N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2022

Ordinanza del 15 giugno  2022  del  Giudice  di  Pace  di  Udine  nel
procedimento civile promosso da A. V. contro Prefettura UTG di Udine. 
 
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Revoca  della
  patente di guida a seguito della sentenza di estinzione  del  reato
  di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della  messa  alla
  prova - Previsione  che  non  e'  possibile  conseguire  una  nuova
  patente di guida prima di  tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di
  accertamento del reato. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 219, comma 3-bis (recte: comma 3-ter). 
(GU n.41 del 12-10-2022 )
 
                     IL GIUDICE DI PACE DI UDINE 
 
    Letto il ricorso per l'annullamento del provvedimento  di  revoca
della patente di guida depositato in data 29 aprile 2022 dal sig.  A.
V. nato a ..., rappresentato, difeso e domiciliato da e presso l'avv.
Emanuele Iori con studio a Udine, via Marangoni n. 56; 
    Rilevato che il provvedimento di revoca della  patente  e'  stato
emesso dalla  Prefettura  UTG  Udine  a  seguito  della  sentenza  di
estinzione del reato di guida in stato di  ebbrezza  per  messa  alla
prova introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67; 
    Rilevato  che  la  predetta  sentenza  n.  699/2021  e'  divenuta
irrevocabile in data 29 giugno 2021; 
    Rilevato,  altresi',  che  nel  provvedimento  di  revoca   della
prefettura UTG Udine notificato  in  data  ... non  e'  stabilito  il
termine da cui decorre il triennio per il conseguimento  della  nuova
patente di guida, secondo il parere della Avvocatura  generale  dello
Stato  (circolare  n.  15224  del  9  novembre  2020  del   Ministero
dell'interno); 
    Rilevato che, tuttavia, secondo l'Avvocatura generale dello Stato
termine triennale di cui all'art. 219, comma 3-ter del  codice  della
strada per conseguire nuovamente la patente  di  guida,  decorre  dal
passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; 
    Rilevato che nel caso di messa  alla  prova  la  sentenza  e'  di
estinzione del reato e non di accertamento del reato; 
    Rilevato che qualora il legislatore avesse voluto ritenere che il
termine per il conseguimento di una nuova patente di guida decorresse
dalla  irrevocabilita'  della  sentenza  avrebbe   specificato   tale
decorrenza, come  ad  esempio  nell'art.  224,  C.d.S.,  dove  si  fa
riferimento  alla  sentenza  irrevocabile   di   condanna   ed   alla
definitivita' del decreto penale di condanna; 
    Rilevato, quindi, che per accertamento del reato, e, quindi,  per
la decorrenza del termine triennale, si deve fare riferimento o  alla
data del fatto (ipotesi piu' favorevole all'interessato) o dalla data
in cui il provvedimento prefettizio di revoca della  patente  diventa
definitivo (ipotesi piu' sfavorevole per l'interessato). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Cio' premesso, questo giudice di pace  solleva  la  questione  di
legittimita' costituzionale in ordine al termine di decorrenza per il
conseguimento di nuova patente di guida a seguito  della  messa  alla
prova e, quindi, a seguito  di  pronuncia  di  estinzione  del  reato
dell'art. 219, comma 3-bis del codice della strada ne nella parte  in
cui stabilisce tale termine dall'accertamento del reato da intendersi
come accertamento del fatto (o commissione del fatto),  cosicche'  da
non essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Peraltro,  qualora   si   accedesse   all'interpretazione   della
prefettura UTG Udine, confortata anche da sentenze (Cons. Stato V  22
dicembre 2016, n. 5429), della decorrenza dal passaggio in  giudicato
della sentenza penale, la stessa creerebbe disparita' di  trattamento
a seconda della  definizione  del  procedimento  penale  nei  diversi
Tribunali dello Stato. 
    Inoltre, la disparita' di trattamento e' conseguente  anche  alla
mancata  indicazione  del  termine  di   decorrenza   triennale   nel
provvedimento di revoca. Cio' premesso, sospende il  procedimento  di
opposizione al provvedimento di revoca  della  patente  promosso  dal
sig. A. V. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche',  ove  ne  ravvisi   i   presupposti,   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  219,  comma  3-bis  C.d.S.
nella parte indicata. 
      Udine, 13 giugno 2022 
 
                      Il giudice di pace: Kraus