N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2022
Ordinanza del 27 luglio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Bazzucchi Stefano ed altri contro Comune di Nocera Umbra ed altri. Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Umbria - Recupero urbanistico-edilizio - Censimento, per i Comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, nonche' per tutti gli altri Comuni della Regione, degli edifici non conformi agli strumenti urbanistici realizzati prima del 31 dicembre 2000 e oggetto di sgombero totale a seguito del sisma del 1997 - Previsione di una correlata estensione della facolta' di adottare un'apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti, per consentirne la sanatoria - Obbligo di accertamento della conformita' alle previsioni della variante approvata ai sensi della medesima disciplina regionale. - Legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), art. 66.(GU n.41 del 12-10-2022 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 22 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri Stefano Bazzucchi e Nadia Bazzucchi, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9; Contro: Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV settembre n. 73; Provincia di Perugia e Regione Umbria, non costituiti in giudizio; nei confronti di Claudio Peruccaccia, non costituito in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 24 del 2020, proposto dalla sig.ra Paola Bisciaio, proprio ed in qualita' di legale rappresentante p.t. de Il Molino s.a.s. di Bisciaio Paola & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9; Contro: Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV settembre n. 73; Provincia di Perugia e Regione Umbria, non costituiti in giudizio; nei confronti di Claudio Peruccaccia, non costituito in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 23 del 2020, proposto dalla sig.ra Noemi Picchiarelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9; Contro: Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV settembre n. 73; Provincia di Perugia, Regione Umbria, non costituiti in giudizio; nei confronti di Claudio Peruccaccia, non costituito in giudizio; Per l'annullamento Quanto al ricorso n. 22 del 2020, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Nocera Umbra n. 45 del 9 settembre2019, avente ad oggetto «Variante generale al P.R.G. - Parte Strutturale. Presa d'atto del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 30 comma 1, della legge regionale n. 1/2015» pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 22 ottobre 2019, nella parte in cui ha approvato la variante ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 per gli edifici provvisori realizzati a seguito del sisma del 1997, limitatamente alla mancata inclusione delle strutture di proprieta' dei ricorrenti; - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresi: la determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 6299 del 26 giugno 2019; l'accordo definitivo di cui alla Conferenza istituzionale ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015 tra Comune di Nocera Umbra, Provincia di Perugia e Regione Umbria, sottoscritto in data 26 giugno 2019; le non meglio specificate mail intercorse tra il Comune di Nocera Umbra e la Regione Umbria, nonche' la nota prot. n. 009947 del 21 maggio 2019 (non conosciuta) e la nota prot. n. 113846 del 12 giugno 2019 (non conosciuta) ed i relativi allegati, ivi comprese le eventuali tabelle riepilogative; la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 23 novembre 2018; in quanto occorrer possa, la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 19 aprile 2016 e la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 171 del 19 gennaio 2016 (non conosciuta). Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal sig. Stefano Bazzucchi in data 8 novembre 2021, per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Nocera Umbra n. 34 del 23 luglio 2021 avente ad oggetto «art. 31, legge regionale n. 1/2015 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale - parte operativa» pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del 7 settembre 2021, nella parte in cui ha recepito «in coerenza con il P.R.G. - P.S. le strutture provvisorie realizzate in seguito al sisma del 1997 risultate idonee ad essere mantenute in quanto compatibili con i vincoli di carattere naturalistici, ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11/2005», limitatamente alla mancata inclusione delle strutture di proprieta' dei ricorrenti; - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresa, in quanto occorrer possa la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30 dicembre 2020 di adozione del P.R.G. - P.O. Quanto al ricorso n. 24 del 2020, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Nocera Umbra n. 45 del 9 settembre 2019 avente ad oggetto «Variante generale al P.R.G. - Parte Strutturale. Presa d'atto del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 1/2015» pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 22 ottobre 2019, nella parte in cui ha approvato la variante ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 per gli edifici provvisori realizzati a seguito del sisma del 1997, limitatamente alla mancata inclusione della struttura di proprieta' della ricorrente; - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresi: la determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 6299 del 26 giugno 2019; l'accordo definitivo di cui alla Conferenza istituzionale ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015 tra Comune di Nocera Umbra, Provincia di Perugia e Regione Umbria, sottoscritto in data 26 giugno 2019; le non meglio specificate mail intercorse tra il Comune di Nocera Umbra e la Regione Umbria, nonche' la nota prot. n. 009947 del 21 maggio 2019 (non conosciuta) e la nota prot. n. 113846 del 12 giugno 2019 (non conosciuta) ed i relativi allegati, ivi comprese le eventuali tabelle riepilogative; la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 23 novembre 2018; in quanto occorrer possa, la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 19 aprile 2016 e la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 171 del 19 gennaio 2016 (non conosciuta). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla sig.ra Paola Bisciaio in data 8 novembre 2021, per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Nocera Umbra n. 34 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto «art. 31, legge regionale n. 1/2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale - parte operativa», pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del 7 settembre 2021, nella parte in cui ha recepito «in coerenza con il P.R. G. - P.S. le strutture provvisorie realizzate in seguito al sisma del 1997 risultate idonee ad essere mantenute in quanto compatibili con i vincoli di carattere naturalistici, ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11/2005», limitatamente alla mancata inclusione della struttura di proprieta' della ricorrente; - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresa, in quanto occorrer possa, la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30 dicembre 2020 di adozione del P.R.G. - P.O. Quanto al ricorso n. 23 del 2020, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Nocera Umbra n. 45 del 9 settembre 2019, avente ad oggetto «Variante generale al P.R.G. - Parte Strutturale. Presa d'atto del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 30 comma 1, della legge regionale n. 1/2015», pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 22 ottobre 2019, nella parte in cui ha approvato la variante ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 per gli edifici provvisori realizzati a seguito del sisma del 1997 limitatamente alla mancata inclusione della struttura di proprieta' della ricorrente, nonche' in quanto occorrer possa, nella parte in cui ha omesso di riperimetrare l'area boscata ricadente nel foglio 118, particella gia' 194 ora 610 e 611; - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresi: la determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 6299 del 26 giugno 2019; l'accordo definitivo di cui alla Conferenza istituzionale ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015 tra Comune di Nocera Umbra, Provincia di Perugia e Regione Umbria, sottoscritto in data 26 giugno 2019; le non meglio specificate mail intercorse tra il Comune di Nocera Umbra e la Regione Umbria, nonche' la nota prot. n. 009947 del 21 maggio 2019 (non conosciuta) e la nota prot. n. 113846 del 12 giugno 2019 (non conosciuta) ed i relativi allegati, ivi comprese le eventuali tabelle riepilogative; la deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 23 novembre 2018; in quanto occorrer possa, la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 19.4.2016 e la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 171 del 19 gennaio 2016 (non conosciuta). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla sig.ra Noemi Picchiarelli in data 8 novembre 2021, per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Nocera Umbra n. 34 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto «art. 31, legge regionale n. 1/2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione definitiva Piano Regolatore Generale - parte operativa», pubblicata nel B.U.R. Umbria - serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del 7 settembre 2021, nella parte in cui ha recepito «in coerenza con il P.R.G. - P.S. le strutture provvisorie realizzate in seguito al sisma del 1997 risultate idonee ad essere mantenute in quanto compatibili con i vincoli di carattere naturalistici, ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11/2005», limitatamente alla mancata inclusione della struttura di proprieta' della ricorrente e, in quanto occorrer possa, nella parte in cui ha omesso di riperimetrare l'area boscata ricadente nel foglio 118, particella gia' 194 ora 610 e 611; - nonche', sempre nei limiti di cui sopra, di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresa, in quanto occorrer possa la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30 dicembre 2020 di adozione del P.R.G. - P.O. Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Umbra; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. Fatti di causa. Con i tre ricorsi introduttivi in epigrafe i ricorrenti - tutti proprietari di immobili situati nel territorio del Comune di Nocera Umbra - hanno chiesto l'annullamento della D.C.C. n. 45 del 9 settembre 2019, avente ad oggetto «Variante generale al P.R.G. - Parte Strutturale. Presa d'atto del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 6299 del 26 giugno 2019. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 1/2015», nella parte in cui ha approvato la variante ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 per gli edifici provvisori realizzati a seguito del sisma del 1997, limitatamente alla mancata inclusione delle strutture rispettivamente di proprieta' dei ricorrenti. 1.1. Nell'ampia ricostruzione in fatto, i ricorrenti hanno ripercorso il complesso iter seguito dal Comune di Nocera Umbra che, approvato un primo censimento degli edifici non conformi con D.C.C. n. 69 del 2005, ha dapprima avviato la procedura volta all'approvazione di una variante speciale per la regolarizzazione delle citate strutture in parallelo rispetto alla adozione della variante generale al PRG, per poi pervenire all'approvazione con la gravata D.C.C. n. 45 del 2019 della sola variante generale al P.R.G., comprensiva delle Tavole SP. 6. ap -relazione tecnica illustrativa e SP1.SP.ap, di censimento definitivo degli immobili provvisori ai sensi dell'art. 66, legge regionale n. 11 del 2005. In estrema sintesi, i ricorrenti stigmatizzano il procedimento seguito dall'Amministrazione comunale con il coinvolgimento della Regione Umbria, contestando in particolare la scelta di non approvare una variante speciale dedicata come previsto dall'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, e lamentano che gli immobili di rispettiva proprieta', benche' gia' inseriti negli elenchi redatti all'esito del censimento e da ultimo aggiornati nel 2014, siano stati espunti dagli elaborati dedicati della D.C.C. n. 45 del 2019, senza, peraltro, specifica motivazione. 1.2. I tre ricorsi articolano motivi di censura sovrapponibili, riassumibili come segue: i. Violazione degli articoli 66 e 67 della legge regionale n. 11 del 2005; violazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2005 (oggi art. 32, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2015); violazione dell'art. 30 della legge regionale n. 31 del 1997; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorieta', illogicita' ed irragionevolezza manifeste. Si censura la scelta comunale di adozione con unico atto della variante generale e di quella speciale prevista dall'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto seguire l' iter semplificato di cui all'art. 18, comma 3, legge regionale n. 11 del 2005 (oggi art. 32, comma 3, legge regionale n. 1 del 2015); dall'applicazione di tale procedura semplificata discenderebbe, altresi', che la Regione (succeduta alla Provincia) sarebbe intervenuta quando ormai il proprio potere di sottoporre ad esame la variante speciale era ampiamente consumato; ii. Violazione degli articoli 28, 29 e 32 della legge regionale n. 1 del 2015; eccesso di potere per incompetenza, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorieta', illogicita' ed ingiustizia manifeste, in quanto la Conferenza istituzionale si e' pronunciata su un elenco ristretto di n. 164 immobili asseritamente arbitrariamente redatto dagli uffici comunali e mai sottoposto all'esame del Consiglio comunale, che con la deliberazione n. 65 del 2018 aveva invece adottato un elenco di n. 184 strutture, tra le quali figuravano quelle dei ricorrenti. Il procedimento seguito per l'approvazione della variante ex art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 sarebbe illegittimo in quanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, e dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015, la delibera di adozione della variante n. 35 del 2012, richiamata nella delibera di approvazione n. 45 del 2019, con tutti i suoi elaborati, avrebbe dovuto essere sottoposta all'esame della Conferenza istituzionale; iii. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicita' ed ingiustizia manifesta. Le parti attrici evidenziano che l'approvazione della variante ex art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 senza inserimento degli immobili dei ricorrenti e' idonea a ledere in via immediata e diretta gli stessi, comportando l'impossibilita' di ottenere la sanatoria ai sensi del comma 8 dell'art. 66 stesso; di conseguenza detta scelta, ancorche' inserita in un atto di pianificazione generale, in quanto costituente sostanziale diniego di sanatoria edilizia, sarebbe soggetta all'onere motivazionale di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 al fine di rendere comprensibile la scelta dell'Amministrazione ed eventualmente censurabile la ragione sottesa allo stralcio delle strutture rispetto alla variante adottata; iv. Violazione dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, violazione dell'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2015; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorieta', illogicita', irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, con specifico riferimento alle prescrizioni imposte dalla Regione Umbria per le strutture provvisorie con riferimento al rispetto delle fasce di rispetto di cui alla previgente zonizzazione di piano regolatore; v. In via subordinata, violazione degli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale n. 1 del 2015, violazione dell'art. 9 della legge n. 1150 del 1942; eccesso di potere per contraddittorieta', difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, irragionevolezza; l'illegittimita' del procedimento seguito dal Comune di Nocera Umbra nella parte in cui ha omesso di pubblicare il P.R.G. adottato all'esito dell'accoglimento delle prescrizioni indicate dalla Regione Umbria. 1.3. Con atti per motivi aggiunti depositati in tutti e tre i ricorsi, i ricorrenti sono insorti avverso l'approvazione della Parte operativa del Piano regolatore generale, con D.C.C. n. 34 del 23 luglio 2021, chiedendone l'annullamento nella parte in cui ha recepito «in coerenza con il P.R.G. - P.S. le strutture provvisorie realizzate in seguito al sisma del 1997 risultate idonee ad essere mantenute in quanto compatibili con i vincoli di carattere naturalistici, ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11/2005», limitatamente alla mancata inclusione delle strutture di proprieta' dei ricorrenti. Con i motivi aggiunti, oltre a lamentare l'illegittimita' derivata del provvedimento gravato per i motivi gia' esposti nei ricorsi introduttivi, e' stato proposto un autonomo motivo di doglianza per violazione dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, violazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2005 (oggi art. 32, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2015); eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorieta', illogicita' ed irragionevolezza manifeste. La deliberazione impugnata sarebbe, in particolare, illegittima nella parte in cui ha inserito apposito art. 60 delle N.T.A. - P.O., dedicato alle strutture provvisorie, in violazione dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, con evidente fine giustificativo del precedente operato comunale, nonche' integrativo in via postuma della motivazione del contenuto degli atti di adozione e approvazione del P.R.G. parte strutturale. 1.4. Si e' costituito per resistere in tutti e tre i giudizi il Comune di Nocera Umbra, argomentando nel merito circa l'infondatezza delle censure delle parti ricorrenti ed evidenziando l'importanza strategica della variante generale al P.R.G. - recante un contenuto piu' ampio e non conflittuale con la variante specifica per la quale i ricorrenti invocano un iter separato - che ha consentito un complessivo riassetto del territorio comunale fortemente inciso dal sisma del 1997. 1.5. Le parti si sono scambiate memorie e repliche in vista della trattazione in pubblica udienza. 1.6. All'udienza pubblica del 12 luglio 2022 il Collegio, evidenziata l'opportunita' di una trattazione congiunta dei tre ricorsi, ha rilevato d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 - dapprima abrogato dall'art. 271 della legge regionale n. 1 del 2015 e successivamente reintrodotto dall'art. 53, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2016 - nei termini illustrati nei successivi paragrafi. Evidenziato, in particolare, che la disposizione citata si presenta integralmente riproduttiva dell'art. 258 della legge regionale n. 1 del 2015 - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 5 aprile 2018 n. 68 - e, conseguentemente, affetta dai medesimi vizi per contrasto con l'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, il Collegio ha invitato i difensori delle parti costituite a discutere sul punto. 2. Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell'art. 70 del codice del processo amministrativo, la riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva ed in parte soggettiva. Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che non sono state eccepite ne' appaiono rilevabili d'ufficio questioni in rito; pertanto i ricorsi non si presentano allo stato suscettibili di definizione in rito. 3. Sulla rilevanza della questione. Posto quanto sopra, come emerge dalla seppur sommaria ricostruzione dei motivi in diritto, le censure mosse nei tre ricorsi in epigrafe - sostanzialmente sovrapponibili - sono incentrate sulla lamentata violazione da parte del Comune di Nocera Umbra della peculiare procedura prevista dall'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, con particolare riguardo alla mancata inclusione degli immobili di proprieta' dei ricorrenti nell'elenco delle strutture non conformi passibili di regolarizzazione. La questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto l'art. 66 della legge regionale Umbria n. 11 del 2005 si presenta, quindi, rilevante, in quanto la decisione del presente giudizio non puo' prescindere dall'applicazione di tale disposizione. 3.1. Per la migliore comprensione dei dubbi di legittimita' costituzionale rilevati dal Collegio, appare necessario premettere una sommaria ricostruzione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Nell'ambito della disciplina della pianificazione urbanistica comunale dettata dalla legge regionale Umbria 22 febbraio 2002, n. 11, l'art. 66, rubricato «Recupero urbanistico-edilizio» detta una peculiare disciplina concernente gli edifici realizzati a seguito degli eventi sismici del 1997 in sostituzione di immobili resi inagibili a causa degli stessi e non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, disponendo: «1. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonche' tutti gli altri comuni della Regione Umbria, censiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attivita' produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia. 2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attivita' produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, art. 9, comma 2, il valore di cessione e' pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione e' stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, art. 52, comma 4. 3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante e' adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3. 4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono: a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalita', criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi; b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela; c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalita' di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonche' gli elementi di arredo urbano necessari. 5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi all'art. 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'art. 35, comma 11. 6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilita' di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante. 7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 e' stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8. 8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo e' rilasciato con le modalita' ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della legge regionale n. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformita' alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente art. 9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al Titolo I della stessa legge regionale n. 21/2004. ... 11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 e' prorogato al 31 dicembre 2013, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1. 11-bis Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23». Il legislatore regionale ha quindi previsto, previo censimento di detti edifici (comma 1), la possibilita' per i Comuni - possibilita' originariamente prevista solo per i Comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, poi estesa con l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2006 a tutti i Comuni della Regione Umbria - di adottare una apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti (disciplinata ai commi 3-6), variante finalizzata a consentire la sanatoria deli immobili stessi «con il solo obbligo di accertamento della conformita' alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo», secondo la previsione del comma 8. Con l'approvazione del «Testo unico governo del territorio e materie correlate», legge regionale Umbria del 21 gennaio 2015 n. 1, la disciplina dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005 e' stata integralmente trasposta all'art. 258 dello stesso testo unico; l'art. 271, comma 1, lettera p) della legge regionale n. 1 del 2015 ha espressamente abrogato la legge regionale n. 11 del 2005. Del tutto analogo, infatti, si presentava l'art. 258 della legge regionale n. 1 del 2015, anch'esso rubricato «Recupero urbanistico-edilizio», che per completezza si riporta: «1. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonche' tutti gli altri comuni della Regione Umbria che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico hanno effettuato ai sensi dell'art. 66 della legge regionale n. 11/2005 il censimento degli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attivita' produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, pubblicano i risultati del censimento all'Albo pretorio del comune e contemporaneamente li trasmettono in copia alla Regione e alla provincia. 2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attivita' produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), art. 9, comma 2, il valore di cessione e' pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione e' stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale n. 23/2003, art. 52, comma 4. 3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante e' adottata ed approvata con le procedure di cui all'art. 32, comma 3. 4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono: a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalita', criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi; b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienicosanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela; c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalita' di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonche' gli elementi di arredo urbano necessari. 5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi di legge, nonche' di asservimento del terreno ai sensi dell'art. 91, comma 14. 6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilita' di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante. 7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 e' stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8. 8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo e' rilasciato a seguito del pagamento degli oneri previsti all'art. 154, comma 2 del presente testo unico e con le modalita' previsti all'art. 23, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2004 n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilita', sanzioni e sanatoria in materia edilizia) con il solo obbligo di accertamento della conformita' alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo. 9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 10, le disposizioni di cui al Titolo V, Capo VI. 10. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati in difformita' dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013, al fine di verificare la possibilita' del rientro alla normalita' nelle aree interessate, attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio. 11. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'art. 52 della legge regionale n. 23/2003». La disciplina citata era completata dalla previsione di cui all'art. 264 della legge regionale n. 1 del 2015, che al comma 13 prevedeva che «[i] titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali». La Presidenza del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2015, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale in via principale con riferimento ad una pluralita' di disposizioni della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, tra cui il citato art. 258 e l'art. 264, comma 13. In pendenza del giudizio, con legge regionale del 23 novembre 2016 n. 13, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate», il legislatore regionale e' intervenuto su diverse disposizioni sottoposte all'attenzione della Corte costituzionale; per quanto qui interessa, con gli articoli 49 e 51, primo comma, ha espressamente abrogato gli articoli 258 e 264, comma 13, della legge regionale n. 11 del 2015. Con sentenza 5 aprile 2018, n. 68 la Corte costituzionale, per quanto qui interessa, rilevato che «le norme abrogate sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, dal 29 gennaio 2015 fino al 26 novembre 2016, durante il quale non vi e' alcuna prova che non siano state applicate», ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 258 e del connesso art. 264, comma 13, della legge regionale Umbria n. 1 del 2015, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione con le motivazioni sulle quali si tornera' nel prosieguo. Il giudizio di legittimita' costituzionale non ha, tuttavia, interessato le ulteriori previsioni introdotte dalla citata legge regionale 23 novembre 2016 n. 13 che, al secondo comma dell'art. 53, rubricato «Modificazione all'art. 271 e riviviscenza», ha disposto che «[d]alla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'art. 66 della legge regionale n. 11/2005». 3.2. Come gia' ricordato, il citato testo dell'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, «nuovamente vigente» e' posto a fondamento delle doglianze avanzate dalle parti ricorrenti nei giudizi in epigrafe, che censurano i gravati provvedimenti comunale tanto per l'iter seguito - mancata adozione di una variante speciale ai sensi dell'art. 66, legge regionale n. 11 del 2005 in luogo della ricomprensione della specifica disciplina per le strutture realizzate a seguito del sisma del 1997 e successivamente censite nell'ambito della variante generale al P.R.G. - che per l'omessa motivazione circa l'espunzione degli immobili di proprieta' dei ricorrenti dagli elenchi citati. Pertanto il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale che si intende sollevare. 4. Sulla non manifesta infondatezza e sull'impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme. Quanto alla valutazione circa la non manifesta infondatezza della questione, va evidenziato - come del resto gia' prospettato nella questione di legittimita' costituzionale in via principale proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento alla speculare previsione dell'art. 258 della legge regionale n. 1 del 2015, ritenuta fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2018 - che la disciplina contenuta nella disposizione censurata sostanzialmente introduce un'ipotesi di condono edilizio straordinario, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - in particolare con l'art. 36 - e con le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e penale, violazione in tal modo l'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. La complessa procedura delineata dall'art. 66 della legge regionale n. 11 del 2005, infatti, prevede la possibilita' per i Comuni dell'Umbria - tutti indistintamente stante la modifica introdotta al primo comma dell'art. 66 dall'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2006 - a seguito di un apposito censimento, di approvare una variante allo strumento urbanistico volta ad armonizzare le previsioni urbanistiche con la presenza di «edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attivita' produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale», cosi' da consentire all'esito, su istanza del proprietario o avente titolo, il rilascio per i medesimi edifici di un titolo abilitativo a sanatoria (comma 8). Non ritiene il Collegio che sia possibile una interpretazione delle disposizioni citate che consenta di superare gli evidenziati dubbi di legittimita' costituzionale, in quanto il ricorso alla procedura delineata nel citato art. 66 non appare poter avere finalita' differenti dalla sanatoria degli immobili individuati nel primo comma dello stesso articolo, potendo diversamente il Comune ricorrere per l'approvazione di varianti allo strumento urbanistico all'ordinaria procedura attualmente disciplinata dall'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2015. Dunque, la disciplina sopra richiamata consente di sanare opere realizzate in condizioni peculiari legate alle conseguenze degli eventi sismici del 1997 e originariamente non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, in violazione del principio di doppia conformita' (ossia conformita' alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli interventi sia al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria) posto dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per l'accertamento di conformita' urbanistica, che costituisce «principio fondamentale nella materia governo del territorio» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 14 aprile 2017 n. 107) e si pone quale norma interposta rispetto all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La citata disciplina regionale, introducendo di fatto un condono extra ordinem, che esula dalla competenza del legislatore regionale, invade altresi' la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento penale» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo quanto gia' affermato da un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenze 8 novembre 2017 n. 232 e sentenza 21 ottobre 2015 n. 233). In tema di condono edilizio «straordinario», la Corte costituzionale ha, difatti, chiarito che «spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum: la decisione sul se disporre, nell'intero territorio nazionale, un condono straordinario, e quindi la previsione di un titolo abilitativo edilizio straordinario; quella relativa all'ambito temporale di efficacia della sanatoria; infine l'individuazione delle volumetrie massime condonabili (nello stesso senso, sentenze n. 225 del 2012 e n. 70 del 2005). Nel rispetto di tali scelte di principio, competono alla legislazione regionale l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale (sentenze n. 225 del 2012, n. 49 del 2006 e n. 196 del 2004). ... Esula, infatti, dalla potesta' legislativa concorrente delle Regioni il potere di «ampliare i limiti applicativi della sanatoria» (sentenza n. 290 del 2009) oppure, ancora, di «allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato» (sentenza n. 117 del 2015). A maggior ragione, esula dalla potesta' legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale» (Corte costituzionale n. 233 del 2015 cit.). Tali principi sono stati riaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2018. In questa sede (in particolare al § 14), rilevato come «la disciplina dettata dall'impugnato art. 258, nella parte in cui mira a sanare opere non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, finisca per introdurre un condono edilizio straordinario. Si tratta, infatti, di una fattispecie non riconducibile all'accertamento di conformita' di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che prescrive, ai fini del rilascio del permesso in sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza di titolo o in difformita' da esso, l'accertamento della conformita' degli stessi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda», la Corte ha ritenuto di «dichiara[re] l'illegittimita' costituzionale dell'art. 258 e del connesso art. 264, comma 13, della legge regionale n. 1 del 2015, in quanto disciplinano una ipotesi di condono edilizio straordinario, da cui discende la cessazione degli effetti penali dell'abuso, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (in particolare con l'art. 36) e con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale». 4.1. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66 della legge regionale Umbria 22 febbraio 2005 n. 11, «nuovamente vigente» ai sensi dell'art. 53 della legge regionale Umbria 23 novembre 2016 n. 13, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 5. Per quanto esposto, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, deve essere pertanto disposta, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata con la presente ordinanza. Deve essere, altresi', disposta la sospensione dei giudizi riuniti sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimita' costituzionale. Devono essere, infine, ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima), pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, visti l'art. 134, comma 1, della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 66 della legge regionale Umbria n. 11 del 2005 e ne rimette la decisione alla Corte costituzionale. Dispone la sospensione dei giudizi riuniti e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio e al Presidente della Giunta Regionale. Manda altresi' alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria. Cosi' deciso in Perugia nella Camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati: Raffaele Potenza, Presidente; Enrico Mattei, consigliere; Daniela Carrarelli, Primo referendario, estensore. Il Presidente: Potenza L'estensore: Carrarelli