del coordinamento della
finanza pubblica, in relazione all'art. 14, comma 5, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica» (TUSP - norma interposta -), e
97 della Costituzione.
L'art. 4 («Scioglimento della societa' Sviluppo della Montagna
molisana Spa») della legge regionale n. 8/2022 cosi' dispone:
«Per il completamento della procedura di scioglimento della
societa' Sviluppo della Montagna molisana Spa di cui all'art. 5,
comma 4, della legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di
stabilita' regionale anno 2021), e' autorizzato lo stanziamento di
euro 100.000,00, alla missione 14, programma 1, titolo I del bilancio
pluriennale di previsione 2022-2024 - esercizio 2022».
La norma in argomento si appalesa costituzionalmente illegittima
in quanto lesiva della competenza statale prevista dall'art. 117,
comma 3, della Costituzione, nella materia di legislazione
concorrente del coordinamento della finanza pubblica, e del principio
di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nella parte
in cui pone a carico della Regione il debito derivante dalla
procedura di liquidatoria di societa' partecipata.
Preliminarmente occorre rilevare come l'art. 2325 del codice
civile, nell'ambito della disciplina dettata dal Libro quinto, titolo
V, Capo V (Societa' per azioni), stabilisca, al comma 1, che «nella
societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
societa' con il suo patrimonio» e che la scelta della pubblica
amministrazione di acquisire partecipazioni in societa' private
implichi il suo assoggettamento alle regole proprie della forma
giuridica prescelta (in questo senso si e' espressa la Corte di
cassazione con la sentenza n. 26806/2009) e, in primo luogo, a quelle
dell'autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilita'.
Nel caso in esame, la Regione Molise, con propria legge
regionale, ponendosi in contrasto con il principio dell'autonomia
patrimoniale perfetta recato dal cennato art. 2325 c.c., secondo il
quale, come detto, delle obbligazioni contratte nell'esercizio
dell'attivita' della societa' risponde solo quest'ultima con il suo
patrimonio sociale, dispone, in sostanza, che delle obbligazioni
sorte in capo alla procedura di liquidazione della societa' Sviluppo
della Montagna Molisana S.p.a. risponda il socio Regione Molise.
La decisione della Regione di rispondere per la societa'
partecipata attraverso un sostanziale accollo dei debiti della
procedura si pone pertanto in contrasto con il principio della sana
gestione finanziaria espresso dall'art. 14, comma 5, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica» (TUSP) (1) , violando cosi'
l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nella materia di
legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica,
nonche' il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della
Costituzione.
Come piu' volte evidenziato dalla Giustizia contabile (da ultimo
Corte dei conti Campania Sez. contr. delib., 9 maggio 2022, n. 24 ma
vedansi anche Sezione regionale di controllo Toscana, deliberazione
n. 84/2018, Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR; Puglia, deliberazione
n. 47/2019/PAR; Lombardia, deliberazione n. 296/2019, Marche,
deliberazione n. 123/2019/PAR), l'art. 14, comma 5, del T.U.S.P.
sancisce il cosiddetto «divieto del soccorso finanziario» da parte di
un soggetto pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati e impone
l'abbandono della logica del «salvataggio a tutti i costi» di
strutture e organismi partecipati che versano in situazione di
dissesto.
Sulla base di tale principio, sono stati dichiarati inammissibili
«interventi tampone», con dispendio di disponibilita' finanziarie a
fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una
prospettiva che realizzi l'economicita' o l'efficienza della gestione
nel medio e lungo periodo.
La ratio di tale norma e' stata individuata nell'esigenza di
porre «un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti
pubblici e in particolare dagli enti locali, di procedere a
ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire
le perdite strutturali (tali da minacciare la continuita' aziendale);
prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente
sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria;
dall'altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106
TFUE, gia' art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano
nel mercato comune possano beneficiare di diritti speciali o
esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la
concorrenza nel mercato, in un'ottica macroeconomica» (Sezione
regionale di controllo Abruzzo, deliberazione n. 279/2015).
In tale contesto, l'art. 14, comma 5, del TUSP ha fissato «un
generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni
finanziarie "a fondo perduto" in favore di societa' in grave
situazione deficitaria, relegando l'ammissibilita' di trasferimenti
straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con
finalita' di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di
esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo, in quanto sottendenti
prestazioni di servizi di interesse generale ovvero la realizzazione
di programmi di investimenti affidati e regolati convenzionalmente,
secondo prospettive di continuita'» (Sezione regionale di controllo
Lazio, deliberazione n. 66/2018/PAR).
Secondo la magistratura contabile nei casi di societa' in
liquidazione vige un divieto assoluto di «soccorso finanziario». Tali
societa', infatti, restano in vita senza la possibilita' di
intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale, al
solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali,
previa realizzazione delle attivita' sociali ed alla distribuzione
dell'eventuale residuo attivo tra i soci.
Tenuto conto della particolare fase della vita sociale che la
liquidazione rappresenta, infatti, l'apporto finanziario richiesto al
socio e' in re ipsa destituito delle finalita' proprie di duraturo
riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano
sostanziale in un accollo delle passivita' societarie, con rinuncia
implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilita'
connessa alla separazione patrimoniale, al solo e circoscritto fine
di consentire il fisiologico espletamento della fase di chiusura.
In definitiva, anche se non realizzano il presupposto formale del
divieto di soccorso finanziario, consistente nelle reiterate perdite
di esercizio, le societa' in liquidazione ne realizzano il
presupposto sostanziale, concernente la mancanza di una concreta
prospettiva di risanamento, condizione indispensabile per la
fruizione di risorse pubbliche, tanto piu' se straordinarie.
Ove si decidesse di effettuare dei trasferimenti diretti a
colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso
delle pretese creditorie, si porrebbe in essere un'operazione
economica equivalente ad un accollo dei debiti della societa', in
relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico e, anzi,
si giungerebbe al paradosso di sconfessare la scelta originaria di
operare per mezzo di una societa' di capitali piuttosto che in forma
diretta.
Tale orientamento e' stato piu' volte confermato dalla
magistratura contabile (Corte dei conti - Sezione regionale di
controllo per il Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR; deliberazione n.
66/2018/PAR; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 27/2016/FRG;
Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n.
84/208/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
deliberazioni n. 84/2018/PAR, n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE;
Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.
3/2018/PAR, cit.; Sezione regionale di controllo per la Liguria,
deliberazione n. 71/2015/PAR; Sezione regionale di controllo per
l'Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR.) che ha piu' volte ribadito
il principio secondo cui «il divieto di soccorso finanziario opera
anche per le societa' poste in liquidazione, le quali, proprio
perche' rimangono in vita senza la possibilita' di intraprendere
nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale, ma al solo fine di
risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi
quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci
dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura,
non possono, per definizione, prospettare alcuna possibilita' di
recupero o risanamento».
Nella medesima prospettiva, e' stato affermato che un intervento
volto ad assumere debiti della partecipata in liquidazione dovra'
essere supportato da una congrua e analitica motivazione in ordine
alle sottostanti ragioni di razionalita', convenienza economica e
sostenibilita' finanziaria che lo possano eventualmente ed
esaustivamente giustificare (Corte dei conti - Sezione regionale di
controllo per la Puglia, deliberazione n. 47/2019/PAR).
Le amministrazioni partecipanti dovranno, infatti, assolvere il
gravoso compito di motivare in termini di razionalita', convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria, l'eventuale decisione di
accollarsi l'onere dei debiti di una societa' in liquidazione o
fallita la quale, per definizione, non puo' assicurare alcuna
prospettiva di una piu' efficiente prosecuzione dell'attivita'
sociale di pertinenza.
La Corte dei conti ha, per esempio, escluso che il concreto
interesse pubblico all'operazione possa essere rinvenuto nella mera
esigenza di soddisfare i creditori sociali (Corte dei conti, Sez.
Reg. Liguria, delibera n. 84/2018) e, ancora, non ha considerato
meritevole la prospettata necessita' di assolvere gli impegni
finanziari di una partecipata, allo scopo di riacquisire beni
immobili dati a garanzia dal Comune, a fronte di un finanziamento
ottenuto dalla partecipata (Corte dei conti, Sez. Reg. Puglia, del.
n. 164/2014).
Da ultimo, la Corte (cfr. Sez. regionale di controllo per la
Lombardia, del. 64/2021/PAR), ha evidenziato come l'ente pubblico che
intenda assorbire a carico del proprio bilancio i debiti o i
risultati negativi della gestione di un organismo partecipato e'
tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in
relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare
le ragioni economico-giuridiche dell'operazione. E la motivazione
degli eventuali interventi decisi in tal senso dovra' essere oggetto
di valutazione secondo i parametri della legalita' finanziaria,
ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed
economicita' su cui l'azione amministrativa si regge (articoli 1 e 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 97 della Costituzione).
L'applicazione del principio di sana gestione finanziaria
giustificherebbe l'assunzione di debiti altrui solo in presenza di un
prevalente interesse pubblico, adeguatamente motivato alla luce degli
scopi istituzionali, rappresentando altrimenti un ingiustificato
favor verso i creditori del soggetto partecipato incapiente (Sezioni
regionali di controllo Lombardia, deliberazioni n. 98/2013/PAR, n.
410/2016/PRSE, n. 296/2019/PAR; Liguria, deliberazione n.
71/2015/PAR; Toscana, deliberazione n. 84/2018/PAR).
Si tratta, quindi, di opzione che va, pertanto, opportunamente e
sufficientemente motivata. In particolare, il principio di
economicita' richiede che l'ente dia conto delle ragioni di vantaggio
e di utilita' che la giustificano (in questo senso Corte dei conti
Veneto, deliberazione n. 434/2012).
Ne consegue che il c.d. divieto di soccorso finanziario,
introdotto allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore efficienza
delle societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e
comunitari in termini di economicita' e di concorrenza, «appare
espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico
economico, fondato su esigenze di economicita' e razionalita'
nell'utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e
del mercato. Tale principio s'impone alle amministrazioni pubbliche
prescindendo, a tutela dell'effettivita' del precetto, dalle forme
giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che
finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro
dettato normativo» (Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
deliberazione n. 296/2019/PAR).
Nel caso di specie non si ravvisa alcuno specifico interesse
pubblico perseguibile con l'intervento finanziario disposto dall'art.
4 legge regionale Molise n. 8/22, atteso che la norma si limita a
prevedere uno stanziamento utile al soddisfo dei creditori della
gestione liquidatoria e alla riduzione del numero degli organismi
partecipati.
Al riguardo si evidenzia che in relazione alle partecipate poste
in liquidazione, la Corte dei conti, nelle pronunce sopra citate, ha
sottolineato la sussistenza di un divieto assoluto di «soccorso
finanziario» verso le medesime, in quanto destinate a rimanere in
vita senza alcuna prospettiva di continuita' dell'attivita', ma al
solo fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali,
previa realizzazione delle attivita' sociali ed alla distribuzione
dell'eventuale residuo attivo tra i soci.
Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto che la
strumentalita' rispetto ad interessi primari, riconducibili a
fondamentali principi di rango costituzionale, rende il divieto di
soccorso finanziario un principio di ordine pubblico economico,
precettivo e vincolante, di stretta e generale applicazione (Corte
dei conti, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 119/2021/PAR
e Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR), la disposizione recata
dall'art. 4 della legge regionale in esame e' censurabile per
violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nella materia
di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica,
e del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della
Costituzione, nella parte in cui pone a carico della Regione il
debito della procedura di liquidazione della societa' partecipata
Sviluppo della Montagna Molisana S.p.a.
2) Art. 7, commi 5-14: illegittimita' per violazione dell'art. 81
Cost. per difetto di indicazione di copertura finanziaria.
L' art. 7 («Modifiche di leggi regionali») della legge regionale
n. 8/2022 cosi' dispone ai commi da 5 a 14:
«5. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le
attivita' di formazione di protezione civile, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, (Codice della protezione
civile) promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione
della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale
con l'aggiornamento continuo dei personale tecnico e amministrativo
impegnato istituzionalmente nel settore della protezione civile,
degli amministratori locali, nonche' dei volontari delle
organizzazioni iscritte nell'Elenco territoriale regionale del
volontariato di protezione civile.
6. Per le finalita' di cui al comma 5, e' istituita, presso
il Consiglio regionale, la Scuola regionale di protezione civile
(SRPC).
7. La Scuola regionale di protezione civile svolge le sue
attivita' formative presso la sede del Servizio regionale di
protezione civile di Campochiaro e presso i locali del Consiglio
regionale.
8. La Scuola regionale di protezione civile si avvale del
supporto di un Comitato tecnico scientifico composto da cinque
esperti che hanno maturato conoscenze e professionalita' nel settore
della protezione civile.
9. Il Consiglio regionale nomina i componenti del Comitato
tecnico scientifico. Il Comitato tecnico scientifico elegge al suo
interno il presidente.
10. I componenti del Comitato tecnico scientifico non
percepiscono alcun compenso.
11. Al fine di favorire l'interazione con il settore del
volontariato e con gli operatori impegnati nel settore della
protezione civile, il Presidente del Consiglio regionale promuove
incontri e riunioni per raccogliere le istanze formative provenienti
dai soggetti di cui al comma 5 e, delle stesse, riferisce al Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 8.
12. Il Comitato tecnico scientifico contribuisce alla
definizione degli obiettivi formativi e delle attivita' svolte dalla
Scuola regionale di protezione civile.
13. La Scuola regionale di protezione civile svolge i
seguenti compiti:
a) promuove e organizza, anche mediante l'eventuale
coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del corpo
nazionale dei vigili del fuoco o anche delle strutture operative e
dei soggetti concorrenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo
n. 1/2018, percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento,
l'addestramento, la formazione specialistica nelle materie della
protezione civile e dell'emergenza;
b) promuove la diffusione della cultura di protezione
civile, la sensibilizzazione e l'educazione civica in materia di
protezione civile, portando a conoscenza della collettivita', degli
enti pubblici e privati e dei tecnici interessati, i comportamenti
necessari per mitigare i rischi, affrontare i medesimi, porre in
essere misure di autoprotezione e ridurne gli effetti dannosi.
14. I compiti della Scuola regionale di protezione civile e
del Comitato tecnico scientifico sono specificati con delibera
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Le disposizioni in esame, riguardanti l'istituzione, presso il
Consiglio regionale, della Scuola regionale di protezione civile
(SRPC), comportano nuovi e maggiori oneri non quantificati, a fronte
dei quali non e' indicata la correlata fonte di finanziamento.
In assenza di indicazioni nel testo normativo e non essendo
pervenuti i chiarimenti richiesti alla regione circa la copertura
finanziaria della norma, l'articolo si appalesa illegittimo in quanto
si pone in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione,
trattandosi di una norma suscettibile di comportare oneri non
quantificati e privi di copertura finanziaria.
Ai sensi del citato art. 81, comma, 3 Cost. infatti, ogni
disposizione legislativa che importi nuovi o maggiori oneri deve
indicare i mezzi per farvi fronte; «il principio in esame, in quanto
presidio degli equilibri di finanza pubblica, "opera direttamente, a
prescindere dall'esistenza di norme interposte, sostanziandosi in una
vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli
enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione
finanziaria e contabile. Pertanto, il sindacato di costituzionalita'
sulle modalita' di copertura finanziaria delle spese coinvolge
direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie
declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo» (sentenza n. 244
del 2020).
Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 «le leggi e i
provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori
entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono
contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della
copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e
pluriennali».
La predetta disposizione, «specificativa, in particolare, del
precetto di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione,
prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa
quantificazione della spesa o dell'onere quale presupposto della
copertura finanziaria, "per l'evidente ragione che non puo' essere
assoggettata a copertura un'entita' indefinita"» (v., ex plurimis,
sentenze n. 235 del 2020, n. 147 del 2018, n. 181 del 2013).
Tale quantificazione deve rispettare la fondamentale esigenza di
chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira e a
cui il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ragion per cui la
copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la
spesa che si intende effettuare in esercizi futuri.
La giurisprudenza della Corte ha peraltro precisato che le citate
disposizioni statali sono meramente specificative del principio
dell'equilibrio di bilancio, sicche' questo opera direttamente, a
prescindere da norme interposte (sentenze n. 244 del 2020 e n. 26 del
2013 e, da ultimo, sentenza n. 124/2022).
3) Art. 7, comma 18: illegittimita' per violazione dell'art. 3 della
Costituzione e del principio di ragionevolezza; dell'art. 117, comma
secondo, lettera s), Cost., in quanto norma incidente sulla
pianificazione paesaggistica, con invasione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato, attuata dagli articoli 135, 143 e
145 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni - Codice dei beni culturali e del paesaggio - (norme
interposte); dell'art. 9 della Costituzione.
L'art. 7 («Modifiche di leggi regionali») della legge regionale
n. 8/2022 cosi' dispone al comma 18:
«Nelle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree
di piano, in presenza di opere gia' realizzate e ubicate tra
l'elemento da tutelare e l'intervento da realizzare, quest'ultimo e'
ammissibile previa V. A. per il tematismo che ha prodotto la fascia
di rispetto, purche' lo stesso intervento non ecceda, in proiezione
ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in
un'area circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di
insediamenti consolidati preesistenti».
Si precisa preliminarmente che, tenuto conto della non chiara
formulazione della disposizione con l'impossibilita' di attribuirle
un preciso significato, veniva chiesto alla Regione di fornire
chiarimenti sul significato da attribuire a talune espressioni
contenute nella norma, tenuto conto del fatto che l'imprecisione del
testo e la totale assenza di riferimenti normativi nell'ambito dello
stesso la rendevano non intellegibile.
In particolare, veniva rappresentato che:
«[...] dal tenore della previsione non appare possibile
ricavare a quale tipologia di "piano" si faccia riferimento, ne' cosa
debba intendersi per "opere gia' realizzate e ubicate tra l'elemento
da tutelare e l'intervento da realizzare ". Non risulta, altresi',
chiarito il significato da attribuire al termine "tematismo", ne'
tantomeno se "VA." sia utilizzato come acronimo della valutazione di
impatto ambientale o della valutazione ambientale strategica o di
entrambe».
In riscontro a tali osservazioni, nell'ambito delle proprie
controdeduzioni, la regione rappresentava che:
«[...] a chiarimento di quanto proposto con l'emendamento di
cui all'art. 7, comma 18 della legge in esame, si evidenzia che le
novita' legislative si riferiscono al Piano paesistico regionale e
che le opere ritenute ammissibili sono quelle che vanno a collocarsi
in territori gia' "contaminati" da fabbricati, in presenza di opere
gia' realizzate. Nello specifico, le opere di cui si intende
consentire la realizzazione sono quelle che, seppur previste nelle cd
fasce di rispetto", sono progettate in maniera tale che la percezione
visiva e di impatto delle stesse siano mitigate dalla proiezione
ortogonale del manufatto: ove, cioe', tra l'elemento oggetto di
tutela e il nuovo fabbricato vi siano gia' dei manufatti allineati
sulla medesima proiezione e che comunque l'area oggetto di intervento
ospiti gia' degli insediamenti consolidati. In ogni caso, e' sempre
fatta salva la Valutazione Ambientale riferita al vincolo esistente
sul lotto, che ha originato l'applicazione della fascia di rispetto».
Tanto premesso, anche in ordine agli elementi di chiarimento
pervenuti, l'articolo in esame presenta profili di illegittimita'
costituzionale.
In particolare emerge come l'art. 7, comma 18, de quo, introduca
nell'ordinamento una disposizione dal significato non intellegibile,
in aperto contrasto con il canone della ragionevolezza, imposto dal
rispetto dell'art. 3 della Costituzione.
Invero, pur avendo la regione fornito taluni chiarimenti, gli
stessi non appaiono idonei a superare le incertezze interpretative
derivanti dalla norma, nell'ambito della quale si registra l'utilizzo
di espressioni vaghe e suscettibili di varie interpretazioni, in
aperto contrasto con il canone della ragionevolezza.
La disposizione definisce il proprio ambito di applicazione con
riferimento alle «fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le
aree di piano», senza chiarire di che piani si tratti (se
territoriali, urbanistici o di settore) e a quali «fasce di rispetto»
si sia inteso fare riferimento.
Come noto, infatti, le fasce di rispetto sono poste a tutela di
beni della piu' varia natura, essendo previste, ad esempio, a tutela
degli ambiti cimiteriali, come anche delle strade, oppure di beni
sottoposti a vincoli di diversa tipologia. Ovviamente, la diversa
natura delle fasce di rispetto comporta anche una differenziazione
del relativo regime, che e' posto a presidio degli specifici
interessi che ne hanno giustificato l'imposizione.
Con riguardo a tali, non meglio precisate, «fasce di rispetto»,
previste da altrettanto imprecisati «piani», la disposizione fa
riferimento all'ammissibilita' di indeterminati «interventi»,
subordinandoli a una condizione del tutto incomprensibile, ossia la
«previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto,
purche' lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le
dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un'area
circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di insediamenti
consolidati preesistenti».
Come sopra accennato, non risulta possibile comprendere cosa si
intenda il legislatore regionale per «V.A.» (se valutazione
ambientale o altro; e, ove fosse il primo il senso dell'acronimo, non
si comprende si sta parlando di «valutazione di impatto ambientale»,
di «valutazione ambientale strategica», o di altro ancora) e per
«tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto».
Ancora piu' oscuro, poi, e' il riferimento alla condizione che
«lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le
dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un'area
circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di insediamenti
consolidati preesistenti».
Per quanto sopra, la previsione normativa non puo' essere
compresa e, conseguentemente, applicata dai consociati.
Nel caso in esame, non ricorre neppure «la possibilita' obiettiva
di piu' interpretazioni diverse, in un certo senso equivalenti l'una
all'altra, e tutte ugualmente plausibili secondo il canone
dell'interpretazione costituzionalmente orientata (...)» (cfr.
ordinanza n. 197 del 29 giugno 2018 del CGA per la Regione
Siciliana), bensi' l'assoluta inconoscibilita' del testo normativo,
il quale risulta percio' manifestamente irragionevole e, quindi, in
contrasto con il fondamentale canone di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Com'e' noto, dall'art. 3 della Costituzione si desume un canone
di razionalita' della legge rintracciato nell'esigenza di conformita'
dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita' ed a criteri di
coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce
un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalita' o iniquita'
delle conseguenze della stessa (ex multis, sentenze n. 87 del 2012,
n. 421 del 1991, n. 46 del 1993, n. 81 del 1992).
Il legislatore regionale si e' posto, pertanto, al di fuori del
perimetro tracciato dai principi costituzionali, che impongono la
coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, delle leggi,
anche di quelle regionali.
Per tali motivi, l'art. 7, comma 18 della legge regionale in
oggetto e' da ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
La disposizione in esame si pone, altresi', in contrasto con
l'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., poiche' incide sulla
pianificazione paesaggistica, con invasione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato, attuata dagli articoli 135, 143 e
145 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni - Codice dei beni culturali e del paesaggio - norme
interposte -.
Dalle spiegazioni offerte dalla regione e sopra riportate,
anch'esse decisamente non chiare, sembra infatti emergere che il
legislatore regionale abbia voluto consentire la realizzazione di
opere (imprecisate) all'interno delle fasce di rispetto individuate
dal Piano paesistico regionale, fatta salva la «Valutazione
Ambientale riferita al vincolo esistente sul lotto, che ha originato
l'applicazione della fascia di rispetto», e purche' tali opere siano
«progettate in maniera tale che la percezione visiva e di impatto
delle stesse siano mitigate dalla proiezione ortogonale del
manufatto».
L'obiettivo della norma (ferma restando, va ribadito, la scarsa
intellegibilita' della disposizione) sembrerebbe quello di
consentire, nei casi confusamente descritti, la realizzazione di
trasformazioni edificatorie non consentite dal Piano paesistico
regionale.
Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono
dunque collocati al di fuori del necessario quadro di riferimento,
che dovrebbe essere costituito dalle previsioni del piano
paesaggistico, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice di
settore.
Soltanto a quest'ultimo strumento spetta infatti di individuare
la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate,
nonche' le condizioni delle eventuali trasformazioni.
Al contrario, la disposizione in esame appare volta a introdurre
nell'ordinamento regionale una disposizione derogatoria in tema di
pianificazione paesaggistica, che agevola la trasformazione
edificatoria del territorio, con il conseguente grave abbassamento
del livello della tutela del paesaggio, in violazione anche dell'art.
9 della Costituzione, che sancisce la rilevanza della tutela del
paesaggio quale interesse primario e assoluto (sentenza n. 367 del
2007).
Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potesta'
legislativa esclusiva in materia, ha assegnato al piano paesaggistico
una posizione di assoluta preminenza nel contesto della
pianificazione territoriale.
Gli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice di settore
sanciscono infatti l'inderogabilita' delle previsioni del predetto
strumento da parte di piani, programmi e progetti nazionali o
regionali di sviluppo economico e la loro cogenza rispetto agli
strumenti urbanistici, nonche' l'immediata prevalenza del piano
paesaggistico su ogni altro atto della pianificazione territoriale e
urbanistica (cfr., ex multis, sentenza n. 180 del 2008).
Come la Corte ha chiarito di recente «l'art. 145 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, dedicato al "coordinamento della
pianificazione paesaggistico con altri strumenti di pianificazione",
nel precisare, al comma 3, che le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti su quelle contenute negli atti
di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative
di settore, esprime il cosiddetto principio di prevalenza delle prime
sulle seconde, che «deve essere declinato nel senso che al
legislatore regionale e' impedito (...) adottare normative che
deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono
obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto»
(sentenza n. 141 del 2021; nello stesso senso, sentenza n. 74 del
2021)» (sentenza n. 261 del 2021).
In applicazione dei suddetti principi, la Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una disposizione legislativa della
Regione Campania che prevedeva la deroga allo strumento di
pianificazione territoriale con valenza paesaggistica vigente nella
predetta Regione. In particolare, la Corte ha rimarcato che:
«le disposizioni censurate, nel consentire di derogare al PUT
nella parte in cui esso non prevede limiti di inedificabilita'
assoluta, contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del
piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, ponendosi, cosi', in contrasto con il
parametro interposto evocato dal remittente. Il legislatore campano
ha infatti assegnato la definizione del relativo regime all'ordine
della disciplina urbanistica, finendo in tal modo per degradare "la
tutela paesaggistico da valore unitario prevalente a mera esigenza
urbanistica" (sentenza n. 11 del 2016) e percio', per compromettere
quell'impronta unitaria della pianificazione urbanistica che la
normativa statale ha invece assunto a valore imprescindibile,
"ponendola al riparo dalla pluralita' e dalla parcellizzazione degli
interventi delle amministrazioni locali" (sentenza n. 74 del 2020)»
(cosi' ancora la sentenza n. 261 del 2021).
Alla luce di tutto quanto sopra, l'art. 7, comma 18 della legge
regionale in oggetto e' lesivo dell'art. 3 della Costituzione, per
manifesta violazione del principio di ragionevolezza della legge;
dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., poiche' incide sulla
pianificazione paesaggistica, con invasione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato, attuata dagli articoli 135, 143 e
145 del decreto legislativo 42/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni Codice dei beni culturali e del paesaggio; dell'art. 9
della Costituzione, in quanto agevola la trasformazione edificatoria
del territorio con il conseguente grave abbassamento del livello
della tutela del paesaggio.
4) Art. 11: illegittimita' per violazione dell'art. 81, terzo comma,
Cost. (per mancata copertura finanziaria anche in relazione all'art.
17, legge n. 196/2009 - norma interposta -); dell'art. 97, primo
comma, Cost. (per violazione del principio dell'equilibrio di
bilancio delle pubbliche amministrazioni); dell'art. 117, secondo
comma, lettera e) (armonizzazione dei bilanci pubblici anche in
relazione all'art. 38, decreto legislativo n. 118/2011 - norma
interposta-) e lettera l) (ordinamento civile); dell'art. 97, quarto
comma, Cost. (per violazione del principio del concorso pubblico per
l'accesso all'impiego) nonche' dell'art. 119, primo comma Cost.
(principi di coordinamento della finanza pubblica).
L'art. 11 («Personale del servizio regionale di protezione
civile») della legge regionale n. 8/2022 cosi' dispone:
«In virtu' dell'alta specializzazione, viene autorizzata la
Giunta regionale a procedere alla stabilizzazione del personale
attualmente in servizio presso il Centro funzionale e presso la Sala
operativa del servizio regionale di protezione civile, ovvero
all'avvio di ogni procedura utile alla valorizzazione della
professionalita' specifica maturata dal suddetto personale».
Va preliminarmente ricordato come l'art. 20 del decreto
legislativo n. 75/2017 preveda per le amministrazioni pubbliche la
possibilita' di stabilizzare il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti previsti di cui alle lettere a), b) e c) dello
stesso art. 20, comma 1, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
nonche' garantendo l'adeguato accesso dall'esterno.
L'art. 33, commi 1, 1-bis, e 2 del decreto-legge n. 34/2019,
convertito in legge n. 58/2019, ha introdotto per le regioni a
statuto ordinario, le province e le citta' metropolitane ed i comuni,
una nuova disciplina in materia di facolta' assunzionali basata sulla
sostenibilita' finanziaria delle stesse, in sostituzione del
precedente criterio fondato sul turn over, consentendo una maggiore
flessibilita' per il reclutamento di personale. In tale modificato
assetto normativo, le nuove assunzioni a tempo indeterminato sono
correlate alla sostenibilita' finanziaria della spesa di personale in
relazione a specifici valori soglia (differenziati per fascia
demografica), del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il
personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalita' di
reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilita',
tempo indeterminato, tempo determinato, ecc.) al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione.
L'art. 11 della legge regionale in esame non indica il numero di
unita' di personale potenzialmente interessate dall' intervento, il
loro inquadramento economico e giuridico, la modalita' con cui si
intende procedere al reclutamento, nonche' l'ambito normativo di
riferimento nel rispetto del quale la prevista stabilizzazione di
personale verrebbe operata.
Nell'articolato, poi, non si rinviene alcuna disposizione di
carattere finanziario recante la quantificazione degli oneri
assunzionali conseguenti alla previsione in esame e l'indicazione
della relativa copertura finanziaria.
Sul punto, occorre ricordare che le spese di personale, che per
loro natura assumono caratteristica di strutturalita', necessitano di
una copertura finanziaria che ne assicuri la sostenibilita'
finanziaria nel tempo senza determinare criticita' negli equilibri di
bilancio degli enti.
Al riguardo, va evidenziato che l'art. 81, terzo comma, Cost.
prevede che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte».
Oltre a cio', l'art. 97, primo comma, Cost. dispone che «Le
pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione
europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del
debito pubblico».
In aggiunta, l'art. 119, prima comma, Cost. prescrive che «I
Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea».
Inoltre l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, al comma 1, elenca
in modo tassativo le modalita' con cui assicurare la copertura
finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ossia
l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati
alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si
prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi
nel bilancio pluriennale, la riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa, le modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate.
Il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione
tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture.
Infine, il comma 7 precisa che «... per le disposizioni
legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la
relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di
proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento
delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di
riferimento...».
Infine, a completamento del quadro normativo in subiecta materia
delineato, si segnala che il decreto legislativo n. 118 del 2011 -
recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42», all'art. 38 - posto a disciplinare, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., l'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni - dispone:
«1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere
continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a
regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie,
possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di
bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere
pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonche' la
quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi
successivi. La legge di stabilita' regionale puo' annualmente
rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti
dell'autorizzazione complessiva di spesa».
Cio' posto, va rilevato che tutti gli adempimenti e gli elementi
sopra richiamati non risultano essere stati predisposti a corredo
della norma de qua.
Difatti, la norma in esame, nell'autorizzare la stabilizzazione
del personale attualmente in servizio presso il Centro funzionale e
presso la Sala operativa del servizio regionale di protezione civile,
omette di indicare la relativa copertura finanziaria prescritta ai
sensi della normativa statale summenzionata. Conseguentemente,
l'omissione - come sopra qualificata - si pone in contrasto con gli
articoli 81, 97, 117, secondo comma, lettera e) - in virtu' della
violazione della normativa interposta di cui all'art. 38 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 - e 119 Cost.
Sul punto, come da consolidato orientamento della Corte, dal
punto di vista della copertura finanziaria e dell'omissione della
previsione degli oneri, e' ormai chiarito che «[...] la mancata
considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente
illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese
obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in
quanto l'art. 81 Cost. "impone che, ogniqualvolta si introduca una
previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica,
determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi
fronte"...» (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e
n. 307 del 2013).
Pertanto «[...] devono essere dichiarate costituzionalmente
illegittime quelle leggi in cui "l'individuazione degli interventi e
la relativa copertura finanziaria, e' stata effettuata dal
legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella
chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza
di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost."» (ex multis,
sentenze n. 155 del 2022 e n. 227 del 2019).
Infine, in ordine all'equilibrio finanziario, e' stato piu' volte
ribadito che questo «presuppone che ogni intervento programmato sia
sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel
sindacato di costituzionalita' copertura finanziaria ed equilibrio
integrano "una clausola generale in grado di operare pure in assenza
di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni
impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale" [...]
(sentenza n. 184 del 2016)» (sentenze n. 155 del 2022 e n. 274 del
2017).
Sotto altro profilo, come sopra accennato, dalla formulazione
della disposizione in esame non e' dato desumere se le
stabilizzazioni di cui trattasi avverranno in accordo con la
normativa statale sul punto, con quella riguardante la programmazione
delle assunzioni, oltreche' del principio del concorso pubblico, con
conseguente violazione dell'art. 97 della Costituzione.
In tema di stabilizzazione del personale c.d. precario va poi
ricordato come la Corte abbia piu' volte qualificato le norme statali
in materia come principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, poiche' si ispirano alla finalita' del contenimento della
spesa pubblica nello specifico settore del personale (ex plurimis,
sentenze n. 310, n. 108, n. 69 e n. 68 del 2011; n. 51 del 2012; n.
277/2013; n. 231/2017; n. 194/2020).
Piu' nello specifico, la Corte «ha riconosciuto come principi di
coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali che
stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle
amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del
personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di
finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale» (sentenze
n. 277 e n. 18 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012; n. 251 del 2020).
La disposizione regionale in questione e' altresi' violativa
delle prerogative statali siccome riconducibile alla materia
dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. posto che la norma
regionale incide sulla regolamentazione del rapporto precario (in
particolare, sugli aspetti connessi alla sua durata) e determina, al
contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto
della stabilizzazione).
In tale prospettiva codesta Corte ha avuto modo di chiarire che
la disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, cosi'
come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso, si
realizzano mediante la stipulazione di un contratto di diritto
privato e, pertanto, appartengono alla materia dell'ordinamento
civile (ex multis sentenze n. 324 del 2010 e n. 69 del 2011).
Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati,
l'articolo in esame e' pertanto da ritenersi illegittimo per
violazione dell'art. 81, terzo comma (copertura finanziaria),
dell'art. 97, primo comma, (principio dell'equilibrio di bilancio
delle pubbliche amministrazioni), dell'art. 117, secondo comma,
lettera e) (armonizzazione dei bilanci pubblici) e lettera l)
(ordinamento civile), dell'art. 97, quarto comma della Costituzione
(principio della necessita' del pubblico concorso per l'accesso
all'impiego pubblico) nonche' dell'art. 119, primo comma della
Costituzione (principi di coordinamento della finanza pubblica).
(1) Ai sensi dell'art. 14 decreto legislativo n. 175/2016 «Crisi
d'impresa di societa' a partecipazione pubblica». 1. Le societa'
a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove ne ricorrano
i presupposti, a quelle in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39. 2. Qualora emergano, nell'ambito
dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma
2, uno o piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo
amministrativo della societa' a controllo pubblico adotta senza
indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire
l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed
eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la
mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo
amministrativo, costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile. 4. Non costituisce
provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione
di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o
delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in
concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento
straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in
qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia
accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale
risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte,
approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. 5. Le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli
articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti
di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di
credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa'
partecipate, con esclusione delle societa' quotate e degli
istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
straordinari alle societa' di cui al primo periodo, a fronte di
convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate siano
contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorita'
di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte
dei conti con le modalita' di cui all'art. 5, che contempli il
raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al
fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi
di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta
della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti,
possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo
del presente comma. 6. Nei cinque anni successivi alla
dichiarazione di fallimento di una societa' a controllo pubblico
titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni
controllanti non possono costituire nuove societa', ne' acquisire
o mantenere partecipazioni in societa', qualora le stesse
gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.
P.Q.M.
Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
specificati, gli articoli 4, 7, commi 5-14, 7, comma 18, e 11 della
legge della Regione Molise n. 8 del 24 maggio 2022, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 26 del 25 maggio 2022,
recante «Legge di stabilita' regionale anno 2022».
Con l'originale notificato del ricorso di depositera' l'estratto
della delibera del Consiglio dei ministri 21 luglio 2022.
Roma, 25 luglio 2022
Il Vice Avvocato generale dello Stato: De Bellis
L'Avvocato dello Stato: Peluso