N. 207 SENTENZA 12 settembre - 6 ottobre 2022
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti di accesso - Divieto per delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Ammissione al rito dell'imputato seminfermo di mente - Omessa previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto all'imputato minorenne, lesione del diritto alla salute e violazione del principio della finalita' rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura penale, art. 438, comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33. - Costituzione, artt. 3, 27 e 32.(GU n.41 del 12-10-2022 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria
SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma
1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33
(Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo), promosso dalla Corte d'assise di Bologna nel
procedimento penale a carico di G. N. con ordinanza del 17 novembre
2021, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 2022.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.
Ritenuto in fatto
1.- La Corte d'assise di Bologna, con ordinanza del 17 novembre
2021, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2021, solleva
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, inserito dall'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilita' del
giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), in
riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, «nella parte in
cui non prevede che l'imputato semiinfermo di mente, riconosciuto
parzialmente incapace di intendere e [recte: o] di volere al momento
del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al
rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo».
1.1.- La Corte rimettente premette di doversi pronunciare sulla
richiesta di rito abbreviato avanzata da G. N., imputato del delitto
di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 577, primo comma, numero 1),
del codice penale, per aver cagionato la morte del padre.
La richiesta di accesso al rito abbreviato, presentata davanti al
Giudice per le indagini preliminari dopo che questi aveva emesso
decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato, e' stata
respinta sulla base della preclusione contenuta nell'art. 438, comma
1-bis, cod. proc. pen., per i delitti puniti con l'ergastolo.
L'imputato, riconosciuto in sede di incidente probatorio affetto
da vizio parziale di mente al momento del fatto, ha riproposto la
richiesta nella fase preliminare di apertura del dibattimento, previa
rimessione delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
17 e 22 cod. pen., nonche' dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc.
pen.
2.- L'ordinanza di rimessione ritiene rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui nega
l'accesso al rito abbreviato all'imputato di delitto punito con la
pena dell'ergastolo che sia risultato parzialmente incapace di
intendere o di volere ai sensi dell'art. 89 cod. pen.
Le questioni sarebbero rilevanti perche' l'imputato, come
accertato in sede di incidente probatorio, e' ritenuto persona dalla
capacita' di intendere e di volere grandemente scemata per infermita'
psichica, sicche', ove ammesso al rito abbreviato, in caso di
condanna, la conseguente diminuente processuale si riverbererebbe
sull'entita' della pena.
Quanto alla non manifesta infondatezza, muovendo dalla premessa
per cui il vizio parziale di mente di cui alla previsione ora
richiamata si traduce in una «circostanza attenuante espressiva [...]
della ridotta rimproverabilita' soggettiva dell'autore» (e'
richiamata la sentenza di questa Corte n. 73 del 2020), il rimettente
ritiene assimilabile la condizione di «non piena colpevolezza
(presunta per legge)» del minorenne imputabile (prevista dall'art. 98
cod. pen.) e del seminfermo di mente.
Di essa vi sarebbero «precisi riferimenti» nelle sentenze di
questa Corte n. 253 del 2003, che ha escluso l'applicabilita' di
automatismi legislativi connessi alla condizione di pericolosita'
dell'infermo di mente e del minore non imputabile, e n. 73 del 2003
(recte: 2020), in relazione alla corrispondenza tra il minor grado di
rimproverabilita' soggettiva sussistente in entrambe le circostanze e
la conseguente riduzione di pena.
Lo stesso legislatore avrebbe del resto mostrato piena
consapevolezza della necessita' di tale equiparazione nel momento in
cui, con l'art. 11 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere),
novellando, nel nuovo art. 577, terzo comma, cod. pen., il regime di
bilanciamento di circostanze per il delitto di omicidio, ha escluso
dal divieto di prevalenza sia l'attenuante ex art. 89 cod. pen., sia
quella ex art. 98 cod. pen.
3.- A fronte di queste premesse, l'ordinanza di rimessione rileva
una «marcata asimmetricita'» di conseguenze sanzionatorie per le
ipotesi dell'imputato minorenne e dell'imputato seminfermo di mente
in relazione all'accesso al rito abbreviato.
Laddove per il primo, infatti, non sussisterebbe alcuna
preclusione nell'accesso al giudizio abbreviato per effetto della
dichiarazione di illegittimita' costituzionale (contenuta nella
sentenza n. 168 del 1994) delle disposizioni del codice penale che
non escludevano l'applicazione della pena dell'ergastolo, per il
seminfermo di mente l'analoga condizione di ridotta
rimproverabilita', pur incidendo sulla pena concretamente irrogabile
in esito al bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cod. pen., non
si ripercuoterebbe sulle condizioni di accesso al giudizio
abbreviato, che resterebbe precluso, in forza della disposizione
censurata, ove si proceda «per i delitti puniti con la pena
dell'ergastolo».
Tale preclusione, pertanto, «costituisce una forma di trattamento
disomogeneo di situazioni omogenee, che non rispetta il principio di
ragionevolezza ed il presidio posto dall'art. 3 della Costituzione».
Ne' ad esiti diversi dovrebbe condurre la sentenza n. 260 del
2020 di questa Corte, che, secondo il giudice a quo, ha escluso
l'illegittimita' costituzionale della disposizione censurata muovendo
dalla discrezionalita' che deve essere riservata al legislatore
nell'escludere il rito speciale per quelle aggravanti del reato di
omicidio che, comportando la comminatoria dell'ergastolo, connotano
di un disvalore oggettivo superiore le fattispecie aggravate.
L'analoga condizione di ridotta rimproverabilita', che accomuna
l'imputato minorenne all'imputato seminfermo di mente, si porrebbe
infatti su un piano diverso rispetto a quello delle circostanze
soggettive, esprimendo «un evidente rilievo attenuativo della
gravita' oggettiva» e incidendo sulla «immediata percezione del
disvalore oggettivo del fatto», cio' che giustificherebbe il vaglio
di costituzionalita' dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.,
alla luce, oltre che dell'art. 3 Cost., anche degli artt. 27, terzo
comma, e 32 Cost.
La medesima ordinanza di rimessione ritiene invece manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale, pur
prospettate dalla difesa di G. N., aventi ad oggetto gli artt. 17 e
22 cod. pen., nella parte in cui non escludono l'applicazione
dell'ergastolo al soggetto che, al momento del fatto, era affetto da
vizio parziale di mente.
4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e,
comunque, non fondate.
Innanzi tutto, si osserva come analoga questione sia stata
dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con la sentenza
(recte: ordinanza) n. 214 del 2021.
In ogni caso, non vi sarebbe assimilabilita' tra la posizione
soggettiva del reo minorenne e quella del reo maggiorenne dichiarato
seminfermo di mente. Nel primo caso, infatti, la diminuzione di pena
prevista dall'art. 98 cod. pen. non discenderebbe da una valutazione
discrezionale del giudice, ma opererebbe come circostanza soggettiva
inerente alla persona del colpevole (e' richiamata Corte di
cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 luglio 2015, n. 33004).
L'accertamento della capacita' di intendere o di volere dell'imputato
maggiorenne, secondo l'Avvocatura, costituisce invece questione di
fatto, «la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae
al sindacato di legittimita' se esaurientemente motivata (Cass. Sez.
4, n. 2318/2018)». Peraltro, il giudice non sarebbe nemmeno vincolato
alle risultanze indicative di un vizio totale o parziale di mente,
dalle quali puo' quindi discostarsi tanto per escludere la
sussistenza del vizio invocato, quanto per modularne la portata.
Da tutto cio' discende, ad avviso dell'interveniente, che la
previsione ostativa di cui alla disposizione censurata «e' ancorata
unicamente al parametro edittale: i reati puniti/punibili con la pena
dell'ergastolo», di talche' «non puo' ravvisarsi alcuna disparita' di
trattamento tra la previsione di cui all'art. 98 c.p. e quella di cui
all'art. 89 c.p.».
Neanche sussisterebbero gli ulteriori profili di contrasto
denunciati dal rimettente.
Non quello relativo alla violazione dell'art. 27 Cost., dovendosi
escludere che il giudice «possa comminare condanne senza preventiva
affermazione di responsabilita' del soggetto imputato»; e neanche
quello relativo al contrasto con l'art. 32 Cost., perche'
l'ordinamento appresterebbe i correttivi necessari per «riportare ad
equita' e ragionevolezza le pene infliggende» e detterebbe, in ogni
caso, «una puntuale e stringente disciplina per l'esecuzione delle
condanne nei confronti dei soggetti con patologie psichiatriche».
Considerato in diritto
1.- La Corte d'assise di Bologna, con ordinanza del 17 novembre
2021, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2021, solleva
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis,
cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge n. 33 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost.,
«nella parte in cui non prevede che l'imputato semiinfermo di mente,
riconosciuto parzialmente incapace di intendere e [recte: o] di
volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente
probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per i delitti puniti con
l'ergastolo».
1.1.- Secondo il rimettente, la disposizione censurata
disciplinerebbe in modo irragionevole le condizioni di accesso al
giudizio abbreviato dell'imputato seminfermo di mente per delitti
puniti con la pena dell'ergastolo, stabilendo una preclusione
assoluta, a differenza di quanto avviene per l'imputato minorenne per
i medesimi delitti, il quale, pur a fronte di un'analoga condizione
di «ridotta rimproverabilita'», puo' sempre accedere a tale rito
alternativo.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e,
comunque, non fondate.
2.1.- Le eccezioni di inammissibilita', appuntandosi
essenzialmente sulla mancata considerazione, da parte dell'atto
introduttivo del giudizio, dell'ordinanza n. 214 del 2021 di questa
Corte e, piu' in generale, sulla «non assimilabilita' della posizione
soggettiva del reo minorenne con quella del reo maggiorenne
dichiarato semi infermo di mente», devono essere disattese perche'
attengono a profili di merito.
3.- E' opportuno, prima di affrontare nel merito le questioni,
esaminare il contenuto della disposizione censurata e riassumere
brevemente quanto affermato da questa Corte nelle occasioni in cui ne
ha vagliato la legittimita' costituzionale.
3.1.- L'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 33 del
2019, prevede che «[n]on e' ammesso il giudizio abbreviato per i
delitti puniti con la pena dell'ergastolo».
Tale disposizione e' intervenuta a sancire una preclusione
all'accesso al giudizio abbreviato per questa categoria di delitti,
dopo che tale facolta' era stata implicitamente riconosciuta dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense), il cui
art. 30 aveva inserito nell'art. 442 cod. proc. pen. un secondo
periodo al comma 2, secondo il quale «[a]lla pena dell'ergastolo e'
sostituita quella della reclusione di anni trenta».
Di li' a poco, l'art. 7 del decreto-legge 23 novembre 2000, n.
341 (Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice
di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato
nei processi per reati puniti con l'ergastolo), convertito, con
modificazioni, nella legge 10 gennaio 2001, n. 4, aveva inoltre
stabilito che «[n]ell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del
codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve
intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno», e aveva
conseguentemente aggiunto allo stesso art. 442, comma 2, cod. proc.
pen. un terzo periodo, secondo il quale «[a]lla pena dell'ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato
continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo».
3.1.1.- La modifica introdotta dalla disposizione censurata nel
presente giudizio si inserisce nell'ambito di una riforma dei
presupposti di applicabilita' del giudizio abbreviato, finalizzata a
escludere la possibilita' di farne richiesta per gli imputati di
delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Nel quadro di tale intervento assumono rilievo, ai fini
dell'odierna decisione, ulteriori disposizioni contenute nella
richiamata legge n. 33 del 2019.
Deve essere segnalato, tra gli altri, il nuovo comma 6-ter
dell'art. 438 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1,
lettera c), della legge n. 33 del 2019, secondo cui «[q]ualora la
richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare
sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il
giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto
accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la
riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».
Specularmente, il nuovo comma 1-bis dell'art. 441-bis cod. proc.
pen., introdotto dall'art. 2 della medesima legge n. 33 del 2019,
stabilisce che «[s]e, a seguito delle contestazioni, si procede per
delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche
d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale
prosecuzione».
L'art. 3 della legge n. 33 del 2019, infine, ha provveduto ad
abrogare il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'art. 442 cod.
proc. pen.
3.2.- Questa Corte si e' piu' volte pronunciata sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc.
pen., dichiarando sinora inammissibili o non fondate le questioni
sollevate nei suoi confronti.
Nella sentenza n. 260 del 2020, e' stato innanzi tutto affermato
che la preclusione dell'accesso al giudizio abbreviato per i delitti
puniti con l'ergastolo, costituendo «null'altro che il riflesso
processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per
quelle ipotesi criminose», avrebbe richiesto ai rimettenti, in quel
giudizio, di rivolgere le loro censure nei confronti della previsione
della pena detentiva perpetua nei procedimenti a quibus - tra i quali
figurava, come nel caso oggi in esame, l'omicidio a danno
dell'ascendente - «giacche' e' proprio da tale previsione che deriva
l'asserita diseguaglianza di trattamento sanzionatorio rispetto a
fatti che si assumono piu' gravi».
Il presupposto generale da cui muove il legislatore, si e'
affermato in quell'occasione, e' che il giudizio abbreviato resti
precluso quando l'imputato e' chiamato a rispondere di una
fattispecie di reato punita con la pena perpetua, perche' cio' si
traduce in un «giudizio di speciale disvalore della figura astratta
del reato».
Questa Corte ha conseguentemente precisato, nella medesima
sentenza n. 260 del 2020, che non puo' ritenersi in contrasto con il
principio di parita' di trattamento la circostanza per cui a
beneficiare dello sconto di pena conseguente all'accesso al giudizio
abbreviato sia l'imputato di omicidio nei cui confronti, in esito al
giudizio ordinario, l'aggravante ostativa contestata venga esclusa -
il novellato art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. prevedendo, come
visto, che la Corte di assise applichi la riduzione di pena
conseguente al giudizio abbreviato, ingiustamente negato -, mentre
allo stesso esito non puo' giungere l'imputato di omicidio nei cui
confronti venga bensi' riconosciuta la sussistenza in fatto della
circostanza aggravante che determina l'astratta applicabilita'
dell'ergastolo, ma tale circostanza venga "elisa" ai fini
sanzionatori da una o piu' circostanze attenuanti presenti nel caso
di specie.
Cio' in quanto l'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. mutua la
«regola generale» di cui all'art. 4 cod. proc. pen., secondo cui, ai
fini della determinazione della pena massima, si tiene conto delle
sole circostanze aggravanti a effetto speciale, «ma non delle
circostanze attenuanti che possano egualmente concorrere nel caso
concreto». Regola, questa, che, secondo la dianzi citata sentenza n.
260 del 2020, e' provvista di una «solida ragionevolezza», perche' il
legislatore fa dipendere la possibilita' di ricorrere a un
determinato istituto - nel caso di specie, il giudizio abbreviato -
dalla contestazione di una circostanza aggravante che, comportando
l'applicazione di una pena di specie diversa dalla reclusione come
l'ergastolo, «esprime un giudizio di disvalore della fattispecie
astratta marcatamente superiore a quello che connota la
corrispondente fattispecie non aggravata»; e cio', aggiunge la
medesima sentenza, «indipendentemente dalla sussistenza nel caso
concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere
considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irroghera' la
pena nel caso di condanna».
In applicazione di questo principio, nella successiva ordinanza
n. 214 del 2021, e' stato poi specificamente chiarito che la
manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' della disposizione
censurata non sussiste neanche nel caso in cui la circostanza
aggravante ostativa al giudizio abbreviato sia ritenuta equivalente o
soccombente, in esito al giudizio di bilanciamento, rispetto a una
circostanza attenuante come il vizio parziale di mente.
4.- Alla luce di queste premesse, le questioni devono essere
dichiarate non fondate.
4.1.- Occorre anzitutto rilevare che, a dispetto della pluralita'
dei parametri evocati, il rimettente incentra le sue censure
essenzialmente sulla violazione dell'art. 3 Cost. e sulla disparita'
di trattamento che contrassegnerebbe la posizione del seminfermo di
mente ai sensi dell'art. 89 cod. pen. (quale l'imputato nel giudizio
a quo), rispetto all'imputato minorenne. Laddove, infatti, per
entrambe queste categorie di imputati, gli artt. 89 e 98 cod. pen.
stabiliscono un'analoga diminuzione di pena, da ricondursi - secondo
l'ordinanza di rimessione - alla comune condizione di «ridotta
rimproverabilita'» derivante dal minor grado di discernimento circa
il disvalore della propria condotta e dalla minore capacita' di
controllo dei propri impulsi, diverse sarebbero le conseguenze dal
punto di vista sanzionatorio.
Infatti, benche' il rilievo del ridotto disvalore soggettivo
possa condurre a escludere in entrambi i casi l'irrogazione della
pena perpetua anche nell'ipotesi di omicidio aggravato (art. 577,
terzo comma, cod. pen.), l'impossibilita' di accedere al giudizio
abbreviato opererebbe unicamente in danno dell'imputato seminfermo di
mente, e non anche del minorenne imputabile, a carico del quale la
pena perpetua non puo' piu' essere irrogata a seguito della
dichiarazione di illegittimita' costituzionale in parte qua, tra gli
altri, degli artt. 17 e 22 cod. pen. contenuta nella sentenza n. 168
del 1994.
4.2.- La rilevata disparita' di trattamento, tuttavia, non
sussiste, perche' l'elemento che vale ad impedire all'imputato
seminfermo di mente di delitti puniti con la pena dell'ergastolo, e
non anche all'imputato minorenne per gli stessi delitti, l'accesso al
rito abbreviato non e' da rinvenirsi nelle diverse conseguenze che
discendono dalle rispettive attenuanti, quanto nella diversa regola
di sistema - scaturente immediatamente dalla richiamata sentenza n.
168 del 1994 - che impedisce di infliggere la pena perpetua al solo
imputato minorenne, alla luce della necessita', in quella sede
chiaramente affermata, di una «incisiva diversificazione, rispetto al
sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei
minorenni».
Per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale
degli artt. 17 e 22 cod. pen. «nella parte in cui non escludono
l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile»,
contenuta nella sentenza da ultimo richiamata, si e', pertanto,
venuta a determinare una sostituzione generalizzata della pena
perpetua con quella temporanea per la sola categoria dei rei
minorenni. E proprio il venir meno dell'astratta possibilita' di
applicare la pena dell'ergastolo agli imputati minorenni e'
l'elemento che consente a questi ultimi di accedere sempre al rito
abbreviato, posto che, per essi, la preclusione stabilita dall'art.
438, comma 1-bis, cod. proc. pen. non puo' operare in ragione della
generale impossibilita' di configurare, a loro carico, «delitti
puniti con la pena dell'ergastolo».
4.3.- Se un simile assunto del rimettente e' quindi
condivisibile, e merita di essere evidenziato alla luce delle
incertezze applicative emerse a seguito della riforma del giudizio
abbreviato intervenuta nel 2019, erroneo e' invece il presupposto
interpretativo da cui questi muove per ritenere che al medesimo esito
si debba giungere anche per l'imputato seminfermo di mente.
Mentre, infatti, per l'imputato minorenne l'accesso
incondizionato al giudizio abbreviato deriva pur sempre da una
condizione riferita alla pena astrattamente comminata, che non puo'
essere quella perpetua, lo stesso non e' a dirsi per l'imputato
seminfermo di mente, per il quale la condizione di «ridotta
rimproverabilita'» puo' incidere unicamente sul peso da ascrivere
alla relativa attenuante nel giudizio di bilanciamento ex art. 69
cod. pen., cosi' da eventualmente riverberarsi sulla pena da irrogare
in concreto.
Il piano sul quale opera, nella ricostruzione dell'ordinanza di
rimessione, la condizione che accomuna le attenuanti di cui agli
artt. 89 e 98 cod. pen. non ha quindi rilievo nell'estendere le
condizioni per accedere al giudizio abbreviato, perche' - come
affermato nella sentenza n. 260 del 2020 e ribadito nell'ordinanza n.
214 del 2021 - queste ultime non sono influenzate dalla circostanza
che il giudice procedente ritenga concretamente inapplicabile la pena
dell'ergastolo per effetto dell'elisione dell'aggravante contestata
in seguito al giudizio di bilanciamento.
L'analogia di ratio tra le due condizioni soggettive previste
dagli artt. 89 e 98 cod. pen., su cui il rimettente fonda le sue
censure, si mostra quindi inidonea a giustificare l'intervento
richiesto a questa Corte, perche' la diversita' di trattamento quanto
all'accesso al rito abbreviato riposa su un presupposto diverso da
quello che viene addotto a sostegno dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e che lo
stesso rimettente non contesta, vale a dire la generalizzata
impossibilita' di applicare la pena dell'ergastolo al minore
imputabile ma non al seminfermo di mente.
4.4.- Come anticipato, hanno valore puramente ancillare rispetto
alla censura principale, e sono pertanto anch'esse da dichiararsi non
fondate, le censure riguardanti la violazione degli artt. 27 e 32
Cost.
Cio' non impedisce, tuttavia, di rilevare che le finalita'
rieducative della pena da applicare all'imputato affetto da vizio
parziale di mente e la funzionalizzazione di essa ai profili di cura
e tutela della salute si apprezzano precipuamente non nell'ottica
dell'accesso piu' o meno ampio di quest'ultimo al giudizio
abbreviato, ma alla luce delle modalita' di esecuzione della pena,
posto che proprio l'applicazione di una misura di sicurezza, «non
avendo alcun connotato "punitivo" [...] dovrebbe auspicabilmente
essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace
contenimento della pericolosita' sociale del condannato e adeguati
trattamenti delle patologie o disturbi di cui e' affetto (secondo il
medesimo principio espresso dalla sentenza n. 253 del 2003, in
relazione al soggetto totalmente infermo di mente), nonche' fattivo
sostegno rispetto alla finalita' del suo "riadattamento alla vita
sociale"» (sentenza n. 73 del 2020).
5.- Le questioni sono pertanto non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come
inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile
2019, n. 33 (Inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti
puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bologna
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA