N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2022
Ordinanza del 15 giugno 2022 del Giudice di Pace di Udine nel procedimento civile promosso da A. V. contro Prefettura UTG di Udine. Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Revoca della patente di guida a seguito della sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova - Previsione che non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 219, comma 3-bis (recte: comma 3-ter).(GU n.41 del 12-10-2022 )
IL GIUDICE DI PACE DI UDINE Letto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida depositato in data 29 aprile 2022 dal sig. A. V. nato a ..., rappresentato, difeso e domiciliato da e presso l'avv. Emanuele Iori con studio a Udine, via Marangoni n. 56; Rilevato che il provvedimento di revoca della patente e' stato emesso dalla Prefettura UTG Udine a seguito della sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67; Rilevato che la predetta sentenza n. 699/2021 e' divenuta irrevocabile in data 29 giugno 2021; Rilevato, altresi', che nel provvedimento di revoca della prefettura UTG Udine notificato in data ... non e' stabilito il termine da cui decorre il triennio per il conseguimento della nuova patente di guida, secondo il parere della Avvocatura generale dello Stato (circolare n. 15224 del 9 novembre 2020 del Ministero dell'interno); Rilevato che, tuttavia, secondo l'Avvocatura generale dello Stato termine triennale di cui all'art. 219, comma 3-ter del codice della strada per conseguire nuovamente la patente di guida, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; Rilevato che nel caso di messa alla prova la sentenza e' di estinzione del reato e non di accertamento del reato; Rilevato che qualora il legislatore avesse voluto ritenere che il termine per il conseguimento di una nuova patente di guida decorresse dalla irrevocabilita' della sentenza avrebbe specificato tale decorrenza, come ad esempio nell'art. 224, C.d.S., dove si fa riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna ed alla definitivita' del decreto penale di condanna; Rilevato, quindi, che per accertamento del reato, e, quindi, per la decorrenza del termine triennale, si deve fare riferimento o alla data del fatto (ipotesi piu' favorevole all'interessato) o dalla data in cui il provvedimento prefettizio di revoca della patente diventa definitivo (ipotesi piu' sfavorevole per l'interessato).
P.Q.M. Cio' premesso, questo giudice di pace solleva la questione di legittimita' costituzionale in ordine al termine di decorrenza per il conseguimento di nuova patente di guida a seguito della messa alla prova e, quindi, a seguito di pronuncia di estinzione del reato dell'art. 219, comma 3-bis del codice della strada ne nella parte in cui stabilisce tale termine dall'accertamento del reato da intendersi come accertamento del fatto (o commissione del fatto), cosicche' da non essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Peraltro, qualora si accedesse all'interpretazione della prefettura UTG Udine, confortata anche da sentenze (Cons. Stato V 22 dicembre 2016, n. 5429), della decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale, la stessa creerebbe disparita' di trattamento a seconda della definizione del procedimento penale nei diversi Tribunali dello Stato. Inoltre, la disparita' di trattamento e' conseguente anche alla mancata indicazione del termine di decorrenza triennale nel provvedimento di revoca. Cio' premesso, sospende il procedimento di opposizione al provvedimento di revoca della patente promosso dal sig. A. V. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 219, comma 3-bis C.d.S. nella parte indicata. Udine, 13 giugno 2022 Il giudice di pace: Kraus