MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 agosto 2022 

Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura  dei
contratti di sviluppo dalla deliberazione CIPESS n. 7 del  14  aprile
2022, «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027». (22A05509) 
(GU n.228 del 29-9-2022)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del  decreto-legge  n.  112/2008,  anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 97 del 28 aprile 2014, recante l'attuazione  del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia  di  riforma  della
disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei
regimi di aiuti previsti dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento (UE) n. 651/2014, valide per  il  periodo  programmazione
2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1  del  predetto  decreto  9
dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia,
soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base  delle
direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma  6
del  medesimo  decreto  che  prevede  che   il   Ministero   comunica
all'agenzia, ai fini dello svolgimento delle  attivita'  istruttorie,
l'ammontare delle  risorse  finanziarie  disponibili  indicandone  la
fonte finanziaria e le specifiche finalita'; 
  Visto, in particolare, l'art. 9-bis del citato decreto  9  dicembre
2014,  che  prevede  la  possibilita'  di  sottoscrivere  accordi  di
sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali
programmi  evidenzino  una  particolare   rilevanza   strategica   in
relazione  al  contesto  territoriale   e   al   sistema   produttivo
interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa
riservare una quota delle risorse disponibili per  lo  strumento  dei
contratti  di  sviluppo  alla  sottoscrizione  di  detti  accordi  di
sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del  predetto  decreto  9
dicembre  2014,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 novembre 2021, che prevede che specifici accordi
di  programma  possano  destinare  una  quota  parte  delle   risorse
disponibili per l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  medesimo
decreto al finanziamento di iniziative di rilevante  e  significativo
impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui
le iniziative stesse si riferiscono; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 29 del 4 febbraio 2021, recante la proroga delle misure  di  aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in  conformita'  alle  modifiche  apportate  ai  regolamenti  e  alle
disposizioni dell'Unione europea in materia; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 177, che dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva
a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  il  periodo  di
programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni  di  euro,  e
l'art.  1,  comma  178,  concernente  il  vincolo   di   destinazione
territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo  la  chiave  di
riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle
aree del Centro-Nord; 
  Vista la deliberazione CIPESS  n.  7  del  14  aprile  2022  «Fondo
sviluppo e coesione 2021-2027  -  Anticipazioni  al  Ministero  dello
sviluppo economico per i contratti  di  sviluppo»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143  del  21  giugno
2022,  con  la  quale   e'   disposta   l'assegnazione   dell'importo
complessivo di 2.000 milioni di euro in favore  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  nell'ambito  delle   disponibilita'   del   FSC
2021-2027, per il finanziamento  dello  strumento  dei  contratti  di
sviluppo; 
  Tenuto conto che la citata deliberazione CIPESS n.  7/2022  prevede
che entro il termine di dodici mesi decorrenti dal giorno  successivo
alla pubblicazione della delibera stessa debbano  essere  assunte,  a
valere   sulle   risorse   assegnate,   obbligazioni   giuridicamente
vincolanti per un importo pari a 1.000 milioni di euro, a pena  della
revoca della quota di risorse non utilizzata  nonche'  dell'ulteriore
quota residua pari a 1.000 milioni di euro, e che entro ulteriori sei
mesi, qualora non si verifichi il presupposto  del  provvedimento  di
revoca nei termini  suddetti,  dovra'  essere  impegnata  tale  quota
residua di 1.000 milioni di euro, a pena della revoca  delle  risorse
non utilizzate; 
  Ritenuto opportuno fornire opportune direttive per l'utilizzo delle
risorse   assegnate   allo   strumento   agevolativo   dalla   citata
deliberazione CIPESS n. 7/2022; 
  Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le suddette  risorse,
in parte,  alle  istanze  di  contratto  di  sviluppo  presentate  in
procedura ordinaria e, in parte, al finanziamento  degli  accordi  di
cui all'art. 4, comma 3, e all'art.  9-bis  del  decreto  9  dicembre
2014, in quanto strumenti di selezione di programmi  di  sviluppo  in
grado  di  determinare  rilevanti  e  significativi   impatti   sulla
competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative
stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Utilizzo delle risorse FSC 2021-2027 destinate al finanziamento della
  misura dei contratti di  sviluppo  dalla  deliberazione  CIPESS  n.
  7/2022. 
 
  1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero  dello
sviluppo economico con la deliberazione CIPESS n.  7  del  14  aprile
2022 per il finanziamento della misura dei contratti di sviluppo sono
destinate: 
    a) per euro 1.500.000.000,00 a contratti di sviluppo  oggetto  di
istanze presentate in procedura ordinaria; 
    b) per euro 500.000.000,00: 
      ad accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6, del decreto
9 dicembre 2014, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 novembre 2021, sottoscritti successivamente alla
data di pubblicazione del presente decreto e 
      a istanze di accordo di sviluppo  di  cui  all'art.  9-bis  del
decreto 9 dicembre 2014,  aventi  a  oggetto  programmi  di  sviluppo
industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale. 
  2. Le assegnazioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b)  sono
soggette al rispetto del vincolo di riparto territoriale 80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. 
  3. L'articolazione di  cui  al  comma  1  puo'  essere  oggetto  di
revisione  in  funzione  dell'assorbimento  delle  risorse  stanziate
ovvero di eventuali  nuove  priorita'  di  intervento  che  dovessero
manifestarsi. 
  4. La concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse di  cui
al comma 1 si intende perfezionata con l'approvazione dell'istanza da
parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 agosto 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1015