AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di mitomicina,  «Mitomicina  Medac».
(22A05835) 
(GU n.243 del 17-10-2022)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 759/2022 del 5 ottobre 2022 
 
    E' autorizzato il seguente grouping di variazioni: 
      Modifiche dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
5.1, 5.2, 6.3, 6.6  e  9  del  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e dei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e le informazioni destinate
esclusivamente agli operatori sanitari del foglio illustrativo per: 
      aggiunta delle informazioni sullo stravaso  nel  paragrafo  4.4
del RCP 
      aggiunta di precauzioni igieniche generali per il  paziente  in
quanto cio' dovrebbe essere delineato piu' chiaramente per i pazienti
nel paragrafo 4.4 del RCP 
      aggiunta delle informazioni sullo stravaso  nel  paragrafo  4.8
del RCP in seguito a nuovi dati di farmacovigilanza 
      aggiunta dell'effetto indesiderato «anemia» nel  paragrafo  4.8
del RCP in seguito a nuovi dato di farmacovigilanza 
      aggiunta dell'effetto indesiderato  «infezione»  nel  paragrafo
4.8 del RCP in seguito a nuovi dato di farmacovigilanza 
      modifiche del riassunto delle caratteristiche  del  prodotto  e
del foglio illustrativo in seguito a  una  valutazione  della  stessa
modifica apportata al prodotto di riferimento per la quale  non  sono
richiesti nuovi dati aggiuntivi 
      aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni
avverse sospette 
    per il medicinale MITOMICINA  MEDAC,  nelle  seguenti  confezioni
autorizzate all'immissione in commercio: 
      044530018 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 mg; 
      044530020 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 mg; 
      044530032 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 2 mg; 
      044530044 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 mg; 
      044530057 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 mg; 
      044530069 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 mg; 
      044530071 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 mg; 
      044530083 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 mg; 
      044530095 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 mg; 
      044530107 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 mg; 
      044530119 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 40 mg; 
      044530121 -  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione  iniettabile  o
endovescicale o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 40 mg. 
    Titolare    A.I.C.:    Medac    Gesellschaft    für     klinische
Spezialpräparate  mbH,  con   sede   legale   e   domicilio   fiscale
inTheaterstraße 6, 22880 Wedel, Deutschland. 
    Procedura europea: DE/H/3943/001/II/011/G; 
    Codice pratica: VC2/2020/302. 
    Gli  stampati  corretti   ed   approvati   solo   allegati   alla
determinazione di cui al presente estratto. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche
del prodotto, entro e non oltre sei mesi,  dalla  medesima  data,  al
foglio illustrativo. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  1,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. 
    A  decorrere  dal  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determina, i farmacisti sono tenuti  a  consegnare  il
foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita'
di ritiro in formato cartaceo o analogico o  mediante  l'utilizzo  di
metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile  al
farmacista  il  foglio  illustrativo  aggiornato  entro  il  medesimo
termine. 
 
               Decorrenza di efficacia della determina 
 
    La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.